Internationales Recht 0.1 Internationales Recht im Allgemeinen 0.14 Staatsangehörigkeit. Niederlassung und Aufenthalt
Diritto internazionale 0.1 Diritto internazionale pubblico generale 0.14 Cittadinanza. Domicilio e dimora

0.142.111.361 Niederlassungsvertrag vom 13. November 1909 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Deutschen Reich

0.142.111.361 Trattato di domicilio del 13 novembre 1909 tra la Confederazione Svizzera e l'Impero Germanico

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Art. 17

Jeder vertragschliessende Teil ist berechtigt, Angehörige des anderen Teiles, denen er gemäss Artikel 2 oder 3 die Niederlassung oder den Aufenthalt untersagen kann, oder Personen, die keinem der beiden Teile angehören, ohne das in den Artikeln 11–16 vorgesehene Übernahmeverfahren unverzüglich in das Gebiet des anderen Teiles zurückzuschaffen, wenn sie aus diesem Gebiete mit der Eisenbahn oder mit einer Schiffslinie unmittelbar in sein Gebiet gelangt sind und auf der ersten Haltestation sofort nach ihrem Eintreffen angehalten werden.

5 Siehe auch die Erklärung vom 15. Okt. 1916 betreffend Rückübernahme schriftenloser Personen (SR 0.142.111.361.1) und das Abk. vom 25.Okt. 1954 über die Übernahme von Personen an der Grenze (SR 0.142.111.369).

Art. 17

Ciascuna delle parti contraenti ha il diritto di respingere immediatamente nel territorio dell’altra, senza seguire la procedura di ricevimento prevista negli articoli 11 a 16 i cittadini dell’altra parte ai quali il domicilio o il soggiorno può essere vietato in conformità degli articoli 2 o 3 o persone che non appartengono nè all’una parte nè all’altra, quando siano arrivati direttamente dal territorio dell’una delle parti contraenti in quello dell’altra per strada ferrata o per un servizio di battelli, e siano fermati alla prima stazione del treno o del battello subito dopo il loro arrivo.

6 Vedi anche la dichiarazione del 15 ott. 1916 tra la Svizzera e l’Impero Germanico relativa alla riaccettazione delle persone sprovviste di carte di legittimazione (RS 0.142.111.361.1) e l’acc. del 25 ott. 1954 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica federale di Germania concernente la riaccettazione di persone al confine (RS 0.142.111.369).

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.