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Art. I Istituzione dell’Organizzazione
Art. II Campo di attività dell’OMC
Art. III Funzioni dell’OMC
Art. IV Struttura dell’OMC
Art. V Relazioni con altre organizzazioni
Art. VI Segretariato
Art. VII Bilancio e contributi
Art. VIII Statuto dell’OMC
Art. IX Processo decisionale
Art. X Emendamenti
Art. XI Membri originali
Art. XII Adesione
Art. XIII Non applicazione di Accordi commerciali multilaterali tra determinati Membri
Art. XIV Accettazione, entrata in vigore e deposito
Art. XV Recesso
Art. XVI Disposizioni varie
Art. 1 Definizioni

Ai fini del presente Accordo, a meno che il contesto non richieda altrimenti:

a)
per «misura aggregata di sostegno» e «MAS» si intende il livello annuo del sostegno, espresso in termini monetari, fornito per un prodotto agricolo a favore dei produttori del prodotto agricolo di base o del sostegno non connesso a singoli prodotti fornito a favore dei produttori agricoli in generale, eccettuato il sostegno fornito nell’ambito di programmi conformi ai criteri per l’esonero dalla riduzione ai sensi dell’allegato 2 del presente Accordo, che:
i)
in relazione al sostegno fornito durante il periodo di riferimento, è specificato nelle corrispondenti tabelle esplicative incorporate per riferimento nella Parte IV dell’Elenco di un Membro; e
ii)
in relazione al sostegno fornito durante qualsiasi anno del periodo di attuazione e oltre, è calcolato conformemente alle disposizioni dell’allegato 3 del presente Accordo e tenendo conto dei dati costitutivi e del metodo utilizzati nelle tabelle esplicative incorporate per riferimento nella Parte IV dell’Elenco del Membro;
b)
per «prodotto agricolo di base» in relazione agli impegni in materia di sostegno interno si intende il prodotto in una fase quanto più possibile vicina al punto di vendita, specificato nell’Elenco di un Membro e nelle relative tabelle esplicative;
c)
le «spese di bilancio» o «spese» comprendono le agevolazioni;
d)
per «misura equivalente di sostegno» si intende il livello annuo di sostegno, espresso in termini monetari, fornito ai produttori di un prodotto agricolo di base mediante l’applicazione di una o più misure, che non può essere determinato secondo il metodo di calcolo della MAS, eccettuato il sostegno fornito nell’ambito di programmi conformi ai criteri per l’esonero dalla riduzione ai sensi dell’allegato 2 del presente Accordo, e che:
i)
in relazione al sostegno fornito durante il periodo di riferimento, è specificato nelle corrispondenti tabelle esplicative incorporate per riferimento nella Parte IV dell’Elenco di un Membro; e
ii)
in relazione al sostegno fornito durante qualsiasi anno del periodo di attuazione e oltre, è calcolato conformemente alle disposizioni dell’allegato 4 del presente Accordo e tenendo conto dei dati costitutivi e del metodo utilizzati nelle tabelle esplicative incorporate per riferimento nella Parte IV dell’Elenco del Membro;
e)
per «sovvenzioni all’esportazione» si intendono le sovvenzioni in funzione delle esportazioni, comprese le sovvenzioni all’esportazione elencate all’articolo 9 del presente Accordo;
f)
per «periodo di attuazione» si intende un periodo di sei anni a partire dal 1995, tranne per l’articolo 13 ai fini del quale si intende un periodo di nove anni a partire dal 1995;
g)
le «concessioni in materia di accesso al mercato» comprendono tutti gli impegni relativi all’accesso al mercato assunti in conformità al presente Accordo;
h)
per «misura aggregata di sostegno totale» e «MAS totale» si intende il totale del sostegno interno fornito a favore dei produttori agricoli, calcolato sommando tutte le misure aggregate di sostegno per i prodotti agricoli di base, tutte le misure aggregate di sostegno non connesse a singoli prodotti e tutte le misure equivalenti di sostegno per i prodotti agricoli, e che:
i)
in relazione al sostegno fornito durante il periodo di riferimento («MAS totale di riferimento») e al sostegno massimo consentito per qualsiasi anno del periodo di attuazione o oltre («livelli d’impegno consolidati annui e finali»), è quale specificato nella Parte IV dell’Elenco di un Membro; e
ii)
in relazione al livello di sostegno effettivamente fornito durante qualsiasi anno del periodo di attuazione e oltre («MAS totale corrente»), è calcolato conformemente alle disposizioni del presente Accordo, ivi compreso l’articolo 6, e ai dati costitutivi e al metodo utilizzati nelle tabelle esplicative incorporate per riferimento nella Parte IV dell’Elenco del Membro;
i)
per «anno» ai sensi della lettera (f) e in relazione agli impegni specifici di un Membro si intende l’anno solare, finanziario o di commercializzazione specificato nell’Elenco relativo al Membro in questione.
Art. 2 Prodotti contemplati dall’Accordo
Art. 3 Incorporazione delle concessioni e degli impegni
Art. 4 Accesso al mercato

1. Le concessioni in materia di accesso al mercato contenute negli Elenchi riguardano consolidamenti e riduzioni delle tariffe, nonché altri impegni in materia di accesso al mercato ivi specificati.

2. I Membri non mantengono, adottano, né ripristinano nessuna misura del tipo di quelle di cui sia stata disposta la trasformazione in dazi doganali ordinari1, salvo diversa disposizione dell’articolo 5 e dell’allegato 5.


1 Le misure in questione comprendono restrizioni quantitative all’importazione, prelievi variabili all’importazione, prezzi minimi all’importazione, licenze di importazione discrezionali, misure non tariffarie mantenute tramite imprese commerciali di Stato, autolimitazione delle esportazioni e misure analoghe alla frontiera eccetto i dazi doganali ordinari, mantenute o meno in virtù di deroghe per singolo paese alle disposizioni del GATT 1947 (RS 0.632.21), ma non le misure mantenute in virtù di disposizioni adottate ai fini della bilancia dei pagamenti o di altre disposizioni generali, non specificamente relative all’agricoltura, del GATT 1994 o degli altri Acc. commerciali multilaterali di cui all’all. 1A dell’Acc. OMC.

Art. 5 Clausola di salvaguardia speciale
Art. 6 Impegni in materia di sostegno interno

1. Gli impegni di ciascun Membro in materia di riduzione del sostegno interno contenuti nella Parte IV del suo Elenco si applicano a tutte le sue misure di sostegno interno a favore dei produttori agricoli, fatta eccezione per le misure interne non soggette a riduzione in base ai criteri di cui al presente articolo e all’allegato 2 del presente Accordo. Gli impegni sono espressi in termini di misura aggregata di sostegno totale e di «livelli d’impegno consolidati annui e finali».

2. Conformemente al criterio convenuto nell’esame di medio periodo secondo il quale le misure statali di assistenza, diretta o indiretta, intese a incoraggiare lo sviluppo agricolo e rurale costituiscono parte integrante dei programmi di sviluppo dei paesi in via di sviluppo, le sovvenzioni agli investimenti generalmente previste per l’agricoltura nei paesi in via di sviluppo Membri e le sovvenzioni all’acquisto di fattori di produzione agricoli generalmente offerte ai produttori a basso reddito o privi di risorse di detti Membri sono esenti dagli impegni di riduzione del sostegno interno che sarebbero altrimenti applicabili a tali misure; esente è anche il sostegno interno a favore dei produttori dei paesi in via di sviluppo Membri inteso ad incoraggiare colture alternative rispetto a quelle illegali destinate alla produzione di stupefacenti. Il sostegno interno conforme ai criteri del presente paragrafo non deve essere incluso da un Membro nel calcolo della sua MAS totale corrente.

3. Gli impegni di riduzione del sostegno interno di un Membro si ritengono soddisfatti in qualsiasi anno in cui il sostegno interno del medesimo Membro a favore dei produttori agricoli espresso in termini di MAS totale corrente non superi il corrispondente livello d’impegno consolidato annuo o finale specificato nella Parte IV del suo Elenco.

4.
a) Un Membro non è tenuto a inserire nel calcolo della sua MAS totale corrente né a ridurre:
i)
il sostegno interno per prodotto che dovrebbe altrimenti essere inserito dal Membro nel calcolo della sua MAS corrente, se tale sostegno non supera il 5 per cento del valore totale della produzione di un prodotto agricolo di base realizzata dal Membro durante l’anno in questione; né
ii)
il sostegno interno non connesso a singoli prodotti che dovrebbe altrimenti essere inserito dal Membro nel calcolo della sua MAS corrente, se tale sostegno non supera il 5 per cento del valore della produzione agricola totale del medesimo Membro.
b)
Per i paesi in via di sviluppo Membri la percentuale de minimis ai fini del presente paragrafo è il 10 per cento.
5.
a) I pagamenti diretti accordati nell’ambito di programmi intesi a limitare la produzione non sono soggetti all’impegno di riduzione del sostegno interno se:
i)
si effettuano in base a superfici e rese produttive fisse, oppure
ii)
riguardano l’85 per cento o meno del livello base di produzione, oppure,
iii)
nel settore zootecnico, si effettuano in base ad un numero fisso di capi.
b)
Poiché i pagamenti diretti che soddisfano i criteri sopracitati sono esenti dall’impegno di riduzione, il loro valore non viene considerato nel calcolo della MAS totale corrente del Membro interessato.
Art. 7 Disposizioni generali in materia di sostegno interno
Art. 8 Impegni in materia di concorrenza all’esportazione

I singoli Membri si impegnano a fornire sovvenzioni all’esportazione soltanto conformemente al presente Accordo e agli impegni specificati nei rispettivi Elenchi.

Art. 9 Impegni in materia di sovvenzioni all’esportazione

1. Sono soggette a impegni di riduzione nel quadro del presente Accordo le seguenti sovvenzioni all’esportazione:

a)
le sovvenzioni dirette, compresi pagamenti in natura, concesse dallo Stato o da enti pubblici a un’impresa, a un’industria, ai produttori di un prodotto agricolo, a una cooperativa o altra associazione di tali produttori, oppure ad un organismo per la commercializzazione, in funzione dei risultati delle esportazioni;
b)
la vendita o cessione per esportazione da parte dello Stato o di enti pubblici di scorte non commerciali di prodotti agricoli ad un prezzo inferiore al prezzo comparabile chiesto per il prodotto simile agli acquirenti del mercato interno;
c)
i pagamenti all’esportazione di un prodotto agricolo finanziati in virtù di misure statali, a carico o meno dello Stato, compresi i pagamenti finanziati con i proventi di un prelievo imposto sul prodotto agricolo in questione o su un prodotto agricolo dal quale il prodotto esportato è ottenuto;
d)
le sovvenzioni intese a ridurre i costi connessi alla commercializzazione delle esportazioni di prodotti agricoli (ad esclusione dei servizi di consulenza e di promozione delle esportazioni ampiamente disponibili), compresi i costi di movimentazione, di miglioramento e altri costi di lavorazione, nonché i costi di nolo e trasporto internazionale;
e)
tariffe di trasporto interno e di nolo su spedizioni d’esportazione, stabilite o imposte dal governo, a condizioni più favorevoli che per le spedizioni interne;
f)
le sovvenzioni su prodotti agricoli condizionate dalla loro incorporazione in prodotti esportati.
2.
a) Fatte salve le disposizioni di cui alla lettera b), i livelli di impegno in materia di sovvenzioni all’esportazione per ogni anno del periodo di attuazione, quali specificati nell’Elenco di un Membro, rappresentano in relazione alle sovvenzioni all’esportazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo:
i)
nel caso degli impegni di riduzione delle spese di bilancio, il livello massimo di spesa per tali sovvenzioni che può essere stanziato o sostenuto nell’anno in questione per il prodotto agricolo, o gruppo di prodotti, interessato; e
ii)
nel caso degli impegni di riduzione della quantità delle esportazioni, la quantità massima di un prodotto agricolo, o gruppo di prodotti, per la quale possono essere concesse sovvenzioni all’esportazione nell’anno in questione.
b)
In uno qualsiasi degli anni dal secondo al quinto del periodo di attuazione, un Membro può concedere le sovvenzioni all’esportazione di cui al paragrafo 1 in misura superiore ai corrispondenti livelli d’impegno annui per i prodotti o gruppi di prodotti specificati nella Parte IV del suo Elenco, a condizione che:
i)
gli importi cumulativi delle spese di bilancio per tali sovvenzioni, dall’inizio del periodo di attuazione all’anno in questione, non siano superiori agli importi cumulativi che sarebbero risultati dalla piena osservanza dei relativi livelli d’impegno annui in materia di spesa specificati nell’Elenco del Membro in ragione di più del 3 per cento del livello di tali spese di bilancio nel periodo di riferimento;
ii)
i quantitativi cumulativi delle esportazioni interessate da tali sovvenzioni all’esportazione, dall’inizio del periodo di attuazione all’anno in questione, non siano superiori ai quantitativi cumulativi che sarebbero risultati dalla piena osservanza dei relativi livelli d’impegno annui in materia di quantità specificati nell’Elenco del Membro in ragione di più dell’1,75 per cento dei quantitativi del periodo di riferimento;
iii)
gli importi cumulativi totali delle spese di bilancio per tali sovvenzioni all’esportazione e i quantitativi interessati dalle stesse nell’intero periodo di attuazione non siano maggiori dei totali che sarebbero risultati dalla piena osservanza dei relativi livelli d’impegno annui specificati nell’Elenco del Membro; e
iv)
le spese di bilancio del Membro per le sovvenzioni all’esportazione e i quantitativi interessati da tali sovvenzioni, al termine del periodo di attuazione, non siano maggiori rispettivamente del 64 per cento e del 79 per cento dei livelli del periodo di riferimento 1986-1990. Per i paesi in via di sviluppo Membri le percentuali sono rispettivamente 76 per cento e 86 per cento.

3. Gli impegni relativi a limitazioni sull’ampliamento dell’ambito del sovvenzionamento all’esportazione sono quelli specificati negli Elenchi.

4. Durante il periodo di attuazione i paesi in via di sviluppo Membri non sono tenuti ad assumere impegni riguardo alle sovvenzioni all’esportazione di cui al paragrafo 1, lettere d) e e), purché queste non siano applicate in un modo che comporterebbe l’elusione degli impegni di riduzione.

Art. 10 Prevenzione dell’elusione degli impegni in materia di sovvenzioni all’esportazione

1. Le sovvenzioni all’esportazione non elencate all’articolo 9, paragrafo 1 non si devono applicare in un modo che comporti o minacci di comportare l’elusione degli impegni relativi alle sovvenzioni all’esportazione, né si possono usare transazioni non commerciali per eludere tali impegni.

2. I Membri si impegnano ad adoperarsi per l’elaborazione di norme concordate a livello internazionale intese a disciplinare il credito all’esportazione, la garanzia dei crediti all’esportazione o programmi di assicurazione e, una volta concordate tali norme, a fornire crediti all’esportazione, garanzie per tali crediti o programmi di assicurazione soltanto conformemente ad esse.

3. Qualora un Membro sostenga che un quantitativo esportato oltre il livello di un impegno di riduzione non è oggetto di sovvenzioni, deve provare che per il quantitativo in questione non è stata concessa alcuna sovvenzione all’esportazione, elencata o meno all’articolo 9.

4. I Membri che forniscono aiuti alimentari internazionali garantiscono che:

a)
la fornitura degli aiuti alimentari internazionali non sia connessa direttamente o indirettamente a esportazioni commerciali di prodotti agricoli verso i paesi beneficiari;
b)
le transazioni relative agli aiuti alimentari internazionali, compresi gli aiuti alimentari bilaterali monetizzati, siano effettuate conformemente ai «Principi in materia di smaltimento delle eccedenze e obblighi consultivi» della FAO, ivi compreso, ove opportuno, il sistema delle importazioni commerciali abituali; e
c)
gli aiuti siano forniti per quanto possibile a titolo di dono o a condizioni non meno agevolate di quelle di cui all’articolo IV della convenzione relativa all’aiuto alimentare del 19861.

1 [RU 1986 2049, 1987 1815, 1989 1541, 1991 800 801, 1994 356 357. RU 1996 2642] Vedi ora l’Acc. internazionale sui cereali del 1995 (RS 0.916.111.311).

Art. 11 Prodotti incorporati
Art. 12 Disposizioni in materia di divieti e restrizioni all’esportazione
Art. 13 Cautela
Art. 14 Misure sanitarie e fitosanitarie
Art. 15 Trattamento speciale e differenziato
Art. 16 Paesi meno avanzati e paesi in via di sviluppo importatori netti di prodotti alimentari
Art. 17 Comitato per l’agricoltura
Art. 18 Esame dell’attuazione degli impegni
Art. 19 Consultazioni e risoluzione delle controversie
Art. 20 Proseguimento del processo di riforma
Art. 21 Disposizioni finali
Art. 1 Disposizioni generali

1. Il presente Accordo si applica a tutte le misure sanitarie e fitosanitarie che potrebbero, direttamente o indirettamente, incidere sul commercio internazionale. Dette misure devono essere elaborate e applicate conformemente alle disposizioni del presente Accordo.

2. Ai fini del presente Accordo si applicano le definizioni di cui all’allegato A.

3. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente Accordo.

4. Nessuna disposizione del presente Accordo compromette i diritti dei Membri ai sensi dell’Accordo relativo agli ostacoli tecnici al commercio1 in relazione alle misure non contemplate dal presente Accordo.


1 All. 1A.6

Art. 2 Diritti e obblighi fondamentali

1. I Membri hanno il diritto di prendere le misure sanitarie e fitosanitarie necessarie per la tutela della vita o della salute dell’uomo, degli animali o dei vegetali, purché dette misure non siano incompatibili con le disposizioni del presente Accordo.

2. I Membri fanno in modo che le misure sanitarie e fitosanitarie siano applicate soltanto nella misura necessaria ad assicurare la tutela della vita o della salute dell’uomo, degli animali o dei vegetali, siano basate su criteri scientifici e non siano mantenute in assenza di sufficienti prove scientifiche, fatte salve le disposizioni dell’articolo 5, paragrafo 7.

3. I Membri fanno in modo che le loro misure sanitarie e fitosanitarie non comportino una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra i Membri in cui esistono condizioni identiche o analoghe, in particolare tra il loro territorio e quello degli altri Membri. Le misure sanitarie e fitosanitarie non si applicano in modo tale da costituire una restrizione dissimulata del commercio internazionale.

4. Le misure sanitarie o fitosanitarie conformi alle pertinenti disposizioni del presente Accordo si ritengono conformi agli obblighi incombenti ai Membri in virtù delle disposizioni del GATT 1994 relative all’applicazione delle misure sanitarie o fitosanitarie, in particolare le disposizioni dell’articolo XX, lettera b).

Art. 3 Armonizzazione

1. Al fine di armonizzare le misure sanitarie e fitosanitarie su una base quanto più ampia possibile, i Membri fondano le loro misure sanitarie o fitosanitarie su norme, direttive o raccomandazioni internazionali, ove esistano, salvo diversa disposizione del presente Accordo, in particolare del paragrafo 3.

2. Le misure sanitarie o fitosanitarie conformi alle norme, direttive o raccomandazioni internazionali si ritengono necessarie per assicurare la tutela della vita o della salute dell’uomo, degli animali o dei vegetali e si presumono compatibili con le pertinenti disposizioni del presente Accordo e del GATT 1994.

3. I Membri possono introdurre o mantenere misure sanitarie o fitosanitarie che comportino un livello di protezione sanitaria o fitosanitaria più elevato di quello che si otterrebbe con misure basate sulle pertinenti norme, direttive o raccomandazioni internazionali, qualora esista una giustificazione scientifica o in funzione del livello di protezione sanitaria o fitosanitaria che essi considerano appropriato conformemente alle pertinenti disposizioni dell’articolo 5, paragrafi da 1 a 81. In deroga a quanto precede, tutte le misure che comportino un livello di protezione sanitaria o fitosanitaria diverso da quello che si otterrebbe con misure basate sulle norme, direttive o raccomandazioni internazionali non possono essere incompatibili con nessun’altra disposizione del presente Accordo.

4. I Membri prendono parte a tutti gli effetti, entro i limiti delle loro risorse, all’attività delle competenti organizzazioni internazionali e degli organismi ad esse collegati, in particolare la Commissione del Codex Alimentarius e l’Ufficio internazionale delle epizoozie, nonché delle organizzazioni internazionali e regionali operanti nel quadro della Convenzione internazionale per la difesa dei vegetali, per promuovere all’interno di tali organizzazioni l’elaborazione e la periodica revisione delle norme, direttive e raccomandazioni relativamente a tutti gli aspetti delle misure sanitarie e fitosanitarie.

5. Il Comitato misure sanitarie e fitosanitarie di cui all’articolo 12, paragrafi 1 e 4 (denominato nel presente Accordo il «Comitato») elaborerà una procedura per controllare il processo di armonizzazione internazionale e per coordinare le iniziative in materia con le competenti organizzazioni internazionali.


1 Ai fini dell’art. 3, par. 3, esiste una giustificazione scientifica se, sulla base di un esame e di una valutazione delle informazioni scientifiche disponibili conformemente alle pertinenti disposizioni del presente Acc., un Membro stabilisce che le pertinenti norme, direttive o raccomandazioni internazionali non sono sufficienti per raggiungere il livello di protezione sanitaria o fitosanitaria che esso ritiene appropriato

Art. 4 Equivalenza

1. Un Membro accetta come equivalenti le misure sanitarie o fitosanitarie degli altri Membri, anche se esse differiscono dalle proprie o da quelle applicate da altri Membri che commerciano nello stesso prodotto, se il Membro esportatore dimostra oggettivamente al Membro importatore che le sue misure raggiungono il livello di protezione sanitaria o fitosanitaria ritenuto appropriato dallo stesso Membro importatore. A tale scopo quest’ultimo otterrà su richiesta l’accesso necessario per ispezioni, prove e altre pertinenti procedure.

2. Su richiesta, i Membri procedono a consultazioni per raggiungere accordi bilaterali e multilaterali sul riconoscimento dell’equivalenza di determinate misure sanitarie o fitosanitarie.

Art. 5 Valutazione dei rischi e determinazione del livello di protezione sanitaria o fitosanitaria adeguato

1. I Membri fanno in modo che le loro misure sanitarie o fitosanitarie siano basate su una valutazione, secondo le circostanze, dei rischi per la vita o la salute dell’uomo, degli animali o dei vegetali, tenendo conto delle tecniche di valutazione dei rischi messe a punto dalle competenti organizzazioni internazionali.

2. Nella valutazione dei rischi, i Membri tengono conto delle prove scientifiche disponibili, dei pertinenti processi e metodi di produzione, dei pertinenti metodi di ispezione, campionamento e prova, della diffusione di particolari malattie o parassiti, dell’esistenza di zone indenni da parassiti o da malattie, delle pertinenti condizioni ecologiche e ambientali, nonché delle misure di quarantena o di altri interventi.

3. Nel valutare il rischio per la vita o la salute degli animali o dei vegetali e nel determinare il provvedimento da applicare per raggiungere il livello adeguato di protezione sanitaria o fitosanitaria da tale rischio, i Membri prendono in considerazione, quali fattori economici pertinenti, il potenziale danno in termini di perdita di produzione o di vendite in caso di contatto, insediamento o diffusione di un parassita o di una malattia, i costi inerenti alla lotta o all’eradicazione nel territorio del Membro importatore e la relativa efficienza economica di metodi alternativi per limitare i rischi.

4. Nel determinare il livello di protezione sanitaria o fitosanitaria adeguato i Membri dovrebbero tenere conto dell’obiettivo di minimizzare gli effetti negativi per il commercio.

5. A fini di coerenza nell’applicazione del concetto di livello adeguato di protezione sanitaria o fitosanitaria contro i rischi per la vita o la salute dell’uomo, o per la vita o la salute degli animali e dei vegetali, i Membri evitano distinzioni arbitrarie o ingiustificate nei livelli che ritengono appropriati in situazioni diverse, qualora tali distinzioni abbiano per effetto una discriminazione o una restrizione dissimulata del commercio internazionale. I Membri procedono in seno al Comitato, conformemente all’articolo 12, paragrafi 1, 2 e 3, all’elaborazione di orientamenti per promuovere l’attuazione pratica della presente disposizione. Nell’elaborare tali orientamenti il Comitato tiene conto di tutti i fattori pertinenti, ivi compreso il carattere particolare dei rischi per la salute umana cui le persone si espongono volontariamente.

6. Fatto salvo l’articolo 3, paragrafo 2, nell’istituire o mantenere misure sanitarie o fitosanitarie al fine di raggiungere il livello di protezione sanitaria o fitosanitaria adeguato, i Membri fanno in modo che dette misure non siano più restrittive degli scambi di quanto non sia necessario per il conseguimento di tale livello, tenuto conto della fattibilità tecnica ed economica1.

7. Nei casi in cui le pertinenti prove scientifiche non siano sufficienti un Membro può temporaneamente adottare misure sanitarie o fitosanitarie sulla base delle informazioni pertinenti disponibili, comprese quelle provenienti dalle competenti organizzazioni internazionali nonché dalle misure sanitarie o fitosanitarie applicate da altri Membri. In tali casi, i Membri cercano di ottenere le informazioni supplementari necessarie per una valutazione dei rischi più obiettiva e procedono quindi ad una revisione della misura sanitaria o fitosanitaria entro un termine ragionevole.

8. Quando un Membro ha motivo di ritenere che una specifica misura sanitaria o fitosanitaria introdotta o mantenuta da un altro Membro limiti o possa limitare le sue esportazioni e la misura in questione non è basata sulle pertinenti norme, direttive o raccomandazioni internazionali o tali norme, direttive o raccomandazioni non esistono, una spiegazione delle ragioni della medesima misura sanitaria o fitosanitaria deve essere fornita, su richiesta, dal Membro che la mantiene.


1 Ai fini dell’art. 5, par. 6, una misura è più restrittiva degli scambi di quanto sia necessario soltanto se esiste un’altra misura ragionevolmente attuabile tenuto conto della fattibilità tecnica ed economica, che consenta di raggiungere il livello di protezione sanitaria o fitosanitaria adeguato e sia notevolmente meno restrittiva degli scambi.

Art. 6 Adattamento alle condizioni regionali, ivi comprese le zone indenni e le zone a limitata diffusione di parassiti o malattie

1. I Membri fanno in modo che le loro misure sanitarie o fitosanitarie siano adeguate alle caratteristiche sanitarie o fitosanitarie della zona –intendendo come tale un intero paese, parte di un paese oppure l’insieme o parte di più paesi –della quale il prodotto è originario e alla quale esso è destinato. Nel valutare le caratteristiche sanitarie o fitosanitarie di una regione, i Membri tengono conto, tra l’altro, del grado di diffusione di determinati parassiti o malattie, dell’esistenza di programmi di lotta o di eradicazione e di appropriati criteri o orientamenti eventualmente elaborati dalle competenti organizzazioni internazionali.

2. In particolare, i Membri riconoscono la nozione di zone indenni e quella di zone a limitata diffusione di determinati parassiti o malattie. Tali zone sono determinate sulla base di fattori quali caratteristiche geografiche, ecosistemi, sorveglianza epidemiologica ed efficacia dei controlli sanitari o fitosanitari.

3. I Membri esportatori i quali sostengono che alcune zone dei loro territori sono zone indenni o zone a limitata diffusione di determinati parassiti o malattie forniscono le necessarie prove al riguardo onde dimostrare obiettivamente al Membro importatore che le zone in questione sono, e probabilmente rimarranno, rispettivamente zone indenni o zone a limitata diffusione di determinati parassiti o malattie. A tal fine, al Membro importatore verrà consentito, su richiesta, l’accesso necessario per ispezioni, prove e altre procedure pertinenti.

Art. 7 Trasparenza

I Membri notificano le modifiche apportate alle loro misure sanitarie o fitosanitarie e forniscono informazioni sulle loro misure sanitarie o fitosanitarie conformemente alle disposizioni dell’allegato B.

Art. 8 Procedure di controllo, ispezione e autorizzazione

I Membri si conformano alle disposizioni dell’allegato C nell’applicazione delle procedure di controllo, ispezione e autorizzazione, ivi compresi i sistemi nazionali di autorizzazione dell’impiego di additivi o di determinazione delle tolleranze per i contaminanti negli alimenti, nelle bevande o nei mangimi, e comunque fanno in modo che le loro procedure non siano incompatibili con le disposizioni del presente Accordo.

Art. 9 Assistenza tecnica

1. I Membri convengono di facilitare la concessione di assistenza tecnica agli altri Membri, in particolare ai paesi in via di sviluppo Membri, su base bilaterale o tramite le appropriate organizzazioni internazionali. L’assistenza può riguardare, tra l’altro, le tecniche di lavorazione, la ricerca, l’infrastruttura, nonché la creazione di organismi normativi nazionali, e può assumere la forma di consulenza, crediti, trasferimenti a titolo gratuito e aiuti, ai fini tra l’altro del reperimento di consulenza tecnica, formazione e materiale, onde consentire ai paesi in questione di adeguarsi e conformarsi alle misure sanitarie o fitosanitarie necessarie per raggiungere il livello adeguato di protezione sanitaria o fitosanitaria dei loro mercati d’esportazione.

2. Qualora siano necessari considerevoli investimenti per consentire ad un paese in via di sviluppo esportatore Membro di soddisfare i requisiti sanitari o fitosanitari di un Membro importatore, quest’ultimo considera la possibilità di fornire l’assistenza tecnica necessaria per permettere al paese in via di sviluppo Membro di mantenere ed ampliare le sue possibilità di accesso al mercato per il prodotto in questione.

Art. 10 Trattamento speciale e differenziato

1. Nell’elaborazione e nell’applicazione delle misure sanitarie o fitosanitarie i Membri tengono conto delle particolari necessità dei paesi in via di sviluppo Membri e specialmente dei paesi meno avanzati Membri.

2. Ove il livello di protezione sanitaria o fitosanitaria adeguato consenta l’introduzione graduale di nuove misure sanitarie o fitosanitarie, termini di adattamento più lunghi dovrebbero essere concessi in relazione ai prodotti di interesse per i paesi in via di sviluppo Membri al fine di mantenere le loro possibilità di esportazione.

3. Al fine di assicurare che i paesi in via di sviluppo Membri siano in grado di conformarsi al presente Accordo, il Comitato ha facoltà di concedere loro, su richiesta, deroghe specifiche e limitate nel tempo per l’insieme o per una parte degli obblighi derivanti dall’Accordo, tenendo conto delle loro esigenze in materia di finanze, commercio e sviluppo.

4. I Membri dovrebbero promuovere e facilitare la presenza attiva dei paesi in via di sviluppo Membri nelle competenti organizzazioni internazionali.

Art. 11 Consultazioni e risoluzione delle controversie

1. In materia di consultazioni e risoluzione delle controversie nel quadro del presente Accordo si applicano, salvo diverse disposizioni al riguardo in esso contenute, le disposizioni degli articoli XXII e XXIII del GATT 1994 quali elaborate e applicate dall’intesa sulla risoluzione delle controversie.

2. In una controversia nell’ambito del presente Accordo relativa a questioni di carattere scientifico o tecnico un gruppo speciale dovrebbe chiedere il parere di esperti scelti dal gruppo stesso in consultazione con le parti della controversia. A tal fine, il gruppo speciale può, qualora lo ritenga necessario, istituire un gruppo di esperti tecnici a carattere consultivo oppure consultare le competenti organizzazioni internazionali, su richiesta di una delle parti della controversia o di propria iniziativa.

3. Nessuna disposizione del presente Accordo compromette i diritti dei Membri ai sensi di altri accordi internazionali, ivi compreso il diritto di ricorrere all’intervento o ai meccanismi di risoluzione delle controversie di altre organizzazioni internazionali o definiti nell’ambito di un accordo internazionale.

Art. 12 Gestione

1. È istituito un Comitato misure sanitarie e fitosanitarie quale stabile sede di consultazioni. Esso svolge le funzioni necessarie per attuare le disposizioni del presente Accordo e promuovere il perseguimento dei suoi obiettivi, con particolare riguardo per l’armonizzazione. Il Comitato prende le sue decisioni per consenso.

2. Il Comitato promuove e facilita consultazioni ad hoc o negoziazioni tra i Membri su specifiche questioni di carattere sanitario o fitosanitario. Esso inoltre incoraggia l’uso delle norme, direttive o raccomandazioni internazionali da parte di tutti i Membri e, a questo riguardo, promuove consultazioni e approfondimenti di carattere tecnico al fine di intensificare il coordinamento e l’integrazione tra i sistemi e criteri nazionali e internazionali adottati per autorizzare l’utilizzazione di additivi alimentari o per determinare le tolleranze per i contaminanti negli alimenti, nelle bevande o nei mangimi.

3. Il Comitato si mantiene in stretto contatto con le competenti organizzazioni internazionali nel campo della protezione sanitaria e fitosanitaria, in particolare con la Commissione del Codex Alimentarius, con l’Ufficio internazionale delle epizoozie e con il segretariato della Convenzione internazionale per la difesa dei vegetali, al fine di ottenere il parere tecnico-scientifico più qualificato possibile per la gestione del presente Accordo e assicurare che sia evitata un’indebita duplicazione delle iniziative.

4. Il Comitato metterà a punto una procedura per seguire il processo di armonizzazione internazionale e l’uso delle norme, direttive o raccomandazioni internazionali. A tal fine, di concerto con le competenti organizzazioni internazionali, il Comitato dovrebbe compilare un elenco delle norme, direttive o raccomandazioni internazionali relative a misure sanitarie o fitosanitarie di cui stabilisca la forte incidenza sul commercio. L’elenco dovrebbe comprendere un’indicazione da parte dei Membri delle norme, direttive o raccomandazioni internazionali che essi applicano quali condizioni all’importazione o in base alle quali prodotti importati conformi alle medesime norme possono beneficiare dell’accesso ai loro mercati. Un Membro che non applichi una norma, direttiva o raccomandazione internazionale quale condizione all’importazione dovrebbe fornire una spiegazione al riguardo e in particolare precisare se ritenga la norma non sufficientemente rigorosa per assicurare il livello di protezione sanitaria o fitosanitaria da esso ritenuto adeguato. Qualora dopo aver indicato l’uso di una norma, direttiva o raccomandazione quale condizione all’importazione un Membro rivedesse la sua posizione, dovrebbe fornire una spiegazione della modifica intervenuta e informarne il Segretariato nonché le competenti organizzazioni internazionali, a meno che a tale notifica e spiegazione non si provveda secondo le procedure di cui all’allegato B.

5. Onde evitare indebite duplicazioni, il Comitato può decidere, ove opportuno, di utilizzare le informazioni risultanti dalle procedure, in particolare di notifica, vigenti nelle competenti organizzazioni internazionali.

6. Su iniziativa di uno dei Membri, il Comitato può invitare, attraverso i canali appropriati, le competenti organizzazioni internazionali o gli organismi ad esse collegati ad esaminare questioni specifiche riguardo ad una particolare norma, direttiva o raccomandazione, compreso il fondamento delle spiegazioni circa la mancata applicazione fornite conformemente al paragrafo 4.

7. Il Comitato procederà all’esame del funzionamento e dell’attuazione del presente Accordo tre anni dopo la data di entrata in vigore dell’Accordo OMC e, successivamente, ogniqualvolta risulterà necessario. Ove opportuno, il Comitato può presentare al Consiglio per gli scambi di merci proposte di modifica del testo del presente Accordo in considerazione, tra l’altro, dell’esperienza acquisita con la sua attuazione.

Art. 13 Attuazione

I Membri sono pienamente responsabili a norma del presente Accordo del rispetto di tutti gli obblighi ivi previsti. Essi elaborano e attuano misure e meccanismi positivi atti a favorire l’osservanza delle disposizioni del presente Accordo da parte degli organismi diversi dagli enti del governo centrale. In particolare, prendono le misure in loro potere necessarie per assicurare che gli organismi non governativi operanti nel loro territorio e gli enti regionali dei quali i competenti organismi del loro territorio sono membri si conformino alle pertinenti disposizioni del presente Accordo e si astengono dal prendere misure che abbiano l’effetto, direttamente o indirettamente, di costringere o incoraggiare detti enti regionali o organismi non governativi, o gli enti pubblici locali, ad operare in modo incompatibile con le disposizioni del presente Accordo. I Membri fanno in modo di avvalersi, per l’attuazione delle misure sanitarie o fitosanitarie, dei servizi degli organismi non governativi soltanto se questi ultimi si conformano alle disposizioni del presente Accordo.

Art. 14 Disposizioni finali
Art. 1

1. Il presente Accordo fissa le disposizioni che gli Stati membri devono applicare durante un periodo transitorio per inserire il settore dei tessili e dell’abbigliamento nel GATT 1994.

2. I Membri convengono di ricorrere all’articolo 2, paragrafo 18, e all’articolo 6, paragrafo 6, lettera b) in modo da aumentare in maniera rilevante le possibilità di accesso per i piccoli fornitori e da sviluppare opportunità di scambio commercialmente significative per i nuovi Membri nel settore dei tessili e dell’abbigliamento1.

3. I Membri terranno nel dovuto conto la situazione dei Membri che non hanno accettato i protocolli che prorogano l’Accordo sul commercio internazionale dei tessili (denominato nel presente accordo l’«AMF») dal 1986 e, se del caso, accorderanno loro un trattamento speciale nell’applicazione del presente Accordo.

4. I Membri convengono che gli interessi particolari dei Membri che producono ed esportano cotone si devono riflettere, in consultazione con i medesimi, nell’attuazione del presente Accordo.

5. Al fine di agevolare l’inserimento del settore dei tessili e dell’abbigliamento nel GATT 1994, i Membri devono prevedere un adeguamento industriale autonomo continuo ed un’accresciuta concorrenza sui loro mercati.

6. Sempre che non dispongano diversamente, le disposizioni del presente Accordo lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi dei Membri a norma dell’accordo OMC e degli accordi commerciali multilaterali.

7. I prodotti tessili e dell’abbigliamento ai quali si applica il presente Accordo sono riportati in allegato.


1 Per quanto possibile, anche le esportazioni originarie di un paese meno avanzato Membro beneficiano di tale disposizione.

Art. 2

1. Tutte le restrizioni quantitative istituite nell’ambito di accordi bilaterali e mantenute ai sensi dell’articolo 4 o notificate ai sensi degli articoli 7 e 8 dell’AMF in forza il giorno precedente all’entrata in vigore dell’Accordo OMC devono, entro 60 giorni a decorrere dall’entrata in vigore dell’Accordo, essere notificate in modo dettagliato, inclusi i livelli di restrizione, i coefficienti di crescita e le disposizioni in materia di flessibilità, dai Membri che mantengono tali restrizioni, all’Organo di controllo dei tessili previsto dall’articolo 8 (denominato nel presente Accordo «OCT»). I Membri convengono che a partire dalla data di entrata in vigore dell’Accordo OMC, tutte le restrizioni del tipo sopraccitato sussistenti tra le parti contraenti del GATT 19471 e in forza il giorno precedente l’entrata in vigore dell’Accordo saranno disciplinate dalle disposizioni del presente Accordo.

2. A titolo informativo, l’OCT comunica tali notificazioni a tutti i Membri. Qualsiasi Membro può formulare all’attenzione dell’OCT, entro 60 giorni dalla comunicazione delle notificazioni, le osservazioni che ritenga opportune. Le osservazioni saranno comunicate agli altri Membri per conoscenza. L’OCT può esprimere appropriate raccomandazioni ai Membri interessati.

3. Quando il periodo di 12 mesi relativo alle restrizioni da notificare ai sensi del paragrafo 1 non coincide con il periodo di 12 mesi immediatamente precedente la data di entrata in vigore dell’Accordo OMC, i Membri interessati devono decidere di comune accordo le modalità necessarie ad allineare il periodo delle restrizioni con l’anno dell’Accordo2, e a calcolare i livelli di base di tali restrizioni al fine di attuare le disposizioni del presente articolo. I Membri interessati convengono di avviare tempestivamente consultazioni, su richiesta, al fine di raggiungere una decisione comune. Eventuali accordi di questo genere dovranno tenere conto, inter alia, delle caratteristiche stagionali delle spedizioni negli ultimi anni. I risultati di tali consultazioni saranno notificati all’OCT che farà le appropriate raccomandazioni ai Membri interessati.

4. Le restrizioni notificate ai sensi del paragrafo 1 saranno considerate come le restrizioni complessive di questo tipo applicate dai rispettivi Membri il giorno precedente l’entrata in vigore dell’Accordo OMC. Non verranno introdotte nuove restrizioni in termini di prodotti o di Membri, se non ai sensi delle disposizioni del presente Accordo o delle pertinenti disposizioni del GATT3. Le restrizioni non notificate entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore dell’Accordo OMC saranno immediatamente eliminate.

5. Eventuali misure unilaterali adottate ai sensi dell’articolo 3 dell’AMF prima della data di entrata in vigore dell’Accordo OMC possono rimanere in vigore per la durata stabilita, purché non superiore ai 12 mesi, a condizione che siano state esaminate dall’Organo di sorveglianza dei tessili (denominato nel presente accordo l’«OST») istituito nell’ambito dell’AMF. Nel caso in cui l’OST non abbia avuto la possibilità di esaminare eventuali misure di questo genere, esse saranno esaminate dall’OCT conformemente alle regole e alle procedure che disciplinano le misure dell’articolo 3 ai sensi dell’AMF. Eventuali misure applicate nell’ambito di un accordo a norma dell’articolo 4 dall’AMF prima della data di entrata in vigore dell’Accordo OMC che sono oggetto di una controversia che l’OST non ha potuto esaminare, saranno ugualmente esaminate dall’OCT conformemente alle regole e alle procedure dell’AMF applicabili a questo tipo di esame.

6. Alla data di entrata in vigore dell’Accordo OMC, ciascuno dei Membri deve includere nel GATT 1994 i prodotti che rappresentavano almeno il 16 per cento delle importazioni complessive dei Membri nel 1990 dei prodotti riportati in allegato, in termini di voci o di categorie del Sistema armonizzato. I prodotti da inserire devono comprendere prodotti appartenenti a ciascuno dei quattro gruppi seguenti: nastri e filati, tessuti, prodotti tessili confezionati e prodotti dell’abbigliamento.

7. Le misure da adottare ai sensi del paragrafo 6 devono essere notificate in dettaglio dai Membri interessati secondo le seguenti modalità:

a)
i Membri che mantengono restrizioni di cui al paragrafo 1 si impegnano, indipendentemente dalla data di entrata in vigore dell’Accordo OMC, a comunicare tali dettagli al Segretariato del GATT entro la data stabilita dalla decisione ministeriale del 15 aprile 1994. Il Segretariato del GATT comunicherà tempestivamente tali notificazioni agli altri partecipanti, a titolo informativo. Le notificazioni saranno messe a disposizione dell’OCT, una volta istituito, come disposto dal paragrafo 21;
b)
i membri che, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, hanno mantenuto il diritto di beneficiare delle disposizioni dell’articolo 6, devono comunicare tali dettagli all’OCT entro 60 giorni dall’entrata in vigore dell’Accordo OMC, o, nel caso dei Membri ai quali si applica l’articolo 1, paragrafo 3, non oltre la fine del dodicesimo mese dall’entrata in vigore del presente Accordo. L’OCT comunicherà tali notificazioni agli altri Membri, a titolo informativo, e le esaminerà come disposto dal paragrafo 21.

8. I rimanenti prodotti, vale a dire i prodotti non inclusi nel GATT 1994 ai sensi del paragrafo 6, saranno inseriti, in termini di voci o categorie del Sistema armonizzato, in tre fasi, come qui di seguito riportato:

a)
il primo giorno del 37° mese dall’entrata in vigore dell’Accordo OMC, i prodotti che rappresentavano almeno il 17 per cento delle importazioni complessive dei Membri per il 1990 dei prodotti riportati in allegato. I prodotti da includere devono comprendere prodotti appartenenti a ciascuno dei quattro gruppi seguenti: nastri e filati, tessuti, prodotti tessili confezionati e prodotti dell’abbigliamento;
b)
il primo giorno dell’85° mese dall’entrata in vigore dell’Accordo OMC, i prodotti che rappresentavano almeno il 18 per cento delle importazioni complessive dei Membri per il 1990 dei prodotti riportati in allegato. I prodotti da includere devono comprendere prodotti appartenenti a ciascuno dei quattro gruppi seguenti: nastri e filati, tessuti, prodotti tessili confezionati e prodotti dell’abbigliamento;
c)
il primo giorno del 121° mese dall’entrata in vigore dell’Accordo OMC, il settore dei tessili e dell’abbigliamento dovrà essere incluso nel GATT 1994, e dovranno essere state abolite tutte le restrizioni ai sensi del presente Accordo.

9. Ai fini del presente Accordo, si riterrà che i Membri che hanno notificato, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, la loro intenzione di non mantenere il diritto di beneficiare delle disposizioni dell’articolo 6, abbiano incluso i loro prodotti tessili e dell’abbigliamento nel GATT 1994. Tali Membri saranno pertanto esentati dall’osservare le disposizioni dei paragrafi 6, 7, 8 e 11.

