Wenn ein Flüchtling sich rechtmässig in einem andern Gebiete niederlässt, in dem dieses Abkommen gilt, ist die Abgabe eines neuen Ausweises Sache der zuständigen Behörden dieses Gebietes, und der Flüchtling kann sie darum ersuchen.
Se un rifugiato cambia il luogo di dimora e si stabilisce regolarmente in un territorio al quale è applicabile il presente Accordo, il rilascio di un nuovo titolo spetta all’autorità competente di detto territorio; il rifugiato deve indirizzare la sua domanda a quest’autorità.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.