L’autorità competente fornisce alla CaF, al più tardi alle scadenze indicate, le seguenti versioni linguistiche dei testi del diritto interno da adottare:
- a.
- le versioni tedesca e francese dei progetti di atti normativi a proposito dei quali è condotta una consultazione o è elaborato un messaggio: al momento della consultazione degli uffici (art. 4 dell’ordinanza del 25 novembre 19981 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione, OLOGA);
- b.
- le versioni tedesca e francese degli altri progetti di atti normativi e degli altri testi che devono essere pubblicati in virtù della LPubb: al momento dell’avvio della revisione linguistica e giuridica definitiva (e—circuit);
- c.
- la versione italiana dei testi di competenza del Consiglio federale: il giorno in cui esso prende la decisione;
- d.
- la versione italiana dei testi di competenza di altre autorità: d’intesa con la CaF.
1 RS 172.010.1