1. Die Anstellung der jungen Berufsleute findet auf der Grundlage eines zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer vereinbarten Arbeitsvertrags statt.
2. Die Rechte und Pflichten der jungen Berufsleute bezüglich Unterkunft, Arbeits- und Lohnbedingungen entsprechen denjenigen, die das geltende Arbeitsrecht den Arbeitnehmenden des Gastlandes gewährt.
3. Die Entlöhnung muss orts- und berufsüblich sein.
1. L’assunzione come giovane professionista avviene sulla base di un contratto di lavoro firmato tra il datore di lavoro e l’impiegato.
2. I giovani professionisti fruiscono, in materia di alloggio, condizioni di lavoro e salario, degli stessi diritti e doveri concessi ai lavoratori del Paese d’accoglienza e sanciti dal vigente diritto del lavoro.
3. Il salario deve essere conforme alle condizioni di retribuzione usuali nel luogo, nella professione e nel settore.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.