1. Unbeschadet der Teile zwei und vier gilt dieser Teil für die folgenden Personen:
2. Die in Absatz 1 genannten Personen sind so lange vom Geltungsbereich erfasst, wie sie sich ununterbrochen in einer der in diesem Absatz genannten Situationen befinden, die gleichzeitig einen Bezug zur Schweiz und zum Vereinigten Königreich haben.
3. Dieser Teil gilt auch für Personen, die nicht oder nicht mehr unter Absatz 1 Buchstaben a) bis e) dieses Artikels, aber unter Artikel 10 dieses Abkommens fallen, sowie für ihre Familienangehörigen und Hinterbliebenen.
4. Die in Absatz 3 genannten Personen sind so lange vom Geltungsbereich erfasst, wie sie nach Artikel 12 dieses Abkommens weiterhin ein Recht auf Aufenthalt im Aufnahmestaat oder nach Artikel 20 dieses Abkommens ein Recht auf Arbeit in ihrem Arbeitsland haben.
5. Bezieht sich dieser Artikel auf Familienangehörige und Hinterbliebene, so fallen diese Personen nur insoweit unter diesen Teil, als sie in dieser Eigenschaft Rechte und Pflichten aus der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 ableiten.
1. Fatte salve le parti seconda e quarta, la presente parte si applica:
2. Le persone di cui al paragrafo 1 rientrano nel campo di applicazione fintantoché queste continuano a trovarsi senza interruzione in una delle situazioni di cui al suddetto paragrafo, laddove siano coinvolti nel contempo la Svizzera e il Regno Unito.
3. La presente parte si applica altresì alle persone che non rientrano o non rientrano più nel disposto del paragrafo 1 lettere a–e ma che rientrano in quello dell’articolo 10 del presente Accordo nonché ai loro familiari e superstiti.
4. Le persone di cui al paragrafo 3 rientrano nel campo di applicazione fintantoché mantengono il diritto di soggiornare nello Stato ospitante ai sensi dell’articolo 12 del presente Accordo o il diritto di lavorare nel loro Stato sede di lavoro ai sensi dell’articolo 20 del presente Accordo.
5. Laddove il presente articolo fa riferimento ai familiari e ai superstiti, la presente parte si applica loro soltanto nella misura in cui in questa qualità abbiano diritti e obblighi derivanti dal regolamento (CE) n. 883/2004.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.