10. Nessuna disposizione del presente Accordo impedisce ad un Membro che abbia presentato un programma di inclusione ai sensi dei paragrafi 6 o 8 di inserire i prodotti nel GATT 1994 prima della data prevista da tale programma. Tuttavia, un’eventuale inclusione di prodotti prende effetto solo all’inizio di un anno d’applicazione dell’Accordo e i dettagli devono essere notificati all’OCT almeno tre mesi prima, per essere notificati a tutti i Membri.

11. I rispettivi programmi d’inclusione, ai sensi del paragrafo 8, devono essere notificati nei dettagli all’OCT almeno 12 mesi prima della loro entrata in vigore, e notificati dall’OCT a tutti i Membri.

12. I livelli di base delle restrizioni sui prodotti rimanenti, citati al paragrafo 8, devono essere quelli definiti al paragrafo 1.

13. Durante la prima fase del presente Accordo (dalla data di entrata in vigore dell’Accordo OMC al 36° mese di applicazione incluso) il livello di ciascuna restrizione ai sensi degli accordi bilaterali AMF in vigore per il periodo di 12 mesi precedente l’entrata in vigore dell’Accordo OMC sarà soggetto ad un aumento annuale non inferiore al coefficiente di crescita fissato per le rispettive restrizioni, maggiorato del 16 per cento.

14. Salvo i casi in cui il Consiglio per gli scambi di merci o l’Organo di conciliazione decidano diversamente ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 12, nelle fasi successive del presente Accordo il livello di ciascuna delle rimanenti restrizioni sarà soggetto ad un aumento annuo non inferiore ai valori seguenti:

a)
per la seconda fase (dal 37° all’84° mese di applicazione dell’Accordo OMC incluso), il coefficiente di crescita per le rispettive restrizioni della prima fase, maggiorato del 25 per cento;
b)
per la terza fase (dall’85° al 120° mese di applicazione dell’Accordo OMC incluso), il coefficiente di crescita per le rispettive restrizioni della seconda fase, maggiorato del 27 per cento.

15. Nessuna disposizione del presente Accordo impedisce ad un Membro di abolire eventuali restrizioni mantenute ai sensi del presente articolo, in vigore all’inizio di qualsiasi anno d’applicazione dell’Accordo nel periodo transitorio, purché l’esportatore interessato Membro e l’OCT vengano informati almeno tre mesi prima dell’entrata in vigore dell’abolizione. Il termine per la notifica preliminare può essere abbreviato a 30 giorni previo accordo del Membro soggetto a restrizioni. L’OCT comunica tali notificazioni a tutti i Membri. Nell’esaminare l’abolizione delle restrizioni nei termini previsti nel presente paragrafo, i Membri interessati terranno conto del trattamento accordato ad esportazioni simili originarie di altri Membri.

16. Le disposizioni relative alla flessibilità (swing, riporto e anticipo) applicabili a tutte le restrizioni mantenute ai sensi del presente articolo, saranno le stesse previste negli accordi bilaterali conclusi in virtù dell’AMF per il periodo di 12 mesi precedente l’entrata in vigore dell’Accordo OMC. Non saranno imposti o mantenuti limiti quantitativi sull’impiego combinato delle varie forme di riporto (swing, riporto e anticipo).

17. Gli accordi amministrativi, nei termini ritenuti necessari in relazione all’attuazione delle disposizioni del presente articolo, saranno convenuti tra i Membri interessati. Eventuali accordi di tale genere devono essere notificati all’OCT.

18. Per quanto riguarda i Membri le cui esportazioni sono soggette a restrizioni il giorno prima dell’entrata in vigore dell’Accordo OMC e le cui restrizioni rappresentano l’1,2 per cento o meno del volume totale delle restrizioni applicate da un importatore Membro al 31 dicembre 1992 e notificate ai sensi del presente articolo, all’entrata in vigore dell’Accordo OMC e per tutta la sua durata è previsto un aumento significativo nelle possibilità di accesso per le esportazioni in questione, mediante l’applicazione di coefficienti di crescita per la fase immediatamente successiva fissati ai paragrafi 13 e 14 o tramite modifiche di valore almeno equivalente, eventualmente convenute in relazione ad una diversa combinazione di livelli di base, crescita e disposizioni in materia di flessibilità. Tali miglioramenti devono essere notificati all’OCT.

19. Per tutta la durata del presente Accordo, qualora una misura di salvaguardia venisse adottata da un Membro ai sensi dell’articolo XIX del GATT 1994 nei confronti di un determinato prodotto durante l’anno immediatamente successivo all’inserimento del prodotto in questione nel GATT 1994, conformemente a quanto disposto dal presente articolo, si applicano le disposizioni dell’articolo XIX, nell’interpretazione fornita dall’Accordo sulle misure di salvaguardia4, fuorché nei casi illustrati al paragrafo 20.

20. Qualora una tale misura venisse applicata utilizzando strumenti non tariffari, il Membro importatore interessato applica la misura secondo le modalità previste dall’articolo XIII, paragrafo 2, lettera b) del GATT 1994 su richiesta di qualsiasi esportatore Membro le cui esportazioni dei prodotti in questione siano immediatamente precedenti all’adozione della misura di salvaguardia. La misura sarà amministrata dall’esportatore Membro interessato. Il livello applicabile non deve ridurre le pertinenti esportazioni ad un livello inferiore a quello di un periodo rappresentativo recente, che consiste normalmente nella media delle esportazioni originarie del Membro interessato negli ultimi tre anni rappresentativi per i quali sono disponibili dati statistici. Inoltre, quando la misura di salvaguardia si applica per un periodo superiore ad un anno, il livello applicabile deve essere liberalizzato progressivamente ad intervalli regolari nel periodo di applicazione. In tali casi, gli esportatori membri interessati non esercitano il diritto di sospensione di concessioni sostanzialmente equivalenti o di altri obblighi ai sensi dell’articolo XIX, paragrafo 3, lettera a) del GATT 1994.

21. L’OCT esamina regolarmente l’attuazione del presente articolo e, su richiesta di qualsiasi Membro, esamina eventuali questioni particolari con riferimento all’attuazione delle disposizioni del presente articolo. Entro un termine di 30 giorni esso comunica inoltre le raccomandazioni o le conclusioni appropriate al Membro o ai Membri interessati, dopo averne sollecitato la partecipazione.


1 RS 0.632.21
2 Per «anno dell’Accordo» si intendono il periodo di 12 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’Acc. OMC e i successivi intervalli di 12 mesi.
3 Le pertinenti disposizioni del GATT 1994 non includono l’art. XIX per quanto riguarda i prodotti non ancora integrati nel GATT 1994, salvo specifiche disposizioni del par. 3 dell’all.
4 All. 1A.14

Art. 3

1. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore dell’Accordo OMC, i Membri che mantengono restrizioni1 sui prodotti tessili e dell’abbigliamento (diverse dalle restrizioni mantenute ai sensi dell’AMF e contemplate dalle disposizioni dell’articolo 2), che siano o meno compatibili con il GATT 1994, devono a) comunicare nei dettagli all’OCT o b) fornire all’OCT le notificazioni ad esse relative già presentate ad altri organi dell’OMC. Ove possibile, le notificazioni devono contenere informazioni in materia di eventuali giustificazioni per le restrizioni ai sensi del GATT 1994, incluse le disposizioni del GATT 1944 sulle quali si fondano.

2. I Membri che mantengono restrizioni di cui al paragrafo 1, eccetto quelle giustificate da una disposizione GATT 1994 devono:

a)
conformare dette restrizioni al GATT 1994 entro un anno dall’entrata in vigore dell’Accordo OMC e comunicare l’azione all’OCT per conoscenza; o
b)
eliminarle progressivamente secondo un programma presentato all’OCT dal Membro che mantiene le restrizioni non oltre sei mesi dopo l’entrata in vigore dell’Accordo OMC. Detto programma deve prevedere che tutte le restrizioni siano eliminate gradualmente nell’arco di un periodo che non supera la durata del presente Accordo. L’OCT può fare raccomandazioni al Membro interessato riguardo al programma in questione.

3. Per tutta la durata del presente Accordo, i Membri devono fornire all’OCT, a titolo informativo, le notificazioni eventualmente comunicate ad altri organi dell’OMC riguardo a nuove restrizioni o modifiche nelle restrizioni esistenti in materia di prodotti tessili e dell’abbigliamento, introdotte ai sensi di qualunque disposizione del GATT 1994, entro 60 giorni dalla loro entrata in vigore.

4. Tutti i Membri hanno la possibilità di inviare contronotifiche all’OCT per conoscenza, riguardo alle giustificazioni previste dal GATT 1994 o ad eventuali restrizioni non notificate a norma del presente articolo. Qualsiasi Membro può avviare un’azione in relazione a tali notifiche ai sensi delle pertinenti disposizioni o procedure del GATT 1994 nella sede appropriata dell’OMC.

5. A titolo informativo, l’OCT provvede a comunicare le notificazioni ricevute ai sensi del presente articolo a tutti i Membri.


1 Per restrizioni si intendono tutte le restrizioni quantitative unilaterali, gli Acc. bilaterali e le altre misure di effetto equivalente.

Art. 4

1. Le restrizioni di cui all’articolo 2, nonché quelle applicate ai sensi dell’articolo 6 sono amministrate dagli esportatori Membri. Gli importatori Membri non sono tenuti ad accertare spedizioni in eccesso rispetto alle restrizioni notificate ai sensi dell’articolo 2 o quelle applicate in virtù dell’articolo 6.

2. I Membri convengono che l’introduzione di modifiche nelle prassi, nelle regole, nelle procedure e nella classificazione dei prodotti tessili e dell’abbigliamento, incluse le modifiche relative al Sistema armonizzato, nell’attuazione o nell’amministrazione delle restrizioni notificate o applicate ai sensi del presente Accordo non devono: perturbare l’equilibrio dei diritti e degli obblighi tra i Membri interessati ai sensi del presente Accordo, pregiudicare l’accesso di un Membro, ostacolare il pieno utilizzo di tale accesso, e disorganizzare il commercio ai sensi del presente Accordo.

3. Qualora un prodotto che costituisce parte di una restrizione venisse notificato ai fini dell’inserimento secondo quanto disposto dall’articolo 2, i Membri convengono che qualsiasi cambiamento del livello di detta restituzione non deve perturbare l’equilibrio dei diritti e obblighi tra i Membri interessati ai sensi del presente Accordo.

4. Tuttavia, qualora le modifiche menzionate ai paragrafi 2 e 3 fossero necessarie, i Membri convengono che il Membro che intende introdurre tali modifiche è tenuto a comunicarle e, ove possibile, ad avviare consultazioni con il Membro o i Membri interessati prima dell’attuazione di tali modifiche, al fine di raggiungere una soluzione reciprocamente accettabile per un adeguamento appropriato ed equo. I Membri convengono inoltre che qualora non fosse possibile effettuare consultazioni prima dell’attuazione, il Membro che intende introdurre tali modifiche, su richiesta del Membro interessato, si consulta, possibilmente entro 60 giorni, con i Membri interessati ai fini di raggiungere una soluzione reciprocamente soddisfacente per un adeguamento appropriato ed equo. Se non si raggiunge una soluzione reciprocamente soddisfacente, qualsiasi Membro interessato può deferire la questione all’OCT per ottenerne le raccomandazioni come prevede l’articolo 8. Nel caso in cui l’OCT non abbia avuto l’opportunità di esaminare una controversia relativa a modifiche di questo genere introdotte prima dell’entrata in vigore dell’Accordo OMC, la questione sarà esaminata dall’OCT in conformità delle regole e delle procedure dell’AMF applicabili a questo genere di esame.

Art. 5

1. I Membri convengono che le elusioni mediante trasbordo, rispedizione, false dichiarazioni relative al paese o al luogo d’origine e falsificazione di documenti ufficiali, vanificano l’attuazione del presente Accordo ai fini dell’integrazione del settore dei tessili e dell’abbigliamento nel GATT 1994. I Membri devono pertanto definire le necessarie disposizioni giuridiche e/o procedure amministrative per affrontare ed intervenire contro tali elusioni. I Membri convengono inoltre che, compatibilmente con le leggi e le procedure nazionali, coopereranno pienamente per affrontare i problemi causati dalle pratiche di elusione.

2. Qualora un Membro dovesse ritenere che il presente Accordo venga eluso mediante trasbordo, rispedizione, false dichiarazioni riguardanti il paese e il luogo d’origine o falsificazioni di documenti ufficiali e che le misure applicate per affrontare o intervenire contro tale elusione siano inesistenti o inadeguate, esso si deve consultare con il Membro o i Membri interessati al fine di ricercare una soluzione reciprocamente soddisfacente. Tali consultazioni devono essere avviate tempestivamente, possibilmente entro 30 giorni. Se non si raggiunge una soluzione reciprocamente soddisfacente, la questione può essere deferita da uno qualsiasi dei Membri interessati all’OCT affinché il Comitato di controllo possa formulare una raccomandazione.

3. I Membri convengono di prendere le misure necessarie, compatibilmente con le leggi e le procedure nazionali, per prevenire, investigare e, ove appropriato, avviare azioni legali e/o amministrative contro le elusioni verificatesi sul loro territorio. I Membri stabiliscono di cooperare pienamente, compatibilmente con le leggi e le procedure nazionali, nei casi di elusione o presunta elusione del presente Accordo, al fine di determinare i fatti pertinenti nei luoghi d’importazione, di esportazione e, se del caso, di trasbordo. È inteso che tale cooperazione, compatibile con le leggi e le procedure nazionali, comprende: inchieste relative alle pratiche di elusione che aumentano le esportazioni soggette a restrizioni destinate al Membro che mantiene tali restrizioni; scambio di documenti, corrispondenza, relazioni ed altre informazioni pertinenti nella misura del possibile; agevolazione di sopralluoghi nelle fabbriche e di contatti, su richiesta e caso per caso. I Membri si devono adoperare per chiarire le circostanze relative ad eventuali casi di elusione o presunta elusione, inclusi il ruolo svolto dagli esportatori o dagli importatori interessati.

4. Qualora dall’inchiesta dovessero emergere sufficienti elementi di prova dell’esistenza di pratiche di elusione (ad esempio ove siano disponibili prove relative al paese o al luogo effettivo di origine e alle circostanze di tale elusione), i Membri convengono che devono essere intraprese le azioni appropriate, nella misura necessaria ad affrontare il problema. Tali azioni possono includere il rifiuto di accesso alle merci o, qualora le merci già si trovassero nel Paese, tenuto conto delle circostanze effettive e del ruolo del paese o del luogo di origine effettivo, l’adeguamento delle imputazioni ai livelli di restrizione in maniera da riflettere il paese o il luogo di origine effettivi. Inoltre, ove vi siano prove del coinvolgimento dei territori dei Membri attraverso i quali le merci sono state trasbordate, tali azioni possono includere l’introduzione di restrizioni nei confronti di tali Membri. Dette azioni, con i relativi tempi e portata, possono essere adottate dopo consultazioni tra i Membri interessati, intese a raggiungere una soluzione reciprocamente soddisfacente, e devono essere notificate all’OCT unitamente alle giustificazioni su cui si basano. In sede di consultazione i membri interessati possono decidere di ricorrere a misure diverse. Anche questo genere di accordi deve essere notificato all’OCT, che può proporre ai Membri interessati le raccomandazioni che ritiene appropriate. Se non si raggiunge una soluzione reciprocamente soddisfacente, qualsiasi Membro interessato può deferire la questione all’OCT per un esame tempestivo e per la formulazione di raccomandazioni.

5. I Membri prendono atto che taluni casi di elusione possono interessare spedizioni in transito attraverso paesi o luoghi senza che, nei luoghi di transito, si apportino modifiche o alterazioni alle merci in questione. Essi prendono atto che difficilmente è possibile esercitare un controllo su tali spedizioni nei luoghi di transito.

6. I Membri convengono che le false dichiarazioni relative al contenuto in fibre, alle quantità, alla designazione o alla classificazione delle merci vanificano gli obiettivi del presente Accordo. Qualora fosse provato che una falsa dichiarazione è stata resa con l’intento di eludere le disposizioni, i Membri convengono che devono essere prese le misure appropriate, compatibilmente con le leggi e le procedure nazionali, contro gli esportatori o gli importatori interessati. Se un Membro ritiene che il presente Accordo venga eluso mediante una falsa dichiarazione e che le misure amministrative applicate per affrontare e/o intervenire contro tale elusione siano inadeguate o inesistenti, il Membro deve consultarsi tempestivamente con il Membro interessato al fine di ricercare una soluzione reciprocamente soddisfacente. Se non si raggiunge una soluzione, qualsiasi Membro interessato può deferire la questione all’OCT affinché detto organo possa formulare una raccomandazione. Questa disposizione lascia impregiudicato il diritto dei Membri di apportare adeguamenti tecnici qualora le dichiarazioni dovessero contenere errori involontari.

Art. 6

1. I Membri riconoscono che nel periodo transitorio può essere necessario applicare un meccanismo di salvaguardia transitorio specifico (denominato nel presente Accordo «salvaguardia transitoria»). La salvaguardia transitoria può essere applicata da qualunque Membro ai prodotti riportati in allegato, ad eccezione di quelli integrati nel GATT 1994 ai sensi delle disposizioni dell’articolo 2. I Membri che non mantengono le restrizioni di cui all’articolo 2 devono comunicare all’OCT entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore dell’Accordo OMC se desiderano o meno mantenere il diritto di utilizzare le disposizioni dell’articolo suddetto. I Membri che non hanno accettato i protocolli che dal 1986 ampliano l’AMF devono comunicare tali notificazioni entro sei mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo OMC. La salvaguardia transitoria deve essere applicata in modo limitato, compatibilmente con le disposizioni del presente articolo e con l’effettiva attuazione del processo di integrazione previsto dal presente Accordo.

2. Ai sensi del presente articolo è possibile intraprendere azioni di salvaguardia qualora, in base ad un accertamento da parte di un Membro1 sia stato dimostrato che un determinato prodotto viene importato nel territorio in questione in quantità talmente accresciute da causare un grave pregiudizio o un’effettiva minaccia di pregiudizio, all’industria nazionale che produce prodotti simili e/o in diretta concorrenza. Si deve dimostrare che il pregiudizio grave o l’effettiva minaccia di pregiudizio sono causati dall’accresciuta quantità delle importazioni complessive del prodotto e non da fattori diversi quali mutamenti tecnologici o cambiamenti nelle preferenze dei consumatori.

3. Nel determinare l’esistenza di un grave pregiudizio o dell’effettiva minaccia di pregiudizio, come si è detto al paragrafo 2, il Membro deve esaminare l’effetto delle importazioni in questione sulla situazione dell’industria del settore, in termini di cambiamenti nelle variabili economiche pertinenti, quali la produzione, la produttività, il coefficiente di sfruttamento degli impianti, le scorte, la quota di mercato, le esportazioni, i salari, l’occupazione, i prezzi nazionali, i profitti e gli investimenti; nessuna delle quali, da sola o in combinazione con altri fattori, può necessariamente fornire indicazioni decisive.

4. Eventuali misure giustificate ai sensi di quanto disposto dal presente articolo devono essere applicate ad ogni Membro singolarmente. Il Membro o i Membri ai quali è arrecato il grave pregiudizio, o l’effettiva minaccia di pregiudizio di cui ai paragrafi 2 e 3, devono essere determinati in base a un drastico e considerevole aumento nelle importazioni, effettivo o imminente2, dal Membro o dai singoli Membri in questione, e in base al livello di importazioni in confronto con le importazioni provenienti da altre fonti, con la quota di mercato e con i prezzi all’importazione e nazionali ad un livello commerciale paragonabile; nessuno di questi fattori, presi singolarmente o combinati con altri fattori è necessariamente in grado di fornire indicazioni decisive. La misura di salvaguardia non si applica alle esportazioni di un Membro le cui esportazioni del prodotto in questione siano già sottoposte a restrizione ai sensi del presente Accordo.

5. Il periodo di validità dell’accertamento di un grave pregiudizio o dell’effettiva minaccia dello stesso ai fini della richiesta di azioni di salvaguardia non deve superare i 90 giorni dalla data della prima notifica, come specificato al paragrafo 7.

6. Nell’applicare la salvaguardia transitoria, si devono tenere in particolare considerazione gli interessi degli esportatori Membri, nei termini qui di seguito riportati:

a)
ai paesi meno avanzati Membri viene accordato un trattamento significativamente più favorevole di quello concesso agli altri gruppi di Membri di cui tratta il presente paragrafo, di preferenza sotto tutti gli aspetti ma, almeno, in termini generali;
b)
i Membri il cui volume complessivo di esportazioni di tessili e di abbigliamento è ridotto in confronto alle esportazioni globali di altri Membri e che rappresentano solo una piccola percentuale delle importazioni totali del prodotto in questione nell’importatore Membro ricevono un trattamento differenziato e più favorevole nella fissazione delle condizioni economiche previste ai paragrafi 8, 13 e 14. Per detti fornitori, si terranno nel dovuto conto, ai sensi dei paragrafi 2 e 3 dell’articolo 1, le possibilità future di sviluppo dei loro scambi e la necessità di ammettere quantità commerciali di importazioni provenienti da detti Membri;
c)
per quanto riguarda i prodotti della lana originari di paesi in via di sviluppo Membri che producono lana, la cui economia e i cui scambi di tessili e di abbigliamento dipendono dal settore della lana, le cui esportazioni totali di tessili e di abbigliamento consistono quasi esclusivamente in prodotti di lana e il cui volume di scambi di prodotti tessili e di abbigliamento è relativamente ridotto sui mercati degli importatori Membri, le esigenze di esportazione di tali Membri saranno tenute in particolare considerazione al momento di esaminare i livelli dei contingenti, i coefficienti di crescita e la flessibilità;
d)
un trattamento più favorevole sarà accordato alle reimportazioni da parte di un Membro di prodotti tessili e dell’abbigliamento che detto Membro ha esportato in un altro Membro per la lavorazione e la successiva reimportazione, nella definizione data dalle leggi e dalle prassi dell’importatore Membro, e a condizione che si applichino procedure di controllo e di certificazione soddisfacenti, quando i prodotti in questione sono importati da un Membro per il quale questo tipo di scambi rappresenta una percentuale significativa delle esportazioni totali di tessili e di abbigliamento.

7. Il membro che propone di avviare un’azione di salvaguardia si consulta con il Membro o con i Membri che sarebbero interessati da tale azione. La richiesta di consultazioni deve essere accompagnata da informazioni concrete specifiche e pertinenti, quanto più aggiornate possibile, particolarmente in relazione a: a) i fattori, di cui al paragrafo 3, in base ai quali il Membro che richiede l’azione ha determinato l’esistenza di un grave pregiudizio o dell’effettiva minaccia di pregiudizio; e b) i fattori, di cui al paragrafo 4, in base ai quali esso propone di richiedere l’avvio di un’azione di salvaguardia nei confronti del Membro o dei Membri interessati. Per quanto riguarda le richieste fatte ai sensi del presente paragrafo, le informazioni devono riferirsi il più possibile a segmenti identificabili di produzione e al periodo di riferimento indicato al paragrafo 8. Il Membro che richiede l’azione deve anche indicare il livello specifico a cui si propone di limitare le importazioni del prodotto in questione dal Membro o dai Membri interessati; tale livello non deve essere inferiore a quello di cui al paragrafo 8. Nel contempo, il Membro che richiede le consultazioni deve comunicare al presidente dell’OCT la richiesta di consultazioni, includendo tutte le informazioni concrete pertinenti di cui ai paragrafi 3 e 4, unitamente al livello di restrizione proposto. Il presidente informa i membri dell’OCT in merito alla richiesta di consultazioni, indicando il Membro richiedente, il prodotto in questione e il Membro che ha ricevuto la richiesta. Il Membro o i Membri interessati rispondono tempestivamente a tale richiesta, avviando senza indugio le consultazioni che in linea di massima devono essere completate entro 60 giorni dalla data in cui la richiesta è stata ricevuta.

8. Se nell’ambito delle consultazioni si raggiunge un’intesa reciproca sul fatto che la situazione richiede l’applicazione di restrizioni sulle esportazioni del prodotto in questione dal Membro o dai Membri interessati, la restrizione deve essere fissata ad un livello non inferiore al livello effettivo delle esportazioni o delle importazioni dal Membro interessato nel periodo di 12 mesi che termina due mesi prima del mese in cui è stata fatta la richiesta di consultazioni.

9. I dettagli della misura restrittiva convenuta devono essere comunicati all’OCT entro 60 giorni dalla data di conclusione dell’accordo. L’OCT determina se l’accordo sia giustificato a norma del presente articolo. Per effettuare tale accertamento, l’OCT deve avere a sua disposizione le informazioni concrete fornite al presidente dell’OCT, di cui al paragrafo 7, nonché eventuali altre informazioni pertinenti fornite dai Membri interessati. L’OCT propone ai Membri interessati le raccomandazioni che ritiene appropriate.

10. Se, tuttavia, dopo la scadenza del periodo di 60 giorni dalla data in cui è stata ricevuta la richiesta di consultazioni, i Membri non hanno raggiunto un accordo, il Membro che ha proposto l’applicazione di un’azione di salvaguardia può applicare la restrizione per data di importazione o per data di esportazione, conformemente al presente articolo, entro i 30 giorni successivi al periodo di 60 giorni fissato per le consultazioni; deferendo contemporaneamente la questione all’OCT. Ciascuno dei Membri può deferire la questione all’OCT prima della scadenza del periodo di 60 giorni. In entrambi i casi, l’OCT esamina tempestivamente la questione, inclusi gli aspetti relativi all’accertamento di un grave pregiudizio o della minaccia effettiva di pregiudizio e le relative cause, e avanza le raccomandazioni appropriate ai Membri interessati entro 30 giorni. Al fine di svolgere tale esame, l’OCT deve avere a sua disposizione le informazioni concrete fornite al presidente dell’OCT, di cui al paragrafo 7, nonché eventuali altre informazioni pertinenti fornite dai Membri interessati.

11. In circostanze particolarmente insolite e critiche, in cui un ritardo provocherebbe un danno difficile da rimediare, l’azione prevista al paragrafo 10 può essere avviata a titolo provvisorio a condizione che la richiesta di consultazioni e la notifica all’OCT vengano effettuate entro e non oltre cinque giorni lavorativi dall’avvio dell’azione. Qualora le consultazioni non portino ad un accordo, l’OCT deve essere informato della conclusione delle consultazioni e in ogni caso non più tardi di 60 giorni dalla data di realizzazione dell’azione. L’OCT esamina tempestivamente la questione e propone le raccomandazioni appropriate ai Membri interessati entro 30 giorni. Nel caso in cui le consultazioni portino ad un accordo, i Membri informano l’OCT al momento della conclusione e in ogni caso non più tardi di 90 giorni dalla data di realizzazione dell’azione. L’OCT può formulare delle raccomandazioni che ritiene appropriate ai Membri interessati.

12. Un Membro può mantenere le misure richieste a norma del presente articolo: a) per un periodo che va fino a tre anni senza proroghe, o b) fino a che il prodotto viene integrato nel GATT 1994, a seconda di quale delle due circostanze si verifichi per prima.

13. Qualora la misura restrittiva rimanga in vigore per un periodo superiore ad un anno, il livello applicabile negli anni seguenti è quello fissato per il primo anno maggiorato di un coefficiente di crescita non inferiore al 6 per cento all’anno, a meno che non si forniscano all’OCT le giustificazioni per una pratica diversa. Il livello di restrizione per il prodotto interessato può essere superato in ciascun anno di un periodo di due anni successivi mediante il riporto e/o l’anticipo del 10 per cento, di cui il riporto a nuovo non deve rappresentare più del 5 per cento. Non si applicano limiti quantitativi all’impiego combinato di riporto, anticipi e delle disposizioni del paragrafo 14.

14. Quando più di un prodotto di un altro Membro è sottoposto a restrizioni ai sensi del presente articolo da un Membro, il livello di restrizione stabilito, ai sensi del presente articolo, per ciascuno dei prodotti in questione può essere superato del 7 per cento, a condizione che le esportazioni totali soggette a restrizioni non superino il totale dei livelli fissati per tutti i prodotti oggetto di restrizioni ai sensi del presente articolo, in base ad unità comuni stabilite. Qualora i periodi di applicazione delle restrizioni ai prodotti in questione non coincidessero, la presente disposizione si applica pro rata ad eventuali periodi concomitanti.

15. Qualora un’azione di salvaguardia venisse applicata ai sensi del presente articolo ad un prodotto per il quale esisteva in precedenza una restrizione ai sensi dell’AMF durante il periodo di 12 mesi precedente l’entrata in vigore dell’Accordo OMC, o a norma degli articoli 2 o 6, il livello della nuova restrizione sarà quello previsto dal paragrafo 8, a meno che la nuova restrizione non entri in vigore entro un anno da:

a)
la data della notifica di cui all’articolo 2, paragrafo 15 relativa all’abolizione della restrizione precedente; o
b)
la data di abolizione della restrizione precedente imposta ai sensi delle disposizioni del presente articolo o dell’AMF

nel qual caso il livello non sarà inferiore a i) il livello di restrizione applicato nell’ultimo periodo di 12 mesi durante il quale il prodotto è stato oggetto di restrizione, o ii) il livello di restrizione previsto al paragrafo 8, se è più alto.

16. Se un Membro che non mantiene una restrizione ai sensi dell’articolo 2 decide di applicare una restrizione a norma del presente articolo, esso elaborerà gli accordi appropriati che a) tengono pienamente conto di fattori quali la classificazione tariffaria consolidata e le unità quantitative basate sulle normali pratiche commerciali nelle transazioni all’esportazione e all’importazione, sia per quanto riguarda la composizione in fibre sia in termini di competizione per lo stesso segmento del mercato nazionale e b) evitino una categorizzazione eccessiva. La richiesta di consultazioni di cui ai paragrafi 7 o 11 deve includere tutte le informazioni relative a tali accordi.


1 Un’unione doganale può applicare una misura di salvaguardia come entità unica o a nome di uno Stato membro. Quando un’unione doganale applica una misura di salvaguardia come entità unica, tutti i requisiti per l’accertamento di un grave pregiudizio o della minaccia effettiva di pregiudizio ai sensi del presente Acc. si devono basare sulle condizioni globali esistenti nell’unione doganale. Quando una misura di salvaguardia è applicata a nome di uno Stato membro, tutti i requisiti per l’accertamento di un pregiudizio grave o dell’effettiva minaccia di pregiudizio devono basarsi sulle condizioni esistenti nello Stato membro in questione e la misura deve essere limitata a quello Stato membro.
2 Un aumento imminente deve essere quantificabile e non determinato in base ad asserzioni, congetture o semplici possibilità dettate, ad esempio, dall’esistenza di capacità di produzione negli esportatori membri.

Art. 7

1. Nell’ambito del processo di integrazione e in relazione agli impegni specifici assunti dai Membri in seguito all’Uruguay Round, tutti i Membri intraprendono le azioni necessarie per conformarsi alle regole e alle discipline del GATT 1994 al fine di:

a)
ottenere un migliore accesso ai mercati per i prodotti tessili e dell’abbigliamento mediante misure quali le riduzioni e i vincoli tariffari, la riduzione o l’eliminazione degli ostacoli non tariffari e la semplificazione delle formalità doganali, amministrative e relative alla concessione di licenze;
b)
assicurare l’applicazione delle politiche finalizzate ad instaurare condizioni commerciali eque per quanto riguarda i tessili e l’abbigliamento in settori quali le regole e le procedure relative al dumping e all’antidumping, le sovvenzioni e le misure compensative e la protezione dei diritti di proprietà intellettuale, e
c)
evitare ogni discriminazione nei confronti delle importazioni nel settore dei tessili e dell’abbigliamento nell’ambito dell’adozione di misure motivate da ragioni generali di politica commerciale.

Tali azioni non pregiudicano i diritti e gli obblighi dei Membri ai sensi del GATT 1994.

2. I Membri notificano all’OCT le azioni di cui al paragrafo 1 che potrebbero avere conseguenze sull’attuazione del presente Accordo. Se tali azioni sono state notificate ad altri organi dell’OMC, una sintesi, con riferimento alla notificazione originale, sarà sufficiente ad adempiere gli obblighi previsti dal presente paragrafo. Qualunque Membro avrà la possibilità di inviare contronotifiche all’OCT.

3. Qualora un Membro ritenga che un altro Membro non abbia intrapreso le azioni di cui al paragrafo 1 e che l’equilibrio tra diritti e obblighi ai sensi del presente Accordo ne sia stato perturbato, esso può sottoporre la questione agli organi pertinenti dell’OMC e informarne l’OCT. Le eventuali risultanze o conclusioni successive elaborate dagli organi dell’OMC interessati saranno incorporate nella relazione completa dell’OCT.

Art. 8

1. È istituito l’Organo di controllo dei tessili (OCT), che ha il compito di sorvegliare l’attuazione del presente Accordo, di esaminare tutte le misure prese ai sensi del presente Accordo e la loro conformità con il medesimo e di intraprendere le azioni specificatamente assegnategli dal presente Accordo. L’OCT è composto da un presidente e da dieci membri. La scelta dei componenti è equilibrata e generalmente rappresentativa dei Membri ed è prevista una rotazione dei Membri ad intervalli appropriati. I Membri sono nominati da Membri designati dal Consiglio per gli scambi di merci per prestare servizio nell’OCT, svolgendo le proprie funzioni ad personam.

2. L’OCT stabilisce le proprie norme procedurali. Rimane tuttavia inteso che il consenso nell’ambito dell’OCT non richiede l’assenso od il concorso di Membri nominati da Membri coinvolti in una disputa irrisolta in corso di esame da parte dell’OCT.

3. L’OCT è considerato un organo permanente e si riunisce nella misura necessaria a svolgere le funzioni ad esso assegnate dal presente Accordo. L’OCT si basa sulle notificazioni e sulle informazioni fornite dai Membri ai sensi dei pertinenti articoli del presente Accordo, integrate da eventuali informazioni aggiuntive o dai necessari dettagli presentati dai Membri o richiesti dall’OCT. Esso si può inoltre basare sulle notifiche e sulle relazioni pervenute a o ricevute da altri organi dell’OMC e da altre fonti eventualmente ritenute appropriate.

4. I membri si forniscono a vicenda opportunità adeguate di consultazione in relazione a qualsiasi questione che influenzi il funzionamento del presente Accordo.

5. In assenza di una soluzione reciprocamente concordata nell’ambito delle consultazioni bilaterali previste dal presente Accordo, su richiesta di uno dei Membri e previa considerazione tempestiva e approfondita della questione, l’OCT presenta le sue raccomandazioni ai Membri interessati.

6. Su richiesta di un Membro, l’OCT riesamina prontamente qualsiasi questione particolare ritenuta da detto Membro lesiva per i propri interessi ai sensi del presente Accordo e in relazione alla quale le consultazioni tra lo stesso ed il Membro e i Membri interessati non hanno portato ad una soluzione reciprocamente soddisfacente. In merito a tali questioni, l’OCT può esprimere le osservazioni che ritiene appropriate ai Membri interessati e ai fini del riesame previsto dal paragrafo 11.

7. Prima di formulare le proprie raccomandazioni o osservazioni, l’OCT invita a partecipare i Membri che possono essere direttamente interessati dalla questione in esame.

8. Ogniqualvolta sia sollecitato in merito, l’OCT formula raccomandazioni o risultanze, preferibilmente entro un periodo di 30 giorni a meno che il presente accordo non preveda un periodo diverso. Tutte le raccomandazioni o risultanze saranno comunicate ai Membri direttamente interessati. A titolo informativo, esse saranno inoltre comunicate al Consiglio per gli scambi di merci.

9. I Membri si impegnano ad accettare integralmente le raccomandazioni dell’OCT, il quale eserciterà un controllo adeguato sull’attuazione di dette raccomandazioni.

10. Se un Membro ritiene di non essere in grado di conformarsi alle raccomandazioni dell’OCT, esso fornisce all’OCT le proprie motivazioni non più tardi di un mese dopo aver ricevuto le raccomandazioni in questione. Dopo un esame approfondito delle motivazioni addotte, l’OCT emana le eventuali raccomandazioni ulteriori che ritiene appropriate. Se anche dopo le raccomandazioni ulteriori la questione rimane irrisolta, ciascuno dei Membri può deferire la questione all’organo di conciliazione delle controversie e richiamarsi all’articolo XXIII, paragrafo 2 del GATT 1994 e alle pertinenti disposizioni del memorandum d’intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie.

11. Al fine di sorvegliare l’attuazione del presente Accordo, il Consiglio per gli scambi di merci effettua un esame approfondito prima della fine di ciascuna fase del processo d’integrazione. Come contributo all’esame in questione, almeno cinque mesi prima della fine di ciascuna fase, l’OCT trasmette al Consiglio per gli scambi di merci una relazione completa sull’attuazione del presente Accordo durante la fase in esame, in particolare per quanto riguarda il processo d’integrazione, l’applicazione del meccanismo di salvaguardia transitorio e in merito all’applicazione delle regole e discipline del GATT 1994 nella definizione data negli articoli 2, 3, 6 e 7 rispettivamente. La relazione completa dell’OCT può eventualmente includere le raccomandazioni ritenute appropriate indirizzate dall’OCT al Consiglio per gli scambi di merci.

12. Alla luce dei risultati dell’esame, il Consiglio per gli scambi di merci prende, per consenso, le decisioni che ritiene appropriate onde garantire che l’equilibrio di diritti e obblighi codificato nel presente Accordo non venga perturbato. Ai fini della risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione alle questioni di cui all’articolo 7, l’organo di risoluzione delle controversie può autorizzare, fatta salva la data finale indicata all’articolo 9, un adeguamento dell’articolo 2, paragrafo 14 per la fase successiva all’esame, nei confronti di qualsiasi Membro che non si conformi agli obblighi previsti dal presente Accordo.

Art. 9
Art. 1 Disposizioni generali
Art. 2 Elaborazione, adozione e applicazione di regolamenti tecnici da parte di enti del governo centrale

Per quanto concerne gli enti dei loro governi centrali:

2.1 I Membri faranno in modo che, riguardo ai regolamenti tecnici, i prodotti importati dal territorio di un altro Membro ricevano un trattamento non meno favorevole di quello accordato ad analoghi prodotti d’origine nazionale e ad analoghi prodotti originari di qualsiasi altro paese.

2.2 I Membri faranno in modo che i regolamenti tecnici non vengano elaborati, adottati o applicati in modo da creare o da conseguire l’effetto di indebiti ostacoli al commercio internazionale. A tal fine, i regolamenti tecnici non potranno essere più restrittivi agli effetti degli scambi di quanto sia necessario per conseguire un obiettivo legittimo, tenuto conto dei rischi che comporterebbe il mancato conseguimento di tale obiettivo. Sono considerati obiettivi legittimi, tra l’altro: le esigenze in materia di sicurezza nazionale; la prevenzione di pratiche ingannevoli; la tutela della salute o della sicurezza delle persone, la protezione della salute o della vita del mondo animale o vegetale e dell’ambiente. Nel valutare tali rischi si deve tener conto, tra l’altro: dei dati tecnici e scientifici disponibili, delle relative tecniche di trasformazione e della destinazione finale dei prodotti.

2.3 Non sono da mantenere in essere quei regolamenti tecnici per i quali vengano a mancare le condizioni o gli obiettivi che ne hanno motivata l’adozione, o qualora, a seguito di cambiamenti intervenuti, tali condizioni e obiettivi possano essere oggetto di regolamenti meno restrittivi.

2.4 Quando siano necessari regolamenti tecnici ed esistano o stiano per essere definitivamente elaborate norme internazionali appropriate, i Membri utilizzeranno tali norme o le parti pertinenti delle stesse come base dei loro regolamenti tecnici, tranne nei casi in cui tali norme internazionali o parti delle stesse fossero strumenti inefficaci e inadeguati per il conseguimento di obiettivi legittimi, ad esempio a causa di fattori climatici o geografici fondamentali o di problemi tecnologici fondamentali.

2.5 Il Membro che abbia in corso di elaborazione, adozione o applicazione un regolamento tecnico suscettibile di produrre effetti significativi sul commercio di altri Membri è tenuto, su richiesta di un altro Membro, a fornire le motivazioni che giustificano il regolamento tecnico in questione ai sensi delle disposizioni di cui ai paragrafi da 2 a 4. Ogniqualvolta sia elaborato, adottato o applicato un regolamento tecnico per uno dei legittimi obiettivi esplicitamente indicati nel paragrafo 2 e tale regolamento tecnico sia conforme alle pertinenti norme internazionali, si riterrà, fino a prova contraria, che esso non ponga in essere indebiti ostacoli agli scambi internazionali.

2.6 Al fine di armonizzare nel modo più ampio possibile i regolamenti tecnici, i Membri parteciperanno pienamente, nei limiti delle loro risorse, all’elaborazione, da parte degli organismi internazionali competenti, di norme internazionali sui prodotti per i quali essi abbiano adottato, o prevedano di adottare, regolamenti tecnici.

2.7 I Membri dovranno essere disponibili ad accettare i regolamenti tecnici di altri Membri come equivalenti ai propri, ancorché diversi, purché siano convinti che tali regolamenti raggiungono adeguatamente gli obiettivi dei propri.

2.8 Nei casi in cui lo ritengano opportuno, i Membri definiranno i regolamenti tecnici basandosi sui requisiti del prodotto in funzione delle sue prestazioni piuttosto che della sua concezione o delle sue caratteristiche descrittive.

2.9 Se non esistono norme internazionali pertinenti o se il tenore tecnico di un regolamento tecnico da adottare non è conforme a quello delle pertinenti norme internazionali e il regolamento tecnico in questione può influire in modo significativo sugli scambi di altri Membri, i Membri dovranno:

2.9.1
pubblicare un avviso con adeguato anticipo, in modo da permettere alle parti interessate di altri Membri di venire a conoscenza della loro intenzione di adottare un determinato regolamento tecnico;
2.9.2
notificare agli altri Membri, tramite il Segretariato, i prodotti che saranno oggetto del previsto regolamento tecnico, indicando brevemente lo scopo e la «ratio» dello stesso. Tale notifica deve avvenire con adeguato anticipo, perché si possa tener conto di eventuali osservazioni e inserire eventuali modifiche;
2.9.3
fornire, su richiesta, agli altri Membri dettagli o copie del regolamento tecnico da adottare e, per quanto sia possibile, evidenziare le parti che differiscono nella sostanza dalle relative norme internazionali;
2.9.4
accordare, senza discriminazione, agli altri Membri un ragionevole periodo di tempo entro il quale presentare osservazioni scritte, discutere su richiesta tali osservazioni e tener conto sia delle osservazioni scritte sia dei risultati di tali discussioni.

2.10 Fatte salve le disposizioni della parte introduttiva del paragrafo 9, qualora per uno dei Membri si pongano, o rischino di porsi problemi urgenti di sicurezza pubblica, di salute, di tutela ambientale o di sicurezza nazionale, il Membro in questione potrà tralasciare, tra le procedure di cui al paragrafo 9, quelle che riterrà necessario tralasciare, purché all’atto dell’adozione di un regolamento tecnico:

2.10.1
notifichi immediatamente agli altri Membri, tramite il Segretariato, il regolamento tecnico in questione e i prodotti ivi contemplati, indicandone succintamente scopo e «ratio», nonché la natura dei problemi urgenti;
2.10.2
fornisca su richiesta agli altri Membri copie del regolamento tecnico;
2.10.3
consenta, senza discriminazione, agli altri Membri di presentare osservazioni scritte, discuta su richiesta tali osservazioni e tenga conto sia delle osservazioni scritte sia dei risultati di tali discussioni.

2.11 I Membri faranno in modo che tutti i regolamenti tecnici adottati vengano pubblicati senza indugio o siano resi comunque disponibili per consentire alle parti interessate di altri Membri di prenderne conoscenza.

2.12 Fatti salvi i casi di urgenza di cui al paragrafo 10, i Membri faranno intercorrere un certo lasso di tempo tra la pubblicazione di regolamenti tecnici e la loro entrata in vigore per consentire ai produttori dei Membri esportatori, e in particolare a quelli dei paesi in via di sviluppo Membri, di adattare i loro prodotti o metodi di produzione ai requisiti imposti dal Membro importatore.

Art. 3 Elaborazione, adozione e applicazione di regolamenti tecnici da parte di enti pubblici locali e di organismi non governativi

Riguardo agli enti pubblici e agli organismi non governativi posti sotto la loro giurisdizione territoriale:

3.1 I Membri prenderanno ogni ragionevole misura in loro potere per far sì che i predetti enti osservino le disposizioni dell’articolo 2, eccezion fatta per l’obbligo di notifica di cui all’articolo 2, paragrafo 9, comma 2 e paragrafo 10, comma 1.

3.2 I Membri dovranno fare in modo che i regolamenti tecnici delle amministrazioni locali di livello immediatamente subordinato a quello dell’amministrazione centrale siano notificati in conformità delle disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 9, comma 2 e paragrafo 10, comma 1, fermo restando che non è richiesta alcuna notifica per i regolamenti tecnici il cui contenuto tecnico sia sostanzialmente identico a quello dei regolamenti tecnici precedentemente notificati dagli enti pubblici centrali del Membro in questione.

