(1) Entschädigungsansprüche, die in den Fällen der Artikel 7 und 12 gestellt werden, richten sich nach dem Recht des Vertragsstaates, auf dessen Gebiet die Grundstücke liegen.
(2) Entschädigungsansprüche gegen den anderen Vertragsstaat sind ausgeschlossen.
(1) Le domande di indennizzo nei casi degli articoli 7 e 12 sono disciplinate secondo il diritto dello Stato contraente sul cui territorio sono situati i fondi.
(2) E esclusa qualsiasi domanda di risarcimento rivolta all’altro Stato contraente.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.