Jede Meinungsverschiedenheit über die Auslegung oder Anwendung dieser Satzung, die nicht durch Verhandlungen oder durch einen mit Zweidrittelmehrheit gefassten Beschluss des Rates beigelegt wird, ist dem Internationalen Gerichtshof gemäss seinem Statut zu unterbreiten, sofern nicht die beteiligten Mitgliedstaaten innerhalb einer angemessenen Frist eine andere Art der Beilegung vereinbaren.
Ogni controversia la quale riguardi l’interpretazione o l’applicazione della presente Costituzione, la quale non sia stata regolata per via negoziale o da una decisione del Consiglio, presa a maggioranza dei due terzi, sarà deferita alla Corte Internazionale di Giustizia in conformità con lo Statuto di detta Corte, a meno che gli stati membri interessati non convengono altra modalità di composizione entro un termine ragionevole.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.