3.3 I Membri hanno facoltà di chiedere che i contatti con altri Membri, tra cui le notifiche, le informazioni da fornire, le osservazioni e le discussioni di cui all’articolo 2, paragrafi 9 e 10, avvengano attraverso l’amministrazione centrale.

3.4 I Membri non adotteranno misure che obblighino o incoraggino gli enti pubblici locali o gli organismi non governativi posti sotto la loro giurisdizione territoriale ad agire in modo incompatibile con le disposizioni dell’articolo 2.

3.5 A norma del presente Accordo, ai Membri compete la piena responsabilità dell’osservanza di tutte le disposizioni dell’articolo 2. Essi dovranno elaborare e attuare adeguate misure e meccanismi che aiutino le amministrazioni pubbliche non centrali ad osservare le disposizioni dell’articolo 2.

Art. 4 Elaborazione, adozione e applicazione di norme
Art. 5 Procedure di valutazione della conformità da parte degli enti del governo centrale

5.1 Nei casi in cui sia richiesta un’esplicita assicurazione di conformità a regolamenti tecnici o a norme, i Membri faranno sì che gli enti del loro governo centrale applichino le seguenti disposizioni ai prodotti originari del territorio di altri Membri:

5.1.1
Le procedure di valutazione della conformità saranno elaborate, adottate e applicate in modo tale da consentire ai fornitori di analoghi prodotti originari dei territori di altri Membri di accedervi a condizioni non meno favorevoli di quelle riservate a fornitori di analoghi prodotti di origine nazionale od originari di un qualsiasi altro paese, in una situazione comparabile; l’accesso implica il diritto del fornitore di ottenere una valutazione di conformità secondo le norme della procedura ed inoltre, ove ciò sia previsto dalla procedura stessa, la possibilità di ottenere che le attività di valutazione di conformità si svolgano nel luogo in cui si trovano le installazioni di prova e la possibilità di ricevere il marchio del sistema;
5.1.2
le procedure di valutazione della conformità non dovranno essere elaborate, adottate e applicate al fine o per conseguire l’effetto di creare indebiti ostacoli al commercio internazionale. Ciò significa, tra l’altro, che le procedure di valutazione della conformità non dovranno essere più severe o applicate in modo più severo di quanto sia necessario per assicurare adeguatamente il Membro importatore sulla conformità dei prodotti ai relativi regolamenti tecnici o alle relative norme, tenuto conto dei rischi che comporterebbe la mancata conformità.

5.2 Nell’attuazione delle disposizioni del paragrafo 1, i Membri dovranno fare in modo che:

5.2.1
le procedure di valutazione della conformità siano intraprese e concluse con la massima rapidità e in un ordine non meno favorevole per i prodotti originari dei territori di altri Membri rispetto a quelli nazionali analoghi;
5.2.2
che sia pubblicata la normale durata di ogni procedura di valutazione della conformità, o sia comunicata al richiedente, su richiesta, la durata prevista della procedura; al ricevimento di una richiesta di procedura, l’organismo competente verifica sollecitamente la completezza della documentazione e informa il richiedente in modo esatto e completo degli elementi mancanti; non appena possibile, l’organismo competente trasmette al richiedente i risultati della valutazione in modo esatto e completo, perché questi possa adottare gli eventuali correttivi necessari; anche nel caso in cui la domanda risulti incompleta, l’organismo competente procede entro i limiti del possibile con la valutazione della conformità, se questa è la volontà del richiedente, il quale è tenuto informato sull’avanzamento della procedura e sui motivi di eventuali ritardi;
5.2.3
le informazioni richieste si limitano a quanto è necessario per poter valutare la conformità e calcolare le tariffe;
5.2.4
per i prodotti originari dei territori di altri Membri, il carattere riservato delle informazioni che possano derivare dalle procedure di valutazione della conformità o essere fornite in relazione alle stesse verrà rispettato con le stesse modalità applicate ai prodotti nazionali e in modo tale da tutelare i legittimi interessi commerciali;
5.2.5
le tariffe eventualmente applicate per valutare la conformità di prodotti originari dei territori di altri Membri saranno eque in rapporto a quelle applicate per la valutazione di conformità di analoghi prodotti di origine nazionale ovvero originari di un qualsiasi altro paese, tenuto conto delle spese di comunicazione, trasporto o altro dovute al fatto che le installazioni di prova del richiedente non sono situate nello stesso luogo dell’organismo preposto alla valutazione di conformità;
5.2.6
la scelta dell’ubicazione delle installazioni di prova per le procedure di valutazione della conformità e il prelievo dei campioni non devono essere tali da causare indebiti disagi ai richiedenti o ai loro incaricati;
5.2.7
ove le specifiche tecniche di un prodotto siano state modificate a seguito della determinazione della sua conformità a pertinenti regolamenti tecnici o norme, la procedura di valutazione della conformità per il prodotto modificato si limita allo stretto necessario per accertare se il prodotto sia ancora conforme ai regolamenti tecnici o alle norme in questione;
5.2.8
esiste una procedura per l’esame delle critiche riguardanti il funzionamento di una procedura di valutazione della conformità e per adottare correttivi ove la critica sia giustificata.

5.3 Nessuna delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 può impedire ai Membri di eseguire ragionevoli controlli a campione nell’ambito del loro territorio.

5.4 Nei casi in cui sia richiesta un’esplicita assicurazione della conformità di prodotti a regolamenti tecnici o a norme, ed esistano o stiano per essere pubblicate da enti internazionali di normalizzazione apposite guide o raccomandazioni, i Membri faranno sì che gli enti del loro governo centrale si basino su tali opere o sulle parti pertinenti delle stesse nell’eseguire le procedure di valutazione della conformità, salvo nel caso in cui, come debitamente spiegato su richiesta, tali guide o raccomandazioni o parti pertinenti delle stesse siano inadeguate per i Membri interessati per motivi attinenti, tra l’altro, alla sicurezza nazionale, alla prevenzione di pratiche ingannevoli, alla tutela della salute o della sicurezza delle persone, alla protezione della salute o della vita del mondo animale o vegetale e dell’ambiente, a fondamentali fattori climatici o geografici, a fondamentali problemi tecnologici o infrastrutturali.

5.5 Al fine di armonizzare nel modo più ampio possibile le procedure di valutazione della conformità, i Membri parteciperanno pienamente, nei limiti delle loro risorse, all’elaborazione, da parte degli enti internazionali di normalizzazione, di guide e raccomandazioni relative alle procedure di valutazione della conformità.

5.6 Ove non esistano guide o raccomandazioni pertinenti di enti internazionali di normalizzazione, ovvero il contenuto tecnico di una prevista procedura di valutazione della conformità sia discorde rispetto alle relative guide e raccomandazioni degli enti internazionali di normalizzazione e la procedura in questione sia tale da poter esercitare un effetto significativo sugli scambi di altri Membri, il Membro interessato dovrà:

5.6.1
pubblicare un avviso con adeguato anticipo, in modo da permettere alle parti interessate di altri Membri di venire a conoscenza della sua intenzione di adottare una determinata procedura di valutazione della conformità;
5.6.2
notificare agli altri Membri, tramite il Segretariato, i prodotti che saranno oggetto della prevista procedura di valutazione della conformità, indicando brevemente lo scopo e la «ratio» della stessa. Tale notifica deve avvenire con adeguato anticipo, perché si possa tener conto di eventuali osservazioni e inserire eventuali modifiche;
5.6.3
fornire, su richiesta, agli altri Membri dettagli o copie della procedura da adottare e, per quanto sia possibile, evidenziare le parti che differiscono nella sostanza dalle relative guide o raccomandazioni degli enti internazionali di normalizzazione;
5.6.4
accordare, senza discriminazione, agli altri Membri un ragionevole periodo di tempo entro il quale presentare osservazioni scritte, discutere su richiesta tali osservazioni e tener conto sia delle osservazioni scritte sia dei risultati di tali discussioni.

5.7 Fatte salve le disposizioni della parte introduttiva del paragrafo 6, qualora per uno dei Membri si pongano, o rischino di porsi problemi urgenti di sicurezza pubblica, di salute, di tutela ambientale o di sicurezza nazionale, il Membro in questione potrà tralasciare, tra le procedure di cui al paragrafo 6, quelle che riterrà necessario tralasciare, purché all’adozione della procedura:

5.7.1
notifichi immediatamente agli altri Membri, tramite il Segretariato, la procedura in questione e i prodotti ivi contemplati, indicandone succintamente scopo e «ratio», nonché la natura dei problemi urgenti;
5.7.2
fornisca su richiesta agli altri Membri copie delle norme di tale procedura;
5.7.3
consenta, senza discriminazione, agli altri Membri di presentare osservazioni scritte, discuta su richiesta tali osservazioni e tenga conto sia delle osservazioni scritte sia dei risultati di tali discussioni.

5.8 I Membri faranno in modo che tutte le procedure di valutazione della conformità adottate vengano pubblicate senza indugio o siano comunque rese disponibili per consentire alle parti interessate all’interno dei Membri di prenderne conoscenza.

5.9 Fatti salvi i casi di urgenza di cui al paragrafo 7, i Membri faranno intercorrere un certo lasso di tempo tra la pubblicazione dei requisiti riguardanti le procedure di valutazione della conformità e la loro entrata in vigore per consentire ai produttori dei Membri esportatori, e in particolare a quelli dei paesi in via di sviluppo Membri, di adattare i loro prodotti o metodi di produzione ai requisiti imposti dal Membro importatore.

Art. 6 Riconoscimento della valutazione di conformità da parte degli enti dei governi centrali

Riguardo agli enti dei loro governi centrali:

6.1 Ferme restando le disposizioni dei paragrafi 3 e 4, i Membri faranno in modo che, nella misura del possibile, i risultati delle procedure di valutazione della conformità applicate in altri Membri siano accettati, anche nei casi in cui tali procedure siano diverse dalle proprie, purché siano convinti che esse garantiscono un’assicurazione di conformità ai relativi regolamenti tecnici o alle relative norme, equivalente a quella garantita dalle proprie. Si dà atto che potranno risultare necessarie consultazioni preventive al fine di giungere ad un’intesa reciprocamente soddisfacente, rispetto, in particolare:

6.1.1
all’adeguata e duratura competenza tecnica degli enti preposti, nel paese del Membro esportatore, alla valutazione della conformità; competenza che dia fiducia nell’affidabilità permanente dei risultati delle procedure di valutazione della conformità attuate da tali enti; a tal proposito, un’indicazione di adeguata competenza tecnica potrà essere costituita dall’osservanza delle apposite guide e raccomandazioni degli enti internazionali di normalizzazione, accertata ad esempio mediante riconoscimento ufficiale;
6.1.2
alla limitazione dell’accettazione dei risultati di valutazioni di conformità a quelli indicati da organismi designati all’interno dei Membri esportatori.

6.2 I Membri dovranno garantire che le loro procedure di valutazione della conformità consentano, nella misura del possibile, l’attuazione delle disposizioni del paragrafo 1.

6.3 I Membri sono incoraggiati ad essere disponibili, su richiesta di altri Membri, ad avviare negoziati per la conclusione di accordi per il reciproco riconoscimento dei risultati delle rispettive procedure di valutazione della conformità. I Membri potranno esigere che tali accordi rispondano ai criteri di cui al paragrafo 1 e che diano reciproche garanzie alle parti contraenti della loro capacità potenziale di agevolare il commercio dei prodotti interessati.

6.4 I Membri sono incoraggiati a consentire che gli enti per la valutazione della conformità ubicati nel territorio di altri Membri partecipino alle loro procedure di valutazione a condizioni non meno favorevoli di quelle accordate a enti ubicati nel loro territorio o nel territorio di un qualsiasi altro paese.

Art. 7 Procedure di valutazione della conformità da parte di enti pubblici locali

Riguardo agli enti pubblici locali rientranti nella loro giurisdizione territoriale:

7.1 I Membri adotteranno ogni ragionevole misura in loro potere per assicurare l’osservanza, da parte di tali enti, delle disposizioni degli articoli 5 e 6, eccezion fatta per l’obbligo di notifica di cui all’articolo 5, paragrafo 6, comma 2 e paragrafo 7, comma 1.

7.2 I Membri dovranno fare in modo che le procedure di valutazione della conformità delle amministrazioni locali di livello immediatamente subordinato a quello dell’amministrazione centrale siano notificati in conformità alle disposizioni dell’articolo 5, paragrafo 6, comma 2 e paragrafo 7, comma 1, fermo restando che non è richiesta alcuna notifica per le procedure di valutazione della conformità il cui contenuto tecnico sia sostanzialmente identico a quello delle procedure di valutazione della conformità precedentemente notificate dagli enti pubblici centrali del Membro in questione.

7.3 I Membri hanno facoltà di richiedere che i contatti con altri Membri, tra cui le notifiche, le informazioni da fornire, le osservazioni e le discussioni di cui all’articolo 5, paragrafi 6 e 7, avvengano attraverso l’amministrazione centrale.

7.4 I Membri non adotteranno misure che obblighino o incoraggino gli enti pubblici locali posti sotto la loro giurisdizione territoriale ad agire in modo incompatibile con le disposizioni degli articoli 5 e 6.

7.5 A norma del presente accordo, ai Membri compete la piena responsabilità dell’osservanza di tutte le disposizioni degli articoli 5 e 6. Essi dovranno elaborare e attuare adeguate misure e meccanismi che aiutino le amministrazioni pubbliche non centrali ad osservare le disposizioni degli articoli 5 e 6.

Art. 8 Procedure di valutazione della conformità da parte di organismi non governativi

8.1 I Membri adotteranno ogni ragionevole misura in loro potere per far sì che gli organismi non governativi posti sotto la loro giurisdizione territoriale che applicano procedure di valutazione della conformità osservino le disposizioni degli articoli 5 e 6, eccezion fatta per l’obbligo di notificare procedure di valutazione della conformità di cui si prevede l’adozione. Inoltre, i Membri non adotteranno misure che abbiano l’effetto, diretto o indiretto, di obbligare o d’incoraggiare tali organismi ad agire in modo incompatibile con le disposizioni degli articoli 5 e 6.

8.2 I Membri faranno in modo che gli enti dei loro governi centrali si basino su procedure di valutazione della conformità applicate da organismi non governativi solo nella misura in cui questi osservino le disposizioni degli articoli 5 e 6, eccezion fatta per l’obbligo di notificare procedure di valutazione della conformità di cui si prevede l’adozione.

Art. 9 Sistemi internazionali e regionali
Art. 10 Informazioni sui regolamenti tecnici, le norme e le procedure di valutazione della conformità

10.1 Ogni Membro farà in modo che sia istituito un punto di informazione in grado di rispondere a qualsiasi ragionevole quesito di parti interessate all’interno di altri Membri e in grado di fornire documentazione riguardante:

10.1.1
regolamenti tecnici che abbiano adottato o che prevedano di adottare, nell’ambito della loro giurisdizione territoriale, enti del governo centrale, enti pubblici locali, organismi non governativi legalmente autorizzati a fare applicare un regolamento tecnico oppure enti regionali di normalizzazione dei quali i predetti enti siano membri o alla cui attività partecipino;
10.1.2
norme che abbiano adottato o che prevedano di adottare, nell’ambito della loro giurisdizione territoriale, enti del governo centrale, enti pubblici locali o enti regionali di normalizzazione dei quali i predetti enti siano membri o alla cui attività partecipino;
10.1.3
procedure di valutazione della conformità esistenti o previste, che siano applicate, nell’ambito della loro giurisdizione territoriale, da enti del governo centrale, enti pubblici locali, organismi non governativi legalmente autorizzati a fare applicare un regolamento tecnico o enti regionali dei quali i predetti enti siano membri o alla cui attività partecipino;
10.1.4
l’appartenenza e la partecipazione del Membro, o dei suoi enti pubblici competenti a livello di amministrazione centrale o locale nell’ambito della sua giurisdizione territoriale, a organismi internazionali e regionali di normalizzazione e a sistemi internazionali e regionali di valutazione della conformità, nonché ad accordi bilaterali e multilaterali rientranti nell’ambito di applicazione del presente accordo, con indicazioni sommarie sulle disposizioni di tali sistemi e accordi;
10.1.5
i luoghi in cui possono essere reperiti gli avvisi pubblicati ai sensi del presente accordo o l’indicazione delle fonti dalle quali tali informazioni possono essere ottenute; e
10.1.6
i luoghi in cui si trovano i punti d’informazione di cui al paragrafo 3.

10.2 Tuttavia, qualora per motivi di ordine legale o amministrativo un Membro istituisca più punti d’informazione, quel Membro dovrà fornire agli altri Membri indicazioni complete e inequivocabili sulle competenze di ciascuno dei punti d’informazione istituiti. Spetterà inoltre al Membro in questione fare in modo che eventuali quesiti rivolti ad un punto d’informazione sbagliato siano tempestivamente indirizzati a quello giusto.

10.3 Ogni Membro adotterà tutte le misure ragionevoli in suo potere per garantire l’istituzione di uno o più punti d’informazione in grado di rispondere ad ogni ragionevole quesito rivolto da altri Membri e da parti interessate all’interno degli stessi e di fornire documenti, o informazioni sulle fonti da cui possono essere ottenuti, riguardanti:

10.3.1
norme che abbiano adottate o che prevedano di adottare, nell’ambito della loro giurisdizione territoriale, organismi non governativi di normalizzazione ovvero enti di normalizzazione regionali dei quali i predetti organismi siano membri o alla cui attività partecipino;
10.3.2
procedure di valutazione della conformità, esistenti o previste, applicate nell’ambito della loro giurisdizione territoriale da organismi non governativi o da organismi regionali di cui i primi siano membri o alla cui attività partecipino; e
10.3.3
l’appartenenza e la partecipazione di organismi non governativi competenti nel suo territorio a organismi internazionali e regionali di normalizzazione e a sistemi internazionali e regionali di valutazione della conformità, nonché ad accordi bilaterali e multilaterali rientranti nell’ambito di applicazione del presente Accordo, con indicazioni sommarie sulle disposizioni di tali sistemi e accordi.

10.4 I Membri adotteranno ogni ragionevole misura in loro potere per fare in modo che, in caso di richiesta di copie di documenti da parte di altri Membri o di parti interessate all’interno di altri Membri, conformemente al presente accordo, tali copie vengano fornite ai richiedenti (ove non siano gratuite) ad un prezzo equo che sia lo stesso, maggiorato dei soli costi effettivi di spedizione, riservato ai cittadini1 del Membro interessato o di qualsiasi altro Membro.

10.5 Su richiesta di altri Membri, i paesi sviluppati Membri forniranno la traduzione – in inglese, francese o spagnolo – dei documenti oggetto di una determinata notifica ovvero, in caso di documenti voluminosi, della sintesi degli stessi.

10.6 Quando riceverà le notifiche conformemente all’accordo, il Segretariato ne comunicherà il testo a tutti i Membri e a tutti gli organismi internazionali di normalizzazione e di valutazione della conformità interessati e richiamerà l’attenzione dei paesi in via di sviluppo Membri sulle notifiche relative a prodotti che presentino per essi particolare interesse.

10.7 Ogniqualvolta un Membro concluda con uno o più paesi un accordo su questioni attinenti a regolamenti tecnici, norme o procedure di valutazione della conformità che possano avere un effetto significativo sugli scambi, almeno uno dei Membri parte contraente dell’accordo è tenuto a notificare agli altri Membri, tramite il Segretariato, i prodotti che ne sono oggetto e a fornire una succinta descrizione dell’accordo stesso. I Membri interessati sono incoraggiati ad avviare, su richiesta, consultazioni con altri Membri al fine di concludere analoghi accordi o di concordare la propria adesione agli stessi.

10.8 Nessuna delle disposizioni del presente Accordo verrà interpretata nel senso di imporre:

10.8.1
la pubblicazione di testi in lingua diversa da quella del Membro;
10.8.2
la comunicazione di particolari o di copie di progetti in una lingua diversa da quella del Membro, salvo quanto indicato al paragrafo 5;
10.8.3
la comunicazione, ad opera dei Membri, di informazioni la cui divulgazione sia da essi considerata contraria agli interessi essenziali della loro sicurezza.

10.9 Le notifiche al Segretariato saranno redatte in inglese, francese o spagnolo.

10.10 I Membri dovranno designare un’unica autorità del loro governo centrale che sia preposta all’attuazione, a livello nazionale, delle disposizioni relative alle procedure di notifica previste dal presente Accordo, salvo quelle di cui all’allegato 3.

10.11 Tuttavia, qualora per motivi di ordine legale o amministrativo la responsabilità delle procedure di notifica fosse suddivisa tra due o più autorità centrali, il Membro interessato dovrà fornire agli altri Membri informazioni complete e inequivocabili sull’ambito di competenza di ciascuna di tali autorità.


1 Per «cittadino» s’intende, nel caso di un Membro rientrante in un territorio doganale distinto dell’OMC, qualsiasi persona, fisica o giuridica, domiciliata o avente una reale ed effettiva azienda industriale o commerciale in quel territorio doganale.

Art. 11 Assistenza tecnica ad altri Membri

11.1 Qualora venga loro richiesto, i Membri forniranno consulenza agli altri Membri, in particolare a quelli che sono paesi in via di sviluppo, in merito all’elaborazione di regolamenti tecnici.

11.2 Qualora venga loro richiesto, i Membri forniranno consulenza agli altri Membri, in particolare a quelli che sono paesi in via di sviluppo, fornendo loro anche assistenza tecnica a condizioni convenute di comune accordo, sull’istituzione di enti nazionali di normalizzazione e sulla loro partecipazione ai lavori di enti internazionali di normalizzazione, incoraggiando altresì i propri organismi di normalizzazione a fare altrettanto.

11.3 Qualora venga loro richiesto, i Membri prenderanno ogni ragionevole misura in loro potere affinché gli organismi di normalizzazione posti sotto la loro giurisdizione territoriale diano consulenza agli altri Membri, in particolare a quelli che sono paesi in via di sviluppo, e forniranno loro assistenza tecnica, a condizioni convenute di comune accordo, in merito:

11.3.1
all’istituzione di organismi di normalizzazione o di valutazione della conformità ai regolamenti tecnici; e
11.3.2
ai metodi che permettono di conformarsi nel miglior modo possibile ai loro regolamenti tecnici.

11.4 Qualora venga loro richiesto, i Membri prenderanno ogni ragionevole misura in loro potere per dare consulenza agli altri Membri, in particolare a quelli che sono paesi in via di sviluppo, e garantiranno loro assistenza tecnica, a condizioni convenute di comune accordo, in merito all’istituzione di organismi di valutazione della conformità alle norme adottate nella giurisdizione territoriale del Membro richiedente.

11.5 Qualora venga loro richiesto, i Membri daranno consulenza agli altri Membri, in particolare a quelli che sono paesi in via di sviluppo, e forniranno loro assistenza tecnica, a condizioni convenute di comune accordo, per quanto concerne le misure che i loro produttori dovranno adottare qualora desiderino avere accesso ai sistemi di valutazione della conformità applicati da enti pubblici o da organismi non governativi posti sotto la giurisdizione territoriale del Membro destinatario della richiesta.

11.6 Qualora venga loro richiesto, i Membri che hanno aderito in qualità di membri o di partecipanti a sistemi internazionali o regionali di valutazione della conformità daranno consulenza agli altri Membri, in particolare a quelli che sono paesi in via di sviluppo, e forniranno loro assistenza tecnica, a condizioni convenute di comune accordo, per quanto concerne la creazione delle istituzioni e del quadro giuridico che consentano loro di adempiere gli obblighi derivanti dalla loro appartenenza o partecipazione a tali sistemi.

11.7 Qualora venga loro richiesto, i Membri incoraggeranno gli organismi, posti sotto la loro giurisdizione territoriale, che siano membri o che partecipino all’attività di sistemi internazionali o regionali di valutazione della conformità, a dare consulenza agli altri Membri, in particolare a quelli che sono paesi in via di sviluppo, e prenderanno in considerazione le richieste di assistenza tecnica di tali paesi, concernenti la creazione di istituzioni che consentano agli organismi competenti posti sotto la loro giurisdizione di adempiere gli obblighi derivanti dalla loro appartenenza o partecipazione a tali sistemi.

11.8 Nel fornire consulenza e assistenza tecnica agli altri Membri a norma dei paragrafi da 1 a 7, i Membri daranno priorità alle necessità dei paesi meno avanzati.

Art. 12 Trattamento speciale e differenziato a favore dei paesi in via di sviluppo Membri
Art. 13 Il comitato per gli ostacoli tecnici agli scambi

13.1 È istituito un comitato per gli ostacoli tecnici agli scambi, composto di rappresentanti di ciascuno dei Membri. Il comitato eleggerà il suo presidente e si riunirà ogniqualvolta sia necessario, e comunque almeno una volta all’anno, per dare ai Membri la possibilità di consultarsi su questioni relative all’applicazione del presente Accordo o al conseguimento dei suoi obiettivi. Il comitato eserciterà le funzioni conferitegli a norma del presente Accordo o dai Membri.

13.2 Il comitato istituirà gruppi di lavoro o altri organi appropriati, che svolgeranno le funzioni loro conferite dal comitato stesso a norma delle pertinenti disposizioni dell’Accordo.

13.3 Resta inteso che saranno da evitare inutili doppioni fra l’attività intrapresa a norma del presente Accordo e quella svolta dai governi nell’ambito di altri organismi tecnici. Il comitato esaminerà il problema per ridurre al minimo i doppioni.

Art. 14 Consultazione e risoluzione delle controversie
Art. 15 Disposizioni finali
Art. 1 Campo di applicazione

Il presente Accordo si applica esclusivamente alle misure relative agli investimenti che incidono sugli scambi commerciali (in seguito denominate «TRIM»).

Art. 2 Trattamento nazionale e restrizioni quantitative

1. Fermi restando gli altri diritti ed obblighi derivanti dal GATT 1994, i Membri si asterranno dall’applicare delle TRIM che siano incompatibili con le disposizioni dell’articolo III o dell’articolo XI del GATT 1994.

2. L’allegato al presente Accordo contiene un elenco illustrativo delle TRIM che sono incompatibili con l’obbligo di trattamento nazionale previsto all’articolo III, paragrafo 4, del GATT 1994 e con l’obbligo di eliminazione generale delle restrizioni quantitative previsto all’articolo XI, paragrafo 1, del GATT 1994.

Art. 3 Eccezioni

Alle disposizioni del presente Accordo si applicheranno, se del caso, tutte le eccezioni previste dal GATT 1994.

Art. 4 Paesi in via di sviluppo Membri

I paesi in via di sviluppo Membri avranno la facoltà di derogare temporaneamente alle disposizioni dell’articolo 2, nella misura e secondo le modalità in base alle quali l’articolo XVIII del GATT 1994, l’intesa sulle disposizioni in merito alla bilancia dei pagamenti del GATT 1994 e la dichiarazione sulle misure commerciali adottate ai fini della bilancia dei pagamenti, adottata il 28 novembre 1979 (BISD 26S/205-209) consentono ai Membri di derogare alle disposizioni degli articoli III e XI del GATT 1994.

Art. 5 Notifica e disposizioni transitorie

1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore dell’Accordo OMC, i membri provvederanno a notificare al Consiglio per gli scambi di merci tutte le TRIM adottate che non siano conformi alle disposizioni del presente Accordo, di applicazione generale o specifica, unitamente alle rispettive caratteristiche principali.1

2. I Membri provvederanno ad eliminare tutte le TRIM notificate a norma del paragrafo 1 entro due anni dalla data di entrata in vigore dell’Accordo OMC nel caso di paesi industrializzati Membri, entro cinque anni nel caso di paesi emergenti Membri, entro sette anni nel caso di paesi meno avanzati Membri.

3. Su richiesta, il Consiglio per gli scambi di merci avrà la facoltà di prorogare il periodo di transizione per l’eliminazione di TRIM notificate a norma del paragrafo 1 per quanto concerne un paese in via di sviluppo Membro, o un paese meno avanzato, che incontri particolari difficoltà nell’attuazione delle disposizioni del presente Accordo. Nel valutare una siffatta richiesta, il Consiglio per gli scambi di merci terrà conto delle necessità a carattere commerciale, finanziario e di sviluppo del Membro in questione.

4. Durante il periodo di transizione, i Membri non modificheranno le condizioni di una TRIM notificata a norma del paragrafo 1 rispetto a quelle vigenti alla data di entrata in vigore dell’Accordo OMC, in modo tale da aumentarne il grado di incompatibilità con le disposizioni dell’articolo 2. Eventuali TRIM introdotte meno di 180 giorni prima della data di entrata in vigore dell’Accordo OMC non beneficeranno del periodo di transizione di cui al paragrafo 2.

5. In deroga alle disposizioni dell’articolo 2, al fine di non danneggiare imprese già esistenti soggette ad una TRIM notificata ai sensi del paragrafo 1, i Membri potranno applicare la medesima TRIM ad un nuovo investimento, nel periodo di transizione, (i) nel caso in cui i prodotti oggetto di tale investimento siano prodotti simili a quelli delle imprese esistenti e (ii) ove ciò si renda necessario per evitare distorsioni nelle condizioni di concorrenza tra il nuovo investimento e le imprese già esistenti. Una TRIM applicata ad un nuovo investimento dovrà essere notificata al Consiglio per gli scambi di merci; le sue condizioni saranno equivalenti, per quanto concerne gli effetti sulla concorrenza, a quelle applicabili alle imprese già esistenti, e sarà revocata nello stesso momento.


1 Nel caso di TRIM applicate in base ad autorizzazioni discrezionali dovrà essere notificata ogni singola applicazione specifica. Non sarà necessario divulgare informazioni che arrecherebbero pregiudizio ai legittimi interessi commerciali di particolari imprese.

Art. 6 Trasparenza

1. Per quanto concerne le TRIM, i Membri ribadiscono il loro impegno nei confronti degli obblighi di trasparenza e notifica contenuti nell’articolo X del GATT 1994, nell’impegno sulle «Notifiche» contenuto nella relativa intesa concernente notifiche, consultazioni, risoluzione delle controversie e vigilanza adottata il 28 novembre 1979 e nella decisione ministeriale sulle procedure di notifica adottata il 15 aprile 1994.

2. Ciascun Membro provvederà a notificare al Segretariato le pubblicazioni riguardanti le TRIM, ivi comprese quelle applicate da governi e autorità regionali e locali all’interno dei rispettivi territori.

3. Ciascun Membro esaminerà in modo obiettivo eventuali richieste di informazioni e riserverà spazio adeguato a consultazioni in merito a questioni derivanti dal presente Accordo e sollevate da un altro Membro. Conformemente all’articolo X del GATT 1994, i Membri non saranno obbligati a rendere note informazioni, la cui divulgazione impedirebbe l’applicazione della legge o sarebbe comunque contraria all’interesse pubblico o ancora arrecherebbe pregiudizio ai legittimi interessi commerciali di particolari imprese, pubbliche o private.

Art. 7 Comitato per le misure relative agli investimenti che incidono sugli scambi commerciali

1. È istituito un Comitato per le misure relative agli investimenti che incidono sugli scambi commerciali, aperto a tutti i Membri (denominato il «Comitato» ai fini del presente Accordo). Il Comitato eleggerà il suo presidente e vicepresidente e si riunirà almeno una volta all’anno e ogniqualvolta un Membro lo richieda.

2. Il Comitato eserciterà le funzioni conferitegli dal Consiglio per gli scambi di merci e offrirà ai Membri la possibilità di consultarsi su questioni relative al funzionamento e all’applicazione del presente Accordo.

3. Il comitato vigilerà sul funzionamento e sull’applicazione del presente Accordo e presenterà ogni anno una relazione in materia al Consiglio per lo scambio di merci.

Art. 8 Consultazione e risoluzione delle controversie

Le consultazioni e la risoluzione delle controversie1 ai sensi del presente Accordo sono soggette alle disposizioni degli articoli XXII e XXIII del GATT 1994, elaborate ed applicate dalla relativa intesa.


1 All. 2

Art. 9 Esame del Consiglio per gli scambi di merci
Art. 1 Principi

Una misura antidumping si applica soltanto nei casi previsti dall’articolo VI del GATT 1994 e a seguito di inchieste aperte1 e condotte in conformità con il presente Accordo. Le disposizioni che seguono disciplinano l’applicazione dell’articolo VI del GATT 1994 per provvedimenti presi ai sensi della legislazione o dei regolamenti antidumping.


1 Così come impiegato nel presente Acc., il termine «aperta» si riferisce all’azione procedurale con la quale un Membro avvia formalmente un’inchiesta a norma dell’art. 5.

Art. 2 Determinazione del dumping

2.1 Ai fini del presente Accordo, un prodotto è da considerarsi oggetto di dumping, cioè immesso in commercio da un paese in un altro a prezzo inferiore al suo valore normale, se il prezzo di esportazione di tale prodotto, esportato da un paese all’altro, è inferiore a quello comparabile, praticato nell’ambito di normali operazioni commerciali, per un prodotto simile destinato al consumo nel paese di esportazione.

2.2 Se nel corso delle normali operazioni commerciali sul mercato interno del paese esportatore non avvengono vendite di un prodotto simile, o se, a causa della particolare situazione di mercato o del basso volume di vendite su tale mercato interno1, tali vendite non permettono un valido confronto, il margine di dumping è determinato in rapporto al prezzo comparabile del prodotto simile esportato in un paese terzo, sempreché tale prezzo sia rappresentativo, ovvero in rapporto al costo di produzione nel paese di origine, maggiorato di un equo importo per spese di vendita, amministrative e altre e per gli utili.

2.2.1 Le vendite del prodotto simile sul mercato interno del paese esportatore o a un paese terzo a prezzi inferiori ai costi unitari (fissi e variabili) di produzione, maggiorati delle spese di vendita, amministrative e generali possono essere trattate come non rientranti nell’ambito di normali operazioni commerciali e quindi non considerate ai fini della determinazione del valore normale soltanto se le autorità2 accertano che si sono verificate nell’arco di un periodo prolungato3, in quantitativi consistenti4 e a prezzi che non consentono il rientro di tutti i costi entro un congruo periodo di tempo. Si riterrà che i prezzi inferiori ai costi unitari all’epoca della vendita consentano il rientro dei costi entro un termine congruo se sono comunque superiori alla media ponderata dei costi unitari nel periodo dell’inchiesta.

2.2.1.1 Ai fini del paragrafo 2, i costi sono di norma calcolati sulla base delle scritture tenute dall’esportatore o dal produttore oggetto dell’inchiesta, fermo restando che tali scritture devono essere conformi ai principi contabili generalmente accettati nel paese esportatore e devono dare una visione corretta dei costi di produzione e delle spese di vendita del prodotto in esame. Le autorità devono prendere in esame tutti i dati disponibili sulla corretta imputazione dei costi, compresi quelli forniti dall’esportatore o dal produttore nel corso dell’inchiesta, a condizione che l’esportatore o il produttore abbiano sempre utilizzato tali imputazioni, in particolare per decidere i periodi e le quote di ammortamento delle spese in conto capitale e di altri costi di sviluppo. Se tale adeguamento non è già contemplato nel meccanismo di imputazione di cui al presente comma, i costi devono essere adeguatamente rettificati per tener conto delle voci di spesa una tantum attinenti alla produzione futura e/o attuale, o di situazioni in cui sui costi del periodo oggetto d’inchiesta incidono operazioni di avviamento.5

2.2.2 Ai fini del paragrafo 2, l’importo delle spese di vendita, amministrative e generali e del margine di profitto deve basarsi su dati effettivi attinenti alla produzione e alla vendita, nell’ambito di normali operazioni commerciali, del prodotto simile da parte dell’esportatore o produttore sottoposto a inchiesta. Se non è possibile determinare tale importo come sopra indicato, la determinazione può avvenire con riferimento:

i)
agli effettivi importi di spesa sostenuti e di profitto realizzati dall’esportatore o produttore in questione in relazione alla produzione e alla vendita, sul mercato interno del paese di origine, di prodotti appartenenti alla stessa categoria generale;
ii)
alla media ponderata degli importi di spesa sostenuti e di profitto realizzati da altri esportatori o produttori sottoposti a inchiesta in relazione alla produzione e alla vendita, sul mercato interno del paese di origine, del prodotto simile;
iii)
a qualunque altro metodo appropriato, fermo restando che l’importo del profitto così determinato non può superare quello normalmente realizzato da atri esportatori o produttori per la vendita, sul mercato interno del paese di origine, di prodotti appartenenti alla stessa categoria generale.

2.3 Se non esiste un prezzo all’esportazione, o se le autorità ritengono che il prezzo all’esportazione non sia attendibile a causa dell’esistenza di un rapporto di associazione o di un accordo di compensazione fra l’esportatore e l’importatore o una parte terza, il prezzo all’esportazione può essere definito sulla base del prezzo al quale il prodotto importato è rivenduto per la prima volta ad un acquirente indipendente, oppure, se il prodotto non viene rivenduto ad un acquirente indipendente o non viene rivenduto nello stato in cui è avvenuta la sua importazione, sulla base dei criteri che le autorità ritengano opportuni.

2.4 Tra il prezzo all’esportazione e il valore normale deve essere effettuato un confronto equo, con riferimento allo stesso stadio commerciale che di solito è quello del prodotto franco fabbrica, e per vendite effettuate a date il più possibile ravvicinate. Nel merito, si tengono nel debito conto le differenze in materia di condizioni di vendita, tassazione, stadio commerciale, quantitativi, caratteristiche fisiche e quant’altro risulti influire sulla comparabilità dei prezzi6. Nei casi di cui al paragrafo 3, si deve inoltre tener conto delle spese, tra cui dazi e imposte, sostenute tra il momento dell’importazione e la successiva rivendita, nonché del profitto conseguito. Qualora, nei casi citati, la comparabilità dei prezzi ne abbia risentito, le autorità determinano il valore normale con riferimento ad uno stadio commerciale equivalente a quello del prezzo presunto all’esportazione, o tenendo conto delle voci specificate nel presente paragrafo. Spetta alle autorità indicare alle parti interessate le informazioni che devono fornire per consentire un equo confronto, senza imporre alle stesse un eccessivo onere di prova.

2.4.1 Se il confronto di cui al paragrafo 4 richiede una conversione di valute, il tasso di cambio deve essere quello della data di vendita7, salvo quando la vendita di valuta straniera sui mercati a termine sia direttamente collegata all’esportazione in questione, nel qual caso il tasso da utilizzare è quello della vendita a termine. Non si deve tener conto delle oscillazioni dei cambi; in caso di inchiesta, le autorità danno agli esportatori un termine di almeno 60 giorni per rettificare i prezzi all’esportazione in modo tale da tener conto di sensibili variazioni dei cambi nel periodo dell’inchiesta.

2.4.2 Ferme restando le disposizioni del paragrafo 4 relative all’equo confronto, l’esistenza di margini di dumping nel corso dell’inchiesta è di norma accertata sulla base di un confronto fra la media ponderata dei valori normali e la media ponderata dei prezzi di tutte le operazioni di esportazione comparabili, ovvero sulla base di un confronto fra il valore normale e il prezzo all’esportazione effettuato per ogni singola operazione. Il valore normale determinato sulla base di una media ponderata può essere confrontato con i prezzi di singole operazioni di esportazione ove le autorità rilevino andamenti dei prezzi all’esportazione sensibilmente diversi in relazione a differenti acquirenti, regioni o periodi e sia fornito il motivo per il quale non sia possibile tener conto adeguatamente di tali differenze attraverso il confronto fra singole medie ponderate o fra singole operazioni.

2.5 Se i prodotti non sono importati direttamente dal paese di origine ma sono esportati verso l’importatore Membro da un paese intermedio, il prezzo di vendita praticato dal paese esportatore all’importatore Membro è di norma confrontato con il prezzo comparabile nel paese di esportazione. Tuttavia è possibile effettuare il confronto con il prezzo del paese di origine se, ad esempio, i prodotti transitano semplicemente nel paese di esportazione o se in quest’ultimo non c’è produzione o prezzo comparabile per tali prodotti.

2.6 Nel presente Accordo, l’espressione «prodotto simile» («produit similaire») è da intendersi nel senso di un prodotto identico, cioè simile sotto tutti gli aspetti al prodotto considerato, oppure, in assenza di un siffatto prodotto, nel senso di un prodotto che, pur non essendo simile sotto tutti gli aspetti, presenta caratteristiche molto vicine a quelle del prodotto considerato.

2.7 Il presente articolo lascia impregiudicata la seconda disposizione supplementare relativa all’articolo VI, paragrafo 1 dell’allegato I del GATT 1994.


1 Le vendite del prodotto simile destinato al consumo sul mercato interno del paese esportatore sono di norma considerate un quantitativo sufficiente per la determinazione del valore normale se rappresentano almeno il 5 per cento delle vendite del prodotto interessato al Membro importatore, fermo restando che è accettabile anche una percentuale inferiore se i fatti dimostrano che questa rappresenta comunque un volume di vendite interne di entità sufficiente per un adeguato confronto.
2 Nel presente Acc., il termine «autorità» indica le autorità di livello specifico superiore.
3 Per periodo prolungato s’intende di norma un anno, e comunque un periodo non inferiore ai sei mesi.
4 I quantitativi delle vendite effettuate a prezzi inferiori ai costi unitari s’intendono consistenti se le autorità accertano che la media ponderata dei prezzi di vendita delle operazioni in esame ai fini della determinazione del valore normale è inferiore alla media ponderata dei costi unitari, o che il volume delle vendite effettuate a prezzi inferiori ai costi unitari rappresenta almeno il 20 per cento del volume venduto nell’ambito delle operazioni in esame ai fini della determinazione del valore normale.
5 La rettifica effettuata per tener conto delle operazioni di avviamento deve rispecchiare i costi al termine del periodo di avviamento ovvero, se tale periodo si estende oltre la durata dell’inchiesta, i costi più recenti di cui le autorità possano ragionevolmente tener conto nel corso dell’inchiesta.
6 Poiché alcuni di questi fattori possono sovrapporsi, le autorità dovranno fare attenzione a non duplicare rettifiche già effettuate ai sensi di questa disposizione.
7 Di solito la data di vendita coincide con la data del contratto, dell’ordine d’acquisto, della conferma d’ordine, della fattura o comunque del documento che contiene le effettive condizioni di vendita.

Art. 3 Determinazione del pregiudizio1

3.1 La determinazione di un pregiudizio ai fini dell’articolo VI del GATT 1994 deve basarsi su elementi di prova diretti e comportare un esame obiettivo a) del volume delle importazioni oggetto di dumping e del loro effetto sui prezzi dei prodotti simili sul mercato interno e b) dell’incidenza di tali importazioni sui produttori nazionali di tali prodotti.

3.2 Per quanto riguarda il volume delle importazioni oggetto di dumping, le autorità incaricate dell’inchiesta esaminano se c’è stato un considerevole aumento di tali importazioni, sia in quantità assoluta sia in rapporto alla produzione o al consumo dell’importatore Membro. Quanto all’effetto delle importazioni oggetto di dumping sui prezzi, le autorità inquirenti esaminano se tali importazioni sono avvenute a prezzi sensibilmente inferiori rispetto a quelli di un prodotto simile dell’importatore Membro, oppure se tali importazioni hanno comunque l’effetto di far scendere notevolmente i prezzi o di impedirne sensibili aumenti che altrimenti si sarebbero verificati. Uno solo o diversi criteri tra quelli citati non costituiscono necessariamente una base di giudizio determinante.

3.3 Se le importazioni di un prodotto da più paesi sono simultaneamente oggetto di un’inchiesta antidumping, le autorità inquirenti possono determinarne cumulativamente gli effetti solo se rilevano che a) il margine di dumping accertato per le importazioni da ciascuno dei paesi in questione è superiore a quello minimo definito dall’articolo 5, paragrafo 8, a fronte di un volume d’importazione non trascurabile da ciascuno dei paesi interessati e b) è opportuno procedere all’accertamento cumulativo degli effetti delle importazioni alla luce delle condizioni di concorrenza esistenti tra i prodotti importati e tra questi e il prodotto interno simile.

3.4 L’esame dell’incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull’industria nazionale interessata deve comportare una valutazione di tutti i fattori e indicatori economici pertinenti che influiscono sul suo andamento, come la diminuzione reale o potenziale della produzione, delle vendite, dei profitti, della quota di mercato, della produttività, della redditività degli investimenti o dello sfruttamento della capacità; dei fattori che incidono sui prezzi interni; dell’entità del margine di dumping; degli effetti negativi, reali e potenziali, sul flusso di cassa, sulle scorte, sull’occupazione, sui salari, sulla crescita, sulla reperibilità di capitali o investimenti. Questo elenco non è esauriente, né i criteri citati, singolarmente o combinati, costituiscono necessariamente una base di giudizio determinante.

