Nella RU sono menzionati, sotto forma di comunicazione, segnatamente:
- a.
- i testi della RU divaenuti manifestamente privi di oggetto, ma non formalmente abrogati;
- b.
- le ordinanze decadute secondo l’articolo 7c capoverso 3 o 4 oppure secondo l’articolo 7d capoverso 2 o 3 LOGA1;
- c.
- i testi da rimuovere dalla Raccolta sistematica del diritto federale (RS) che, non essendone obbligatoria la pubblicazione, non sono più pubblicati nella RU e non sono più aggiornati nella RS;
- d.
- le denunce e le sospensioni di trattati e risoluzioni internazionali.
1 RS 172.010