Internationales Recht 0.1 Internationales Recht im Allgemeinen 0.11 Recht der Verträge
Diritto internazionale 0.1 Diritto internazionale pubblico generale 0.11 Diritto dei trattati

0.111 Wiener Übereinkommen vom 23. Mai 1969 über das Recht der Verträge (mit Anhang)

0.111 Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (con. All.)

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Art. 25 Vorläufige Anwendung

(1)  Ein Vertrag oder ein Teil eines Vertrags wird bis zu seinem Inkrafttreten vorläufig angewendet,

a)
wenn der Vertrag dies vorsieht oder
b)
wenn die Verhandlungsstaaten dies auf andere Weise vereinbart haben.

(2)  Sofern der Vertrag nichts anderes vorsieht oder die Verhandlungsstaaten nichts anderes vereinbart haben, endet die vorläufige Anwendung eines Vertrags oder eines Teiles eines Vertrags hinsichtlich eines Staates, wenn dieser den anderen Staaten, zwischen denen der Vertrag vorläufig angewendet wird, seine Absicht notifiziert, nicht Vertragspartei zu werden.

Art. 25 Applicazione a titolo provvisorio

1.  Un trattato o una parte di esso vengono applicati a titolo provvisorio in attesa della sua effettiva entrata in vigore:

a)
quando il trattato stesso così dispone; o
b)
quando gli Stati che hanno partecipato ai negoziati avevano in qualche altro modo così convenuto.

2.  A meno che il trattato non disponga altrimenti o gli Stati che hanno partecipato ai negoziati non abbiano convenuto altrimenti, l’applicazione a titolo provvisorio di un trattato o di una parte di esso nei confronti di uno Stato viene a cessare qualora tale Stato notifichi agli altri Stati, fra i quali il trattato è applicato provvisoriamente, l’intenzione di non volerne diventare parte.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.