3.5 Il fatto che le importazioni oggetto di dumping siano causa, per gli effetti del dumping stesso quali indicati nei paragrafi 2 e 4, di un pregiudizio nel senso indicato nel presente Accordo, deve essere dimostrato. La dimostrazione del nesso causale tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio arrecato all’industria nazionale deve basarsi sull’esame di tutti i pertinenti elementi di prova presentati alle autorità, le quali dovranno esaminare, oltre alle importazioni oggetto di dumping, anche eventuali altri fattori noti che a loro volta arrecano pregiudizio all’industria nazionale; il danno causato da questi ultimi non deve essere imputato alle importazioni oggetto di dumping. Tra questi fattori possono rientrare, tra l’altro: il volume e i prezzi di importazioni non vendute a prezzi di dumping, una contrazione della domanda, mutamenti nell’andamento dei consumi, pratiche restrittive degli scambi messe in atto da produttori nazionali e stranieri e la concorrenza fra gli stessi, gli sviluppi tecnologici nonché le prestazioni dell’industria nazionale in materia di esportazioni e produttività.

3.6 L’effetto delle importazioni oggetto di dumping deve essere accertato in relazione alla produzione nazionale del prodotto simile ove i dati disponibili permettano di individuare separatamente tale produzione sulla base di criteri quali i processi di produzione, i risultati di vendita e il profitto dei produttori. Se non è possibile individuare separatamente tale produzione, gli effetti delle importazioni oggetto di dumping sono da accertare esaminando la produzione del gruppo o la gamma di prodotti più ristretta possibile, comprendente anche il prodotto simile, per la quale possono essere forniti i dati necessari.

3.7 Il rischio di un pregiudizio grave deve essere determinato sulla base di fatti e non su semplici presunzioni, congetture o remote possibilità. Un mutamento di circostanze atto a creare una situazione nella quale il dumping causerebbe un pregiudizio deve essere oggetto di una chiara previsione e deve configurarsi come imminente2. Nel decidere se sussista un pericolo di grave pregiudizio, le autorità debbono verificare, tra gli altri, i seguenti fattori:

i)
un notevole incremento, sul mercato interno, di prodotti importati a prezzi di dumping, indice del probabile sostanziale incremento delle importazioni;
ii)
una sufficiente disponibilità di capacità da parte dell’esportatore, ovvero l’imminente e sensibile aumento della medesima, ad indicare il probabile sensibile incremento di prodotti importati a prezzi di dumping nel mercato dell’importatore Membro, tenuto conto della disponibilità di altri mercati di esportazione con capacità residua di assorbimento;
iii)
il fatto che le importazioni avvengano a prezzi suscettibili di esercitare un forte effetto depressivo o di congelamento sui prezzi interni e tali da promuovere la domanda di ulteriori importazioni; e
iv)
le scorte dei prodotti oggetto d’inchiesta.

Nessuno dei predetti fattori costituisce, in sé, una base di giudizio determinante; tuttavia nel loro insieme essi devono portare a concludere che sono imminenti ulteriori importazioni a prezzi di dumping dalle quali deriverebbe un grave pregiudizio ove non si adottasse una adeguata misura di salvaguardia.

3.8 Nei casi in cui le importazioni oggetto di dumping rischiano di arrecare un pregiudizio, si deve esaminare e decidere con particolare attenzione l’applicazione di misure antidumping.


1 Nel presente Acc., il termine «pregiudizio» indica, salvo indicazione contraria, un pregiudizio grave causato ad un’industria nazionale, o il rischio di un pregiudizio grave a danno di un’industria nazionale, o un sensibile ritardo nella creazione di tale industria; il termine è da interpretarsi in conformità con le disposizione del presente articolo.
2 A titolo esemplificativo, ma non esclusivo, vi potrebbe essere fondato motivo per ritenere che nell’immediato futuro si verifichi un sensibile incremento delle importazioni del prodotto in questione a prezzi di dumping.

Art. 4 Definizione di industria nazionale

4.1 Ai fini del presente Accordo, l’espressione «industria nazionale» intende indicare l’insieme dei produttori nazionali di prodotti simili, o quelli tra essi la cui produzione complessiva rappresenta una quota preponderante della produzione nazionale totale di tali prodotti, fermo restando che:

i)
ove i produttori siano collegati1 agli esportatori o agli importatori, oppure siano essi stessi importatori del prodotto presuntamente oggetto di dumping, l’espressione «industria nazionale» può intendersi come indicante il resto dei produttori;
ii)
in casi eccezionali, il territorio di un Membro può essere suddiviso, per la produzione in questione, in due o più mercati in concorrenza tra loro, e in tal caso i produttori all’interno di ciascuno di tali mercati possono essere considerati un’industria separata se: a) i produttori che operano all’interno di tale mercato vendono la totalità o quasi della loro produzione del prodotto in questione in quello stesso mercato, e b) la domanda di quel mercato non è soddisfatta in misura determinante dai produttori del prodotto in questione con sede in altra parte del territorio. Nei casi suddetti il pregiudizio può ritenersi sussistente anche se gran parte dell’industria nazionale complessiva non ne sia stata interessata, a condizione che vi sia una concentrazione di importazioni a prezzi di dumping in quel singolo mercato e che inoltre tali importazioni causino pregiudizio ai produttori della totalità o quasi della produzione di quel mercato.

4.2 Nei casi in cui per industria nazionale s’intendono i produttori di una determinata zona, e cioè di un mercato secondo la definizione del paragrafo 1, lettera ii), la riscossione2 dei dazi antidumping riguarda soltanto i prodotti in questione inviati in tale zona per il consumo finale. Se il diritto costituzionale dell’importatore Membro non consente la riscossione dei dazi antidumping sulla base di tale criterio, l’importatore può riscuotere i dazi antidumping senza limitazione solo nei seguenti casi: a) se è stata data agli esportatori la possibilità di cessare l’esportazione a prezzi di dumping nella zona interessata, ovvero di dare garanzie a norma dell’articolo 8, senza che siano state date tempestivamente adeguate garanzie in tal senso, e b) se l’impossibilità di riscuotere tali dazi riguarda soltanto i prodotti di determinati produttori che riforniscono la zona in questione.

4.3 Qualora due o più paesi abbiano raggiunto, ai sensi del paragrafo 8, lettera a) dell’articolo XXIV del GATT 1994 un grado d’integrazione tale da presentare le caratteristiche di un unico mercato unificato, è da considerarsi industria nazionale ai sensi del paragrafo 1 quella dell’intera zona di integrazione.

4.4 Al presente articolo si applicano le disposizioni dell’articolo 3, paragrafo 6.


1 Ai fini del presente par., i produttori s’intendono collegati a esportatori o importatori solo qualora: (a) uno di essi controlli l’altro in forma diretta o indiretta; oppure (b) entrambi siano controllati in forma diretta o indiretta da un terzo; oppure (c) assieme controllino in forma diretta o indiretta un terzo, sempreché vi siano motivi per ritenere o sospettare che a seguito di tale rapporto il produttore in questione sia indotto a comportarsi in modo diverso rispetto ai produttori non collegati. Ai fini del presente par., s’intende sussistere un rapporto di controllo fra due soggetti quando il primo è in grado, giuridicamente oppure operativamente, di imporre limitazioni od orientamenti al secondo.
2 Il termine «riscuotere» è usato nel presente Acc. per indicare l’imposizione o la riscossione di un diritto o di un’imposta a titolo definitivo e inappellabile.

Art. 5 Inizio della procedura e successiva inchiesta

5.1 Salvo quanto disposto dal paragrafo 6, l’apertura di un’inchiesta per determinare l’esistenza, il grado e l’effetto di ogni dumping addotto avviene di norma a seguito di domanda scritta presentata dall’industria nazionale interessata o per suo conto.

5.2 La domanda di cui al paragrafo 1 deve contenere le prove relative all’esistenza a) del dumping, b) del pregiudizio ai sensi dell’articolo VI del GATT 1994 così come interpretato nel presente Accordo e c) del nesso di causalità fra le importazioni a prezzo di dumping e il pregiudizio presunto. Una semplice asserzione, non suffragata dalle relative prove, non può considerarsi sufficiente a soddisfare i requisiti imposti dal presente paragrafo. La domanda deve contenere tutte le informazioni di cui il richiedente possa ragionevolmente disporre relativamente a quanto segue:

i)
identità del richiedente con una descrizione del volume e del valore della produzione nazionale del prodotto simile facente capo al richiedente stesso. Ove la domanda scritta venga presentata per conto dell’industria nazionale, essa deve definire l’industria per conto della quale è presentata la domanda mediante un elenco di tutti i produttori nazionali noti (ovvero associazioni di produttori nazionali) del prodotto simile e, nei limiti del possibile, mediante una descrizione del volume e del valore della produzione nazionale del prodotto simile facente capo a tali produttori;
ii)
descrizione completa del prodotto presuntamente oggetto di dumping, nome del paese o dei paesi di origine o di esportazione, identità di ciascun esportatore o produttore straniero noto, corredati di un elenco di soggetti noti che importano il prodotto in questione;
iii)
informazioni sui prezzi di vendita del prodotto in questione quando è destinato al consumo nei mercati nazionali del paese o dei paesi di origine o di esportazione (ovvero, se del caso, informazioni sui prezzi ai quali il prodotto è venduto dal paese o dai paesi di origine o di esportazione a un paese o a paesi terzi, o sul valore presunto del prodotto) nonché informazioni sui prezzi all’esportazione o, se del caso, sui prezzi ai quali il prodotto è rivenduto per la prima volta ad un acquirente indipendente situato nel territorio dell’importatore Membro;
iv)
informazioni sull’evoluzione del volume delle importazioni in presunto regime di dumping, sul loro effetto sui prezzi del prodotto simile sul mercato nazionale e sul conseguente impatto di tali importazioni sull’industria nazionale, effetti evidenziati dai pertinenti fattori e indicatori che esprimono lo stato dell’industria nazionale, come quelli elencati all’articolo 3, paragrafi 2 e 4.

5.3 Spetta alle autorità esaminare l’esattezza e l’adeguatezza degli elementi di prova addotti nella domanda per determinare se siano sufficienti a giustificare l’apertura di un’inchiesta.

5.4 Un’inchiesta a norma del paragrafo 1 può essere aperta solo se le autorità hanno accertato, dopo aver esaminato il grado di sostegno o di opposizione alla domanda espresso1 dai produttori nazionali del prodotto simile, che la domanda stessa è presentata dall’industria nazionale2 o per suo conto. La domanda s’intende presentata «dall’industria nazionale o per suo conto» se riceve il sostegno di quei produttori nazionali il cui prodotto complessivo costituisce oltre il 50 per cento della produzione totale del prodotto simile facente capo a quella parte di industria nazionale che ha espresso sostegno od opposizione alla domanda. Tuttavia, l’inchiesta non può essere aperta qualora i produttori nazionali che hanno espresso un deciso sostegno alla domanda rappresentino meno del 25 per cento della produzione totale del prodotto simile facente capo all’industria nazionale.

5.5 Salvo nel caso in cui sia stata presa la decisione di avviare l’inchiesta, le autorità devono astenersi dal pubblicizzare la relativa domanda. Tuttavia, dopo aver ricevuto una domanda adeguatamente documentata e prima di procedere all’apertura dell’inchiesta, le autorità devono darne notifica al governo dell’esportatore Membro interessato.

5.6 Qualora, in casi particolari, le autorità interessate decidano di avviare un’inchiesta senza aver ricevuto una domanda scritta in tal senso da un’industria nazionale o per suo conto, esse procedono solo in presenza di sufficienti elementi di prova dell’esistenza del dumping, del pregiudizio e del nesso di causalità di cui al paragrafo 2, che giustifichino l’apertura dell’inchiesta.

5.7 Degli elementi di prova dell’esistenza del dumping e del pregiudizio si tiene conto simultaneamente a) per decidere se aprire o no l’inchiesta, b) successivamente nel corso dell’inchiesta stessa, a partire, al più tardi, dalla data in cui possono essere applicate le misure provvisorie conformemente alle disposizioni del presente Accordo.

5.8 Le autorità devono respingere una domanda presentata ai sensi del paragrafo 1 e chiudere tempestivamente la relativa inchiesta non appena siano convinte che gli elementi di prova relativi al dumping o al pregiudizio non sono sufficienti a giustificare la prosecuzione della procedura. La chiusura dell’inchiesta è immediata qualora il margine di dumping sia minimo o qualora il volume delle importazioni in regime di dumping, effettive o potenziali, o il pregiudizio, siano di entità trascurabile. Il margine di dumping è considerato minimo se inferiore al 2 per cento, espresso quale percentuale del prezzo all’esportazione. Per le importazioni in regime di dumping, il margine è di norma considerato trascurabile se il volume delle stesse da un determinato paese rappresenta meno del 3 per cento delle importazioni del prodotto simile nell’importatore Membro, salvo il caso in cui i paesi cui singolarmente fa capo meno del 3 percento delle importazioni del prodotto simile verso l’importatore Membro non rappresentino collettivamente più del 7 per cento delle importazioni del prodotto simile verso l’importatore Membro.

5.9 La procedura antidumping non osta allo sdoganamento.

5.10 Salvo casi particolari, le inchieste devono concludersi entro un anno, e al più tardi entro 18 mesi dalla loro apertura.


1 Nel caso di industrie frammentate, composte di un numero estremamente elevato di produttori, le autorità possono basarsi, per accertare il sostegno o l’opposizione alla domanda, su tecniche di campionatura statisticamente valide.
2 I Membri sono a conoscenza del fatto che nel territorio di determinati altri Membri la domanda di apertura di un’inchiesta a norma del par. 1 può essere presentata o sostenuta dai dipendenti dei produttori nazionali del prodotto simile o dai rappresentanti di tali dipendenti.

Art. 6 Elementi di prova

6.1 A tutte le parti interessate da un’inchiesta antidumping viene data notifica delle informazioni richieste dalle autorità e ampie possibilità di presentare in forma scritta tutti gli elementi di prova che esse ritengano pertinenti rispetto all’inchiesta in questione.

6.1.1 Gli esportatori o i produttori stranieri che ricevono il questionario relativo ad un’inchiesta antidumping hanno un termine di almeno 30 giorni per la risposta1. L’eventuale richiesta di proroga del termine di 30 giorni riceve la debita attenzione e, se adeguatamente motivata, darà luogo alla concessione della proroga nei limiti del possibile.

6.1.2 Ferma restando l’esigenza di tutelare le informazioni riservate, gli elementi di prova presentati in forma scritta da una delle parti interessate sono tempestivamente trasmessi alle altre parti coinvolte nell’inchiesta.

6.1.3 Non appena avviata un’inchiesta, le autorità trasmettono il testo integrale della domanda scritta ricevuta a norma dell’articolo 5, paragrafo 1 agli esportatori noti2 e alle autorità dell’esportatore Membro, mettendolo, su richiesta, a disposizione anche delle altre parti interessate. L’esigenza di tutelare le informazioni riservate è tenuta nel debito conto, come previsto dal paragrafo 5.

6.2 Per tutta la durata dell’inchiesta antidumping, le parti interessate hanno ampie possibilità di difendere i propri interessi. A tal fine, le autorità daranno, su richiesta, a tutte le parti interessate la possibilità di incontrarsi con le parti avverse, in modo che possano essere presentati i diversi punti di vista e le argomentazioni contrarie. Nel concedere tale possibilità si deve tener conto delle esigenze delle parti e della necessità di tutelare la riservatezza. Non sussiste per le parti alcun obbligo di partecipare a un incontro, né la mancata partecipazione può pregiudicare la posizione di quella parte nella vertenza. Le parti interessate possono inoltre presentare altre informazioni oralmente, giustificandone il motivo.

6.3 Le autorità tengono conto delle informazioni presentate oralmente a norma del paragrafo 2 solo nella misura in cui queste siano poi messe per iscritto e fornite alle altre parti interessate, secondo il disposto del comma 1.2.

6.4 Nei limiti del possibile, le autorità danno tempestivamente a tutte le parti interessate la possibilità di prendere visione di tutte le informazioni che non siano di natura riservata secondo la definizione del paragrafo 5, che siano pertinenti per la preparazione delle loro argomentazioni e utilizzate dalle autorità nell’ambito di un’inchiesta antidumping, consentendo alle parti di predisporre le loro argomentazioni sulla base di tali informazioni.

6.5 Tutti i dati che per loro stessa natura sono riservati (ad es. perché la loro divulgazione garantirebbe un notevole vantaggio competitivo a un concorrente o, al contrario, pregiudicherebbe gravemente il soggetto che ha fornito l’informazione o la persona dalla quale l’ha ottenuta), o che sono stati forniti in via riservata dalle parti interessate dall’inchiesta devono, previa presentazione di fondati motivi, essere trattati come riservati dalle autorità, né devono essere divulgati senza l’espresso consenso della parte che li ha forniti3.

6.5.1 Le autorità chiedono alle parti che hanno fornito informazioni di natura riservata di farne un compendio non riservato, sufficientemente dettagliato da consentire un’adeguata comprensione del merito delle informazioni fornite in via riservata. In casi eccezionali, le parti possono specificare che le informazioni in questione non si prestano ad essere riassunte, fornendo al tempo stesso i motivi che giustificano tale impossibilità.

6.5.2 Nei casi in cui le autorità ritengano che la richiesta di riservatezza non sia giustificata e la parte che ha fornito le informazioni non sia disposta a renderle pubbliche o ad autorizzarne la divulgazione in forma generalizzata o sintetica, esse possono non tener conto di tali informazioni, salvo dimostrazione convincente, da parte di fonti attendibili, dell’esattezza delle stesse4.

6.6 Salvo nei casi di cui al paragrafo 8, le autorità devono accertarsi, nel corso di un’inchiesta, dell’esattezza delle informazioni fornite dalle parti interessate e sulle quali basano le proprie conclusioni.

6.7 Al fine di verificare le informazioni ricevute o di ottenere ulteriori particolari, le autorità possono svolgere le indagini necessarie nel territorio di altri Membri, sempreché ottengano il consenso delle aziende interessate e ne diano notifica ai rappresentanti del governo del Membro in questione, e sempreché tale Membro non si opponga all’indagine. Alle indagini svolte nel territorio di altri Membri si applicano le procedure descritte nell’allegato I. Salvo restando l’obbligo di tutelare le informazioni di natura riservata, le autorità devono rendere disponibili i risultati di tali indagini o garantirne la divulgazione, ai sensi del paragrafo 9, alle aziende alle quali si riferiscono, oltre a metterli a disposizione dei richiedenti.

6.8 Se una parte interessata rifiuta l’accesso alle necessarie informazioni o comunque non le fornisce entro un termine ragionevole, oppure impedisce le indagini, le decisioni, in via preliminare e definitiva, di natura positiva o negativa, possono essere prese sulla base dei fatti disponibili. L’applicazione del presente paragrafo avviene conformemente alle disposizioni dell’allegato II.

6.9 Prima di prendere la decisione definitiva, le autorità informano tutte le parti interessate dei fatti essenziali esaminati, sui quali si baserà la loro decisione di applicare o non applicare misure definitive. Tale comunicazione deve avvenire in tempo utile perché le parti possano difendere i loro interessi.

6.10 Di norma, le autorità devono determinare il margine di dumping caso per caso per ogni esportatore o produttore del prodotto oggetto dell’inchiesta. Nei casi in cui il numero degli esportatori, produttori, importatori o tipi di prodotto interessati è talmente elevato da rendere impossibile tale determinazione, le autorità possono limitare l’esame ad un numero adeguato di parti o di prodotti interessati facendo ricorso a campioni statisticamente significativi, sulla base dei dati di cui esse dispongono al momento della selezione, oppure limitare l’esame al massimo volume percentuale, ragionevolmente esaminabile, delle esportazioni in uscita dal paese in questione.

6.10.1 L’eventuale selezione di esportatori, produttori, importatori o tipi di prodotto ai sensi del presente paragrafo deve avvenire di preferenza previa consultazione e con il consenso degli stessi esportatori, produttori o importatori interessati.

6.10.2 Ove abbiano svolto un esame limitato, secondo le disposizioni del presente paragrafo, le autorità devono comunque determinare singolarmente il margine di dumping per ciascun esportatore o produttore non incluso nella selezione iniziale che sottoponga le necessarie informazioni in tempo utile affinché se ne possa tener conto nel corso dell’inchiesta, salvo quando il numero di esportatori o produttori sia così elevato da rendere l’esame dei singoli casi indebitamente gravoso per le autorità e da impedire la tempestiva conclusione dell’inchiesta. L’impegno di tipo volontario sui singoli casi non è scoraggiato.

6.11 Ai fini del presente Accordo, con l’espressione «parti interessate» s’intende:

i)
un esportatore o produttore straniero o l’importatore di un prodotto oggetto d’inchiesta, ovvero un’associazione commerciale o di categoria i cui membri siano in maggioranza produttori, esportatori o importatori del prodotto in questione;
ii)
il governo dell’esportatore Membro, e
iii)
un produttore del prodotto simile nell’importatore Membro, ovvero un’associazione commerciale o di categoria, la maggioranza dei cui membri produce il prodotto simile nel territorio dell’importatore Membro.

Il succitato elenco non impedisce ai Membri di includere in tale elenco come parti interessate soggetti nazionali o stranieri diversi da quelli sopra indicati.

6.12 Le autorità danno agli utilizzatori industriali del prodotto oggetto d’inchiesta, nonché alle associazioni che rappresentano i consumatori nel caso di un prodotto normalmente distribuito al dettaglio, la possibilità di fornire informazioni di pertinenza per l’inchiesta, relative al dumping, al pregiudizio e al nesso di causalità.

6.13 Le autorità tengono nel debito conto eventuali difficoltà incontrate dalle parti interessate, e in particolare dalle piccole imprese, nel fornire le informazioni richieste e forniscono ogni possibile assistenza.

6.14 Le procedure di cui sopra non sono intese ad impedire alle autorità di un Membro di procedere con celerità all’apertura di un’inchiesta, di giungere a decisioni preliminari o definitive, di natura positiva o negativa, o di applicare misure provvisorie o definitive, conformemente alle pertinenti disposizioni del presente Accordo.


1 Di norma, per gli esportatori il termine decorre dalla data di ricevimento del questionario, che a tal fine s’intende ricevuto a una settimana dalla data di spedizione all’intervistato o di trasmissione alla competente rappresentanza diplomatica dell’esportatore Membro oppure, nel caso di un paese membro dell’OMC con un territorio doganale separato, alla rappresentanza ufficiale del territorio di esportazione.
2 Fermo restando che, qualora il numero degli esportatori interessati sia particolarmente elevato, il testo integrale della domanda scritta dovrà essere trasmesso solo alle autorità dell’esportatore Membro o alla relativa associazione di categoria.
3 I Membri sono a conoscenza del fatto che nel territorio di determinati altri Membri la domanda di apertura di un’inchiesta a norma del par. 1 può essere presentata o sostenuta dai dipendenti dei produttori nazionali del prodotto simile o dai rappresentanti di tali dipendenti.
4 I Membri convengono che le richieste di trattamento riservato non debbano essere respinte in modo arbitrario.

Art. 7 Misure provvisorie

7.1 Possono essere applicate misure provvisorie solo qualora:

i)
sia stata avviata un’inchiesta in conformità delle disposizioni dell’articolo 5, ne sia stata data pubblica notifica e le parti interessate abbiano avuto adeguata possibilità di presentare informazioni e osservazioni;
ii)
sia stata accertata in via preliminare l’esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio arrecato a un’industria nazionale, e
iii)
le autorità interessate ritengano necessarie tali misure per impedire che sia arrecato un pregiudizio nel corso dell’inchiesta.

7.2 Le misure provvisorie prendono la forma di un dazio provvisorio o, di preferenza, di una garanzia –deposito in contanti o cauzione –pari all’importo del dazio antidumping provvisoriamente stimato, che non deve superare il margine di dumping provvisoriamente stimato. La sospensione della valutazione in dogana costituisce un’adeguata misura provvisoria, purché siano indicati il normale dazio e l’importo valutato del dazio antidumping, e purché tale misura sia soggetta alle stesse condizioni che valgono per le altre misure provvisorie.

7.3 L’applicazione di misure provvisorie non può avvenire prima che siano decorsi 60 giorni dalla data di apertura dell’inchiesta.

7.4 L’applicazione di misure provvisorie è limitata al periodo più breve possibile, che non superi i quattro mesi oppure, previa decisione delle autorità interessate e su richiesta di un numero di esportatori che rappresentino una percentuale significativa degli scambi in questione, ad un periodo non superiore ai sei mesi. Qualora, nel corso di un’inchiesta, le autorità debbano accertare se un dazio inferiore al margine di dumping sia sufficiente a sanare il pregiudizio, i periodi di cui sopra possono diventare, rispettivamente, di sei e nove mesi.

7.5 Per l’applicazione delle misure provvisorie valgono le pertinenti disposizioni dell’articolo 9.

Art. 8 Impegni relativi ai prezzi

8.1 La procedura può1 essere sospesa o chiusa senza l’applicazione di misure provvisorie o di dazi antidumping se l’esportatore assume volontariamente un soddisfacente impegno a rivedere i suoi prezzi o a cessare le esportazioni a prezzi di dumping nella zona in questione, in modo tale che le autorità giungano alla conclusione che non sussiste più l’effetto pregiudizievole del dumping. Gli aumenti di prezzo conseguenti all’assunzione di tale impegno non devono essere più elevati di quanto sia necessario per eliminare il margine di dumping. Ove tali aumenti siano sufficienti ad eliminare il pregiudizio a carico dell’industria nazionale, è auspicabile che essi siano inferiori al margine di dumping.

8.2 Non sono richiesti agli esportatori impegni in materia di prezzi, né sono accettati quelli da loro offerti se non nel caso in cui le autorità dell’importatore Membro abbiano accertato in via preliminare l’esistenza del dumping e del pregiudizio conseguente.

8.3 Gli impegni offerti non debbono necessariamente essere accettati ove le autorità ritengano impossibile la loro accettazione, ad esempio se il numero di esportatori effettivi o potenziali è troppo elevato o per altri motivi tra cui quelli di ordine generale. Se del caso, e ove possibile, le autorità forniscono all’esportatore i motivi che le hanno indotte a ritenere inopportuna l’accettazione dell’impegno, consentendogli, nella misura del possibile, di presentare le sue osservazioni in merito.

8.4 Anche nel caso in cui l’impegno venga accettato, l’inchiesta sull’esistenza del dumping e del pregiudizio è comunque portata a conclusione se l’esportatore lo desidera o se così decidono le autorità. In tal caso, se si accerta che il dumping o il relativo pregiudizio non sussistono, l’impegno decade automaticamente, salvo il caso in cui si giunga a tale conclusione principalmente in virtù dell’esistenza di un impegno in materia di prezzi. In quest’ultimo caso, le autorità possono esigere che sia tenuto in essere per un congruo periodo di tempo un impegno conforme alle disposizioni del presente Accordo. Ove sia accertata l’esistenza del dumping e di un pregiudizio, l’impegno assunto è tenuto in essere conformemente ai termini dello stesso e alle disposizioni del presente Accordo.

8.5 Le autorità dell’importatore Membro possono proporre l’assunzione di impegni in materia di prezzi, senza che all’esportatore incomba l’obbligo di assumerli. Il fatto che l’esportatore non assuma tali impegni o non accetti la proposta di farlo non può in alcun modo pregiudicare l’esame della controversia. Tuttavia, le autorità sono libere di decidere che il rischio di un pregiudizio sia più probabile se continuano le importazioni in regime di dumping.

8.6 Le autorità di un importatore Membro possono richiedere a un esportatore, di cui hanno accettato l’assunzione d’impegno, di fornire informazioni periodiche circa l’adempimento di tale impegno e di consentire la verifica dei dati pertinenti. In caso di violazione dell’impegno assunto, le autorità dell’importatore Membro possono, a norma del presente Accordo e in conformità delle sue disposizioni, prendere provvedimenti d’urgenza che possono consistere nell’applicazione immediata di misure provvisorie, sulla base delle informazioni note più attendibili. In tali casi, possono essere riscossi dazi definitivi conformemente al presente Accordo su prodotti destinati al consumo non oltre 90 giorni prima dell’applicazione di tali misure provvisorie, fermo restando che tale imposizione retroattiva non può applicarsi alle importazioni destinate al consumo prima della violazione dell’impegno.


1 La parola «può» non deve essere interpretata nel senso di autorizzare contemporaneamente la prosecuzione della procedura e l’applicazione di impegni relativi ai prezzi, salvo quanto disposto dal par. 4.

Art. 9 Introduzione e riscossione di dazi antidumping

9.1 La decisione di introdurre o meno un dazio antidumping nei casi in cui sussistano tutti i presupposti, così come la decisione di applicare un dazio antidumping pari o inferiore al margine di dumping, spetta alle autorità dell’importatore Membro. È opportuno che l’applicazione sia facoltativa nella giurisdizione territoriale di tutti i Membri e che l’importo del dazio sia inferiore al margine, se tale minor importo è comunque sufficiente ad eliminare il pregiudizio per l’industria nazionale.

9.2 Una volta applicato ad un qualsiasi prodotto, il dazio antidumping viene riscosso, per l’importo adeguato al caso e senza discriminazione, su tutte le importazioni di quel prodotto ritenute in regime di dumping e causa di pregiudizio, qualunque ne sia la provenienza, salvo per quelle provenienti da soggetti dei quali sia stata accettata l’assunzione di impegni in materia di prezzi ai sensi del presente Accordo. Le autorità indicano il nome del fornitore o dei fornitori del prodotto interessato. Tuttavia, ove si tratti di più fornitori dello stesso paese e risulti impossibile nominarli tutti, le autorità possono limitarsi ad indicare il nome del paese interessato. Nel caso di più fornitori appartenenti a paesi diversi, le autorità possono indicare il nome di tutti i fornitori, oppure, se ciò non è possibile, di tutti i paesi interessati.

9.3 L’importo del dazio antidumping non può superare il margine di dumping fissato a norma dell’articolo 2.

9.3.1 Nei casi in cui il dazio antidumping è applicato retroattivamente, la determinazione dell’obbligo tassativo di pagamento deve avvenire al più presto, di norma entro 12 mesi e comunque non oltre i 18 mesi dalla data dell’accertamento definitivo dell’importo del dazio antidumping da applicare1. Eventuali rimborsi devono essere effettuati con tempestività, di norma non oltre 90 giorni dalla determinazione dell’obbligo tassativo di pagamento effettuata a norma del presente comma. Ove il rimborso non avvenga entro 90 giorni, le autorità devono comunque fornire, su richiesta, una spiegazione.

9.3.2 Nei casi in cui il dazio antidumping è applicato in forma non retroattiva, si deve prevedere il tempestivo rimborso, su richiesta, dell’eventuale maggior importo pagato rispetto al margine di dumping. Il rimborso di tale maggior importo corrisposto deve di norma avvenire entro 12 mesi e comunque non oltre i 18 mesi dalla data della richiesta di rimborso, debitamente documentata, presentata da un importatore del prodotto soggetto al dazio antidumping. Il rimborso autorizzato deve di norma avvenire entro 90 giorni dalla suddetta decisione.

9.3.3 Nel decidere se e in che misura effettuare il rimborso nei casi in cui il prezzo all’esportazione è definito in conformità dell’articolo 2, paragrafo 3, le autorità devono tener conto di eventuali variazioni del valore normale, di eventuali variazioni dei costi sostenuti tra l’importazione e la rivendita, nonché di eventuali oscillazioni del prezzo di rivendita che siano state assorbite nei successivi prezzi di vendita e devono calcolare il prezzo all’esportazione senza detrarre l’importo dei dazi antidumping pagati al momento in cui viene fornita la documentazione inoppugnabile di quanto sopra.

9.4 Se l’esame svolto dalle autorità è limitato, secondo le previsioni della seconda frase dell’articolo 6, paragrafo 10, il dazio antidumping applicato a importazioni facenti capo a esportatori o produttori non inclusi nell’esame non può superare:

i)
la media ponderata del margine di dumping fissato per gli esportatori o produttori selezionati, oppure
ii)
ove l’obbligo di pagamento del dazio antidumping sia stato calcolato sulla base di un valore normale futuro, la differenza fra la media ponderata del valore normale riferito agli esportatori o produttori selezionati e i prezzi all’esportazione degli esportatori o produttori non esaminati singolarmente, fermo restando che le autorità non devono tener conto, ai fini del presente paragrafo, di margini nulli o minimi e di margini determinati nei casi di cui all’articolo 6, paragrafo 8. Le autorità devono applicare dazi individuali o valori normali alle importazioni facenti capo a un esportatore o a un produttore, non incluso nell’esame, che abbia fornito le necessarie informazioni nel corso dell’inchiesta, come disposto dall’articolo 6, paragrafo 10, comma 2.

9.5 Se un prodotto è soggetto a dazi antidumping in un importatore Membro, le autorità svolgono tempestivamente un’analisi per determinare i margini di dumping per ogni singolo esportatore o produttore del paese esportatore in questione che non abbia esportato il prodotto nell’importatore Membro nel periodo dell’inchiesta, sempreché l’esportatore o produttore interessato possa dimostrare di non essere collegato ad alcuno degli esportatori o produttori del paese di esportazione soggetti ai dazi antidumping sul prodotto. Tale esame deve essere avviato e concluso in tempi brevi rispetto ai normali procedimenti di accertamento e di revisione dei dazi nel Membro importatore. Nel periodo in cui è in corso l’esame non sono applicati dazi antidumping sulle importazioni provenienti dagli esportatori o produttori in questione. Tuttavia, le autorità hanno facoltà di sospendere la valutazione e/o di richiedere garanzie volte ad assicurare la possibilità di riscuotere i dazi antidumping retroattivamente, a partire dalla data di avvio dell’esame, qualora tale esame accerti l’esistenza del dumping da parte dei produttori o degli esportatori in questione.


1 Resta inteso che l’osservanza del termine indicato in questo comma e nel par. 3, comma 2 può risultare impossibile se il prodotto in questione è sottoposto a procedimento di revisione giudiziaria.

Art. 10 Retroattività

10.1 Le misure provvisorie e i dazi antidumping sono applicati solo ai prodotti destinati al consumo dopo l’entrata in vigore della decisione presa a norma dell’articolo 7, paragrafo 1 e dell’articolo 9, paragrafo 1, rispettivamente, restando salve le eccezioni specificate in tale articolo.

10.2 Qualora sia stata accertata in via definitiva l’esistenza di un pregiudizio (e non nel semplice caso di rischio di pregiudizio o di sensibile ritardo nell’impianto di un’industria), oppure, in caso di accertamento definitivo di un rischio di pregiudizio, qualora vi siano importazioni in regime di dumping che, in assenza delle misure provvisorie, avrebbero portato ad accertare l’esistenza di un pregiudizio, i dazi antidumping possono essere riscossi retroattivamente per il periodo nel quale siano state applicate le eventuali misure provvisorie.

10.3 Se il dazio antidumping definitivo è superiore a quello pagato, o dovuto, a titolo provvisorio, o a quello stimato ai fini della garanzia, la differenza non viene riscossa. Se il dazio definitivo è inferiore a quello pagato, o dovuto, a titolo provvisorio, o a quello stimato ai fini della garanzia, viene rimborsata la differenza o ricalcolato il dazio, secondo i casi.

10.4 Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, qualora sia stato accertato il rischio di un pregiudizio o di un sensibile ritardo (senza che il pregiudizio si sia ancora verificato), il dazio antidumping definitivo può essere applicato solo a partire dalla data di accertamento del rischio di pregiudizio o di sensibile ritardo; l’eventuale deposito in contanti effettuato nel periodo di applicazione delle misure provvisorie viene tempestivamente restituito così come le eventuali cauzioni prestate in tale periodo.

10.5 L’eventuale deposito in contanti effettuato nel periodo di applicazione delle misure provvisorie viene tempestivamente restituito così come le eventuali cauzioni prestate in tale periodo, qualora l’accertamento definitivo dia esito negativo.

10.6 Può essere riscosso un dazio antidumping definitivo su prodotti destinati al consumo non oltre 90 giorni prima della data di applicazione delle misure provvisorie, qualora le autorità accertino, in relazione al prodotto oggetto di dumping:

i)
che sussistono precedenti di dumping che sono stati causa di pregiudizio, ovvero che l’importatore sapeva, o avrebbe dovuto sapere che l’esportatore praticava il dumping e che tale dumping sarebbe stato causa di pregiudizio, e
ii)
che il pregiudizio è dovuto a importazioni massicce di un prodotto in regime di dumping, avvenute in un periodo relativamente breve, e che, alla luce dei tempi e del volume di tali importazioni e di altri fattori (quali la rapida costituzione di scorte del prodotto importato), l’effetto riparatorio del dazio antidumping definitivo da applicare possa risultare gravemente compromesso, purché agli importatori interessati sia stata data la possibilità di presentare le loro osservazioni in merito.

10.7 Dopo l’apertura di un’inchiesta, le autorità possono prendere le misure previste dal paragrafo 6, ad esempio sospendere la valutazione o procedere ad accertamenti, se lo ritengono necessario per riscuotere i dazi antidumping in via retroattiva e se hanno elementi sufficienti per ritenere che sussistano le condizioni descritte in tale paragrafo.

10.8 Non possono essere riscossi dazi retroattivi a norma del paragrafo 6 sui prodotti destinati al consumo in data precedente a quella di apertura dell’inchiesta.

Art. 11 Durata e riesame dei dazi antidumping e impegni in materia di prezzi

11.1 Un dazio antidumping resta in vigore per il tempo e nella misura necessari a neutralizzare il dumping che è causa del pregiudizio.

11.2 Qualora vi siano motivi per farlo, le autorità riesaminano la necessità di tenere in essere il dazio agendo di propria iniziativa ovvero, trascorso un congruo periodo di tempo dall’imposizione del dazio antidumping definitivo, su richiesta di una parte interessata che motivi la necessità di tale riesame con dati precisi1. Le parti interessate hanno il diritto di richiedere alle autorità di esaminare se sia necessario mantenere il dazio per neutralizzare il dumping, se sussista la probabilità che il pregiudizio continui o si ripeta una volta revocato il dazio, o entrambe le ipotesi. Qualora, a seguito del riesame a norma del presente paragrafo, le autorità accertino che il dazio antidumping non è più giustificato, esso viene soppresso immediatamente.

11.3 In deroga alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2, gli eventuali dazi antidumping devono essere revocati entro e non oltre cinque anni dalla loro imposizione (o dalla data del più recente riesame a norma del paragrafo 2, ove il riesame abbia riguardato sia il dumping che il pregiudizio, oppure a norma del presente paragrafo) salvo accertamento da parte delle autorità, nel corso di un riesame avviato prima di tale data, di propria iniziativa o su richiesta debitamente motivata presentata, con un congruo anticipo rispetto a tale data, dall’industria nazionale o per conto della stessa, che l’eliminazione del dazio possa portare alla prosecuzione o alla reiterazione del dumping e del pregiudizio2. Il dazio può rimanere in vigore in attesa dell’esito del riesame.

11.4 All’eventuale riesame effettuato ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni dell’articolo 6 relative agli elementi di prova e alla procedura. Il riesame deve avvenire in tempi rapidi e concludersi di norma entro 12 mesi dalla data di inizio.

11.5 Le disposizioni del presente articolo si applicano, mutatis mutandis, agli impegni in materia di prezzi accettati ai sensi dell’articolo 8.


1 La determinazione dell’obbligo tassativo di pagamento di dazi antidumping, secondo il disposto dell’art. 9, par. 3, non costituisce di per sé una revisione ai sensi del presente articolo.
2 Nei casi in cui l’importo del dazio antidumping è applicato retroattivamente, qualora risulti dal più recente accertamento ai sensi dell’art. 9, par. 3, comma 1 che non è applicabile alcun dazio, tale constatazione non obbliga di per sé le autorità a revocare il dazio definitivo.

Art. 12 Notifica pubblica e spiegazione delle decisioni

12.1 Le autorità, ove siano convinte che gli elementi di prova addotti siano sufficienti a giustificare l’apertura di un’inchiesta antidumping a norma dell’articolo 5, ne danno notifica pubblica, oltre ad informarne il Membro o i Membri i cui prodotti sono oggetto dell’inchiesta, nonché le altre parti che, secondo quanto risulta alle autorità inquirenti, sono interessate all’inchiesta.

12.1.1 La notifica pubblica dell’apertura di un’inchiesta deve contenere, o comunque rendere note con rapporto separato1, informazioni adeguate su quanto segue:

i)
nome del paese o paesi esportatori e del prodotto interessato;
ii)
data di apertura dell’inchiesta;
iii)
motivi addotti per sostenere l’esistenza del dumping nella domanda di apertura dell’inchiesta;
iv)
sintesi dei fattori su cui si basa il supposto pregiudizio;
v)
indirizzo al quale le parti interessate devono inviare le loro dichiarazioni;
vi)
termini entro i quali le parti interessate devono far pervenire le loro ragioni.

12.2 Viene data notifica pubblica di qualsiasi accertamento, preliminare o definitivo, di esito positivo o negativo, di qualsiasi decisione di accettare un impegno a norma dell’articolo 8, della cessazione di tale impegno, nonché della soppressione di un dazio antidumping definitivo. Tale notifica deve indicare, o comunque render note con rapporto separato e in modo sufficientemente particolareggiato le risultanze e le conclusioni raggiunte su tutti i punti di fatto e di diritto ritenuti sostanziali dalle autorità inquirenti. Tutte le notifiche e i rapporti in questione devono essere trasmessi al Membro o ai Membri i cui prodotti sono oggetto dell’accertamento o dell’impegno in questione, nonché alle altre parti che, secondo quanto risulta alle autorità inquirenti, sono interessate all’inchiesta.

12.2.1 La pubblica notifica dell’imposizione di misure provvisorie deve contenere, o comunque render note con rapporto separato, spiegazioni sufficientemente dettagliate delle decisioni preliminari in materia di dumping e di pregiudizio, con indicazione degli elementi di fatto e di diritto che hanno condotto all’accettazione o rigetto delle argomentazioni. Tale notifica o rapporto devono in particolare contenere, tenuto debito conto dell’esigenza di tutelare le informazioni riservate:

i)
i nomi dei fornitori oppure, qualora ciò non sia possibile, i nomi dei paesi fornitori interessati;
ii)
una descrizione del prodotto, sufficientemente completa ai fini doganali;
iii)
i margini di dumping fissati e una spiegazione esauriente dei motivi alla base dei metodi usati per la fissazione e il raffronto dei prezzi all’esportazione e dei valori normali a norma dell’articolo 2;
iv)
le considerazioni relative alla determinazione del pregiudizio ai sensi dell’articolo 3;
v)
i motivi principali che hanno portato alla determinazione.

12.2.2 La pubblica notifica della conclusione o sospensione di un’inchiesta nel caso di accertamento dell’esistenza del dumping e di decisione di applicare un dazio definitivo o di accettare un impegno in materia di prezzi deve contenere, o comunque render note con rapporto separato, tutte le informazioni pertinenti sugli elementi di fatto e di diritto, nonché i motivi che hanno portato all’applicazione di misure definitive o all’accettazione di un impegno in materia di prezzi, tenuto debito conto dell’esigenza di tutelare le informazioni riservate. In particolare, la notifica o il rapporto devono contenere le informazioni descritte al paragrafo 2, comma 1, nonché i motivi dell’accettazione o del rigetto delle relative argomentazioni o ragioni addotte dagli esportatori e dagli importatori, oltre alla motivazione dell’eventuale decisione assunta ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 10, comma 2.

12.2.3 La pubblica notifica di cessazione o sospensione di un’inchiesta a seguito di accettazione di un impegno in materia di prezzi a norma dell’articolo 8 deve contenere, o comunque rendere nota con rapporto separato, la parte non riservata di tale impegno.

12.3 Le disposizioni del presente articolo si applicano, mutatis mutandis, all’avvio e alla conclusione delle revisioni a norma dell’articolo 11 e alle decisioni di applicazione retroattiva dei dazi a norma dell’articolo 10.


1 Ove le informazioni e le spiegazioni previste dal presente art. siano fornite con un rapporto separato, le autorità devono fare in modo che il rapporto sia di facile accesso al pubblico.

Art. 13 Esame giudiziario

Ogni Membro la cui legislazione nazionale contenga disposizioni in materia di misure antidumping deve disporre di procedure o tribunali giudiziari, arbitrali o amministrativi al fine, tra l’altro, di un tempestivo esame delle azioni amministrative riguardanti le decisioni definitive e il riesame di tali decisioni ai sensi dell’articolo 11. Tali tribunali e procedure dovranno essere indipendenti dalle autorità preposte alle decisioni e al riesame in questione.

Art. 14 Azione antidumping per conto di un paese terzo

14.1 La domanda di un’azione antidumping per conto di un paese terzo deve essere presentata dalle autorità del paese terzo richiedente.

14.2 La domanda deve essere corredata di informazioni relative ai prezzi, a dimostrazione del fatto che le importazioni avvengono a prezzi di dumping, e di informazioni dettagliate comprovanti che il supposto dumping arreca pregiudizio all’industria nazionale del paese terzo. Il governo del paese terzo fornirà alle autorità del paese importatore tutta la sua assistenza nell’ottenimento di qualsiasi altra informazione necessaria.

