(1) Der Ausschuss ist nur zuständig für Fälle von Verschwindenlassen, die nach Inkrafttreten dieses Übereinkommens begonnen haben.
(2) Wird ein Staat nach Inkrafttreten dieses Übereinkommens dessen Vertragspartei, so betreffen seine Verpflichtungen gegenüber dem Ausschuss nur Fälle von Verschwindenlassen, die nach Inkrafttreten des Übereinkommens für den betreffenden Staat begonnen haben.
1. Il Comitato è competente esclusivamente per le sparizioni forzate che hanno avuto luogo dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione.
2. Se uno Stato diventa membro della presente Convenzione dopo la sua entrata in vigore, gli obblighi di tale Stato nei riguardi del Comitato si riferiscono esclusivamente alle sparizioni forzate che hanno avuto luogo dopo che la presente Convenzione è entrata in vigore nei confronti di detto Stato.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.