In Artikel 35 Absatz 3 Buchstabe b der Konvention werden die Wörter «und vorausgesetzt, es wird aus diesem Grund nicht eine Rechtssache zurückgewiesen, die noch von keinem innerstaatlichen Gericht gebührend geprüft worden ist» gestrichen.
All’articolo 35 paragrafo 3 lettera b della Convenzione, la locuzione «e a condizione di non rigettare per questo motivo alcun caso che non sia stato debitamente esaminato da un tribunale interno» è soppressa.
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