Hinsichtlich der Vereinfachung der Zollformalitäten für die Behandlung der Warenmuster bei der Ein- und Wiederausfuhr, sowie in jeder andern die Art. 1 und 2 betreffenden Materie gestehen sich die beiden vertragschliessenden Staaten gegenseitig die Meistbegünstigung zu.
Per quanto concerne la semplificazione delle formalità doganali nel trattamento dei campioni di merci al momento dell’importazione e della riesportazione, come pure in ogni altra materia menzionata negli art. 1 e 2, le parti contraenti si garantiscono reciprocamente il trattamento della nazione più favorita.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.