Die Angehörigen des einen Staates, die sich in dem andern niederlassen wollen, sollen mit Ausweispapieren, d. h. die Kolumbianer mit Pässen, die Schweizer mit Heimatscheinen oder Pässen, versehen sein.
I cittadini dell’uno dei due Stati che vorranno stabilirsi nell’altro, dovranno possedere un certificato di nazionalità, che consiste in un passaporto per gli attinenti della Colombia e in un atto d’origine o in passaporto per i cittadini svizzeri.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.