14.3 Nell’esaminare la domanda, le autorità del paese importatore valutano gli effetti del presunto dumping sull’industria interessata del paese terzo, considerata nel suo complesso; ciò significa che il pregiudizio non viene valutato solo in rapporto all’effetto del supposto dumping sulle esportazioni dell’industria interessata verso il paese importatore, o sul complesso delle esportazioni di tale industria.

14.4 La decisione di dar seguito o meno alla domanda spetta al paese importatore. Qualora il paese importatore decida di intraprendere l’azione antidumping, è lasciato alla sua iniziativa il ricorso al Consiglio per gli scambi di merci per ottenere l’autorizzazione a procedere con l’azione.

Art. 15 Paesi in via di sviluppo Membri
Art. 16 Comitato per le pratiche antidumping

16.1 Viene istituito un Comitato per le pratiche antidumping (in appresso denominato «Comitato») composto di rappresentanti di ciascun Membro. Il Comitato elegge il suo presidente e si riunisce almeno due volte l’anno, nonché su richiesta di un qualsiasi Membro conformemente alle relative disposizioni del presente Accordo. Il Comitato espleta le funzioni che gli sono attribuite a norma del presente Accordo o dai Membri ed è a disposizione dei Membri per consultazioni su qualunque questione attinente al funzionamento dell’Accordo o al conseguimento dei suoi obiettivi. Il Segretariato dell’OMC funge da Segretariato del Comitato.

16.2 Il Comitato può istituire tutti gli opportuni organi sussidiari.

16.3 Per l’espletamento delle loro funzioni, il Comitato e gli eventuali organi sussidiari possono consultarsi e richiedere informazioni a qualsiasi soggetto ritenuto opportuno. Tuttavia, prima di richiedere informazioni a un soggetto rientrante nella giurisdizione di un Membro, il Comitato o l’organo sussidiario in questione deve informarne il Membro interessato e ottenere il consenso di questi e di qualsiasi impresa da consultare.

16.4 I Membri sono tenuti a comunicare senza indugio al Comitato tutte le azioni antidumping preliminari o definitive intraprese. Tali comunicazioni possono essere esaminate dagli altri Membri presso il Segretariato. I Membri sono inoltre tenuti a presentare relazioni semestrali sulle azioni antidumping intraprese nel semestre precedente. Le relazioni semestrali devono essere redatte su apposito modulo standard concordato.

16.5 Ogni Membro deve notificare al Comitato a) le proprie autorità competenti per l’apertura e la conduzione delle inchieste di cui all’articolo 5, e b) le proprie procedure interne relative all’apertura e alla conduzione di tali inchieste.

Art. 17 Consultazioni e risoluzione delle controversie
Art. 18 Disposizioni finali
Art. 1

1. Il valore in dogana delle merci importate è il valore di transazione, ossia il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci all’atto della vendita per l’esportazione nel paese d’importazione, dopo rettifica secondo quanto disposto dall’articolo 8, a condizione che:

a)
non esistano restrizioni in merito alla cessione o l’utilizzazione delle merci da parte del compratore, oltre alle restrizioni che
i)
sono imposte o richieste dalla legge o dalle autorità pubbliche del paese d’importazione;
ii)
limitano l’area geografica nella quale le merci possono essere rivendute; oppure
iii)
non incidono sostanzialmente sul valore delle merci;
b)
la vendita o il prezzo non siano subordinati a condizioni o prestazioni il cui valore non possa essere determinato in relazione alle merci da valutare;
c)
nessuna parte dei proventi di qualsiasi rivendita, cessione o utilizzazione successiva delle merci da parte del compratore ritorni, direttamente o indirettamente, al venditore, a meno che non possa essere operata un’adeguata rettifica a norma dell’articolo 8; e
d)
compratore e venditore non siano collegati o, se lo sono, che il valore di transazione sia accettabile ai fini doganali a norma del paragrafo 2.
2.
a) Nel determinare se il valore di transazione è accettabile ai fini dell’applicazione del paragrafo 1, il fatto che compratore e venditore siano collegati ai sensi dell’articolo 15 non costituisce di per sé un motivo sufficiente per considerare inaccettabile il valore di transazione. In tal caso, le circostanze proprie della vendita sono esaminate e il valore di transazione è accettato purché tali legami non abbiano influenzato il prezzo. Se, tenuto conto delle informazioni fornite dall’importatore o ottenute da altre fonti, l’amministrazione doganale ha fondati motivi di ritenere che detti legami abbiano influenzato il prezzo, essa comunica tali motivi all’importatore, fornendogli una ragionevole possibilità di replicare. Qualora l’importatore lo richieda, i motivi gli saranno comunicati in forma scritta.
b)
In una vendita tra soggetti collegati, il valore di transazione è accettato e le merci sono valutate conformemente alle disposizioni del paragrafo 1, ogniqualvolta l’importatore dimostri che detto valore è estremamente vicino ad uno dei seguenti valori, determinati esattamente, o quasi nello stesso momento:
i)
valore di transazione in occasione di vendite a compratori non collegati di merci identiche o simili per l’esportazione nello stesso paese di importazione;
ii)
valore in dogana di merci identiche o simili, quale determinato in applicazione delle disposizioni dell’articolo 5;
iii)
valore in dogana di merci identiche o simili, quale determinato a norma dell’articolo 6.
Nell’applicazione dei criteri che precedono, si terranno in debito conto le differenze dimostrate tra i livelli commerciali, le quantità, gli elementi enumerati all’articolo 8 e i costi sostenuti dal venditore in occasione di vendite a compratori non collegati, ma che viceversa non sono sostenuti dal venditore in occasione di vendite a compratori collegati.
c)
I criteri di cui al paragrafo 2, lettera b) devono essere utilizzati su iniziativa dell’importatore e soltanto a fini comparativi. Non possono essere stabiliti valori sostitutivi in applicazione del paragrafo 2, lettera b).
Art. 2
1.
a) Se non può essere determinato applicando le disposizioni dell’articolo 1, il valore in dogana delle merci importate corrisponde al valore di transazione di merci identiche, vendute per l’esportazione nello stesso paese di importazione ed esportate esattamente, o quasi nello stesso momento delle merci da valutare.
b)
Nell’applicazione del presente articolo, il valore in dogana deve essere determinato riferendosi al valore di transazione di merci identiche, vendute allo stesso livello commerciale e sostanzialmente nella stessa quantità delle merci da valutare. In mancanza di vendite di questo tipo, si fa riferimento al valore di transazione di merci identiche vendute ad un livello commerciale differente e/o in quantità differenti, rettificato per tener conto delle differenze attribuibili al livello commerciale e/o alla quantità, purché tali rettifiche, sia che portino ad un aumento o ad una diminuzione del valore, si basino su elementi di prova documentati che ne dimostrino chiaramente la ragionevolezza ed accuratezza.

2. Quando i costi e le spese di cui all’articolo 8, paragrafo 2 sono compresi nel valore di transazione, detto valore è rettificato per tener conto di eventuali differenze significative tra i costi e le spese concernenti, da un lato, le merci importate e, dall’altro, le merci identiche considerate, derivanti da differenze nelle distanze e nei modi di trasporto.

3. Se, all’atto dell’applicazione del presente articolo, si riscontra più di un valore di transazione per merci identiche, per determinare il valore in dogana delle merci importate si fa riferimento al valore di transazione più basso.

Art. 3
1.
a) Se non può essere determinato applicando le disposizioni degli articoli 1 e 2, il valore in dogana delle merci importate corrisponde al valore di transazione di merci simili, vendute per l’esportazione nello stesso paese di importazione ed esportate esattamente, o quasi nello stesso momento delle merci da valutare.
b)
Nell’applicazione del presente articolo, il valore in dogana deve essere determinato riferendosi al valore di transazione di merci simili, vendute allo stesso livello commerciale e sostanzialmente nella stessa quantità delle merci da valutare. In mancanza di vendite di questo tipo, si fa riferimento al valore di transazione di merci identiche vendute ad un livello commerciale differente e/o in quantità differenti, rettificato per tener conto delle differenze attribuibili al livello commerciale e/o alla quantità, purché tali rettifiche, sia che portino ad un aumento o ad una diminuzione del valore, si basino su elementi di prova documentati che ne dimostrino chiaramente la ragionevolezza ed accuratezza.

2. Quando i costi e le spese di cui all’articolo 8, paragrafo 2 sono compresi nel valore di transazione, detto valore è rettificato per tener conto di eventuali differenze significative tra i costi e le spese concernenti, da un lato, le merci importate e, dall’altro, le merci simili considerate, derivanti da differenze nelle distanze e nei modi di trasporto.

3. Se, all’atto dell’applicazione del presente articolo, si riscontra più di un valore di transazione per merci simili, per determinare il valore in dogana delle merci importate si fa riferimento al valore di transazione più basso.

Art. 4

Se non può essere determinato a norma degli articoli 1, 2 o 3, il valore in dogana delle merci importate è determinato applicando le disposizioni dell’articolo 5 ovvero, nel caso in cui il valore in dogana non possa essere determinato a norma di tale articolo, ricorrendo alle disposizioni dell’articolo 6 salvo che, su richiesta dell’importatore, l’ordine di applicazione degli articoli 5 e 6 sia invertito.

Art. 5
1.
a) Se le merci importate, ovvero merci identiche o simili importate, sono vendute nel paese d’importazione nello stato in cui sono importate, il valore in dogana delle merci importate, a norma del presente articolo, si basa sul prezzo unitario applicato per la vendita delle merci importate o di merci identiche o simili importate, nel quantitativo complessivo maggiore, a compratori non collegati ai venditori, esattamente o quasi nel momento dell’importazione delle merci da valutare, fatte salve le deduzioni relative agli elementi che seguono:
i)
commissioni generalmente pagate o convenute, oppure margini generalmente applicati per utili e spese generali relativamente alle vendite, in quel paese, di merci importate della stessa categoria o stesso genere;
ii)
spese abituali di trasporto e di assicurazione, nonché spese connesse sostenute nel paese d’importazione;
iii)
se del caso, costi e spese di cui all’articolo 8, paragrafo 2; e
iv)
dazi doganali e altre imposte nazionali da pagare nel paese d’importazione in ragione dell’importazione o della vendita delle merci.
b)
Se né le merci importate, né merci identiche o simili importate sono vendute esattamente, o quasi nel momento dell’importazione delle merci da valutare, il valore in dogana si basa, ferme restando le disposizioni del paragrafo 1, lettera a), sul prezzo unitario al quale le merci importate o merci identiche o similari importate sono vendute nel paese di importazione, nello stato in cui sono importate, alla data più vicina successiva all’importazione delle merci da valutare, e comunque entro 90 giorni dall’importazione.

2. Se né le merci importate, né merci identiche o simili importate, sono vendute nel paese di importazione nello stato in cui sono importate, il valore in dogana si basa, su richiesta dell’importatore, sul prezzo unitario al quale, dopo l’ulteriore lavorazione o trasformazione, le merci importate vengono vendute nel quantitativo complessivo maggiore, a compratori nel paese d’importazione non collegati ai venditori, tenendo debitamente conto del valore aggiunto connesso alla lavorazione o alla trasformazione, nonché delle deduzioni di cui al paragrafo 1, lettera a).

Art. 6

1. Il valore in dogana delle merci importate, a norma del presente articolo, si basa su un valore calcolato, che consisterà nella somma dei seguenti elementi:

a)
costo o valore dei materiali e dei processi di fabbricazione o altre lavorazioni utilizzate per la produzione delle merci importate;
b)
un importo per utili e spese generali uguale a quello generalmente considerato nella vendita di merci della stessa categoria o dello stesso tipo delle merci da valutare, effettuata da produttori del paese esportatore, per l’esportazione nel paese di importazione;
c)
costo o valore di qualsiasi altra spesa di cui è necessario tener conto in base alla scelta in materia di valutazione effettuata dal Membro in questione a norma dell’articolo 8, paragrafo 2.

2. Nessun Membro potrà richiedere o imporre a una persona non residente sul proprio territorio di presentare per esame documenti contabili o altri documenti, né di consentire l’accesso ai medesimi, allo scopo di determinare un valore calcolato. Per contro, le informazioni fornite dal produttore delle merci ai fini della determinazione del valore in dogana, in applicazione delle disposizioni del presente articolo, potranno essere verificate in un altro paese dalle autorità del paese d’importazione, con il consenso del produttore e a condizione che tali autorità diano adeguato preavviso al governo del paese in questione e che quest’ultimo non si opponga all’indagine.

Art. 7

1. Se il valore in dogana delle merci importate non può essere determinato a norma degli articoli da 1 a 6 incluso, esso sarà determinato ricorrendo a mezzi ragionevoli compatibili con i principi e le disposizioni generali del presente Accordo e dell’articolo VII del GATT 1994 e sulla base dei dati disponibili nel paese d’importazione.

2. A norma del presente articolo, nessun valore in dogana sarà determinato sulla base:

a)
del prezzo di vendita nel paese d’importazione di merci prodotte nello stesso paese;
b)
di un sistema che preveda l’accettazione, ai fini doganali, del più elevato tra due valori possibili;
c)
del prezzo di merci sul mercato interno del paese d’esportazione;
d)
del costo di produzione, diverso dai valori calcolati che sono stati determinati per merci identiche o simili conformemente alle disposizioni dell’articolo 6;
e)
del prezzo di merci vendute per l’esportazione in un paese diverso dal paese d’importazione;
f)
dei valori in dogana minimi, o ancora
g)
di valori arbitrari o fittizi.

3. Ove ne faccia richiesta, l’importatore sarà informato per iscritto del valore in dogana stabilito a norma del presente articolo, nonché del metodo utilizzato per determinarlo.

Art. 8

1. Nel determinare il valore in dogana a norma dell’articolo 1, si aggiungono al prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate:

a)
i seguenti elementi, nella misura in cui sono a carico del compratore ma non inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci:
i)
commissioni e senserie, escluse le commissioni di acquisto;
ii)
costo dei contenitori, considerati, ai fini doganali, come facenti un tutto unico con le merci in questione;
iii)
costo dell’imballaggio, relativamente a manodopera o a materiali;
b)
il valore, attribuito in misura adeguata, dei prodotti e servizi qui di seguito elencati, se forniti direttamente o indirettamente dal compratore, gratuitamente o a costo ridotto, e utilizzati in relazione alla produzione o alla vendita per l’esportazione delle merci importate, nella misura in cui detto valore non sia stato incluso nel prezzo effettivamente pagato o da pagare:
i)
materiali, componenti, parti ed elementi simili incorporati nelle merci importate;
ii)
utensili, matrici, stampi e oggetti simili utilizzati per la produzione delle merci importate;
iii)
materiali consumati nella produzione delle merci importate;
iv)
lavori di progettazione e studio, d’arte e di design, nonché piani e schizzi, eseguiti in un paese diverso da quello d’importazione e necessari per la produzione delle merci importate;
c)
corrispettivi e diritti di licenza relativi alle merci da valutare, che il compratore è tenuto a pagare, direttamente o indirettamente, come condizione per la vendita delle merci da valutare, nella misura in cui detti corrispettivi e diritti di licenza non siano stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare;
d)
il valore di qualsiasi parte dei proventi di eventuali rivendite, cessioni o utilizzazioni delle merci importate, spettanti direttamente o indirettamente al venditore.

2. Nella formulazione della propria legislazione in materia, ciascun Membro è tenuto a prevedere disposizioni per includere nel valore in dogana o escludere dallo stesso, in tutto o in parte, i seguenti elementi:

a)
le spese di trasporto delle merci importate fino al porto o luogo di importazione;
b)
le spese di carico, scarico e manutenzione connesse con il trasporto delle merci importate fino al porto o luogo d’importazione; e
c)
il costo dell’assicurazione.

3. Le aggiunte al prezzo effettivamente pagato o da pagare sono effettuate a norma del presente articolo esclusivamente sulla base di dati oggettivi e quantificabili.

4. Nella determinazione del valore in dogana, non saranno aggiunti ulteriori elementi al prezzo effettivamente pagato o da pagare, salvo per quanto previsto nel presente articolo.

Art. 9

1. Ove per la determinazione del valore in dogana sia necessario convertire una moneta, il tasso di cambio da utilizzare è quello debitamente pubblicato dalle autorità competenti del paese d’importazione interessato e deve rispecchiare, quanto più effettivamente possibile, per il periodo considerato da tale pubblicazione, il valore corrente di detta moneta nelle transazioni commerciali, espresso nella moneta del paese d’importazione.

2. Il tasso di conversione da applicare è quello in vigore al momento dell’esportazione o al momento dell’importazione, secondo quanto previsto da ciascun Membro.

Art. 10

Tutte le informazioni di natura riservata, o fornite a titolo confidenziale ai fini della valutazione in dogana sono considerate strettamente riservate dalle autorità interessate, che non le divulgheranno senza l’espressa autorizzazione della persona o del governo che le ha fornite, salvo il caso in cui si renda obbligatorio divulgarle nell’ambito di procedimenti giudiziari.

Art. 11

1. La legislazione di ciascun Membro deve prevedere, maggior in merito alla determinazione del valore in dogana, il diritto di appello, non soggetto a penalità, per l’importatore o per qualsiasi altra persona soggetta al pagamento dei diritti.

2. Un primo diritto d’appello, non soggetto a penalità, può essere esperito dinanzi ad un organo dell’amministrazione doganale o ad un organismo indipendente, ma la legislazione di ciascun Membro deve prevedere un diritto di appello, non soggetto a penalità, dinanzi ad un’autorità giudiziaria.

3. Al ricorrente è notificata la decisione presa in appello e i motivi della stessa saranno esposti per iscritto. Il ricorrente è inoltre informato dell’eventuale diritto ad un ulteriore appello.

Art. 12

Le leggi, i regolamenti, nonché le decisioni giudiziarie ed amministrative di applicazione generale che danno effetto al presente Accordo saranno pubblicati dal paese d’importazione interessato conformemente all’articolo X del GATT 1994.

Art. 13

Ove, nel corso della determinazione del valore in dogana di merci importate, si renda necessario differire le determinazione definitiva di tale valore, l’importatore deve poter tuttavia svincolare le merci dalla dogana, a condizione di fornire, su richiesta, una garanzia sufficiente sotto forma di cauzione, di deposito o di altro strumento adeguato, che copra il pagamento dei dazi doganali cui le merci possono essere soggette. La legislazione di ciascun Membro deve prevedere disposizioni applicabili in tali circostanze.

Art. 14

Le note di cui all’allegato 1 del presente Accordo formano parte integrante dello stesso e gli articoli dell’Accordo devono essere letti ed applicati in correlazione alle note cui si riferiscono. Gli allegati II e III sono anch’essi parte integrante del presente Accordo.

Art. 15

1. Nel presente Accordo:

a)
l’espressione «valore in dogana delle merci importate» indica il valore delle merci determinato ai fini della riscossione di dazi doganali ad valorem sulle merci importate;
b)
l’espressione «paese di importazione» indica il paese o territorio doganale di importazione; e
c)
il termine «prodotte» significa ugualmente coltivate, fabbricate o estratte.

2. Nel presente Accordo:

a)
l’espressione «merci identiche» indica merci che sono uguali sotto tutti gli aspetti, ivi comprese le caratteristiche fisiche, la qualità e la rinomanza. Differenze di scarsa entità nella forma esteriore non impedirebbero a merci altrimenti conformi alla definizione di essere considerate comunque merci identiche;
b)
l’espressione «merci simili» indica merci che, pur non essendo uguali sotto tutti gli aspetti, presentano caratteristiche simili e componenti materiali simili, il che permette loro di assolvere alle stesse funzioni e di essere commercialmente intercambiabili. La qualità delle merci, la loro rinomanza e l’esistenza di un marchio di fabbrica o di commercio rientrano tra gli elementi da prendere in considerazione per stabilire se determinate merci si possano definire simili;
c)
le espressioni «merci identiche» e «merci simili» non si applicano alle merci che incorporano o comportano, a seconda dei casi, lavori di progettazione e di studio, d’arte o di design, o piani e schizzi per i quali non sono state operate rettifiche a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), punto iv) poiché tali lavori sono stati eseguiti nel paese di importazione;
d)
saranno considerate «merci identiche « o «merci simili» unicamente merci prodotte nello stesso paese delle merci da valutare;
e)
merci prodotte da un soggetto diverso saranno prese in considerazione soltanto se non esistono merci identiche o simili, a seconda dei casi, prodotte dallo stesso soggetto che ha prodotto le merci da valutare.

3. Nel presente Accordo, l’espressione «merci della stessa categoria o dello stesso tipo» indica merci classificate in un gruppo o in una gamma di merci prodotte da una particolare industria o un particolare settore industriale, e comprende merci identiche o simili.

4. Ai fini del presente Accordo, due o più persone si considerano collegate solo se:

a)
l’una è funzionario o amministratore nell’impresa dell’altra;
b)
hanno la veste giuridica di associati;
c)
l’una è datore di lavoro dell’altra;
d)
una di esse possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, almeno il 5 per cento delle azioni o quote con diritto di voto dell’una e dell’altra;
e)
una di esse controlla l’altra, direttamente o indirettamente;
f)
entrambe sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona;
g)
entrambe controllano congiuntamente, in forma diretta o indiretta, una terza persona; oppure
h)
sono membri della stessa famiglia.

5. Le persone associate in affari per il fatto che l’una è agente, distributore o concessionario esclusivo dell’altra, quale che sia la designazione utilizzata, sono considerate collegate ai fini del presente Accordo, se soddisfano uno dei criteri enunciati al paragrafo 4.

Art. 16

Su richiesta presentata in forma scritta, l’importatore ha il diritto di farsi rilasciare dall’amministrazione doganale del paese d’importazione una spiegazione scritta del modo in cui è stato determinato il valore in dogana delle merci da lui importate.

Art. 17
Art. 18 Istituzioni

1. È istituito un Comitato per la valutazione in dogana (di seguito, nel presente Accordo, denominato «il Comitato») composto da rappresentanti di tutti i Membri. Il Comitato elegge il proprio presidente e si riunisce di regola una volta all’anno, o secondo le modalità previste dalle relative disposizioni del presente Accordo, allo scopo di consentire ai Membri di procedere a consultazioni su questioni riguardanti la gestione del sistema di valutazione in dogana da parte degli stessi, nella misura in cui essa potrebbe ripercuotersi sull’applicazione dell’Accordo o sul conseguimento dei suoi obiettivi, e allo scopo di esercitare le altre attribuzioni che potranno essergli conferite dai Membri. Il Segretariato dell’OMC espleta le funzioni di segreteria del Comitato.

2. È inoltre istituito un Comitato tecnico per la valutazione in dogana (di seguito, nel presente Accordo denominato «Comitato tecnico») posto sotto gli auspici del Consiglio di cooperazione doganale (di seguito, nel presente Accordo denominato «CCD»), che esercita le attribuzioni indicate nell’Allegato II del presente Accordo ed opera conformemente alle norme di procedura ivi contenute.

Art. 19 Consultazioni e risoluzione delle controversie
Art. 20
Art. 21 Riserve
Art. 22 Legislazione nazionale
Art. 23 Esame
Art. 24 Segretariato
Art. 1 Ambito di applicazione –Definizioni

1. Il presente Accordo si applica a tutte le attività di ispezione pre-imbarco svolte nel territorio dei Membri, appaltate o comunque affidate dal governo o da un organismo governativo di un Membro.

2. Per «Membro utilizzatore» si intende un Membro il cui governo o un cui organismo governativo appalta o comunque affida la pratica di attività di ispezione pre-imbarco.

3. Per attività di ispezione pre-imbarco si intendono tutte le attività relative alla verifica di qualità, quantità e prezzo, ivi compresi tasso di cambio e condizioni finanziarie, e/o la classificazione delle merci da esportare nel territorio del Membro utilizzatore.

4. Per «ente per le ispezioni pre-imbarco» si intende qualsiasi ente al quale un Membro appalta o comunque affida l’incarico di effettuare ispezioni pre-imbarco1.


1 Resta inteso che questa clausola non obbliga i Membri a consentire ad organismi governativi di altri Membri di effettuare ispezioni pre-imbarco sul loro territorio.

Art. 2 Obblighi dei Membri utilizzatori

Obbligo di non discriminazione

1. I Membri utilizzatori garantiscono che le ispezioni pre-imbarco siano effettuate in maniera non discriminatoria e che le procedure e i criteri impiegati nello svolgimento delle attività siano obiettivi e applicati allo stesso modo a tutti gli esportatori interessati. I Membri utilizzatori garantiscono inoltre l’esecuzione uniforme delle ispezioni da parte di tutti gli ispettori degli enti per le ispezioni pre-imbarco che ricevono l’appalto o l’incarico dagli stessi.

Disposizioni governative

2. I Membri utilizzatori garantiscono che nel corso delle attività di ispezione pre-imbarco inerenti leggi, regolamenti e norme rispettivi siano rispettate le disposizioni del paragrafo 4 dell’articolo III del GATT 1994 nella misura in cui le stesse sono pertinenti.

Sito dell’ispezione

3. I Membri utilizzatori garantiscono che tutte le attività relative alle ispezioni pre-imbarco, ivi compresa l’emissione di una relazione fattuale che consente il rilascio di un nullaosta all’imbarco («Clean Report of Findings»), ovvero di una nota di mancata emissione, si svolgano nel territorio doganale dal quale le merci vengono esportate ovvero, se l’ispezione non può essere effettuata in tale territorio doganale data la natura complessa dei prodotti in questione o se concordato da entrambe le parti, nel territorio doganale nel quale le merci vengono prodotte.

Norme

4. I Membri utilizzatori devono altresì garantire che le ispezioni sulla quantità e la qualità siano effettuate in conformità delle norme definite da venditore e compratore nel contratto di acquisto e che, in assenza di tali norme, si applichino le norme internazionali pertinenti1.

Trasparenza

5. I Membri utilizzatori garantiscono che le ispezioni pre-imbarco siano effettuate in maniera trasparente.

6. I Membri utilizzatori garantiscono che, nel momento in cui vengono contattati dagli esportatori, gli enti per le ispezioni pre-imbarco provvedano a fornire agli stessi un elenco contenente tutte le informazioni necessarie agli esportatori per conformarsi ai requisiti d’ispezione. Gli enti per le ispezioni pre-imbarco sono tenuti a fornire le informazioni pertinenti, su richiesta degli esportatori. Tali informazioni includono il riferimento a leggi e regolamenti dei Membri utilizzatori relativamente alle attività di ispezione pre-imbarco, nonché le procedure e i criteri utilizzati per l’ispezione e ai fini della verifica di prezzo e tasso di cambio, i diritti degli esportatori nei confronti degli enti di ispezione e le procedure di appello previste al paragrafo 21. Eventuali ulteriori obblighi procedurali o modifiche nelle procedure vigenti potranno essere applicati ad una determinata spedizione solo ove l’esportatore interessato venga informato dei cambiamenti al momento della definizione della data dell’ispezione. Tuttavia, in situazioni di emergenza, come nei casi contemplati dagli articoli XX e XXI del GATT 1994, tali ulteriori obblighi procedurali o eventuali modifiche possono essere applicati ad una spedizione prima che l’esportatore ne venga informato. Quanto precede, tuttavia, non esime gli esportatori dai loro obblighi per quanto concerne l’osservanza della normativa in materia di importazioni del Membro utilizzatore.

7. I Membri utilizzatori garantiscono che le informazioni di cui al paragrafo 6 che precede siano facilmente accessibili agli esportatori e che gli uffici per le ispezioni pre-imbarco gestiti dagli enti per le ispezioni pre-imbarco fungano da punti di riferimento per le informazioni.

8. I Membri utilizzatori pubblicano con sollecitudine tutte le leggi e i regolamenti vigenti in materia di ispezioni pre-imbarco, in modo da permettere ad altri governi e operatori commerciali di prenderne conoscenza.

Protezione delle informazioni commerciali confidenziali

9. I Membri utilizzatori garantiscono che gli enti per le ispezioni pre-imbarco trattino le informazioni ricevute nel corso delle ispezioni come informazioni commerciali confidenziali, nella misura in cui tali informazioni non siano già pubblicate, in generale disponibili a terzi o comunque di dominio pubblico. I Membri utilizzatori garantiscono altresì che gli enti per le ispezioni pre-imbarco indirizzino la procedura in questo senso.

10. I Membri utilizzatori forniscono, su richiesta, informazioni ai Membri sulle misure adottate per dare attuazione al paragrafo 9. Le disposizioni del presente paragrafo tuttavia non impongono ai Membri di rendere note informazioni confidenziali la cui divulgazione potrebbe compromettere l’efficacia delle operazioni di ispezione pre-imbarco o pregiudicare i legittimi interessi commerciali di particolari imprese, pubbliche o private.

11. I Membri utilizzatori garantiscono che gli enti per le ispezioni pre-imbarco non divulghino a terzi informazioni commerciali confidenziali, fermo restando che tali enti possono comunicare le informazioni agli organi governativi dai quali hanno ricevuto l’appalto o l’incarico. I Membri utilizzatori garantiscono altresì che le informazioni commerciali confidenziali ricevute da enti per le ispezioni pre-imbarco che hanno ricevuto l’appalto o l’incarico siano adeguatamente salvaguardate. Gli enti per le ispezioni pre-imbarco comunicano le informazioni commerciali confidenziali ai governi che li hanno incaricati esclusivamente nella misura in cui le stesse siano consuetudinariamente richieste per lettere di credito o altre forme di pagamento o ai fini doganali, di concessione di licenze di importazione o di controllo sui cambi.

12. I Membri utilizzatori garantiscono che gli enti per le ispezioni pre-imbarco non richiedano agli esportatori di fornire informazioni in merito a quanto segue:

a)
dati di fabbricazione relativi a processi brevettati, protetti da licenza o non divulgati, ovvero a processi con brevetto in corso di registrazione;
b)
dati tecnici non pubblicati, diversi dai dati necessari a dimostrare la conformità con regolamenti o norme tecniche;
c)
determinazione interna dei prezzi, inclusi i costi di produzione;
d)
livelli di profitto;
e)
condizioni di contratti stipulati tra gli esportatori e i loro fornitori, a meno che l’ente non possa procedere altrimenti per effettuare l’ispezione in questione. In questi casi, l’ente si limiterà a chiedere solo le informazioni necessarie a tale scopo.

13. Le informazioni di cui al paragrafo 12, che non possono essere richieste dall’ente per le ispezioni pre-imbarco, potranno invece essere fornite volontariamente dall’esportatore per illustrare un caso specifico.

Conflitti di interesse

14. I Membri utilizzatori assicurano che gli enti per le ispezioni pre-imbarco, tenendo conto anche delle disposizioni in merito alla protezione delle informazioni commerciali confidenziali di cui ai paragrafi da 9 a 13, si attengano a procedure volte ad evitare conflitti di interesse:

a)
tra gli enti per le ispezioni pre-imbarco e eventuali enti collegati agli stessi, ivi compresi enti nei quali questi ultimi detengano interessi finanziari o commerciali ovvero enti che detengano un interesse finanziario negli enti per le ispezioni pre-imbarco in questione, e le cui spedizioni debbano essere ispezionate da questi ultimi;
b)
tra enti per le ispezioni pre-imbarco e qualsivoglia altro ente, ivi compresi altri enti soggetti a ispezioni pre-imbarco, esclusi gli enti governativi che appaltano o affidano l’incarico di effettuare le ispezioni;
c)
con divisioni di enti per le ispezioni pre-imbarco che svolgano attività diverse da quelle richieste dalla procedura di ispezione.

Ritardi

15. I Membri utilizzatori garantiscono che gli enti per le ispezioni pre-imbarco evitino inutili ritardi nell’ispezione delle spedizioni. I Membri utilizzatori assicurano inoltre che una volta concordata con l’esportatore la data dell’ispezione, l’ente per l’ispezione provveda ad effettuare l’ispezione in tale data, salvo che la stessa venga modificata di comune accordo da esportatore ed ente per le ispezioni pre-imbarco, o che a quest’ultimo venga impedito di procedere dall’esportatore o per cause di forza maggiore2.

16. I Membri utilizzatori assicurano che, successivamente al ricevimento dei documenti finali e al completamento dell’ispezione, gli enti per le ispezioni pre-imbarco provvedano, entro cinque giorni lavorativi, ad emettere una relazione fattuale che consenta il nullaosta all’imbarco, o una nota esplicativa scritta che specifichi in dettaglio i motivi della mancata emissione. I Membri utilizzatori garantiscono altresì che, in quest’ultimo caso, gli enti per le ispezioni pre-imbarco diano agli esportatori l’opportunità di presentare in forma scritta i propri punti di vista nonché, su richiesta degli esportatori, provvedano ad effettuare una nuova ispezione alla data più vicina gradita ad entrambe le parti.

17. I Membri utilizzatori garantiscono che, ogniqualvolta sia richiesto dagli esportatori, gli enti per le ispezioni pre-imbarco provvedano prima della data dell’ispezione fisica, ad effettuare una verifica preliminare del prezzo e, se del caso, del tasso di cambio, sulla base del contratto stipulato tra esportatore e importatore, della fattura pro forma e, se del caso, della domanda per l’autorizzazione all’importazione. I Membri utilizzatori garantiscono che l’accettazione di prezzi o tassi di cambio da parte di un ente per le ispezioni pre-imbarco sulla base di tale verifica preliminare non sia revocata, purché le merci siano conformi alla documentazione di importazione e/o alla licenza di importazione. Essi garantiscono inoltre che, successivamente alla verifica preliminare, gli enti per le ispezioni pre-imbarco informino prontamente gli esportatori per iscritto in merito all’accettazione del prezzo e/o del tasso di cambio o comunichino in dettaglio i motivi della mancata accettazione degli stessi.

18. I Membri utilizzatori assicurano che, al fine di evitare ritardi nei pagamenti, gli enti per le ispezioni pre-imbarco provvedano ad inviare agli esportatori o a rappresentanti designati dagli stessi il predetto nullaosta all’imbarco il più sollecitamente possibile.

19. I Membri utilizzatori garantiscono che, nel caso di un errore di trascrizione nella relazione fattuale gli enti per le ispezioni pre-imbarco provvedano a correggerlo e a far pervenire l’informazione corretta alle parti interessate il più rapidamente possibile.

Verifica del prezzo

20. I Membri utilizzatori garantiscono che, al fine di impedire casi di fatturazioni al di sotto o al di sopra del prezzo effettivo e frodi, gli enti per le ispezioni pre-imbarco provvedano ad effettuare verifiche dei prezzi3 in base alle seguenti indicazioni:

a)
gli enti per le ispezioni pre-imbarco potranno respingere un prezzo concordato in un contratto stipulato tra un esportatore e un importatore soltanto qualora siano in grado di dimostrare che il prezzo può essere ritenuto insoddisfacente sulla base di un processo di verifica conforme ai criteri esposti ai commi da b) a e);
b)
l’ente per le ispezioni pre-imbarco baserà il confronto dei prezzi ai fini della verifica del prezzo di esportazione sul prezzo (o sui prezzi) di merci identiche o simili offerte per l’esportazione dallo stesso paese esportatore esattamente o pressappoco nello stesso momento, in condizioni di vendita competitive e confrontabili, conformemente alle normali prassi commerciali e al netto di eventuali sconti standard. Il confronto si baserà sui seguenti elementi:
i)
saranno considerati esclusivamente prezzi che forniscano una valida base di confronto, tenendo conto dei fattori economici pertinenti relativi al paese di importazione e al paese o ai paesi ai quali si fa riferimento per il confronto dei prezzi;
ii)
l’ente per le ispezioni pre-imbarco non si dovrà basare sul prezzo di merci offerte per l’esportazione a paesi importatori diversi al fine di imporre arbitrariamente il prezzo più basso alla spedizione;
iii)
l’ente per le ispezioni pre-imbarco dovrà tenere conto degli elementi specifici elencati al comma c);
iv)
in qualsiasi fase del processo sopra descritto, l’ente per le ispezioni pre-imbarco dovrà concedere all’esportatore la possibilità di fornire spiegazioni sul prezzo;
c)
nell’effettuare la verifica del prezzo, gli enti per le ispezioni pre-imbarco terranno in debito conto i termini del contratto di vendita e i fattori di rettifica di norma applicabili in relazione alla transazione; tali fattori includono, a titolo illustrativo ma non limitativo, il livello commerciale e la quantità della vendita, i periodi e le condizioni di consegna, la clausole di adeguamento dei prezzi, specifiche di qualità, speciali caratteristiche di progettazione, particolari specifiche di spedizione o di imballaggio, dimensioni dell’ordine, vendite a contanti, influenze stagionali, corrispettivi di licenza o altri diritti di proprietà intellettuale, nonché servizi resi nell’ambito del contratto, ove non siano fatturati separatamente; e ancora, determinati elementi relativi al prezzo dell’esportatore, quali il rapporto contrattuale tra esportatore e importatore;
d)
la verifica dei costi di trasporto si riferirà esclusivamente al prezzo convenuto del modo di trasporto nel paese di esportazione, come indicato nel contratto di vendita;
e)
ai fini della verifica del prezzo non si dovrà tener conto delle seguenti voci:
i)
prezzo di vendita nel paese d’importazione di merci prodotte in quel paese;
ii)
prezzo delle merci per l’esportazione da un paese diverso dal paese esportatore;
iii)
costi di produzione;
iv)
prezzi o valori arbitrari o fittizi.

Procedure di appello

21. I Membri utilizzatori garantiscono che gli enti per le ispezioni pre-imbarco provvedano a stabilire procedure per il ricevimento, l’esame e l’emissione di decisioni in merito a rimostranze presentate da esportatori e che le informazioni concernenti tali procedure siano rese disponibili agli esportatori in conformità con le disposizioni dei paragrafi 6 e 7. I Membri utilizzatori garantiscono inoltre che le procedure siano formulate ed eseguite in conformità con le indicazioni che seguono:

a)
gli enti per le ispezioni pre-imbarco provvederanno a designare uno o più funzionari che saranno a disposizione, durante il normale orario d’ufficio, in ogni città o porto nel quale è ubicato un ufficio amministrativo per le ispezioni pre-imbarco, per ricevere, esaminare e emettere decisioni su appelli o rimostranze presentati dagli esportatori;
b)
gli esportatori forniranno in forma scritta al funzionario designato i fatti concernenti la specifica transazione in questione, la natura del reclamo e una proposta di soluzione;
c)
il funzionario designato esaminerà con comprensione le rimostranze degli esportatori ed emetterà una decisione al più presto, successivamente al ricevimento della documentazione di cui al comma b).

Deroghe

22. In deroga alle disposizioni dell’articolo 2, i Membri utilizzatori prevedono che, ad eccezione di spedizioni parziali, le spedizioni di valore inferiore ad un valore minimo applicabile a spedizioni definite dai Membri utilizzatori non siano soggette ad ispezione, tranne che in circostanze eccezionali. Il valore minimo di cui sopra rientrerà nelle informazioni fornite agli esportatori secondo quanto disposto nel paragrafo 6.


1 Con «norma internazionale» s’intende una norma adottata da un organismo governativo o non governativo al quale possono aderire tutti i Membri, e la cui attività nel campo della normalizzazione è riconosciuta.
2 Resta inteso che questa clausola non obbliga i Membri a consentire ad organismi governativi di altri Membri di effettuare ispezioni pre-imbarco sul loro territorio.
3 Gli obblighi dei Membri utilizzatori rispetto ai servizi forniti dagli enti per le ispezioni pre-imbarco in relazione alla valutazione in dogana saranno gli obblighi che gli stessi hanno accettato nel GATT 1994 e negli altri Acc. commerciali multilaterali inclusi nell’all. 1A dell’Acc. OMC.

Art. 3 Obblighi dei Membri esportatori

Obbligo di non discriminazione

1. I Membri esportatori garantiscono che le rispettive disposizioni legislative e regolamentari in materia di ispezioni pre-imbarco siano applicate in maniera non discriminatoria.

Trasparenza

2. I Membri esportatori pubblicano sollecitamente tutte le leggi e i regolamenti vigenti in relazione alle attività di ispezione pre-imbarco, in maniera tale da consentire ad altri governi e operatori commerciali di prenderne conoscenza.

Assistenza tecnica

3. I Membri esportatori propongono di fornire ai Membri utilizzatori, su richiesta, la necessaria assistenza tecnica ai fini della realizzazione degli obiettivi del presente Accordo, a condizioni reciprocamente concordate1.


1 Resta inteso che questa clausola non obbliga i Membri a consentire ad organismi governativi di altri Membri di effettuare ispezioni pre-imbarco sul loro territorio.

Art. 4 Procedure per l’esame indipendente

I Membri incoraggiano gli enti per le ispezioni pre-imbarco e gli esportatori a risolvere tra di loro eventuali controversie. Tuttavia, dopo due giorni lavorativi dalla presentazione del reclamo in conformità con le disposizioni del paragrafo 21 dell’articolo 2, entrambe le parti hanno facoltà di deferire la controversia all’esame di una parte indipendente. I Membri prendono tutte le misure ragionevoli a loro disposizione per garantire che le seguenti procedure siano stabilite e mantenute in essere a tal fine:

a)
le procedure in questione saranno amministrate da un ente indipendente costituito congiuntamente da un’organizzazione che rappresenta gli enti per le ispezioni pre-imbarco ed un’organizzazione che rappresenta gli esportatori ai fini del presente accordo;
b)
l’ente indipendente di cui al comma a) dovrà redigere un elenco di esperti, secondo le seguenti modalità:
i)
un gruppo di membri nominati da un’organizzazione che rappresenta gli enti per le ispezioni pre-imbarco;
ii)
un gruppo di membri nominati da un’organizzazione che rappresenta gli esportatori;
iii)
un gruppo di esperti indipendenti in materia commerciale, nominati dall’ente indipendente di cui al comma a).
La distribuzione geografica degli esperti indicati nell’elenco sarà tale da consentire la rapida definizione delle controversie che potrebbero sorgere nel quadro di queste procedure. L’elenco sarà approntato entro due mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo OMC e sarà aggiornato di anno in anno. L’elenco sarà disponibile al pubblico, verrà notificato al Segretariato e distribuito a tutti i Membri;
c)
un esportatore o un ente per le ispezioni pre-imbarco che desideri sollevare una vertenza dovrà contattare l’ente indipendente di cui al comma a) e richiedere l’istituzione di un gruppo speciale (panel). L’ente indipendente sarà responsabile della formazione del gruppo speciale, che dovrà consistere di tre membri, scelti in modo da evitare inutili costi e ritardi. Il primo membro dovrà essere selezionato dal gruppo i) dell’elenco che precede dall’ente per le ispezioni pre-imbarco interessato, fermo restando che non deve esistere alcun rapporto tra tale membro e l’ente per le ispezioni pre-imbarco. Il secondo membro dovrà essere selezionato dal gruppo ii) dell’elenco che precede dall’esportatore interessato, fermo restando che non devono esistere collegamenti tra tale membro e l’esportatore. Il terzo membro dovrà essere scelto dalla sezione iii) della lista che precede dall’ente indipendente di cui al comma a). Un esperto indipendente in materia commerciale scelto nell’ambito del gruppo iii) dell’elenco che precede non può essere contestato;
d)
l’esperto indipendente in materia commerciale scelto nell’ambito del gruppo iii) dell’elenco di cui sopra svolgerà le funzioni di presidente del gruppo speciale e prenderà tutte le necessarie decisioni per garantire la rapida composizione della controversia da parte del panel stesso: ad esempio, se i fatti in questione impongono un incontro dei membri del panel e, in tal caso, la sede di tale incontro, tenendo conto del sito dell’ispezione in questione;
e)
ove concordato dalle parti in controversia, un esperto indipendente in materia commerciale potrebbe essere scelto dal gruppo iii) dell’elenco che precede dall’ente indipendente di cui al comma a) per un esame della questione. L’esperto prenderà le decisioni necessarie per garantire la rapida composizione della controversia, ad esempio tenendo conto del sito dell’ispezione in questione;
f)
l’oggetto dell’esame consisterà nello stabilire se, nel corso dell’ispezione oggetto della controversia, le parti interessate abbiano agito nel rispetto delle disposizioni del presente accordo. La procedura dovrà essere rapida e fornire ad entrambe le parti la possibilità di presentare le rispettive opinioni di persona o per iscritto;
g)
le decisioni del gruppo speciale di tre membri saranno prese con voto di maggioranza. La decisione in merito alla controversia sarà emessa entro otto giorni lavorativi dalla richiesta di esame indipendente e comunicata alle parti in controversia. Il termine potrebbe essere allungato, ove concordato dalle parti interessate. Il gruppo speciale o l’esperto indipendente in materia commerciale effettueranno la ripartizione dei costi in base al merito del caso;
h)
la decisione del gruppo speciale sarà vincolante per l’ente per le ispezioni pre-imbarco e per l’esportatore parti della controversia.
Art. 5 Notifica

I Membri presentano al Segretariato copie delle leggi e dei regolamenti concernenti l’applicazione del presente Accordo, nonché copie di altre leggi e regolamenti relativi alle ispezioni pre-imbarco, al momento dell’entrata in vigore dell’Accordo OMC nei confronti del Membro interessato. Nessuna modifica a leggi e regolamenti relativi alle ispezioni pre-imbarco entrerà in vigore prima di essere stata oggetto di pubblicazione ufficiale. Immediatamente dopo la pubblicazione, le modifiche saranno notificate al Segretariato, che provvederà ad informare i Membri in merito alla disponibilità di tale informazione.

