0.142.111.638.3 Briefwechsel vom 1. Juni 1957 zwischen der Schweiz und Österreich betreffend die gegenseitige Aufhebung des Passzwanges beim Personenverkehr an der Grenze
0.142.111.638.3 Scambio di lettere del 1° giugno 1957 tra la Svizzera e l'Austria concernente la soppressione reciproca dell'obbligo del passaporto per il passaggio del confine
Art. 9
- Die Anwendung dieses Abkommens kann aus Gründen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung vorübergehend ausgesetzt werden. Die Aussetzung ist der anderen Regierung unverzüglich auf diplomatischem Wege mitzuteilen.
Art. 9
- L’applicazione dei presente Accordo può essere sospesa temporaneamente per ragioni di sicurezza e d’ordine pubblico. La sospensione deve essere notificata immediatamente al Governo dell’altro Stato contraente per via diplomatica.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.