L’autorità competente fornisce alla CaF, al più tardi alle scadenze indicate, le seguenti versioni linguistiche:
- a.
- le versioni tedesca e francese dei trattati e delle risoluzioni internazionali che il Consiglio federale può concludere autonomamente: al momento dell’avvio della procedura di corapporto (art. 5 OLOGA1) in vista dell’approvazione del trattato o della risoluzione;
- b.
- le versioni tedesca e francese dei trattati e delle risoluzioni internazionali che saranno applicati provvisoriamente: prima della data dell’applicazione provvisoria;
- c.
- le versioni tedesca e francese dei trattati e delle risoluzioni internazionali a proposito dei quali deve essere elaborato un messaggio: al momento dell’avvio della procedura di corapporto (art. 5 OLOGA) in vista dell’adozione del messaggio;
- d.
- la versione italiana dei testi di cui alle lettere a–c: d’intesa con la CaF.
1 RS 172.010.1