Art. 6 Esame

Al termine del secondo anno dalla data di entrata in vigore dell’Accordo OMC, e successivamente ogni tre anni, la Conferenza dei Ministri esamina le disposizioni, l’attuazione e il funzionamento del presente Accordo, alla luce dei suoi obiettivi e dell’esperienza acquisita sul suo funzionamento. In seguito a tale esame, la Conferenza dei Ministri ha facoltà di modificare le disposizioni dell’Accordo.

Art. 7 Consultazioni

I Membri si consultano reciprocamente, su richiesta, in merito a questioni concernenti il funzionamento dell’Accordo. In tali casi, si applicano al presente Accordo le disposizioni dell’articolo XXII del GATT 1994, così come formulate ed applicate nel quadro dell’Intesa sulla risoluzione delle controversie.1


1 All. 2

Art. 8 Risoluzione delle controversie

Eventuali controversie che insorgano tra i Membri relativamente al funzionamento del presente Accordo sono soggette alle disposizioni dell’articolo XXIII del GATT 1994, così come formulate ed applicate nel quadro dell’Intesa sulla risoluzione delle controversie1.


1 All. 2

Art. 9 Disposizioni finali
Art. 1 Regole in materia di origine
Art. 2 Disciplina per il periodo di transizione

Fino al completamento del programma di lavoro per l’armonizzazione delle regole in materia di origine, illustrato nella Parte IV, i Membri garantiscono che:

a)
all’atto dell’emissione di decisioni amministrative di applicazione generale, siano chiaramente definiti i requisiti da soddisfare. In particolare:
i)
nei casi in cui si applica il criterio del cambiamento di classificazione tariffaria, la regola in materia di origine, nonché eventuali eccezioni alla stessa, deve chiaramente specificare le voci o sottovoci della nomenclatura tariffaria alle quali fa riferimento;
ii)
nei casi in cui si applica il criterio della percentuale ad valorem, nelle regole in materia di origine è necessario indicare anche il metodo per il calcolo della percentuale;
iii)
nei casi in cui si applica il criterio dei processi di fabbricazione o lavorazione, è necessario indicare con precisione il processo che conferisce l’origine alle merci in questione;
b)
in deroga alla misura o allo strumento di politica commerciale al quale sono collegate, le loro regole in materia di origine non sono utilizzate come strumenti per perseguire direttamente o indirettamente determinati obiettivi di natura commerciale;
c)
le regole in materia di origine non danno origine di per sé stesse ad effetti di restrizione, di distorsione o di grave disturbo degli scambi internazionali e non impongono requisiti eccessivamente severi, né richiedono l’osservanza di determinate condizioni non connesse alla produzione o alla lavorazione, a titolo di requisito essenziale per la determinazione del paese d’origine. Tuttavia, i costi non direttamente connessi alla fabbricazione o lavorazione possono essere inclusi ai fini dell’applicazione del criterio della percentuale ad valorem compatibilmente con quanto definito al comma a);
d)
le regole in materia di origine applicate alle importazioni e alle esportazioni non sono più severe delle regole applicate al fine di stabilire se una merce si possa ritenere nazionale e non sono discriminatorie nei confronti di altri Membri, a prescindere dai rapporti di affiliazione dei produttori delle merci in questione;1
e)
le loro regole in materia di origine sono gestite in maniera coerente, uniforme, imparziale e ragionevole;
f)
le loro regole in materia di origine si basano su norme positive. Le regole che stabiliscono che cosa non conferisce l’origine (norma negativa) sono ammesse a scopo di chiarimento di una norma positiva o, in singoli casi, ove non sia necessaria una determinazione positiva dell’origine;
g)
le loro disposizioni legislative e regolamentari, decisioni giudiziarie e amministrative di applicazione generale concernenti le regole in materia di origine sono pubblicate come se fossero soggette all’articolo X, paragrafo 1 del GATT 1994 e in conformità di quanto disposto dallo stesso;
h)
su richiesta di un esportatore, di un importatore o di qualsivoglia persona con un fondato motivo, gli accertamenti dell’origine accordati a una merce sono emessi al più presto e comunque non oltre 150 giorni2 dalla richiesta in tal senso purché siano stati forniti tutti gli elementi necessari. Le richieste di accertamento saranno accettate prima che venga avviato il commercio delle merci in questione e successivamente potranno essere accettate in qualsiasi momento. Gli accertamenti restano validi per tre anni, purché i fatti e le condizioni, ivi comprese le regole in materia di origine, in base ai quali sono stati effettuati non subiscano variazioni di rilievo. Purché le parti interessate vengano informate in anticipo, tali accertamenti non s’intendono più validi qualora venga presa una decisione contraria all’accertamento in occasione di una revisione come indicato al comma j). Tali accertamenti saranno resi disponibili al pubblico, con riserva di quanto disposto dal comma k);
i)
in caso di modifiche alle regole in materia di origine, ovvero di introduzione di nuove regole, tali modifiche non sono applicate con effetto retroattivo, come definito nelle leggi o regolamenti dei Membri, che restano impregiudicati;
j)
qualsiasi azione di tipo amministrativo intrapresa in relazione alla determinazione dell’origine è prontamente assoggettabile a una revisione da parte di tribunali, o nell’ambito di procedimenti giudiziari, arbitrali o amministrativi indipendenti dall’autorità che ha effettuato la determinazione, che potrà dare luogo alla modifica o all’annullamento della determinazione;
k)
tutte le informazioni di natura confidenziale o che siano fornite a titolo confidenziale ai fini dell’applicazione delle regole in materia di origine sono trattate come strettamente riservate dalle autorità interessate, che si asterranno dal divulgarle senza l’espressa autorizzazione della persona o del governo che le ha fornite, salvo nella misura in cui si renda necessario divulgarle nell’ambito di un procedimento giudiziario.

1 Per quanto concerne le regole in materia d’origine applicate ai fini dei mercati pubblici, questa disposizione non implica obblighi supplementari rispetto a quelli già assunti dai Membri in conformità del GATT 1994.
2 Per quanto concerne le richieste presentate durante il primo anno dall’entrata in vigore dell’Acc. OMC, i Membri saranno tenuti esclusivamente ad emettere al più presto tali accertamenti.

Art. 3 Disciplina successivamente al periodo di transizione
Art. 4 Istituzioni

1. In virtù del presente Accordo viene istituito un Comitato per le regole in materia di origine (qui denominato «Comitato»), composto da rappresentanti di tutti i Membri. Il Comitato elegge il proprio presidente e si riunisce quando necessario, e comunque almeno una volta all’anno, allo scopo di consentire ai membri di procedere a consultazioni su questioni riguardanti la gestione delle Parti I, II, III e IV o la promozione degli obiettivi indicati nelle stesse, e allo scopo di esercitare le altre attribuzioni che potranno essergli conferite ai sensi del presente Accordo o dal Consiglio per gli scambi di merci. Se del caso, il Comitato può richiedere informazioni e consulenze al Comitato tecnico di cui al paragrafo 2 su questioni attinenti al presente Accordo. Il Comitato può richiedere altri interventi del Comitato tecnico secondo quanto ritenga opportuno per il perseguimento degli obiettivi sopra citati del presente Accordo. Il Segretariato dell’OMC svolgerà le funzioni di segreteria del Comitato.

2. Viene inoltre istituito un Comitato tecnico per le regole in materia di origine (qui denominato «il Comitato tecnico») posto sotto gli auspici del Consiglio di cooperazione doganale («CCD»), come indicato nell’allegato I. Il Comitato tecnico svolge il lavoro tecnico richiesto dalla Parte IV e previsto dall’allegato I. Se del caso, il Comitato tecnico può chiedere informazioni e consulenze al Comitato su questioni attinenti al presente Accordo. Il Comitato tecnico può inoltre chiedere altri interventi da parte del Comitato secondo quanto ritenga opportuno per il perseguimento degli obiettivi sopra citati del presente Accordo. Il Segretariato del CCD svolgerà le funzioni di segreteria del Comitato tecnico.

Art. 5 Informazioni e procedure per la modifica e l’introduzione di nuove regole in materia di origine

1. Ciascun Membro fornisce al Segretariato, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore dell’Accordo OMC per quanto lo concerne, le proprie regole in materia di origine, nonché le decisioni giudiziali ed amministrative di applicazione generale relative alle regole in materia di origine in vigore a tale data. Qualora, inavvertitamente, non venga comunicata una regola in materia di origine, il Membro interessato provvede a fornirla prontamente non appena riscontrata la mancanza. Gli elenchi delle informazioni ricevute e disponibili presso il Segretariato saranno distribuiti a tutti i Membri dal Segretariato stesso.

2. Durante il periodo di transizione di cui all’articolo 2, i Membri che introducano modifiche, che non siano de minimis, nelle rispettive regole in materia di origine, ovvero introducano nuove regole in materia di origine che includano, ai fini del presente articolo, regole alle quali fa riferimento il paragrafo 1 e che non siano state fornite al Segretariato, provvedono a pubblicare un avviso in tal senso almeno 60 giorni prima dell’entrata in vigore della norma modificata o nuova, in maniera tale da consentire alle parti interessate di venire a conoscenza dell’intenzione di modificare una regola ovvero di introdurre una nuova regola in materia di origine, a meno che per un Membro non intervengano o siano imminenti circostanze eccezionali. In questi casi eccezionali, il Membro pubblica la norma modificata o nuova non appena possibile.

Art. 6 Esame

1. Il Comitato procede ogni anno ad una verifica dell’attuazione e del funzionamento delle Parti II e III del presente Accordo, tenendo conto dei suoi obiettivi. Il Comitato informa ogni anno il Consiglio per gli scambi di merci sugli sviluppi verificatisi nel corso del periodo oggetto dell’esame.

2. Il Comitato procede all’esame delle disposizioni delle Parti I, II e III e propone gli emendamenti necessari per rispecchiare i risultati del programma di lavoro di armonizzazione.

3. Il Comitato, in collaborazione con il Comitato tecnico, provvede ad istituire un meccanismo per la valutazione e la proposta di emendamenti ai risultati del lavoro di armonizzazione, tenendo conto degli obiettivi e dei principi esposti all’articolo 9, ad esempio nei casi in cui sia necessario rendere più funzionali le regole, o aggiornarle per tener conto dei nuovi processi di produzione determinati dall’evoluzione tecnologica.

Art. 7 Consultazioni

Al presente Accordo si applicano le disposizioni dell’articolo XXII del GATT 1994, quali elaborate ed applicate dall’Intesa sulla risoluzione delle controversie1.


1 All. 2

Art. 8 Risoluzione delle controversie
Art. 9 Obiettivi e principi
Art. 1 Disposizioni generali

1. Ai fini del presente Accordo, per licenze d’importazione si intendono le procedure amministrative1 usate per la messa in atto di regimi di licenze di importazione che richiedono, come condizione preliminare all’importazione sul territorio doganale del Membro importatore, la presentazione di una domanda o di altri documenti (diversi dai documenti necessari ai fini doganali) all’organo amministrativo competente.

2. I Membri garantiscono che le procedure amministrative usate per mettere in atto regimi di licenze d’importazione siano conformi alle relative disposizioni del GATT 1994, nonché dei suoi allegati e protocolli, così come sono interpretate dal presente Accordo, al fine di impedire distorsioni nei flussi commerciali che potrebbero derivare da un’inadeguata attuazione di queste procedure, tenendo conto degli obiettivi di sviluppo economico e delle esigenze finanziarie e commerciali dei paesi in via di sviluppo Membri.2

3. Le norme che regolano le procedure in materia di licenze di importazione devono essere neutre nella loro applicazione ed essere gestite in modo giusto ed equo.

4.
a) Le norme e tutte le informazioni concernenti le procedure per la presentazione delle domande, comprese le condizioni di ammissibilità di persone fisiche, società o istituzioni a presentare domanda, gli organi amministrativi ai quali rivolgersi, e gli elenchi dei prodotti soggetti al dispositivo della licenza, sono pubblicate nelle fonti notificate al Comitato per le licenze d’importazione previsto all’articolo 4 (nel presente Accordo denominato «il Comitato») in modo da permettere ai governi3 e agli operatori commerciali di prenderne conoscenza. La pubblicazione avviene, se possibile, 21 giorni prima della data di entrata in vigore del dispositivo, e in ogni caso non oltre tale data. Eventuali eccezioni, deroghe o modifiche alle norme concernenti le procedure per le licenze o gli elenchi dei prodotti soggetti a licenza di importazione sono ugualmente pubblicate secondo le medesime modalità ed entro i termini sopra specificati. Copie di tali pubblicazioni devono essere tenute a disposizione anche del Segretariato.
b)
Ai Membri che intendano presentare commenti in forma scritta è offerta la possibilità di discuterne, su richiesta. Il Membro interessato tiene nella dovuta considerazione tali commenti e i risultati della discussione.

5. I formulari per le domande e, se del caso, i formulari per i rinnovi sono i più semplici possibile. I documenti e le informazioni considerati strettamente necessari al buon funzionamento del regime di licenze possono essere richiesti al momento della presentazione della domanda.

6. Le procedure per le domande e, se del caso, le procedure per i rinnovi sono le più semplici possibili. I richiedenti devono disporre di un ragionevole periodo di tempo per la presentazione delle rispettive domande di licenza. Quando è prevista una data di chiusura, tale periodo dovrebbe essere almeno di 21 giorni, con possibilità di proroga nei casi in cui le domande pervenute entro la scadenza siano insufficienti. I richiedenti devono rivolgersi ad un unico organo amministrativo per le rispettive domande. Nei casi in cui sia assolutamente indispensabile per il richiedente rivolgersi a più organi amministrativi, il numero di detti organi sarà comunque limitato a tre.

7. Gli errori di documentazione di secondaria importanza, che non modifichino le informazioni di base fornite, non comportano il rigetto della domanda. Le sanzioni inflitte per omissioni o errori nei documenti e nelle procedure, palesemente non dovuti ad intenzione fraudolenta o negligenza grave, non devono superare i limiti di un semplice ammonimento.

8. Le merci importate con licenza di importazione non sono respinte per lievi variazioni di valore, di volume o di peso rispetto alle cifre indicate sulla licenza, dovute a differenze sopravvenute durante il trasporto, a differenze legate al carico alla rinfusa o ad altre differenze di scarso rilievo compatibili con le normali pratiche commerciali.

9. La valuta estera necessaria al pagamento delle importazioni effettuate con licenza è messa a disposizione dei detentori delle licenze di importazione su base uguale a quella applicata agli importatori di merci per le quali non sono richieste licenze di importazione.

10. Per quanto concerne le eccezioni relative alla sicurezza, si applicano le disposizioni dell’articolo XXI del GATT 1994.

11. Le disposizioni del presente Accordo non obbligano i Membri a rivelare informazioni confidenziali la cui divulgazione possa ostacolare l’applicazione delle leggi, o comunque essere contraria all’interesse pubblico o pregiudicare i legittimi interessi commerciali di imprese pubbliche e private.


1 Quelle designate con il termine «licenze», nonché altre analoghe procedure amministrative.
2 Nulla di quanto contenuto nel presente Acc. deve ritenersi implicare che la base, la portata o la durata di una misura attuata mediante una procedura di licenza siano soggette a contestazione ai sensi del presente Accordo.
3 Ai fini del presente Acc. con il termine «governo» si comprendono le autorità competenti delle Comunità europee.

Art. 2 Licenze automatiche di importazione1

1. Con il termine «licenze automatiche di importazione» si intendono le licenze di importazione per le quali l’approvazione della domanda è accordata in tutti i casi, e che sono conformi alle disposizioni del paragrafo 2, lettera a).

2. Oltre a quanto disposto nei paragrafi da 1 a 11 dell’articolo 1, e nel paragrafo 1 del presente articolo, alle licenze automatiche di importazione si applicano le seguenti disposizioni2:

a)
le procedure di licenza automatica di importazione non devono essere amministrate in modo da esercitare effetti restrittivi sulle importazioni soggette a tali licenze. Le procedure di licenza automatica s’intendono avere effetti restrittivi sul commercio, a meno che, inter alia:
i)
qualsiasi persona fisica, impresa o istituzione che soddisfi i requisiti legali previsti dall’importatore Membro per effettuare operazioni di importazione concernenti prodotti soggetti a licenza automatica non abbia ugualmente il diritto a richiedere e ad ottenere licenze di importazione;
ii)
le domande di licenza non possano essere presentate in qualsiasi giorno lavorativo precedente lo sdoganamento delle merci;
iii)
le domande di licenza, presentate in forma corretta e completa, non siano approvate immediatamente all’atto del ricevimento, per quanto possibile dal punto di vista amministrativo, e comunque entro un massimo di 10 giorni lavorativi.
b)
I Membri riconoscono che le licenze automatiche di importazione possono essere necessarie ogniqualvolta non siano disponibili altre procedure adeguate. Le licenze automatiche possono essere mantenute in essere fintanto che sussistono le circostanze che ne hanno motivato l’introduzione o fintanto che gli obiettivi amministrativi alla base di queste procedure non possono essere raggiunti in modo più adeguato.

1 Le procedure relative a licenze di importazione soggette a cauzione che non producono effetti restrittivi sulle importazioni devono essere considerate come rientranti nell’ambito dei par. 1 e 2.
2 I paesi in via di sviluppo Membri, diversi dai paesi in via di sviluppo Membri già parti contraenti dell’Acc. sulle procedure in materia di licenze di importazione (RS 0.632.231.43) stipulato il 12 apr. 1979, ai quali le disposizioni dei commi a) (ii) e (iii) causino particolari difficoltà possono, previa notifica al Comitato, differire l’applicazione di tali commi per un periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore dell’Acc. OMC per quanto li concerne.

Art. 3 Licenze di importazione non automatiche

1. Le disposizioni che seguono, oltre a quelle dei paragrafi da 1 a 11 dell’articolo 1, si applicano alle procedure di licenza di importazione non automatiche, vale a dire alle procedure in materia di licenze di importazione che non rientrano nella definizione enunciata al paragrafo 1 dell’articolo 2.

2. Le licenze di importazione non automatiche non devono esercitare effetti restrittivi o di distorsione del commercio, che si aggiungano a quelli causati dall’imposizione della restrizione. Le procedure in materia di licenze non automatiche corrispondono, per ambito di applicazione e durata, alla misura alla quale danno attuazione, e non comportano oneri amministrativi maggiori di quelli che siano indispensabili per gestire la misura.

3. Qualora l’obbligo di licenza sia imposto per fini diversi dall’attuazione di restrizioni quantitative, i Membri pubblicano informazioni sufficienti affinché altri Membri e operatori commerciali vengano a conoscenza delle motivazioni di base per la concessione e/o l’assegnazione delle licenze.

4. Qualora un Membro preveda la possibilità per persone fisiche, imprese o istituzioni di richiedere eccezioni o deroghe ad un obbligo di licenza, esso deve includere tale possibilità nelle informazioni pubblicate ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, unitamente alle relative informazioni sulle modalità di presentazione di tale richiesta e, per quanto possibile, a un’indicazione delle circostanze in base alle quali saranno prese in considerazione le domande.

5.
a) I Membri forniscono, su richiesta di qualsiasi altro Membro interessato al commercio del prodotto in questione, ogni utile informazione in merito a quanto segue:
i)
amministrazione della restrizione;
ii)
licenze di importazione concesse nel corso di un periodo recente;
iii)
distribuzione di tali licenze tra paesi fornitori;
iv)
dove possibile, statistiche relative alle importazioni (in termini di valore e/o di volume) con riferimento ai prodotti soggetti a licenza di importazione. Non ci si attende che i paesi in via di sviluppo Membri assumano al riguardo ulteriori oneri amministrativi o finanziari;
b)
i Membri che amministrano contingenti mediante la concessione di licenze di importazione devono rendere noti l’ammontare totale dei contingenti da applicare, in termini di volume e/o di valore, le date di apertura e di chiusura del periodo di applicazione e ogni relativa modifica, entro i termini specificati all’articolo 1, paragrafo 4 e in modo tale da consentire a governi e operatori commerciali di venirne a conoscenza;
c)
nel caso di contingenti suddivisi tra paesi fornitori, il Membro che applica le restrizioni provvede ad informare al più presto tutti gli altri Membri interessati alla fornitura del prodotto in questione in merito all’aliquota del contingente, espressa in volume o in valore, che è attribuita per il periodo in corso ai diversi paesi fornitori, e provvede a pubblicare ogni informazione al riguardo entro i termini specificati all’articolo 1, paragrafo 4 e in maniera tale da consentire a governi e operatori commerciali di venirne a conoscenza;
d)
qualora si verifichino situazioni che rendono necessario prevedere una data anticipata di apertura dei contingenti, le informazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 4 dovrebbero essere pubblicate entro i termini specificati all’articolo 1, paragrafo 4 e in maniera tale da consentire a governi e operatori commerciali di venirne a conoscenza;
e)
qualsiasi persona fisica, società o istituzione che soddisfi i requisiti legali e amministrativi previsti dall’importatore Membro ha diritto, a eguali condizioni, a presentare domanda per una licenza di importazione e a vederla presa in considerazione. Qualora la domanda non venga accolta, le motivazioni saranno comunicate, su richiesta, al richiedente, che avrà diritto d’appello o di revisione conformemente alle legislazioni o alle procedure interne dell’importatore Membro;
f)
salvo nei casi in cui risulti impossibile per motivi che sfuggono al controllo dei Membri, il periodo previsto per l’esame delle domande non deve essere superiore a 30 giorni, se le domande vengono prese in considerazione all’atto del ricevimento, ossia in base all’ordine in cui pervengono, e non superiore a 60 giorni se tutte le domande vengono esaminate contemporaneamente. In quest’ultimo caso, il periodo previsto per l’esame delle domande comincia il giorno successivo alla data di chiusura del termine annunciato per la presentazione delle domande;
g)
il periodo di validità delle licenze deve essere di durata ragionevole e comunque abbastanza lungo da consentire le operazioni di importazione. Il periodo di validità delle licenze non deve essere tale da impedire le importazioni da fonti distanti, tranne in casi particolari, in cui le importazioni siano necessarie per far fronte a bisogni imprevisti nel breve termine;
h)
nell’amministrare i contingenti, i Membri non impediscono che le importazioni vengano effettuate conformemente alle licenze di importazione rilasciate, né scoraggiano la completa utilizzazione dei contingenti;
i)
nel rilascio delle licenze di importazione, i Membri valuteranno l’opportunità di rilasciare licenze per quantità di prodotti economicamente significative;
j)
nell’assegnazione delle licenze, i Membri dovrebbero considerare le importazioni precedentemente effettuate dal richiedente, verificando se le licenze di importazione rilasciate in passato siano state integralmente utilizzate nel corso di un recente periodo di riferimento. Laddove risulti che le licenze non sono state completamente utilizzate, i Membri ne valutano i motivi e ne tengono conto in sede di assegnazione di nuove licenze. È inoltre necessario assicurare, in misura ragionevole, l’assegnazione di licenze a nuovi importatori, sempre tenendo conto dell’opportunità di rilasciare licenze di importazione per quantità di prodotti economicamente significative. Al riguardo, dovrebbe essere riservata una particolare attenzione agli importatori di prodotti provenienti da paesi in via di sviluppo Membri e, in particolare, da quelli meno avanzati;
k)
nel caso di contingenti gestiti per mezzo di licenze e non suddivisi tra i paesi fornitori, i detentori di licenze1 sono liberi di scegliere le fonti di importazione. Nel caso di contingenti suddivisi tra i paesi fornitori, la licenza deve indicare chiaramente il paese o i paesi fornitori;
l)
nell’applicazione dell’articolo 1, paragrafo 8, sarà possibile effettuare aggiustamenti nella futura attribuzione delle licenze, onde compensare casi di importazioni superiori al livello previsto da una licenza precedente.

1 A volte denominati «detentori di contingenti».

Art. 4 Istituzioni

È istituito un Comitato per le licenze di importazione, composto da rappresentanti di ciascuno dei Membri. Il Comitato elegge il suo presidente e il suo vicepresidente e si riunisce quando necessario per dare ai Membri la possibilità di procedere a consultazioni su qualsiasi questione concernente il funzionamento del presente Accordo o la promozione dei suoi obiettivi.

Art. 5 Notifica

1. I Membri che istituiscono procedure in materia di licenze o vi apportano delle modifiche ne danno notifica al Comitato entro 60 giorni dalla pubblicazione delle stesse.

2. Le notifiche dell’istituzione di procedure in materia di licenze di importazione contengono le seguenti informazioni:

a)
elenco dei prodotti soggetti a procedure di licenza;
b)
punto di contatto per informazioni sull’ammissibilità;
c)
organo(i) amministrativo(i) per la presentazione delle domande;
d)
data e titolo della pubblicazione che riporta le procedure in materia di licenze;
e)
indicazione del tipo di procedura di licenza, se automatica o non automatica, in base alle definizioni contenute negli articoli 2 e 3;
f)
in caso di licenze di importazione automatiche, indicazione dello scopo amministrativo;
g)
in caso di licenze di importazione non automatiche, indicazione della misura alla quale si dà attuazione attraverso la procedura di licenza; e
h)
durata d’applicazione della procedura di licenza, ove sia possibile stimarla con un certo grado di probabilità, ovvero, in caso contrario, motivo per il quale l’informazione non può essere fornita.

3. Le notifiche in merito a modifiche apportate a procedure in materia di licenze di importazione devono indicare gli elementi sopra citati, ove si verifichino cambiamenti negli stessi.

4. I Membri provvedono a notificare al Comitato il nome della pubblicazione nella quale sono riportate le informazioni richieste all’articolo 1, paragrafo 4.

5. Ove un Membro interessato ritenga che un altro Membro non abbia provveduto a notificare l’istituzione di una procedura in materia di licenze o eventuali modifiche nella stessa conformemente alle disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 che precedono, esso ha facoltà di portare la questione all’attenzione di tale altro Membro. Ove la notifica non venga effettuata immediatamente, tale Membro può procedere direttamente alla notifica della procedura di licenza o di eventuali modifiche ivi apportate, nonché di tutte le informazioni pertinenti e disponibili.

Art. 6 Consultazioni e risoluzione delle controversie

Le consultazioni e la risoluzione delle controversie relative a qualsiasi questione che possa ripercuotersi sul funzionamento del presente Accordo sono soggette alle disposizioni degli articoli XXII e XXIII del GATT 1994, così come elaborate ed applicate nell’Intesa sulla risoluzione delle controversie.

Art. 7 Esame

1. Il Comitato procede, ogniqualvolta sia necessario ed almeno ogni due anni, all’esame dell’attuazione e del funzionamento del presente Accordo, alla luce dei suoi obiettivi, nonché dei diritti e degli obblighi in esso contenuti.

2. Come riferimento per l’esame del Comitato, il Segretariato prepara un rapporto fattuale, sulla base delle informazioni fornite ai sensi dell’articolo 5, delle risposte al questionario annuale sulle procedure in materia di licenze di importazione1 e di altre informazioni pertinenti ed attendibili a sua disposizione. Il rapporto fornisce un riassunto delle informazioni sopra citate, indicando in particolare eventuali cambiamenti o sviluppi intervenuti nel corso del periodo in esame, e includendo altre informazioni concordate dal Comitato.

3. I Membri si impegnano a compilare sollecitamente e integralmente il questionario annuale sulle procedure in materia di licenze di importazione.

4. Il Comitato informa il Consiglio per gli scambi di merci in merito a sviluppi intervenuti nel periodo oggetto di tale esame.


1 Distribuito per la prima volta in quanto documento del GATT 1947; il 23 mar. 1971, nel listino L/3515.

Art. 8 Disposizioni finali
Art. 1 Definizione di sovvenzione

1.1 Ai fini del presente Accordo, s’intende sussistere una sovvenzione qualora:

a) 1) un governo o un organismo pubblico nel territorio di un Membro (in appresso, nel presente Accordo, denominato «governo») accordi un contributo finanziario, ossia nei casi in cui:
i)
una prassi governativa implichi il trasferimento diretto di fondi (ad es. sussidi, prestiti, iniezioni di capitale), potenziali trasferimenti diretti di fondi o obbligazioni (ad es. garanzie su prestiti);
ii)
un governo rinunci o non proceda alla riscossione di entrate altrimenti dovute (ad es. con incentivi fiscali quali crediti d’imposta)1;
iii)
un governo fornisca merci o servizi diversi da infrastrutture generali ovvero proceda all’acquisto di merci;
iv)
un governo effettui dei versamenti ad un meccanismo di finanziamento, o incarichi o dia ordine ad un organismo privato di svolgere una o più funzioni tra quelle illustrate ai punti da i) a iii) che precedono, che di norma spetterebbero al governo e la prassi seguita non differisca per nessun aspetto dalle prassi normalmente adottate dai governi; o
a) 2) venga posta in essere una qualsivoglia forma di sostegno al reddito o ai prezzi ai sensi dell’articolo XVI del GATT 1994;
e
b)
venga conferito un vantaggio.

1.2 Le sovvenzioni, come definite al paragrafo 1, saranno soggette alle disposizioni della Parte II ovvero alle disposizioni della Parte III o V soltanto ove si tratti di sovvenzioni specifiche conformemente alle disposizioni dell’articolo 2.


1 Conformemente alle disposizioni dell’art. XVI del GATT 1994 (Nota all’art. XVI) e alle disposizioni degli all. da I a III del presente Acc., l’esenzione di un prodotto esportato da dazi o imposte che gravano sul medesimo prodotto se destinato al consumo interno, ovvero l’esonero da dazi o imposte per importi non superiori a quelli maturati non sono da ritenersi sovvenzioni.

Art. 2 Specificità
Art. 3 Divieto

3.1 Salvo per quanto disposto dall’Accordo sull’agricoltura, sono vietate le seguenti sovvenzioni, ai sensi dell’articolo 1:

a)
sovvenzioni condizionate, di diritto o di fatto1, singolarmente o nel quadro di altre condizioni generali, ai risultati di esportazione, ivi comprese quelle illustrate nell’allegato I2;
b)
sovvenzioni condizionate, singolarmente o nel quadro di altre condizioni generali, all’uso preferenziale di merci nazionali rispetto a prodotti importati.

3.2 Ai Membri è fatto divieto di concedere o tenere in essere sovvenzioni di cui al paragrafo 1.


1 Questa norma viene soddisfatta qualora i fatti dimostrino che la concessione di una sovvenzione, che non sia legalmente condizionata ai risultati di esportazione, in realtà sia legata alle esportazioni o ai proventi derivanti dalle esportazioni, effettivi o previsti. Una sovvenzione non sarà considerata una sovvenzione all’esportazione nel senso della presente disposizione per il semplice fatto di essere accordata ad imprese esportatrici.
2 Le misure che nell’all. I non vengono indicate come sovvenzioni all’esportazione non saranno vietate ai sensi di questa o di altre disposizioni del presente Accordo.

Art. 4 Rimedi
Art. 5 Effetti pregiudizievoli

Il ricorso, da parte dei Membri, a sovvenzioni di cui ai paragrafi 1 e 2 dell’articolo 1 non deve provocare effetti pregiudizievoli per gli interessi di altri Membri, quali:

a)
danno all’industria nazionale di un altro Membro1;
b)
annullamento o compromissione di vantaggi derivanti, direttamente o indirettamente, ad altri Membri ai sensi del GATT 1994, in particolare i vantaggi di concessioni vincolate a norma dell’articolo II del GATT 19942;
c)
grave pregiudizio agli interessi di un altro Membro3.

Il presente articolo non si applica a sovvenzioni riguardanti prodotti agricoli, come previsto all’articolo 13 dell’Accordo sull’agricoltura4.


1 L’espressione «danno all’industria nazionale» è qui utilizzata con lo stesso significato con cui è utilizzata nella Parte V.
2 Nel presente Acc. l’espressione «annullamento o compromissione» è utilizzata con lo stesso significato con cui è utilizzata nelle disposizioni pertinenti del GATT 1994, e l’esistenza di un simile effetto di annullamento o compromissione sarà accertata in conformità con la prassi di applicazione delle presenti disposizioni.
3 Nel presente Acc. l’espressione «grave pregiudizio agli interessi di un altro Membro» è utilizzata con lo stesso significato con cui ricorre nel par. 1 dell’art. XVI del GATT 1994, e comprende il rischio di grave pregiudizio.
4 All. 1A.3

Art. 6 Grave pregiudizio

6.1 Esiste un grave pregiudizio ai sensi dell’articolo 5, lettera c) nel caso di:

a)
sovvenzionamento totale ad valorem1 di un prodotto che superi il 5 per cento2;
b)
sovvenzioni finalizzate a coprire le perdite di gestione sostenute da un’industria;
c)
sovvenzioni finalizzate a coprire perdite di gestione sostenute da un’impresa, diverse da misure una tantum, che non sono periodiche né possono essere ripetute per la medesima impresa e vengono adottate esclusivamente in attesa della formulazione di soluzioni a lungo termine e per evitare gravi problemi sociali;
d)
remissione diretta di debiti, ossia remissione di debiti verso lo Stato, nonché sussidi a copertura del rimborso di debiti3.

6.2 In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, non sussiste grave pregiudizio ove il Membro sovvenzionante dimostri che la sovvenzione in questione non abbia causato nessuno degli effetti elencati al paragrafo 3.

6.3 Può sussistere un grave pregiudizio ai sensi dell’articolo 5, lettera c) ove si verifichino, singolarmente o congiuntamente, i seguenti casi:

a)
la sovvenzione ha l’effetto di dirottare o impedire le importazioni di un prodotto simile di un altro Membro nel mercato del Membro sovvenzionante;
b)
la sovvenzione ha l’effetto di dirottare o impedire le esportazioni di un prodotto simile di un altro Membro dal mercato di un paese terzo;
c)
la sovvenzione ha come effetto la vendita dei prodotti sovvenzionati a prezzi sensibilmente inferiori rispetto a prodotti simili di un altro Membro nello stesso mercato, ovvero un effetto di compressione o depressione dei prezzi o di riduzione delle vendite nello stesso mercato;
d)
la sovvenzione ha come effetto l’aumento della quota di mercato mondiale del Membro sovvenzionante per quanto concerne un particolare prodotto di base o una materia prima4 sovvenzionati, rispetto alla quota media detenuta nel triennio precedente, e tale incremento segue un andamento costante nell’arco di tempo durante il quale sono state accordate sovvenzioni.

6.4 Ai fini del paragrafo 3, lettera b), l’espressione «dirottare o ostacolare le esportazioni» si riferisce ai casi in cui, ferme le disposizioni del paragrafo 7, sia stato dimostrato un cambiamento nelle quote di mercato relative, a svantaggio del prodotto simile non sovvenzionato (nell’arco di un periodo di tempo adeguatamente rappresentativo, sufficiente a dimostrare chiare tendenze nello sviluppo del mercato per il prodotto interessato, che normalmente equivale almeno ad un anno). Con l’espressione «cambiamenti nelle quote di mercato relative» si intendono , tra l’altro, le seguenti situazioni: a) la quota di mercato del prodotto sovvenzionato registra un incremento; b) la quota di mercato del prodotto sovvenzionato rimane costante in circostanze nelle quali, in assenza della sovvenzione, sarebbe diminuita; c) la quota di mercato del prodotto sovvenzionato diminuisce, ma ad un ritmo più lento di come sarebbe stato in mancanza della sovvenzione.

6.5 Ai fini del paragrafo 3, lettera c), l’espressione «vendita a prezzi inferiori» comprende i casi in cui la vendita a prezzi inferiori sia stata dimostrata mediante un confronto dei prezzi del prodotto sovvenzionato con il prezzo di un prodotto analogo non sovvenzionato venduto sullo stesso mercato. Il confronto dovrà essere effettuato allo stesso livello commerciale e in momenti confrontabili, tenendo in debito conto eventuali altri fattori che possano incidere sulla confrontabilità dei prezzi. Tuttavia, qualora non sia possibile un confronto diretto, la vendita a prezzi inferiori può essere dimostrata sulla base del valore delle unità esportate.

6.6 Ciascun Membro, nel cui mercato sia presuntamente intervenuto un grave pregiudizio, provvederà, ferme le disposizioni del paragrafo 3 dell’allegato V, a rendere disponibili alle parti di una controversia insorta ai sensi dell’articolo 7, e al gruppo speciale costituito ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, tutte le informazioni pertinenti che si possono ottenere in merito ai cambiamenti nelle quote di mercato delle parti in causa, nonché riguardo ai prezzi dei prodotti interessati.

6.7 Non si riscontreranno casi di «dirottamento o impedimento» risultanti in un grave pregiudizio ai sensi del paragrafo 3, ove sussista5 una delle seguenti circostanze nell’arco del periodo in questione:

a)
divieto o restrizione delle esportazioni del prodotto simile dal Membro che si ritiene danneggiato, ovvero delle importazioni provenienti da tale Membro destinate al mercato di un paese terzo interessato;
b)
decisione da parte di un governo importatore che detiene il monopolio commerciale o pratica il commercio di Stato del prodotto interessato di spostare, per motivi non commerciali, la fonte delle importazioni dal Membro che si ritiene danneggiato ad un altro paese o paesi;
c)
calamità naturali, scioperi, disorganizzazione nei trasporti o altri casi di forza maggiore che incidano in misura sostanziale sulla produzione, le qualità, le quantità o i prezzi del prodotto disponibile per l’esportazione da parte del Membro che si ritiene danneggiato;
d)
esistenza di accordi che limitano le esportazioni dal Membro che si ritiene danneggiato;
e)
riduzione volontaria della disponibilità per l’esportazione del prodotto in questione da parte del Membro che si ritiene danneggiato (ivi compresa, tra l’altro, una situazione in cui le imprese operanti nel territorio di tale Membro abbiano riorientato autonomamente le esportazioni del prodotto verso nuovi mercati);
f)
mancata conformità con le norme e altri regolamenti nel paese importatore.

6.8 In assenza delle circostanze citate al paragrafo 7, l’esistenza di un grave pregiudizio dovrebbe essere determinata sulla base delle informazioni presentate al gruppo speciale o ottenute dallo stesso, ivi comprese le informazioni fornite conformemente alle disposizioni dell’allegato V.

6.9 Il presente articolo non si applica alle sovvenzioni mantenute per i prodotti agricoli, come previsto dall’articolo 13 dell’Accordo sull’agricoltura6.


1 Il sovvenzionamento totale ad valorem sarà calcolato conformemente alle disposizioni dell’all. IV._
2 Poiché si prevede che il settore degli aeromobili civili sarà soggetto a regole specifiche multilaterali, la soglia indicata nel presente comma non si applica agli aeromobili civili.
3 I Membri riconoscono che, qualora un finanziamento di un programma relativo ad aeromobili civili, basato sul meccanismo delle royalties, non venga rimborsato completamente poiché il livello delle vendite effettive risulta inferiore a quello delle vendite previste, ciò non costituisce di per sé un grave pregiudizio ai fini del presente comma.
4 Salvo che al commercio del prodotto o della materia prima in questione non si applichino altre norme specifiche concordate su base multilaterale.
5 Il fatto che determinate circostanze vengano citate nel presente par. non conferisce di per sé alle stesse uno status legale ai sensi del GATT 1994 o del presente Acc. Tali circostanze non debbono essere isolate, sporadiche o comunque poco significative.
6 All. 1A.3

Art. 7 Mezzi di tutela
Art. 8 Definizione di sovvenzioni non passibili di azione legale

8.1 Sono da considerarsi non passibili di azione legale le seguenti sovvenzioni1:

a)
sovvenzioni che non siano specifiche ai sensi dell’articolo 2;
b)
sovvenzioni specifiche ai sensi dell’articolo 2, ma che soddisfino le condizioni previste al paragrafo 2, lettere a), b) o c) che seguono.

8.2 In deroga alle disposizioni delle Parti III e V, non sono passibili di azione legale le seguenti sovvenzioni:

a)
assistenza per attività di ricerca svolte da imprese o da istituti di formazione di istruzione superiore o di ricerca sulla base di contratti stipulati con imprese, ove234 l’assistenza non rappresenti5 più del 75 per cento dei costi di ricerca industriale6, ovvero il 50 per cento dei costi dell’attività di sviluppo precompetitiva7 8; e purché tale assistenza sia limitata esclusivamente a quanto segue:
i)
costo del personale (ricercatori, tecnici e altro personale di supporto, impiegato esclusivamente nell’attività di ricerca);
ii)
costo di strumenti, attrezzature, terreni ed edifici utilizzati in forma esclusiva e permanente (salvo quando alienati su base commerciale) per l’attività di ricerca;
iii)
costi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente per l’attività di ricerca, ivi compresa l’acquisizione di dati di ricerche, conoscenze tecniche, brevetti, ecc.;
iv)
spese generali aggiuntive sostenute in conseguenza diretta dell’attività di ricerca;
v)
altri costi di gestione (ad es. per materiali, forniture e simili) sostenute in conseguenza diretta dell’attività di ricerca;
b)
assistenza a favore di regioni svantaggiate nel territorio di un Membro, fornita nell’ambito di un quadro generale di sviluppo regionale9, di carattere non specifico (ai sensi dell’Art. 2) e limitata a regioni in possesso dei requisiti, fermo restando che:
i)
ciascuna regione svantaggiata dev’essere un’area geografica continua chiaramente delimitata con un’identità amministrativa ed economica ben definibile;
ii)
la regione è considerata svantaggiata sulla base di criteri neutri e oggettivi10, dai quali risulta evidente che le difficoltà dell’area non derivano da circostanze temporanee; i criteri devono essere enunciati chiaramente in leggi, regolamenti o altri documenti ufficiali, in modo da poter essere verificati;
iii)
i criteri devono includere una valutazione dello sviluppo economico, basata almeno su uno dei seguenti fattori:
reddito pro capite, o reddito familiare pro capite, o PNL pro capite, che non dev’essere superiore all’85 per cento della media del territorio interessato;
tasso di disoccupazione, che dev’essere pari almeno al 110 per cento della media del territorio interessato;
la valutazione deve riguardare un periodo di tre anni e può comunque essere composita ed includere altri fattori;
c)
assistenza finalizzata a promuovere l’adeguamento degli impianti esistenti11 ai nuovi obblighi in materia ambientale imposti da leggi e/o regolamenti e che risultano in maggiori vincoli e oneri finanziari per le imprese, purché tale assistenza:
i)
sia una misura una tantum e non ricorrente; e
ii)
sia limitata al 20 per cento del costo dell’adattamento; e
iii)
non copra il costo di sostituzione e di gestione dell’investimento assistito, che dev’essere totalmente a carico delle imprese; e
iv)
sia direttamente collegata e proporzionata alla riduzione delle nocività e dell’inquinamento pianificata dall’impresa, e non si riferisca a eventuali risparmi ottenibili nei costi di produzione;
v)
sia disponibile per tutte le imprese che possono adottare le nuove attrezzature e/o i nuovi processi di produzione.

8.3 Un programma di sovvenzioni per il quale si invochino le disposizioni del paragrafo 2 deve essere notificato al Comitato prima della sua attuazione, conformemente alle disposizioni della Parte VII. La notifica deve essere sufficientemente dettagliata, al fine di consentire agli altri Membri di valutare la conformità del programma con le condizioni e i criteri esposti nelle disposizioni pertinenti del paragrafo 2. I Membri inoltre provvedono a fornire al Comitato aggiornamenti annuali di tali notifiche, in particolare fornendo informazioni in merito alla spesa globale per ciascun programma e a eventuali modifiche apportate al programma. Gli altri Membri hanno il diritto di chiedere informazioni su singoli casi di sovvenzioni concesse a norma di un programma oggetto di notifica12.

8.4 Su richiesta di un Membro, il Segretariato procede all’esame di una notifica effettuata ai sensi del paragrafo 3 e, ove necessario, chiede ulteriori informazioni al Membro sovvenzionante in merito al programma notificato oggetto di esame, provvedendo in seguito a comunicare le proprie conclusioni al Comitato. Quest’ultimo, su richiesta, esamina prontamente le conclusioni del Segretariato (o, se non è stata richiesta una verifica da parte del Segretariato, la notifica stessa) nell’intento di accertare se siano stati soddisfatti i criteri e le condizioni di cui al paragrafo 2. La procedura prevista nel presente paragrafo è completata al più tardi alla prima riunione regolare del Comitato successiva alla notifica di un programma di sovvenzioni, purché sia trascorso un intervallo di almeno due mesi tra la notifica e la riunione del Comitato. La procedura di verifica descritta nel presente paragrafo si applica inoltre, su richiesta, a eventuali modifiche sostanziali di un programma notificate negli aggiornamenti annuali di cui al paragrafo 3.

