1 Per lo sfruttamento di dati secondo l’articolo 48 si applicano le seguenti disposizioni:
- a.
- il contenuto dei dati non può essere modificato;
- b.
- i dati devono essere presentati in modo tale che visivamente si distinguano in modo netto da commenti o da ulteriori aggiunte;
- c.
- i dati devono recare la menzione seguente: «Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale.»;
- d.
- devono essere pubblicate anche le indicazioni della CaF sulla qualità dei dati forniti;
- e.
- nella pubblicità, sull’imballaggio, sul supporto di dati o nel mezzo elettronico di comunicazione non si deve suscitare l’impressione che si tratti di una pubblicazione ufficiale;
- f.
- i dati personali degni di particolare protezione contenuti in testi della RU e della RS, compresi i testi in essi pubblicati mediante rimando secondo l’articolo 5 capoverso 1 LPubb, devono essere rimossi non appena la CaF non li pubblica più o li pubblica soltanto in forma anonimizzata;
- g.
- i dati personali degni di particolare protezione contenuti in testi divaersi da quelli di cui alla lettera f non possono essere sfruttati o diffusi.
2 Chi ha ottenuto dati secondo l’articolo 48 può diffonderli o renderli accessibili contro rimunerazione soltanto in forma elaborata.
3 In caso di inosservanza degli oneri, la CaF può rifiutare ulteriori forniture di dati.