La cooperazione tra le Parti contraenti è realizzata mediante:
- a.
- lo scambio d’informazioni e di esperienze nei settori di cui all’articolo 2 capoverso 1;
- b.
- il coordinamento di misure o operazioni stabilite di comune accordo dalle autorità competenti delle Parti contraenti;
- c.
- l’istituzione di gruppi comuni e lo scambio di specialisti nei settori di reciproco interesse;
- d.
- la formazione e il perfezionamento del personale.