Die Angehörigen des einen Vertragsstaates werden im andern unter denselben gesetzlichen Bedingungen und Voraussetzungen zum Armenrecht zugelassen wie die Angehörigen dieses Staates.
Geschehen in doppelter Ausfertigung in Bern, den fünfundzwanzigsten April eintausendneunhundertvierunddreissig.
Motta | A. H. Foroughi |
I cittadini dell’uno degli Stati contraenti saranno ammessi nell’altro al beneficio dell’assistenza giudiziaria gratuita, come i nazionali stessi, in conformità della legislazione di questo Stato.
Fatto a Berna, in doppio esemplare, il venticinque aprile millenovecentotrentaquattro.
Motta | A. H. Foroughi |
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.