8.5 Su richiesta di un Membro, l’accertamento effettuato dal comitato, di cui al paragrafo 4, ovvero il mancato accertamento da parte dello stesso, nonché la violazione, in singoli casi, delle condizioni esposte in un programma oggetto di notifica sono sottoposti a procedura vincolante di arbitrato. Il collegio arbitrale presenta le sue conclusioni ai Membri entro 120 giorni dalla data in cui la questione è stata sottoposta ad arbitrato. Salvo per quanto diversamente disposto nel presente paragrafo, le procedure di arbitrato che si tengono a norma dello stesso sono soggette all’Intesa sulla risoluzione delle controversie13.


1 Si dà atto che l’assistenza governativa per diversi scopi è ampiamente fornita dai Membri e che il semplice fatto che tale assistenza non si possa qualificare come trattamento non suscettibile di azione legale ai sensi del presente art. non limita di per sé la facoltà dei Membri di fornirla.
2 Poiché si prevede che il settore degli aeromobili civili sarà soggetto a regole specifiche multilaterali, la soglia indicata nel presente comma non si applica agli aeromobili civili.
3 Al più tardi 18 mesi dopo l’entrata in vigore dell’Acc. OMC, il Comitato per le sovvenzioni e le misure compensative, previsto all’art. 24 (denominato nel presente Acc. il «Comitato») verificherà il funzionamento delle disposizioni del comma 2 a) nell’intento di apportare tutte le modifiche necessarie per migliorarlo. Nel considerare possibili modifiche, il Comitato esaminerà con attenzione le definizioni delle categorie elencate nel presente comma, alla luce dell’esperienza acquisita dai Membri nel quadro di programmi di ricerca e dell’attività di altre istituzioni internazionali pertinenti.
4 Le disposizioni del presente Acc. non si applicano ad attività di ricerca di base condotte autonomamente da istituti di istruzione superiore o di ricerca. Con il termine «ricerca di base» s’intende un ampliamento delle conoscenze generali scientifiche e tecniche non connesso ad obiettivi industriali o commerciali.
5 I livelli consentiti di assistenza non passibile di azione legale di cui al presente par. saranno definiti con riferimento ai costi totali riconosciuti, sostenuti nell’arco della durata di un singolo progetto.
6 Con il termine «ricerca industriale» s’intende una ricerca pianificata o un’indagine critica mirata alla scoperta di nuove conoscenze, allo scopo di utilizzarle per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi o servizi, o per introdurre miglioramenti significativi in prodotti, processi o servizi già esistenti.
7 Con l’espressione «attività di sviluppo precompetitiva» s’intende la trasposizione dei risultati della ricerca industriale in un piano o un programma tecnico dettagliato o nella progettazione di prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati, destinati alla vendita o all’utilizzo, ivi compresa la creazione di un prototipo non idoneo all’uso commerciale. Può inoltre comprendere la formulazione teorica e la progettazione di prodotti, processi o servizi alternativi, nonché progetti pilota e dimostrazioni iniziali, purché i medesimi progetti non possano essere convertiti o utilizzati per applicazioni industriali o sfruttamento commerciale. L’espressione non si riferisce a modifiche periodiche o di routine introdotte in prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi già esistenti e in altre operazioni correnti, anche se tali modifiche possono rappresentare dei miglioramenti.
8 Nel caso di programmi che abbracciano la ricerca industriale e l’attività di sviluppo precompetitiva, il livello consentito di assistenza non passibile di azione legale non supererà la media semplice dei livelli consentiti di assistenza non soggetta a sanzioni applicabili alle due categorie che precedono, calcolati sulla base di tutti i costi riconosciuti indicati alle voci da i) a v) del presente comma.
9 Con l’espressione «quadro generale di sviluppo regionale» s’intende che i programmi regionali di sovvenzione rientrano in una politica di sviluppo regionale organica e di applicazione generale e che le sovvenzioni per lo sviluppo regionale non vengono concesse in aree geografiche isolate che non hanno, neppure potenzialmente, alcuna influenza sullo sviluppo della regione.
10 Con l’espressione «criteri neutri e oggettivi» s’intendono criteri che non favoriscono determinate regioni al di là di quanto sia opportuno ai fini dell’eliminazione o della riduzione di disparità regionali nel quadro della politica di sviluppo regionale. A questo proposito, i programmi di sovvenzione regionali prevedono dei tetti all’ammontare dell’assistenza che può essere concessa a ciascun progetto sovvenzionato. I tetti devono essere differenziati in base ai diversi livelli di sviluppo delle regioni assistite e devono essere espressi in termini di costi di investimento o costo della creazione di posti di lavoro. Nell’ambito di tali tetti, la ripartizione dell’assistenza sarà sufficientemente ampia ed equa, in modo da evitare l’uso predominante di una sovvenzione da parte di certe imprese, o la concessione di importi eccessivamente elevati a favore di certe imprese, come previsto all’art. 2.
11 Con l’espressione «impianti esistenti » s’intendono gli impianti già operativi da almeno due anni al momento dell’imposizione di nuovi obblighi in materia ambientale.
12 Si dà atto del fatto che nulla di quanto contenuto in questa disposizione richiede la divulgazione di informazioni confidenziali, ivi comprese informazioni commerciali riservate.
13 All. 2

Art. 9 Consultazioni e mezzi di tutela autorizzati
Art. 10 Applicazione dell’articolo VI del GATT 19941

I Membri prendono tutte le misure necessarie per garantire che l’imposizione di un dazio compensativo2 su qualsivoglia prodotto del territorio di un Membro, importato nel territorio di un altro Membro, sia conforme alle disposizioni dell’articolo VI del GATT 1994 e ai termini del presente Accordo. Si potranno istituire dazi compensativi esclusivamente a seguito di inchieste aperte3 e condotte conformemente alle disposizioni del presente Accordo e dell’Accordo sull’agricoltura4.


1 Le disposizioni delle Parti II o III possono essere invocate in parallelo con le disposizioni della Parte V; tuttavia, per quanto concerne gli effetti di una particolare sovvenzione sul mercato nazionale del Membro importatore, è ammessa solo una forma di compensazione (un dazio compensativo, ove siano soddisfatti i requisiti della Parte V, o una contromisura ai sensi degli art. 4 o 7). Le disposizioni delle Parti III e V non possono essere invocate in relazione a misure considerate non passibili di azione legale conformemente alle disposizioni della Parte IV. Tuttavia le misure citate all’art. 8, par. 1 lett. a), sono soggette a verifica al fine di determinare se si tratta di misure specifiche ai sensi dell’art. 2. Inoltre, nel caso di una sovvenzione di cui all’art. 8, par. 2, concessa nell’ambito di un programma che non sia stato notificato in conformità all’art. 8, par. 3, le disposizioni delle Parti III e V possono comunque essere invocate, ma tale sovvenzione sarà considerata non passibile di azione legale, ove risulti conforme alle norme indicate all’art. 8, par. 2.
2 Con l’espressione «dazio compensativo» si deve intendere un diritto speciale applicato al fine di neutralizzare una sovvenzione accordata, direttamente o indirettamente, alla fabbricazione, alla produzione o all’esportazione di qualsiasi merce, in conformità del par. 3 dell’art. VI del GATT 1994.
3 Il termine «aperta», usato in appresso, si riferisce all’atto procedurale con il quale un Membro apre formalmente un’inchiesta come previsto all’art. 11.
4 All. 1A.3

Art. 11 Inizio della procedura e successiva inchiesta

11.1 Salvo quanto disposto dal paragrafo 6, l’apertura di un’inchiesta per determinare l’esistenza, il grado e l’effetto di una sovvenzione adottata avviene di norma a seguito di domanda scritta presentata dall’industria nazionale interessata o per suo conto.

11.2 La domanda di cui al paragrafo 1 deve contenere prove sufficienti relative all’esistenza (a) di una sovvenzione e, ove possibile, al suo ammontare, (b) del pregiudizio ai sensi dell’articolo VI del GATT 1994 così come interpretato nel presente Accordo e (c) del nesso di causalità fra le importazioni sovvenzionate e il pregiudizio presunto. Una semplice asserzione, non suffragata dalle relative prove, non può considerarsi sufficiente a soddisfare i requisiti imposti dal presente paragrafo. La domanda deve contenere tutte le informazioni di cui il richiedente possa ragionevolmente disporre relativamente a quanto segue:

i)
identità del richiedente con una descrizione del volume e del valore della produzione nazionale del prodotto simile da parte del richiedente stesso. Ove la domanda scritta venga presentata per conto dell’industria nazionale, essa deve definire l’industria per conto della quale è presentata la domanda sulla base di un elenco di tutti i produttori nazionali noti (ovvero associazioni di produttori nazionali) del prodotto similare e, nei limiti del possibile, una descrizione del volume e del valore della produzione nazionale del prodotto simile facente capo a tali produttori;
ii)
descrizione completa del prodotto ritenuto sovvenzionato, nome del paese o dei paesi di origine o di esportazione, identità di ciascun esportatore o produttore straniero noto, corredati di un elenco di soggetti noti che importano il prodotto in questione;
iii)
elementi di prova concernenti l’esistenza, l’ammontare e la natura della sovvenzione in questione;
iv)
prove del fatto che un presunto danno ad un’industria nazionale sia dovuto agli effetti delle sovvenzioni accordate a determinate importazioni sovvenzionate; tali prove comprendono informazioni sull’evoluzione del volume delle importazioni in presunto regime di sovvenzione, sul loro effetto sui prezzi del prodotto simile sul mercato nazionale e sul conseguente impatto di tali importazioni sull’industria nazionale, effetti evidenziati dai pertinenti fattori e indici che influiscono sull’andamento dell’industria nazionale, come quelli elencati all’articolo 15, paragrafi 2 e 4.

11.3 Spetta alle autorità esaminare l’esattezza e l’adeguatezza degli elementi di prova addotti nella domanda per determinare se siano sufficienti a giustificare l’apertura di un’inchiesta.

11.4 Un’inchiesta a norma del paragrafo 1 può essere aperta solo se le autorità hanno accertato, dopo aver esaminato il grado di sostegno o di opposizione alla domanda espresso1 dai produttori nazionali del prodotto simile, che la domanda stessa è presentata dall’industria nazionale o per suo conto2. La domanda s’intende presentata «dall’industria nazionale o per suo conto» se riceve il sostegno di quei produttori nazionali il cui prodotto complessivo costituisce oltre il 50 per cento della produzione totale del prodotto simile facente capo a quella parte di industria nazionale che ha espresso sostegno o opposizione alla domanda. Tuttavia, l’inchiesta non può essere aperta qualora i produttori nazionali che sostengono espressamente la domanda rappresentino meno del 25 per cento della produzione totale del prodotto simile facente capo all’industria nazionale.

11.5 Salvo nel caso in cui sia stata presa la decisione di avviare l’inchiesta, le autorità devono astenersi dal pubblicizzare la domanda di avvio dell’inchiesta.

11.6 Qualora, in casi particolari, le autorità interessate decidano di avviare un’inchiesta senza aver ricevuto una domanda scritta in tal senso da un’industria nazionale o per suo conto, esse procedono solo in presenza di sufficienti elementi di prova dell’esistenza della sovvenzione, del pregiudizio e del nesso di causalità di cui al paragrafo 2, che giustifichino l’apertura dell’inchiesta.

11.7 Degli elementi di prova dell’esistenza della sovvenzione e del pregiudizio si terrà conto simultaneamente sia a) per decidere se aprire o no l’inchiesta, sia b) successivamente, nel corso dell’inchiesta stessa, a partire, al più tardi, dalla prima data in cui possono essere applicate le misure provvisorie in conformità delle disposizioni del presente Accordo.

11.8 Nei casi in cui i prodotti non siano importati direttamente dal paese di origine ma siano esportati da un paese intermedio verso il Membro importatore, il presente Accordo s’intende pienamente applicabile e la transazione o le transazioni, ai fini del presente Accordo, saranno considerate come se avessero avuto luogo tra il paese d’origine e il Membro importatore.

11.9 Le autorità devono respingere una domanda presentata ai sensi del paragrafo 1 e chiudere tempestivamente la relativa inchiesta non appena si convincano che gli elementi di prova relativi alla sovvenzione o al pregiudizio non sono sufficienti a giustificare la prosecuzione della procedura. La chiusura dell’inchiesta sarà immediata qualora l’ammontare della sovvenzione sia minimo o qualora il volume delle importazioni sovvenzionate, effettive o potenziali, o il pregiudizio, siano di entità trascurabile. Ai fini del presente paragrafo, l’ammontare della sovvenzione è considerato minimo se inferiore all’1 per cento ad valorem.

11.10 L’inchiesta non osta alle procedure di sdoganamento.

11.11 Salvo circostanze particolari, le inchieste devono concludersi entro un anno, e comunque al più tardi entro 18 mesi dalla loro apertura.


1 Nel caso di industrie frammentate, composte da un numero estremamente elevato di produttori, le autorità possono basarsi, per accertare il sostegno o l’opposizione alla domanda, su tecniche di campionatura statisticamente valide.
2 I Membri sono a conoscenza del fatto che nel territorio di determinati Membri i dipendenti di produttori nazionali del prodotto simile, ovvero rappresentanti dei dipendenti, possono presentare o sostenere una domanda per l’apertura di un’inchiesta ai sensi del par. 1.

Art. 12 Elementi di prova

12.1 Ai Membri e a tutte le parti interessate da un’inchiesta in merito a dazi compensativi è data notifica delle informazioni richieste dalle autorità e ampia possibilità di presentare in forma scritta tutti gli elementi di prova che esse ritengano pertinenti rispetto all’inchiesta in questione.

12.1.1 Gli esportatori, i produttori stranieri o i Membri interessati che riceveranno il questionario relativo ad un’inchiesta in merito a dazi compensativi avranno un termine di almeno 30 giorni per la risposta1. L’eventuale richiesta di proroga del termine di 30 giorni riceverà la debita attenzione e, se adeguatamente motivata, darà luogo alla concessione della proroga nei limiti del possibile.

12.1.2 Fermo restando l’obbligo di tutelare le informazioni riservate, gli elementi di prova presentati in forma scritta da uno dei Membri o da una delle parti interessate sono tempestivamente trasmessi agli altri Membri o parti coinvolti nell’inchiesta.

12.1.3 Non appena avviata un’inchiesta, le autorità trasmettono il testo integrale della domanda scritta ricevuta a norma dell’articolo 11, paragrafo 1 agli esportatori noti2 e alle autorità del Membro esportatore, mettendolo, su richiesta, a disposizione anche delle altre parti interessate. L’esigenza di tutelare le informazioni riservate sarà tenuta nel debito conto, come previsto dal paragrafo 4.

12.2 I Membri interessati e le parti interessate hanno inoltre il diritto, giustificandone il motivo, di presentare le informazioni oralmente. In tal caso, a tali Membri e parti interessati sarà richiesto in seguito di trasporre in forma scritta le rispettive dichiarazioni. La decisione delle autorità inquirenti si potrà basare esclusivamente su informazioni ed argomenti contenuti nelle registrazioni scritte dell’autorità fornite ai Membri interessati e alle parti interessate coinvolti nell’inchiesta, tenendo in debito conto l’esigenza di tutelare le informazioni confidenziali.

12.3 Nei limiti del possibile, le autorità danno tempestivamente a tutti i Membri interessati e alle parti interessate la possibilità di prendere visione di tutte le informazioni che non siano di natura riservata secondo la definizione del paragrafo 4, che siano pertinenti per la preparazione delle loro argomentazioni e utilizzate dalle autorità nell’ambito di un’inchiesta in materia di dazi compensativi, consentendo alle parti di predisporre le loro difese sulla base di tali informazioni.

12.4 Tutti i dati che per loro stessa natura sono riservati (ad es. perché la loro divulgazione garantirebbe un notevole vantaggio competitivo a un concorrente o, al contrario, pregiudicherebbe gravemente il soggetto che ha fornito l’informazione o la persona dalla quale l’ha ottenuta), o che sono stati forniti in via riservata dalle parti interessate dall’inchiesta, previa presentazione di fondati motivi devono essere trattati come tali dalle autorità, e non dovranno essere divulgati senza l’espresso consenso della parte che li ha forniti3.

12.4.1 Le autorità chiedono ai Membri o alle parti interessate che hanno fornito informazioni di natura riservata di farne un compendio non riservato, sufficientemente dettagliato da consentire un’adeguata comprensione della sostanza delle informazioni fornite in via riservata. In casi eccezionali, tali Membri o parti possono specificare che le informazioni in questione non si prestano ad essere riassunte, e dovranno allora fornire i motivi che giustificano tale impossibilità.

12.4.2 Ove le autorità ritengano che la richiesta di riservatezza non sia giustificata e la parte che ha fornito le informazioni non sia disposta a renderle pubbliche o ad autorizzarne la divulgazione in forma generalizzata o sintetica, esse possono non tener conto di tali informazioni, salvo dimostrazione convincente, da parte di fonti attendibili, dell’esattezza delle stesse4.

12.5 Salvo nei casi di cui al paragrafo 7, le autorità devono accertarsi, nel corso di un’inchiesta, dell’esattezza delle informazioni fornite dai Membri interessati o dalle parti interessate e sulle quali basano le proprie conclusioni.

12.6 Le autorità inquirenti possono svolgere le indagini necessarie nel territorio di altri Membri, sempreché ne informino in tempo utile il Membro in questione, e che quest’ultimo non si opponga all’indagine. Le autorità possono inoltre svolgere indagini nei locali di un’azienda ed esaminarne le scritture ove (a) l’azienda accetti e (b) il Membro in questione ne sia informato e non vi si opponga. Alle indagini svolte nei locali di un’azienda si applicano le procedure descritte nell’allegato VI. Salvo restando l’obbligo di tutelare le informazioni di natura riservata, le autorità dovranno rendere disponibili o garantire la divulgazione dei risultati di tali indagini, ai sensi del paragrafo 8, alle aziende alle quali si riferiscono, oltre a metterli a disposizione dei richiedenti.

12.7 Ove un Membro interessato o una parte interessata rifiuti o comunque non dia accesso alle necessarie informazioni entro un termine ragionevole, ovvero impedisca le indagini, le decisioni, in via preliminare e definitiva, di natura positiva o negativa, possono essere prese sulla base dei fatti disponibili.

12.8 Prima di prendere la decisione definitiva, le autorità informano tutti i Membri e le parti interessate dei fatti essenziali esaminati, sui quali si baserà la loro decisione di applicare o non applicare misure definitive. Tale comunicazione deve avvenire in tempo utile perché le parti possano difendere i loro interessi.

12.9 Ai fini del presente Accordo, l’espressione «parti interessate» s’intende comprendere:

i)
un esportatore o produttore straniero o l’importatore di un prodotto oggetto d’inchiesta, ovvero un’associazione commerciale o di categoria i cui membri siano in maggioranza produttori, esportatori o importatori del prodotto in questione;
ii)
un produttore del prodotto simile nel Membro importatore, ovvero un’associazione commerciale o di categoria, i cui membri siano in maggioranza produttori del prodotto simile nel territorio dell’importatore Membro.

L’elenco che precede non impedisce ai Membri di consentire che in tale elenco siano inclusi come parti interessate soggetti nazionali o stranieri diversi da quelli sopra indicati.

12.10 Le autorità danno agli utenti industriali del prodotto oggetto d’inchiesta, nonché alle organizzazioni che rappresentano i consumatori se si tratta di un prodotto normalmente distribuito al dettaglio, la possibilità di fornire informazioni di pertinenza per l’inchiesta, relative alla sovvenzione, al pregiudizio e al nesso di causalità.

12.11 Le autorità tengono nel debito conto eventuali difficoltà incontrate dalle parti interessate, e in particolare dalle piccole imprese, nel fornire le informazioni richieste, e offrono ogni possibile assistenza.

12.12 Le procedure di cui sopra non sono intese ad impedire alle autorità di un Membro di procedere con celerità all’apertura di un’inchiesta, di giungere a decisioni preliminari o definitive, di segno positivo o negativo, o di applicare misure provvisorie o definitive, in conformità delle pertinenti disposizioni del presente Accordo.


1 Di norma, per gli esportatori il termine decorre dalla data di ricevimento del questionario, che a tal fine s’intende ricevuto a una settimana dalla data di spedizione all’intervistato o di trasmissione alla competente rappresentanza diplomatica dell’esportatore Membro oppure, nel caso di un Membro dell’OMC con un territorio doganale separato, alla rappresentanza ufficiale del territorio di esportazione.
2 Fermo restando che, qualora il numero degli esportatori interessati sia particolarmente elevato, il testo integrale della domanda scritta dovrà essere trasmesso solo alle autorità dell’esportatore Membro o alla relativa associazione di categoria che in seguito provvederà a inoltrarne copia agli esportatori interessati.
3 I Membri sono a conoscenza del fatto che nel territorio di determinati Membri i dipendenti di produttori nazionali del prodotto simile, ovvero rappresentanti dei dipendenti, possono presentare o sostenere una domanda per l’apertura di un’inchiesta ai sensi del par. 1.
4 I Membri convengono che le richieste di trattamento riservato non debbano essere respinte in modo arbitrario. I Membri convengono inoltre che l’autorità inquirente può richiedere la rinuncia al trattamento riservato solo per quanto concerne informazioni di pertinenza per il procedimento.

Art. 13 Consultazioni

13.1 Non appena possibile, successivamente all’accettazione di una domanda a norma dell’articolo 11, e in ogni caso prima dell’apertura dell’inchiesta, i Membri i cui prodotti possano essere oggetto di tale inchiesta saranno invitati a procedere a consultazioni, nell’intento di chiarire la situazione in ordine alle questioni di cui all’articolo 11, paragrafo 2, e di pervenire ad una soluzione definita di comune accordo.

13.2 Inoltre, per tutta la durata dell’inchiesta, ai Membri i cui prodotti ne siano oggetto è offerta un’adeguata possibilità di proseguire le consultazioni, al fine di chiarire la situazione di fatto e di pervenire ad una soluzione concordata1.

13.3 Salvo restando l’obbligo di concedere una ragionevole opportunità di procedere a consultazioni, le presenti disposizioni in materia non sono intese a impedire alle autorità di un Membro di procedere con celerità all’apertura di un’inchiesta, di giungere a decisioni preliminari o definitive, di segno positivo o negativo, o di applicare misure provvisorie o definitive, in conformità delle disposizioni del presente Accordo.

13.4 Un Membro che intenda aprire un’inchiesta o abbia in corso un’inchiesta consente, su richiesta, al Membro o ai Membri i cui prodotti sono oggetto dell’inchiesta, di prendere conoscenza di elementi di prova non riservati, ivi compreso il compendio non riservato di informazioni confidenziali, utilizzati per l’apertura o lo svolgimento dell’inchiesta.


1 È particolarmente importante, conformemente alle disposizioni del presente par., che non si pervenga a decisioni di segno positivo, in via preliminare o definitiva, senza aver concesso un’adeguata possibilità di procedere a consultazioni, nelle quali si possono definire le basi per il procedimento a norma delle disposizioni di cui alle Parti II, III o X.

Art. 14 Calcolo dell’importo della sovvenzione in termini di vantaggio conferito al beneficiario

Ai fini della Parte V, qualsiasi metodo utilizzato dall’autorità inquirente per calcolare il vantaggio derivante al beneficiario ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, è previsto nella legislazione nazionale ovvero nei regolamenti di attuazione del Membro interessato, e la sua applicazione per ciascun caso particolare è trasparente e adeguatamente illustrata. Inoltre, il metodo è conforme alle indicazioni che seguono:

a)
il conferimento di capitale azionario da parte del governo non s’intende conferire un vantaggio, a meno che la decisione di investimento si possa considerare incompatibile con la normale prassi di investimento (ivi compreso il conferimento di capitale di rischio) di investitori privati nel territorio del Membro interessato;
b)
un prestito statale non s’intende conferire un vantaggio, a meno che non si riscontri una differenza tra l’importo di interessi versato sul finanziamento statale dall’azienda beneficiaria del prestito e l’importo che la stessa avrebbe versato su un analogo prestito commerciale reperito sul mercato. In questo caso, il vantaggio corrisponderà alla differenza tra i due importi;
c)
una garanzia su prestiti da parte di un governo non s’intende conferire un vantaggio, a meno che non si riscontri una differenza tra l’importo di interessi versato dall’azienda beneficiaria su un prestito garantito dal governo e l’importo che la stessa avrebbe versato su un prestito commerciale comparabile in mancanza di una garanzia del governo. In questo caso il vantaggio corrisponderà alla differenza tra i due importi, rettificata in base a eventuali differenze nelle commissioni;
d)
la fornitura di merci o servizi ovvero l’acquisto di merci da parte di un governo non s’intende conferire un vantaggio a meno che tale fornitura venga effettuata a fronte di un compenso inferiore all’importo che sarebbe adeguato, ovvero che l’acquisto venga effettuato a fronte di un compenso superiore all’importo che sarebbe adeguato. L’adeguatezza del compenso sarà determinata in relazione alle condizioni di mercato vigenti relativamente alla merce o al servizio in questione nel paese in cui ha luogo la fornitura o l’acquisto (ivi compresi prezzo, qualità, disponibilità, commerciabilità, trasporto e altre condizioni di acquisto o di vendita).
Art. 15 Determinazione del danno1

15.1 La determinazione di un danno ai fini dell’articolo VI del GATT 1994 deve basarsi su elementi di prova diretti e comportare un esame obiettivo a) del volume delle importazioni sovvenzionate e del loro effetto sui prezzi dei prodotti simili2 sul mercato interno e b) della conseguente incidenza di tali importazioni sui produttori nazionali di tali prodotti.

15.2 Per quanto riguarda il volume delle importazioni sovvenzionate, le autorità incaricate dell’inchiesta esaminano se c’è stato un considerevole aumento di tali importazioni, sia in termini assoluti che in rapporto alla produzione o al consumo dell’importatore Membro. Quanto all’effetto delle importazioni sovvenzionate sui prezzi, le autorità inquirenti esaminano se tali importazioni sono avvenute a prezzi sensibilmente inferiori rispetto a quelli di un prodotto simile dell’importatore Membro, oppure se tali importazioni hanno comunque l’effetto di far scendere notevolmente i prezzi o di impedirne sensibili aumenti che altrimenti si sarebbero verificati. Uno solo, o diversi criteri tra quelli citati non costituiscono necessariamente una base di giudizio determinante.

15.3 Se le importazioni di un prodotto da più paesi sono simultaneamente oggetto di un’inchiesta in materia di dazi compensativi, le autorità inquirenti possono determinarne cumulativamente gli effetti solo se rilevano che (a) l’importo della sovvenzione determinato per le importazioni da ciascuno dei paesi in questione è superiore a quello minimo definito dall’articolo 11, paragrafo 9, a fronte di un volume d’importazione non trascurabile da ciascuno dei paesi interessati e (b) è opportuno procedere all’accertamento cumulativo degli effetti delle importazioni alla luce delle condizioni di concorrenza esistenti tra i prodotti importati e tra questi e il prodotto interno simile.

15.4 L’esame dell’incidenza delle importazioni sovvenzionate sull’industria nazionale interessata deve comportare una valutazione di tutti i fattori e indici economici pertinenti che influiscono sul suo andamento, come la diminuzione reale o potenziale della produzione, delle vendite, della quota di mercato, dei profitti, della produttività, della redditività degli investimenti o dell’utilizzazione della capacità; dei fattori che incidono sui prezzi interni; degli effetti negativi, reali e potenziali, sul flusso di cassa, sulle scorte, sull’occupazione, sui salari, sulla crescita, sulla reperibilità di capitali o investimenti e, nel caso dell’agricoltura, di un possibile aumento dell’onere sui programmi di sostegno governativi. Questo elenco non è esauriente, né i criteri citati, singolarmente o combinati, costituiscono necessariamente una base di giudizio determinante.

15.5 Il fatto che le importazioni sovvenzionate siano causa, per gli effetti3 delle sovvenzioni stesse, di un danno nel senso indicato nel presente Accordo, deve essere dimostrato. La dimostrazione del nesso causale tra le importazioni sovvenzionate e il danno arrecato all’industria nazionale deve basarsi sull’esame di tutti i pertinenti elementi di prova presentati alle autorità, le quali dovranno esaminare, oltre alle importazioni sovvenzionate, anche eventuali altri fattori noti che a loro volta arrecano danno all’industria nazionale; il danno causato da questi ultimi non deve essere imputato alle importazioni sovvenzionate. Tra questi fattori possono rientrare, tra l’altro: il volume e i prezzi di importazioni non sovvenzionate del prodotto in questione, una contrazione della domanda o mutamenti nell’andamento dei consumi, pratiche restrittive degli scambi messe in atto da produttori nazionali e stranieri e concorrenza fra gli stessi, sviluppi tecnologici nonché le prestazioni dell’industria nazionale in materia di esportazioni e produttività.

15.6 L’effetto delle importazioni sovvenzionate deve essere accertato in relazione alla produzione nazionale del prodotto simile, ove i dati disponibili permettano di individuare separatamente tale produzione sulla base di criteri quali i processi di produzione e i risultati di vendita e profitto dei produttori. Se non è possibile individuare separatamente tale produzione, gli effetti delle importazioni sovvenzionate sono da accertare esaminando la produzione del gruppo o della gamma di prodotti più ristretta possibile, comprendente anche il prodotto simile, per la quale possono essere forniti i dati necessari.

15.7 La minaccia di un danno rilevante deve essere determinata sulla base di fatti e non su semplici presunzioni, congetture o remote possibilità. Un mutamento di circostanze atto a creare una situazione nella quale la sovvenzione causerebbe un danno deve essere oggetto di una chiara previsione e deve configurarsi come imminente. Nel decidere se sussista una minaccia di danno rilevante le autorità debbono verificare, tra gli altri, i seguenti fattori:

i)
natura della sovvenzione o delle sovvenzioni in questione ed effetti che potrebbero derivarne sugli scambi;
ii)
notevole incremento, sul mercato interno, di importazioni sovvenzionate, indice del probabile sostanziale incremento delle importazioni;
iii)
una sufficiente disponibilità di capacità da parte dell’esportatore, ovvero l’imminente e sensibile aumento della medesima, ad indicare il probabile sensibile incremento di esportazioni sovvenzionate nel mercato dell’importatore Membro, tenuto conto della disponibilità di altri mercati di esportazione ad assorbire esportazioni supplementari;
iv)
il fatto che le importazioni avvengano a prezzi suscettibili di esercitare un forte effetto depressivo o di congelamento sui prezzi interni e tali da promuovere la domanda di ulteriori importazioni; e
v)
le scorte dei prodotti oggetto d’inchiesta.

Nessuno dei predetti fattori costituisce, singolarmente, una base di giudizio determinante; tuttavia, nel loro insieme essi dovranno portare a concludere che sono imminenti ulteriori esportazioni sovvenzionate dalle quali deriverebbe un danno rilevante senza un intervento protettivo.

15.8 Nei casi in cui le importazioni sovvenzionate minacciano di arrecare un danno, si deve esaminare e decidere con particolare attenzione l’applicazione di misure compensative.


1 Nel presente Acc., il termine «danno» indica, salvo indicazione contraria, un danno rilevante causato ad un’industria nazionale, o la minaccia di un danno rilevante per un’industria nazionale, o un sensibile ritardo nella creazione di tale industria; il termine è da interpretarsi in conformità delle disposizioni del presente art.
2 Nel presente Acc. il termine «prodotto simile» («produit similaire») è da intendersi nel senso di un prodotto identico, cioè simile sotto tutti gli aspetti al prodotto considerato oppure, in assenza di un siffatto prodotto, nel senso di un prodotto che, pur non essendo simile sotto tutti gli aspetti, presenta caratteristiche molto vicine a quelle del prodotto considerato.
3 Come indicato ai par. 2 e 4.

Art. 16 Definizione di industria nazionale

16.1 Ai fini del presente Accordo, l’espressione «industria nazionale» intende indicare, salvo per quanto disposto dal paragrafo 2 che segue, l’insieme dei produttori nazionali di prodotti simili, o quelli tra essi la cui produzione complessiva rappresenta una quota preponderante della produzione nazionale totale di tali prodotti, fermo restando che ove i produttori siano collegati1 agli esportatori o agli importatori, ovvero siano essi stessi importatori del prodotto presuntamente sovvenzionato, l’espressione «industria nazionale» può intendersi come indicante il resto dei produttori.

16.2 In casi eccezionali, il territorio di un Membro può essere suddiviso, per la produzione in questione, in due o più mercati in concorrenza tra loro, e in tal caso i produttori all’interno di ciascuno di tali mercati possono essere considerati un’industria separata se: a) i produttori che operano all’interno di tale mercato vendono la totalità o quasi della loro produzione del prodotto in questione in quello stesso mercato, e b) la domanda di quel mercato non è soddisfatta in misura determinante dai produttori del prodotto in questione con sede in altra parte del territorio. Nei casi suddetti il danno potrà ritenersi sussistente anche se gran parte dell’industria nazionale complessiva non ne sia stata interessata, a condizione che vi sia una concentrazione di importazioni sovvenzionate in quel singolo mercato e che inoltre tali importazioni causino danno ai produttori della totalità o quasi della produzione di quel mercato.

16.3 Nei casi in cui per industria nazionale s’intendono i produttori di una determinata zona, e cioè di un mercato secondo la definizione del paragrafo 2 che precede, la riscossione dei dazi compensativi riguarda soltanto i prodotti in questione inviati in tale zona per il consumo finale. Se il diritto costituzionale dell’importatore Membro non consente la riscossione dei dazi compensativi sulla base di tale criterio, l’importatore Membro può riscuotere i dazi compensativi senza limitazione solo nei seguenti casi: a) se è stata data agli esportatori la possibilità di cessare l’esportazione a prezzi sovvenzionati nella zona interessata, ovvero di dare garanzie a norma dell’articolo 18 del presente Accordo, e non siano state date tempestivamente adeguate garanzie in tal senso, e b) se l’impossibilità di riscuotere tali dazi riguarda soltanto i prodotti di determinati produttori che riforniscono la zona in questione.

16.4 Qualora due o più paesi abbiano raggiunto, ai sensi del paragrafo 8, lettera a) dell’articolo XXIV del GATT 1994, un grado d’integrazione tale da presentare le caratteristiche di un unico mercato unificato, è da considerarsi industria nazionale ai sensi dei paragrafi 1 e 2 che precedono quella dell’intera zona di integrazione.

16.5 Al presente articolo si applicano le disposizioni dell’articolo 15, paragrafo 6.


1 Ai fini del presente par., i produttori s’intendono collegati a esportatori o importatori solo qualora: (a) uno di essi controlli l’altro in forma diretta o indiretta; oppure (b) entrambi siano controllati in forma diretta o indiretta un terzo; oppure (c) assieme controllino in forma diretta o indiretta un terzo, sempreché vi siano motivi per ritenere o sospettare che a seguito di tale rapporto il produttore in questione sia indotto a comportarsi in modo diverso rispetto ai produttori non collegati. Ai fini del presente par., s’intende sussistere un rapporto di controllo fra due soggetti quando il primo è in grado, giuridicamente o operativamente, di imporre limitazioni o orientamenti al secondo.

Art. 17 Misure provvisorie

17.1 Potranno essere applicate misure provvisorie solo qualora:

a)
sia stata avviata un’inchiesta in conformità delle disposizioni dell’articolo 11, ne sia stata data pubblica notifica e i Membri e le parti interessati abbiano avuto adeguata possibilità di presentare informazioni e osservazioni;
b)
sia stata accertata in via preliminare l’esistenza di una sovvenzione e del conseguente danno arrecato a un’industria nazionale dalle importazioni sovvenzionate; e
c)
le autorità interessate ritengano necessarie tali misure per impedire che sia arrecato un danno nel corso dell’inchiesta.

17.2 Le misure provvisorie prendono la forma di dazi compensativi provvisori, garantiti da deposito in contanti o cauzione, pari all’importo della sovvenzione provvisoriamente stimato.

17.3 L’applicazione di misure provvisorie non può avvenire prima che siano decorsi 60 giorni dalla data di apertura dell’inchiesta.

17.4 L’applicazione di misure provvisorie è limitata al periodo più breve possibile, che non superi i quattro mesi.

17.5 Per l’applicazione delle misure provvisorie valgono le pertinenti disposizioni dell’articolo 19.

Art. 18 Impegni

18.1 La procedura potrà1 essere sospesa o chiusa senza l’applicazione di misure provvisorie o di dazi compensativi all’atto dell’assunzione volontaria di impegni soddisfacenti in base ai quali:

a)
il governo dell’esportatore Membro accetti di sopprimere o limitare la sovvenzione o di prendere altre misure in merito ai suoi effetti; o
b)
l’esportatore accetti di rivedere i suoi prezzi, in modo tale che le autorità inquirenti giungano alla conclusione che non sussiste più l’effetto dannoso della sovvenzione. Gli aumenti di prezzo conseguenti all’assunzione di tale impegno non dovranno essere più elevati di quanto sia necessario per eliminare l’importo della sovvenzione. Ove tali aumenti siano sufficienti ad eliminare il danno a carico dell’industria nazionale, è auspicabile che essi siano inferiori all’importo della sovvenzione.

18.2 Gli impegni saranno richiesti o accettati soltanto ove le autorità dell’importatore Membro abbiano accertato in via preliminare l’esistenza di una sovvenzione e di un pregiudizio arrecato dalla stessa e, nel caso di impegni assunti da esportatori, abbiano ottenuto il consenso dell’esportatore Membro.

18.3 Gli impegni offerti non debbono necessariamente essere accettati ove le autorità dell’importatore Membro ritengano impossibile la loro accettazione, ad esempio se il numero di esportatori effettivi o potenziali è troppo elevato o per altri motivi, tra cui quelli di ordine generale. Se del caso, e ove possibile, le autorità comunicheranno all’esportatore i motivi che le hanno indotte a ritenere inopportuna l’accettazione dell’impegno, consentendogli, nella misura del possibile, di presentare le sue osservazioni in merito.

18.4 Nel caso in cui l’impegno venga accettato, l’inchiesta sull’esistenza della sovvenzione e del danno sarà comunque portata a termine se l’esportatore Membro lo desidera o se così decide l’importatore Membro. In tal caso, se si accerta che la sovvenzione o il relativo danno non sussistono, l’impegno decade automaticamente, salvo i casi in cui si giunge a tale conclusione principalmente in virtù dell’esistenza di un impegno. In questi casi, le autorità interessate potranno esigere che sia tenuto in essere per un congruo periodo di tempo un impegno conforme alle disposizioni del presente Accordo. Ove sia accertata l’esistenza della sovvenzione e di un danno, l’impegno assunto sarà tenuto in essere conformemente ai termini dello stesso e alle disposizioni del presente Accordo.

18.5 Le autorità dell’importatore Membro potranno proporre l’assunzione di impegni in materia di prezzi, senza che all’esportatore incomba l’obbligo di assumerli. Il fatto che il governo o l’esportatore non assumano tali impegni o non accettino la proposta di farlo non può in alcun modo pregiudicare l’esame della vertenza. Tuttavia, le autorità sono libere di decidere che la minaccia di un danno sia più probabile se continuano le importazioni sovvenzionate.

18.6 Le autorità di un importatore Membro possono richiedere ad un governo o ad un esportatore di cui hanno accettato l’assunzione d’impegno, di fornire informazioni periodiche circa l’adempimento di tale impegno e di consentire la verifica dei dati pertinenti. In caso di violazione dell’impegno assunto, le autorità dell’importatore Membro possono, a norma del presente Accordo e in conformità con le sue disposizioni, prendere provvedimenti d’urgenza che potranno consistere nell’applicazione immediata di misure provvisorie, sulla base delle informazioni note più attendibili. In tali casi, potranno essere riscossi diritti definitivi, conformemente al presente Accordo, sui prodotti destinati al consumo non oltre i 90 giorni prima dell’applicazione di tali misure provvisorie, fermo restando che tale imposizione retroattiva non può applicarsi alle importazioni effettuate prima della violazione dell’impegno.


1 Il termine «potrà» non si deve intendere nel senso di autorizzare contemporaneamente la prosecuzione della procedura e l’applicazione di impegni, salvo quanto disposto dal par. 4.

Art. 19 Imposizione e riscossione di dazi compensativi

19.1 Ove, dopo che si siano compiuti ragionevoli sforzi per portare a termine le consultazioni, un Membro stabilisca in via definitiva l’esistenza e l’importo della sovvenzione e concluda che, per effetto della stessa, le importazioni sovvenzionate causano un danno, lo stesso Membro può imporre un dazio compensativo conformemente alle disposizioni del presente articolo, salvo revoca della sovvenzione o delle sovvenzioni.

19.2 La decisione di imporre o meno un dazio compensativo nei casi in cui sussistano tutti i presupposti, così come la decisione di applicare un dazio compensativo pari o inferiore all’importo della sovvenzione, spetta alle autorità dell’importatore Membro. È opportuno che l’applicazione sia facoltativa nella giurisdizione territoriale di tutti i Membri e che l’importo del dazio sia inferiore all’importo totale della sovvenzione, se tale minor importo è comunque sufficiente ad eliminare il pregiudizio per l’industria nazionale, e che si adottino procedure che consentano alle autorità interessate di tenere in debito conto le dichiarazioni delle parti nazionali interessate1 i cui interessi possano risentire negativamente dell’imposizione di un dazio compensativo.

19.3 Una volta applicato ad un qualsiasi prodotto, il dazio compensativo verrà riscosso, per l’importo adeguato al caso e senza discriminazione, su tutte le importazioni di quel prodotto che sono risultate sovvenzionate e causa di danno, qualunque ne sia la provenienza, salvo per quelle provenienti da soggetti che abbiano rinunciato alle sovvenzioni in questione e dei quali sia stata accettata l’assunzione di impegni in materia di prezzi ai sensi del presente Accordo. Un esportatore le cui esportazioni siano soggette ad un dazio compensativo definitivo ma che non sia stato effettivamente sottoposto ad inchiesta per motivi diversi da un rifiuto a collaborare, avrà diritto ad un rapido esame affinché le autorità inquirenti stabiliscano prontamente un’aliquota individuale per il dazio compensativo da applicare a tale esportatore.

19.4 L’importo del dazio compensativo riscosso2 su un prodotto importato non potrà superare l’importo della sovvenzione di cui si sia constatata l’esistenza, calcolato in termini di sovvenzione per unità di prodotto sovvenzionato ed esportato.


1 Ai fini del presente par., l’espressione «parti nazionali interessate» comprende consumatori e utilizzatori industriali del prodotto importato oggetto di inchiesta.
2 Nel presente Acc. il termine «riscuotere» è usato per indicare l’imposizione o la riscossione di un diritto o di un’imposta a titolo definitivo e inappellabile

Art. 20 Retroattività

20.1 Le misure provvisorie e i dazi compensativi saranno applicati solo ai prodotti destinati al consumo dopo l’entrata in vigore della decisione presa a norma dell’articolo 17, paragrafo 1 e dell’articolo 19, paragrafo 1, rispettivamente, restando salve le eccezioni specificate nel presente articolo.

20.2 Qualora sia stata accertata in via definitiva l’esistenza di un danno (e non nel semplice caso di minaccia di danno o di sensibile ritardo nell’impianto di un’industria), oppure, in caso di accertamento definitivo di una minaccia di danno, qualora vi siano importazioni sovvenzionate che, in assenza delle misure provvisorie, avrebbero portato ad accertare l’esistenza di un danno, i dazi compensativi potranno essere riscossi retroattivamente per il periodo nel quale siano state applicate le eventuali misure provvisorie.

20.3 Se il dazio compensativo definitivo è superiore a quello garantito da deposito in contanti o cauzione, la differenza non sarà riscossa. Se il dazio definitivo è inferiore a quello garantito da deposito in contanti o cauzione, sarà rimborsata la differenza o tempestivamente restituita la cauzione prestata.

20.4 Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, qualora sia stata accertata la minaccia di un danno o di un sensibile ritardo (senza che il danno si sia ancora verificato), il dazio compensativo definitivo potrà essere applicato solo a partire dalla data di accertamento della minaccia di danno o di sensibile ritardo; l’eventuale deposito in contanti effettuato nel periodo di applicazione delle misure provvisorie sarà tempestivamente restituito così come le eventuali cauzioni prestate in tale periodo.

20.5 L’eventuale deposito in contanti effettuato nel periodo di applicazione delle misure provvisorie sarà tempestivamente restituito così come le eventuali cauzioni prestate in tale periodo, qualora l’accertamento definitivo dia esito negativo.

20.6 In circostanze critiche, qualora le autorità accertino, in relazione al prodotto sovvenzionato in questione, l’esistenza di un danno difficilmente riparabile causato da importazioni massicce, effettuate in un periodo relativamente breve, di un prodotto che gode di sovvenzioni versate o accordate in contrasto con le disposizioni del GATT 1994 e del presente Accordo, e ove appaia necessario, onde impedire il verificarsi di tale danno, imporre retroattivamente dazi compensativi su tali importazioni, il dazio compensativo definitivo potrà essere imposto sulle importazioni destinate al consumo non oltre 90 giorni prima della data di applicazione delle misure provvisorie.

Art. 21 Durata e riesame dei dazi compensativi e degli impegni

21.1 Un dazio compensativo resta in vigore per il tempo e nella misura necessari a neutralizzare la sovvenzione che è causa del danno.

