Durch die Bestimmungen des Artikels 1 wird nicht berührt das Recht jedes vertragschliessenden Teiles, Angehörigen des andern Teiles die Niederlassung oder den Aufenthalt zu untersagen, sei es infolge eines strafgerichtlichen Urteils, sei es aus Gründen der inneren oder äusseren Sicherheit des Staates, sei es aus sonstigen polizeilichen Gründen, insbesondere aus Gründen der Gesundheits‑, Sitten‑ oder Armenpolizei.
Le disposizioni dell’articolo 1 non menomano punto il diritto che ha ciascuna delle parti contraenti di vietare il domicilio o il soggiorno ai cittadini dell’altra parte, sia in virtù di una sentenza penale, sia per ragioni concernenti la sicurezza interna o esterna dello Stato, sia in generale per motivi di polizia, e specialmente per motivi inerenti alla polizia sanitaria, alla polizia dei costumi e alla polizia dei poveri.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.