Für die Anwendung des Artikels 1 gilt die Annahme, dass ein Kind, dessen Vater die Rechtsstellung als Flüchtling hat, nicht die Staatsangehörigkeit des Vaters besitzt.
Per l’applicazione dell’articolo precedente, il figlio nato da un padre avente la qualità di rifugiato è considerato non possedente la cittadinanza di quest’ultimo.
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