Dieses Abkommen sieht für Inhaberinnen und Inhaber eines gültigen Diplomaten-, offiziellen, Sonder-, oder Dienstpasses beider Staaten die Befreiung von der Visumpflicht vor, wenn sie in das Hoheitsgebiet des anderen Staates reisen.
Il presente Accordo stabilisce l’esenzione dal visto per i titolari di un passaporto diplomatico, ufficiale, speciale o di servizio valido di ciascuno Stato che si recano nel territorio dell’altro Stato.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.