21.2 Qualora vi siano motivi per farlo, le autorità riesaminano la necessità di tenere in essere il dazio agendo di propria iniziativa ovvero, trascorso un congruo periodo di tempo dall’imposizione del dazio compensativo definitivo, su richiesta di una parte interessata che motivi la necessità di tale riesame con dati precisi. Le parti interessate hanno inoltre il diritto di richiedere alle autorità di esaminare se sia necessario tenere in essere il dazio per neutralizzare la sovvenzione, se sussista la probabilità che il danno continui o si ripeta una volta revocato o modificato il diritto, o entrambe le ipotesi. Qualora, a seguito del riesame a norma del presente paragrafo, le autorità accertino che il dazio compensativo non è più giustificato, esso sarà soppresso immediatamente.

21.3 In deroga alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2, gli eventuali dazi compensativi sono da revocare non oltre cinque anni dalla loro imposizione (o dalla data del più recente riesame a norma del paragrafo 2, ove il riesame abbia riguardato sia la sovvenzione che il danno, ovvero a norma del presente paragrafo) salvo accertamento da parte delle autorità, nel corso di una revisione avviata prima di tale data, di propria iniziativa o su richiesta debitamente motivata presentata con un congruo anticipo rispetto a tale data dall’industria nazionale o per conto della stessa, che la rimozione del dazio possa portare alla prosecuzione o alla reiterazione della sovvenzione e del danno1. Il dazio può restare in essere in attesa dell’esito del riesame.

21.4 All’eventuale riesame effettuato ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni dell’articolo 12 relative agli elementi di prova e alla procedura. Il riesame deve avvenire in tempi rapidi e concludersi di norma entro dodici mesi dalla data del suo inizio.

21.5 Le disposizioni del presente articolo si applicano, mutatis mutandis, agli impegni accettati ai sensi dell’articolo 18.


1 Nei casi in cui l’importo del dazio compensativo sia applicato retroattivamente, qualora risulti dal più recente accertamento che non è applicabile alcun dazio, tale constatazione non obbliga di per sé le autorità a revocare il dazio definitivo.

Art. 22 Notifica pubblica e spiegazione delle decisioni

22.1 Ove le autorità siano convinte che gli elementi di prova addotti sono sufficienti a giustificare l’apertura di un’inchiesta a norma dell’articolo 11, ne danno notifica pubblica, oltre a darne notifica al Membro o ai Membri i cui prodotti sono oggetto dell’inchiesta, nonché alle altre parti che, secondo quanto risulta alle autorità inquirenti, sono interessate all’inchiesta.

22.2 La notifica pubblica dell’apertura di un’inchiesta deve contenere, o comunque rendere note con rapporto separato1, informazioni adeguate su quanto segue:

i)
nome del paese o paesi esportatori e del prodotto interessato;
ii)
data di apertura dell’inchiesta;
iii)
descrizione della pratica o pratiche di sovvenzione oggetto dell’inchiesta;
iv)
sintesi dei fattori su cui si basa il supposto danno;
v)
indirizzo al quale i Membri interessati e le parti interessate devono inviare le loro dichiarazioni;
vi)
termini entro i quali i Membri interessati e le parti interessate devono far pervenire le loro opinioni.

22.3 Sarà data notifica pubblica di qualsiasi accertamento, preliminare o definitivo, di esito positivo o negativo, di qualsiasi decisione di accettare un impegno a norma dell’articolo 18, della cessazione di tale impegno, nonché della soppressione di un dazio compensativo definitivo. Tale notifica deve indicare, o comunque render note con rapporto separato e in modo sufficientemente particolareggiato, le risultanze e le conclusioni raggiunte su tutti i punti di fatto e di diritto ritenuti sostanziali dalle autorità inquirenti. Tutte le notifiche e i rapporti in questione devono essere trasmessi al Membro o ai Membri i cui prodotti sono oggetto dell’accertamento o dell’impegno in questione, nonché alle altre parti che risultano interessate all’inchiesta.

22.4 La pubblica notifica dell’imposizione di misure provvisorie deve contenere, o comunque render note con rapporto separato, spiegazioni sufficientemente dettagliate delle decisioni preliminari in merito all’esistenza di una sovvenzione e di un danno, con indicazione degli elementi di fatto e di diritto che hanno condotto all’accettazione o al rifiuto delle argomentazioni. Tale notifica o rapporto deve contenere in particolare, tenuto debito conto dell’esigenza di tutelare le informazioni riservate:

i)
i nomi dei fornitori oppure, qualora ciò non sia possibile, i nomi dei paesi fornitori interessati;
ii)
una descrizione del prodotto, sufficientemente completa ai fini doganali;
iii)
l’importo della sovvenzione stabilito e la base utilizzata per la determinazione dell’esistenza di una sovvenzione;
iv)
considerazioni relative alla determinazione del danno ai sensi dell’articolo 15;
v)
i motivi principali che hanno portato alla determinazione.

22.5 La pubblica notifica della conclusione o sospensione di un’inchiesta nel caso di una decisione di applicare un diritto definitivo o di accettare un impegno deve contenere, o comunque render note con rapporto separato, tutte le informazioni pertinenti sugli elementi di fatto e di diritto, nonché i motivi che hanno portato all’applicazione di misure definitive o all’accettazione di un impegno, tenuto debito conto dell’esigenza di tutelare le informazioni riservate. In particolare, la notifica o il rapporto devono contenere le informazioni descritte al paragrafo 4, nonché i motivi dell’accettazione o del rifiuto delle relative argomentazioni o ragioni addotte dai Membri interessati e dagli esportatori e importatori.

22.6 La pubblica notifica di cessazione o sospensione di un’inchiesta a seguito dell’accettazione di un impegno a norma dell’articolo 18 deve contenere, o comunque rendere nota con rapporto separato, la parte non riservata di tale impegno.

22.7 Le disposizioni del presente articolo si applicano, mutatis mutandis, all’avvio e alla conclusione di riesami a norma dell’articolo 21 e alle decisioni di applicazione retroattiva dei dazi a norma dell’articolo 20.


1 Nei casi in cui, a norma del presente art., le autorità forniscano informazioni e spiegazioni in un rapporto separato, esse garantiranno che tale rapporto sia facilmente accessibile al pubblico.

Art. 23 Esame giudiziario
Art. 24 Comitato per le sovvenzioni e le misure compensative e organi sussidiari
Art. 25 Notifiche
Art. 26 Vigilanza
Art. 27 Trattamento speciale e differenziato dei paesi in via di sviluppo Membri
Art. 28 Programmi esistenti
Art. 29 Trasformazione in una economia di mercato
Art. 30
Art. 31 Applicazione provvisoria
Art. 32 Altre disposizioni finali
I
II
I
II
Art. 1 Disposizione generale

Il presente Accordo stabilisce le norme per l’applicazione di misure di salvaguardia, intendendo con ciò le misure previste dall’articolo XIX del GATT 1994.

Art. 2 Condizioni

1. Un Membro1 potrà applicare una misura di salvaguardia ad un prodotto soltanto ove abbia determinato, ai sensi delle disposizioni che seguono, che tale prodotto viene importato nel suo territorio in quantità talmente elevate, in assoluto o in relazione alla produzione nazionale, e a condizioni tali da arrecare o minacciare di arrecare un grave pregiudizio ai produttori nazionali di prodotti simili o direttamente concorrenti.

2. Le misure di salvaguardia si applicheranno ad un prodotto importato indipendentemente dalla sua fonte.


1 Un’unione doganale può applicare una misura di salvaguardia in quanto entità singola o per conto di uno Stato membro. Nel caso in cui un’unione doganale applichi una misura di salvaguardia in quanto entità singola, tutti i requisiti per la determinazione dell’esistenza o della minaccia di grave pregiudizio a norma del presente Acc. si baseranno sulle condizioni esistenti nell’unione doganale nel suo complesso. Nel caso in cui una misura di salvaguardia venga applicata per conto di uno Stato membro, tutti i requisiti per la determinazione dell’esistenza o della minaccia di grave pregiudizio si baseranno sulle condizioni esistenti in quello Stato membro e la misura applicata sarà limitata allo stesso. Nulla di quanto contenuto nel presente Acc. s’intende pregiudicare l’interpretazione del rapporto tra l’art. XIX e il par. 8 dell’art. XXIV del GATT 1994.

Art. 3 Inchiesta

1. I Membri potranno applicare una misura di salvaguardia solo in seguito ad un’inchiesta svolta dalle loro autorità competenti, secondo procedure precedentemente definite e rese pubbliche conformemente all’articolo X del GATT 1994. L’inchiesta comporterà l’opportuna pubblicazione di un avviso a tutte le parti interessate, nonché udienze pubbliche o altre occasioni adeguate nelle quali importatori, esportatori e altre parti interessate possano presentare elementi di prova ed esporre le rispettive opinioni, ivi compresa la possibilità di replicare alle esternazioni di altre parti e di esporre il proprio punto di vista, tra l’altro, circa la questione se l’applicazione di una misura di salvaguardia sia o meno nell’interesse pubblico. Le autorità competenti pubblicheranno una relazione contenente le loro constatazioni e conclusioni ragionate raggiunte in merito a tutti gli aspetti pertinenti, di fatto e di diritto.

2. Tutte le informazioni di natura confidenziale, o fornite a titolo riservato, dovranno essere trattate come tali dalle autorità competenti, ove siano addotte valide ragioni. Tali informazioni non dovranno essere divulgate senza l’autorizzazione della parte che le ha fornite. Alle parti che abbiano fornito informazioni riservate potrà essere richiesto di presentarne una sintesi non riservata ovvero, se le parti affermano che tali informazioni non possono essere riassunte, i motivi per i quali non è possibile fornire tale sintesi. Tuttavia, ove le autorità competenti ritengano che la richiesta di riservatezza non sia giustificata e la parte interessata non sia disposta a rendere pubblica l’informazione ovvero ad autorizzarne la divulgazione in forma generale o sintetica, le autorità hanno facoltà di non tener conto di tale informazione salvo che sia possibile dimostrare con loro piena soddisfazione e sulla base di fonti adeguate che si tratta di informazioni corrette.

Art. 4 Determinazione dell’esistenza o della minaccia di grave pregiudizio

1. Ai fini del presente Accordo:

a)
per «grave pregiudizio» s’intende un danno generale significativo alla posizione di un’industria nazionale;
b)
per «minaccia di grave pregiudizio» s’intende un grave pregiudizio che sia chiaramente imminente, conformemente alle disposizioni del paragrafo 2. La determinazione della presenza di una minaccia di grave pregiudizio dovrà basarsi sui fatti e non semplicemente su supposizioni, congetture o remote possibilità; e
c)
ai fini della determinazione dell’esistenza o della minaccia di pregiudizio, l’espressione «industria nazionale» comprende l’insieme dei produttori di prodotti simili o direttamente concorrenti operanti nel territorio di un Membro, ovvero quelli la cui produzione di prodotti simili o direttamente concorrenti rappresenti, nell’insieme, una quota consistente della produzione nazionale complessiva di tali prodotti.
2.
a) Nel corso dell’inchiesta per determinare se l’aumento delle importazioni abbia provocato o minacci di provocare un grave pregiudizio ad un’industria nazionale ai sensi del presente Accordo, le autorità competenti valuteranno tutti i fattori rilevanti di natura oggettiva e quantificabile che abbiano un peso sulla situazione del settore, in particolare il tasso e l’entità dell’incremento delle importazioni del prodotto in questione, in termini assoluti e relativi, la quota di mercato nazionale servita da tali importazioni, i cambiamenti intervenuti in fattori quali livello delle vendite, produzione, produttività, utilizzo della capacità, profitti e perdite, e occupazione;
b)
la determinazione di cui al paragrafo 2, lettera a) non sarà effettuata salvo che l’inchiesta dimostri, sulla base di prove oggettive, l’esistenza di un legame causale tra l’incremento delle importazioni del prodotto interessato e la presenza o la minaccia di un grave pregiudizio. Qualora fattori diversi dall’incremento delle importazioni arrechino pregiudizio ad un’industria nazionale nello stesso momento, tale pregiudizio non sarà imputato all’aumento delle importazioni;
c)
le autorità competenti provvederanno a pubblicare sollecitamente, conformemente alle disposizioni dell’articolo 3, un’analisi dettagliata del caso oggetto dell’inchiesta, nonché una dimostrazione della pertinenza dei fattori esaminati.
Art. 5 Applicazione delle misure di salvaguardia

1. I Membri applicheranno le misure di salvaguardia solo nella misura necessaria ad impedire un grave pregiudizio o a porvi rimedio e a facilitare l’adeguamento. Ove si ricorra a una restrizione quantitativa, tale misura non ridurrà l’ammontare delle importazioni al di sotto del livello conseguito in un periodo recente, pari alla media delle importazioni effettuate negli ultimi tre anni di riferimento per i quali sono disponibili dati statistici, salvo che venga fornita una chiara giustificazione della necessità di prevedere un livello diverso di importazioni, al fine di impedire un grave pregiudizio o di porvi rimedio. I Membri adotteranno le misure più opportune per il raggiungimento degli obiettivi previsti.

2.
a) Nei casi in cui un contingente venga suddiviso tra diversi paesi fornitori, il Membro che applica le restrizioni può cercare di raggiungere un accordo in merito all’assegnazione di quote del contingente con tutti gli altri Membri che abbiano un interesse sostanziale nella fornitura del prodotto in questione. Nei casi in cui questo metodo non sia praticabile in termini ragionevoli, il Membro interessato assegnerà ai Membri che abbiano un interesse sostanziale nella fornitura del prodotto quote diverse sulla base delle percentuali fornite da tali Membri, nel corso di un precedente periodo rappresentativo, sul totale delle importazioni del prodotto in questione, in volume o in valore, tenendo in debito conto eventuali fattori particolari che possano aver inciso o possano incidere sul commercio del prodotto.
b)
Un Membro potrà derogare alle disposizioni del paragrafo 2, lettera a), purché si svolgano consultazioni a norma dell’articolo 12, paragrafo 3, sotto gli auspici del comitato per le misure di salvaguardia previsto all’articolo 13, paragrafo 1, e purché al comitato sia fornita una chiara dimostrazione del fatto che i) le importazioni provenienti da determinati Membri sono aumentate in percentuale sproporzionata rispetto all’incremento totale delle importazioni del prodotto in questione nell’arco di un periodo rappresentativo, ii) i motivi della deroga alle disposizioni del paragrafo 2, lettera a) sono giustificati e iii) le condizioni di tale deroga sono eque per tutti i fornitori del prodotto in questione. La durata di una misura di questo tipo non può essere prorogata oltre il periodo iniziale a norma dell’articolo 7, paragrafo 1. La deroga di cui sopra non sarà permessa in caso di minaccia di grave pregiudizio.
Art. 6 Misure provvisorie di salvaguardia

In circostanze critiche, dove un ritardo provocherebbe un danno al quale sarebbe difficile porre rimedio, i Membri potranno adottare misure provvisorie di salvaguardia successivamente alla determinazione preliminare dell’esistenza di prove evidenti del fatto che l’incremento delle importazioni abbia causato o minacci di causare un grave pregiudizio. La durata della misura provvisoria non potrà superare i 200 giorni, e durante tale periodo dovranno essere soddisfatti i requisiti previsti agli articoli da 2 a 7 e 12. Tali misure potranno assumere la forma di aumenti tariffari, da rimborsare immediatamente ove dalla successiva inchiesta di cui al paragrafo 2 dell’articolo 4 risulti che l’incremento delle importazioni non abbia arrecato né abbia minacciato di arrecare un grave pregiudizio ad un’industria nazionale. La durata della misura provvisoria sarà calcolata come parte del periodo iniziale e di eventuali proroghe di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 dell’articolo 7.

Art. 7 Durata e riesame delle misure di salvaguardia

1. I Membri applicheranno le misure di salvaguardia solo per il periodo di tempo necessario ad impedire un grave pregiudizio o a porvi rimedio, e a facilitare l’adeguamento. La durata non supererà i quattro anni, salvo proroghe ai sensi del paragrafo 2.

2. Il periodo indicato al paragrafo 1 potrà essere prorogato purché le autorità competenti del Membro importatore accertino, conformemente alle procedure esposte agli articoli 2, 3, 4 e 5, che l’applicazione della misura di salvaguardia continua ad essere necessaria al fine di impedire un grave pregiudizio o di porvi rimedio, e sia dimostrato che l’industria è in fase di adeguamento, e purché siano osservate le disposizioni pertinenti degli articoli 8 e 12.

3. In totale, il periodo di applicazione di una misura di salvaguardia, ivi compresi il periodo di applicazione di eventuali misure provvisorie, il periodo di applicazione iniziale ed eventuali proroghe dello stesso, non dovrà superare gli otto anni.

4. Al fine di favorire l’adeguamento in una situazione in cui la durata prevista di una misura di salvaguardia, notificata a norma delle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 1, sia superiore ad un anno, il Membro che la applica provvederà a liberalizzarla progressivamente, ad intervalli regolari, nel corso del periodo di applicazione. Ove la durata della misura superi i tre anni, il Membro che la applica riesaminerà la situazione entro metà termine e, se del caso, revocherà la misura o aumenterà il ritmo della liberalizzazione. Una misura prorogata ai sensi del paragrafo 2 non potrà essere più restrittiva di quanto non fosse al termine del periodo iniziale, e dovrebbe continuare ad essere liberalizzata.

5. Una misura di salvaguardia non potrà essere applicata una seconda volta all’importazione di un prodotto che è già stato oggetto della stessa misura, adottata successivamente alla data di entrata in vigore dell’accordo OMC, per un periodo di tempo uguale a quello della precedente applicazione, purché il periodo di non applicazione sia almeno di due anni.

6. In deroga alle disposizioni del paragrafo 5, una misura di salvaguardia di durata pari o inferiore a 180 giorni potrà essere nuovamente applicata all’importazione di un prodotto, ove:

a)
sia passato almeno un anno dalla data di introduzione di una misura di salvaguardia sull’importazione di tale prodotto; e
b)
tale misura di salvaguardia non sia stata applicata allo stesso prodotto per più di due volte nell’arco del quinquennio immediatamente precedente la data di introduzione della misura.
Art. 8 Livello delle concessioni e altri obblighi

1. Un Membro che intenda applicare una misura di salvaguardia o ne richieda la proroga farà il possibile per mantenere le concessioni e altri obblighi ad un livello sostanzialmente equivalente a quello previsto dal GATT 1994 nei confronti degli esportatori Membri che sarebbero influenzati da tale misura, conformemente alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 3. Per conseguire tale obiettivo, i Membri interessati potranno concordare strumenti adeguati di compensazione commerciale per gli effetti negativi della misura sui rispettivi commerci.

2. Se non sarà raggiunto un accordo entro 30 giorni nell’ambito di consultazioni a norma dell’articolo 12, paragrafo 3, i Membri esportatori interessati avranno facoltà, al più tardi a 90 giorni dall’introduzione della misura, di sospendere l’applicazione di concessioni o altri obblighi sostanzialmente equivalenti ai sensi del GATT 1994 nei confronti del Membro che applica la misura di salvaguardia, alla scadenza di 30 giorni dalla data di ricevimento di un avviso scritto di tale sospensione da parte del Consiglio per gli scambi di merci, il quale non la disapprovi.

3. Il diritto di sospensione di cui al paragrafo 2 non sarà esercitato nell’arco dei primi tre anni di validità di una misura di salvaguardia, purché la stessa sia stata adottata in conseguenza di un incremento delle importazioni in termini assoluti e sia conforme alle disposizioni del presente Accordo.

Art. 9 Paesi in via di sviluppo Membri

1. Non potranno essere applicate misure di salvaguardia nei confronti di prodotti originari di paesi in via di sviluppo Membri, fintanto che la loro quota sul totale delle importazioni del prodotto in questione da parte del Membro importatore non supera il 3 per cento, purché i paesi in via di sviluppo Membri e che forniscono una quota di importazioni inferiore al 3 per cento nel loro insieme non rappresentino più del 9 per cento del totale delle importazioni del prodotto in questione.1

2. I paesi in via di sviluppo Membri avranno il diritto di prorogare il periodo di applicazione di una misura di salvaguardia fino a due anni oltre il periodo massimo previsto all’articolo 7, paragrafo 3. In deroga a quanto disposto dall’articolo 7, paragrafo 5, i paesi in via di sviluppo Membri avranno il diritto di applicare nuovamente una misura di salvaguardia alle importazioni di un prodotto che è già stato oggetto della stessa misura, successivamente alla data di entrata in vigore dell’Accordo OMC, dopo un periodo di tempo pari alla metà di quello di precedente applicazione della misura, purché il periodo di non applicazione sia almeno di due anni.


1 I Membri provvederanno a notificare immediatamente al Comitato per le misure di salvaguardia una misura adottata a norma del par. 1 dell’art. 9.

Art. 10 Misure già in atto ai sensi dell’articolo XIX

I Membri revocheranno tutte le misure di salvaguardia adottate ai sensi dell’articolo XIX del GATT 19471 che fossero in atto alla data di entrata in vigore dell’Accordo OMC al più tardi entro otto anni dalla data di applicazione iniziale o cinque anni dalla data di entrata in vigore dell’Accordo OMC, se successiva.


Art. 11 Divieto ed eliminazione di determinate misure
1.
a) I Membri dovranno astenersi dall’adottare o richiedere l’applicazione di provvedimenti di emergenza nei confronti dell’importazione di particolari prodotti, come indicato nell’articolo XIX del GATT 1994, salvo che tali provvedimenti siano conformi alle disposizioni di detto articolo, applicato nell’osservanza del presente Accordo.
b)
I Membri dovranno inoltre astenersi dal perseguire, adottare o tenere in essere restrizioni volontarie all’esportazione, accordi di commercializzazione regolata o altre misure analoghe concernenti l’esportazione o l’importazione1,2 ivi compresi provvedimenti adottati da un singolo Membro o ai sensi di accordi, impegni e intese stipulati da due o più Membri. Eventuali misure di questo tipo in vigore alla data di entrata in vigore dell’Accordo OMC saranno rese conformi alle disposizioni del presente Accordo o eliminate gradualmente secondo quanto disposto dal paragrafo 2.
c)
Il presente Accordo non si applica a misure perseguite, adottate o tenute in essere da un Membro ai sensi di disposizioni del GATT 1994 diverse dall’articolo XIX, accordi commerciali multilaterali nell’allegato 1A diversi dal presente Accordo, o ai sensi di protocolli e accordi o intese conclusi nell’ambito del GATT 1994.

2. La revoca graduale delle misure, di cui al paragrafo 1, lettera b), si svolgerà in base a calendari che i Membri interessati dovranno presentare al comitato per le misure di salvaguardia al più tardi 180 giorni dopo la data di entrata in vigore dell’Accordo OMC. Tali calendari si riferiranno a tutte le misure indicate al paragrafo 1, da revocare gradualmente o rendere conformi al presente Accordo entro un termine non superiore a quattro anni dalla data di entrata in vigore dell’Accordo OMC, fatta eccezione per non più di una misura specifica per ogni Membro importatore3, la cui durata non potrà estendersi oltre il 31 dicembre 1999. Eventuali eccezioni dovranno essere concordate dai Membri direttamente interessati e notificate al comitato per le misure di salvaguardia per l’esame e l’approvazione entro 90 giorni dall’entrata in vigore dell’Accordo OMC. Nell’allegato è indicata una misura approvata come rientrante nell’eccezione.

3. I Membri si asterranno dall’incoraggiare o sostenere l’adozione o il mantenimento, da parte di imprese pubbliche e private, di misure non governative equivalenti a quelle indicate al paragrafo 1.


1 Un contingente di importazione applicato a titolo di misura di salvaguardia conferme-mente alle relative disposizioni del GATT e del presente Acc. potrà essere gestito di comune accordo, dall’esportatore Membro.
2 Esempi di misure di questo tipo includono interventi di contenimento delle esportazioni, sistemi di controllo dei prezzi per l’esportazione o l’importazione, vigilanza su esportazioni o importazioni, cartelli di importazione obbligatori e regimi facoltativi di licenze di esportazione o di importazione, che offrono una certa tutela.
3 L’unica eccezione di questo tipo alla quale hanno diritto le Comunità europee è indicata nell’all. del presente Accordo.

Art. 12 Notifica e consultazioni

1. I Membri provvederanno a dare immediata notifica al Comitato per le misure di salvaguardia in merito a quanto segue:

a)
apertura di un’inchiesta concernente l’esistenza o la minaccia di un grave pregiudizio, nonché le relative motivazioni;
b)
riscontro dell’esistenza o della minaccia di un grave pregiudizio causato da incremento delle importazioni; e
c)
decisione di applicare o prorogare una misura di salvaguardia.

2. Nell’effettuare la notifica di cui al paragrafo 1, lettera b) e lettera c), il Membro che intenda applicare o prorogare una misura di salvaguardia dovrà fornire al Comitato per le misure di salvaguardia tutte le informazioni del caso, tra cui una prova dell’esistenza o della minaccia di un grave pregiudizio causato dall’incremento delle importazioni, una descrizione precisa del prodotto interessato e della misura proposta, la data proposta per l’introduzione, la durata prevista e i tempi per la progressiva liberalizzazione. In caso di proroga di una misura, sarà necessario inoltre dimostrare che l’industria interessata è in via di adeguamento. Il Consiglio per gli scambi di merci o il Comitato per le misure di salvaguardia potranno richiedere al Membro che intende applicare o prorogare una misura le informazioni aggiuntive da essi ritenute necessarie.

3. Un Membro che intenda applicare o prorogare una misura di salvaguardia dovrà dare adeguato spazio a consultazioni preliminari con altri Membri che abbiano un interesse sostanziale in quanto esportatori del prodotto in questione, al fine, tra l’altro, di esaminare le informazioni fornite ai sensi del paragrafo 2, scambiare opinioni sulla misura da attuare e raggiungere un’intesa sui modi per conseguire l’obiettivo indicato al paragrafo 1 dell’articolo 8.

4. Prima di adottare una misura provvisoria, di cui all’articolo 6, i Membri dovranno effettuare una notifica in tal senso al Comitato per le misure di salvaguardia. Le consultazioni saranno avviate immediatamente dopo l’adozione della misura.

5. I risultati delle consultazioni di cui al presente articolo, nonché i risultati delle verifiche a metà termine di cui al paragrafo 4 dell’articolo 7, eventuali forme di compensazione di cui al paragrafo 1 dell’articolo 8, nonché proposte di sospensione di concessioni e altri obblighi di cui al paragrafo 2 dell’articolo 8, saranno tempestivamente notificati al Consiglio per gli scambi di merci dai Membri interessati.

6. I Membri provvederanno a notificare prontamente al comitato per le misure di salvaguardia leggi, regolamenti e procedure amministrative nazionali relative a misure di salvaguardia, nonché eventuali modifiche ivi apportate.

7. I Membri che mantengano in essere le misure descritte all’articolo 10 e al paragrafo 1 dell’articolo 11, in atto alla data di entrata in vigore dell’Accordo OMC, provvederanno a darne notifica al Comitato per le misure di salvaguardia, al più tardi 60 giorni dopo la data di entrata in vigore dell’Accordo OMC.

8. Qualsiasi Membro potrà notificare al Comitato per le misure di salvaguardia eventuali leggi, regolamenti, procedure amministrative, nonché misure o azioni discusse nel presente Accordo che non siano state notificate da altri Membri tenuti ad effettuare tali notifiche a sensi del presente Accordo.

9. Qualsiasi Membro potrà notificare al comitato per le misure di salvaguardia eventuali misure non governative di cui all’articolo 11, paragrafo 3.

10. Tutte le notifiche al Consiglio per gli scambi di merci ai sensi del presente Accordo saranno effettuate, di norma, attraverso il Comitato per le misure di salvaguardia.

11. Le disposizioni sulla notifica contenute nel presente Accordo non s’intendono imporre ai Membri di rendere note informazioni riservate la cui divulgazione impedirebbe l’applicazione della legge o comunque sarebbe contraria all’interesse pubblico o pregiudicherebbe i legittimi interessi commerciali di determinate imprese, pubbliche o private.

Art. 13 Vigilanza

1. È costituito con il presente Accordo un Comitato per le misure di salvaguardia, sotto l’autorità del Consiglio per gli scambi di merci, aperto alla partecipazione di qualsiasi Membro che esprima il desiderio di farne parte. Il Comitato avrà le seguenti funzioni:

a)
controllare l’attuazione generale del presente Accordo e fornire raccomandazioni per migliorarla, provvedendo a trasmettere ogni anno al Consiglio per gli scambi di merci una relazione in merito;
b)
verificare, su richiesta di un Membro interessato, l’osservanza degli obblighi procedurali previsti dal presente Accordo in relazione ad una misura di salvaguardia, e comunicare quanto riscontrato al Consiglio per gli scambi di merci;
c)
fornire assistenza ai Membri, su loro richiesta, nel corso delle consultazioni ai sensi delle disposizioni del presente Accordo;
d)
verificare eventuali misure previste all’articolo 10 e al paragrafo 1 dell’articolo 11, controllare la graduale riduzione fino a soppressione delle stesse e riferirne opportunamente al Consiglio per gli scambi di merci;
e)
esaminare, su richiesta del Membro che adotta una misura di salvaguardia, se le proposte di sospendere le concessioni o altri obblighi siano «sostanzialmente equivalenti», e riferirne opportunamente al Consiglio per gli scambi di merci;
f)
ricevere ed esaminare tutte le notifiche previste nel presente Accordo e darne opportuna comunicazione al Consiglio per gli scambi di merci; e
g)
svolgere qualsivoglia altra funzione in relazione al presente Accordo che possa essere stabilita dal Consiglio per gli scambi di merci.

2. Per assistere il Comitato nello svolgimento della sua funzione di controllo, il Segretariato provvederà a redigere ogni anno un rapporto fattuale sul funzionamento del presente Accordo, sulla base di notifiche e di altre informazioni attendibili a sua disposizione.

Art. 14 Risoluzione delle controversie
Preambolo
Art. 1 Pubblicazione e disponibilità delle informazioni

1  Pubblicazione

1.1 Ogni Paese membro pubblica tempestivamente le informazioni seguenti in modo non discriminatorio e facilmente accessibile al fine di consentire ai Governi, ai commercianti e ad altre parti interessate di prenderne conoscenza:

(a)
procedure d’importazione, esportazione e transito (incluse le procedure nei porti, negli aeroporti e negli altri punti di entrata) e moduli e documenti richiesti;
(b)
aliquote di dazio applicate e tasse di qualsiasi tipo applicate all’importazione o all’esportazione o in occasione dell’importazione o dell’esportazione;
(c)
tariffe e imposizioni applicate da o per organismi governativi all’importazione, all’esportazione o al transito o in occasione dell’importazione, dell’esportazione o del transito;
(d)
norme per la classificazione o la valutazione dei prodotti a scopi doganali;
(e)
leggi, regolamenti e decisioni amministrative di applicazione generale relative alle regole d’origine;
(f)
restrizioni o divieti d’importazione, esportazione o transito;
(g)
sanzioni previste in caso di inosservanza delle formalità d’importazione, esportazione o transito;
(h)
procedure di ricorso o di riesame;
(i)
accordi o parti di accordi conclusi con uno o più Paesi per quanto riguarda l’importazione, l’esportazione o il transito; e
(j)
procedure relative all’amministrazione dei contingenti doganali.

1.2 Nessun punto delle presenti disposizioni è interpretato come un obbligo di pubblicare o di fornire informazioni in una lingua diversa da quella del Paese membro, fatte salve le disposizioni del sottoparagrafo 2.2.

2  Informazioni disponibili su Internet

2.1 Ogni Paese membro mette a disposizione su Internet e aggiorna, per quanto possibile e se opportuno, le informazioni seguenti:

(a)
una descrizione1 delle sue procedure d’importazione, esportazione e transito, comprese le procedure di ricorso o di riesame, che informi i Governi, i commercianti e altre parti interessate sulle formalità pratiche necessarie ai fini dell’importazione, dell’esportazione e del transito;
(b)
i moduli e i documenti richiesti per l’importazione verso o l’esportazione dal suo territorio o per il transito attraverso il suo territorio;
(c)
le coordinate del suo punto o dei suoi punti d’informazione.

2.2 Ogniqualvolta ciò sia possibile, la descrizione di cui al sottoparagrafo 2.1 lettera (a) è anche messa a disposizione in una lingua ufficiale dell’OMC.

2.3 I Paesi membri sono invitati a mettere a disposizione su Internet altre informazioni relative al commercio, compresi la legislazione rilevante in materia di commercio e gli altri elementi di cui al sottoparagrafo 1.1.

3  Punti d’informazione

3.1 Ogni Paese membro istituisce o mantiene, nel limite delle risorse di cui dispone, uno o più punti d’informazione per rispondere a richieste pertinenti presentate da Governi, commercianti e altre parti interessate sulle questioni di cui al sottoparagrafo 1.1 e per fornire i moduli e i documenti richiesti di cui al sottoparagrafo 1.1 lettera (a).

3.2 I Paesi membri che fanno parte di un’unione doganale o che partecipano a un processo d’integrazione regionale possono istituire o mantenere punti d’informazione comuni a livello regionale per adempiere la disposizione di cui al sottoparagrafo 3.1 relativa alle procedure comuni.

3.3 I Paesi membri sono invitati a non esigere il pagamento di una tariffa per le risposte alle richieste di informazioni o per la trasmissione dei moduli e dei documenti richiesti. All’occorrenza, i Paesi membri limitano l’importo delle tariffe e delle imposizioni applicate al costo approssimativo dei servizi resi.

3.4 I punti d’informazione rispondono alle richieste di informazioni e forniscono i moduli e i documenti entro un termine ragionevole fissato da ciascun Paese membro, che può variare secondo la natura o la complessità della richiesta.

4  Notifica

Ogni Paese membro notifica al Comitato per l’agevolazione degli scambi istituito in base all’articolo 23 sottoparagrafo 1.1 (denominato nel presente Accordo «Comitato»):

(a)
il o i luoghi ufficiali in cui sono pubblicate le informazioni di cui al sottoparagrafo 1.1 lettere (a)–(j);
(b)
l’indirizzo URL del o dei siti Internet di cui al sottoparagrafo 2.1; e
(c)
le coordinate dei punti d’informazione di cui al sottoparagrafo 3.1.

1 Ogni Paese membro è libero di indicare sul suo sito Internet i limiti giuridici di questa descrizione.

Art. 2 Possibilità di presentare osservazioni e informazioni prima dell’entrata in vigore e consultazioni

1  Possibilità di presentare osservazioni e informazioni prima dell’entrata in vigore

1.1 Ogni Paese membro offre ai commercianti e alle altre parti interessate, per quanto possibile e compatibilmente con il suo diritto nazionale e il suo sistema giuridico, delle possibilità e un termine adeguato per presentare osservazioni sulle proposte di introduzione o di modifica di leggi e regolamenti di applicazione generale relative alla circolazione, allo svincolo e allo sdoganamento delle merci, comprese le merci in transito.

1.2 Ogni Paese membro garantisce, per quanto possibile e compatibilmente con il suo diritto nazionale e il suo sistema giuridico, che le leggi e i regolamenti di applicazione generale nuove o modificate relative alla circolazione, allo svincolo e allo sdoganamento delle merci, comprese le merci in transito, siano pubblicate o che le informazioni in merito siano altrimenti messe a disposizione del pubblico il più presto possibile prima della loro entrata in vigore, in modo da consentire ai commercianti e alle altre parti interessate di prenderne conoscenza.

1.3 Le modifiche delle aliquote di dazio o delle aliquote tariffarie, le misure di attenuazione, le misure la cui efficacia sarebbe ridotta in seguito al rispetto dei sottoparagrafi 1.1 o 1.2, le misure applicate in caso d’urgenza o minime modifiche del diritto nazionale e del sistema giuridico sono escluse dai sottoparagrafi 1.1 e 1.2.

2  Consultazioni

Ogni Paese membro prevede, se opportuno, regolari consultazioni tra i suoi organismi di frontiera e i commercianti o le altre parti interessate insediate sul suo territorio.

Art. 3 Decisioni anticipate

1. Ogni Paese membro pronuncia una decisione anticipata in modo ragionevole, entro un termine adeguato, all’attenzione del richiedente che ha presentato una richiesta scritta contenente tutte le informazioni necessarie. Se un Paese membro si rifiuta di pronunciare una decisione anticipata, lo notifica tempestivamente al richiedente per iscritto indicando i fatti rilevanti e la base su cui si fonda la sua decisione.

2. Un Paese membro può rifiutarsi di pronunciare una decisione anticipata all’attenzione del richiedente se la questione sollevata nella richiesta:

(a)
è già oggetto di una procedura avviata dal richiedente presso un organismo governativo, una corte di appello o un tribunale; o
(b)
è già stata oggetto di una decisione di una corte di appello o di un tribunale.

3. La decisione anticipata è valida per un periodo ragionevole dopo che è stata pronunciata, a meno che il diritto, i fatti o le circostanze che l’hanno motivata non siano cambiati.

4. Se un Paese membro annulla, modifica o invalida la decisione anticipata, lo notifica per iscritto al richiedente indicando i fatti rilevanti e la base su cui si fonda la sua decisione. Un Paese membro può annullare, modificare o invalidare con effetto retroattivo la decisione anticipata soltanto se tale decisione era basata su informazioni incomplete, inesatte, false o fuorvianti.

5. Una decisione anticipata pronunciata da un Paese membro è vincolante per quest’ultimo nei confronti del richiedente che l’ha chiesta. Il Paese membro può prevedere che la decisione anticipata sia vincolante per il richiedente.

6. Ogni Paese membro pubblica almeno:

(a)
i requisiti relativi all’applicazione di una decisione anticipata, comprese le informazioni che devono essere fornite e la forma della loro presentazione;
(b)
il termine entro il quale pronuncerà una decisione anticipata; e
(c)
la durata di validità della decisione anticipata.

7. Ogni Paese membro provvede affinché, su domanda scritta di un richiedente, si proceda a un riesame della decisione anticipata o della decisione di annullarla, modificarla o invalidarla.1

8. Ogni Paese membro si sforza di rendere pubblicamente accessibili tutte le informazioni sulle decisioni anticipate che ritiene possano risultare di particolare interesse anche per le altre parti coinvolte, tenendo conto della necessità di tutelare le informazioni commerciali confidenziali.

9. Definizioni e campo d’applicazione

(a)
Con l’espressione «decisione anticipata» s’intende una decisione scritta comunicata da un Paese membro al richiedente prima dell’importazione di una merce a cui si riferisce la richiesta, che stabilisce il trattamento accordato dal Paese membro alla merce al momento dell’importazione per quanto riguarda:
(i)
la classificazione tariffaria della merce; e
(ii)
l’origine della merce.2
(b)
Oltre alle decisioni anticipate definite alla lettera (a), i Paesi membri sono invitati a pronunciare decisioni anticipate per quanto riguarda:
(i)
il metodo o i criteri adeguati da utilizzare per determinare il valore doganale in base a un insieme particolare di fatti, e la loro applicazione;
(ii)
l’applicazione dei requisiti del Paese membro in materia di sgravi o esenzioni dai dazi doganali;
(iii)
l’applicazione dei requisiti del Paese membro in materia di contingenti, compresi i contingenti tariffari; e
(iv)
qualsiasi altra questione per la quale un Paese membro considera opportuno pronunciare una decisione anticipata.
(c)
Con il termine «richiedente» s’intende un esportatore, un importatore o qualsiasi persona che presenti validi motivi, o il suo rappresentante.
(d)
Un Paese membro può esigere che il richiedente abbia un rappresentante legale o che sia registrato sul suo territorio. Per quanto possibile, tali prescrizioni non limitano le categorie di persone che possono chiedere di beneficiare di decisioni anticipate, tenuto conto in particolare delle esigenze specifiche delle piccole e medie imprese. Questi requisiti devono essere chiare e trasparenti e non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata.

1 Ai sensi del presente paragrafo: (a) un riesame può essere effettuato, prima o dopo che si è dato seguito alla decisione, dal funzionario, dal servizio o dall’autorità che ha pronunciato la decisione, da un’autorità amministrativa superiore o indipendente, da un’autorità giudiziaria; e (b) un Paese membro non è tenuto ad accordare al richiedente la possibilità di invocare l’articolo 4 paragrafo 1.
2 Resta inteso che una decisione anticipata sull’origine di una merce può essere una valutazione dell’origine ai fini dell’Accordo sulle regole d’origine se la decisione soddisfa le prescrizioni del presente Accordo e dell’Accordo sulle regole d’origine. Allo stesso modo, una valutazione dell’origine ai sensi dell’Accordo sulle regole d’origine può essere una decisione anticipata sull’origine di una merce ai fini del presente Accordo se la decisione soddisfa le prescrizioni dei due Accordi. I Paesi membri non sono tenuti a stabilire accordi distinti ai sensi della presente disposizione oltre a quelli stabiliti conformemente all’Accordo sulle regole d’origine per quanto riguarda la valutazione dell’origine, a condizione che siano adempiute le prescrizioni del presente articolo.

Art. 4 Procedure di ricorso o di riesame

1. Ogni Paese membro prevede che qualsiasi persona oggetto di una decisione amministrativa1 pronunciata dalle dogane abbia diritto, sul suo territorio:

a)
a presentare ricorso o a richiedere un riesame amministrativo presso un’autorità amministrativa superiore al funzionario o al servizio che ha pronunciato la decisione, o indipendente da questi ultimi;
e/o
(b)
a presentare ricorso o a richiedere un riesame giudiziario in merito alla decisione.

2. La legislazione di un Paese membro può esigere che, prima che venga presentato un ricorso o avviato un riesame giudiziario, abbia luogo un ricorso o un riesame amministrativo.

3. Ogni Paese membro garantisce che le sue procedure di ricorso o di riesame siano applicate in modo non discriminatorio.

4. Ogni Paese membro garantisce che, nel caso in cui la decisione sul ricorso o sul riesame ai sensi del paragrafo 1 lettera (a) non sia stata pronunciata:

(a)
entro i termini prefissati specificati nelle sue leggi o regolamenti; o
(b)
senza indebito ritardo,

il richiedente abbia il diritto di presentare un altro ricorso o di richiedere un altro riesame presso l’autorità amministrativa o l’autorità giudiziaria, o di adire in altro modo l’autorità giudiziaria.2

5. Ogni Paese membro garantisce che la persona di cui al paragrafo 1 sia informata sui motivi della decisione amministrativa affinché possa avviare le procedure di ricorso o di riesame nel caso in cui ciò sia necessario.

6. Ogni Paese membro è invitato a rendere applicabili le disposizioni del presente articolo a una decisione amministrativa pronunciata da un organismo di frontiera competente che non siano le dogane.


1 Ai fini del presente articolo, con l’espressione «decisione amministrativa» s’intende una decisione che produce un effetto giuridico che influisce sui diritti e sugli obblighi di una persona specifica in un determinato caso. Resta inteso che ai fini del presente articolo l’espressione «decisione amministrativa» copre una misura amministrativa ai sensi dell’articolo X del GATT 1994 o l’assenza di misure o di decisioni amministrative conformemente al diritto nazionale e al sistema giuridico di un Paese membro. Per far fronte a questa lacuna, i Paesi membri possono mantenere un altro meccanismo amministrativo o un ricorso giudiziario per ordinare alle autorità doganali di pronunciare tempestivamente una decisione amministrativa invece del diritto di ricorso o di riesame previsto al paragrafo 1 lettera (a).
2 Nessuna disposizione del presente paragrafo impedisce a un Paese membro di riconoscere un silenzio amministrativo in merito a un ricorso o un riesame come una decisione a favore del richiedente conformemente alle sue leggi e regolamenti.

Art. 5 Altre misure volte a rafforzare l’imparzialità, la non-discriminazione e la trasparenza

1  Notifiche di controlli o di ispezioni rafforzati

Se un Paese membro adotta o mantiene un sistema di emissione di notifiche o istruzioni alle sue autorità interessate al fine di innalzare il livello dei controlli o delle ispezioni alla frontiera per quanto riguarda i prodotti alimentari, le bevande o i mangimi che sono oggetto di notifiche o istruzioni ai fini della protezione della vita e della salute delle persone e degli animali o della preservazione dei vegetali sul suo territorio, alle modalità di emissione, abrogazione o sospensione di queste notifiche o istruzioni si applicano le seguenti norme:

(a)
il Paese membro può, se opportuno, emettere la notifica o l’istruzione in base al rischio;
(b)
il Paese membro può emettere la notifica o l’istruzione in modo che sia uniformemente applicabile soltanto ai punti di entrata in cui vigono le condizioni sanitarie e fitosanitarie sulle quali si basa la notifica o l’istruzione;
(c)
il Paese membro abroga la notifica o l’istruzione o la sospende tempestivamente se le circostanze che l’hanno motivata non sussistono più o se le nuove circostanze possono essere affrontate in modo meno restrittivo per il commercio; e
(d)
un Paese membro che decida di annullare o di sospendere la notifica o l’istruzione pubblica tempestivamente, se opportuno, l’annuncio dell’annullamento o della sospensione della notifica o dell’istruzione in modo non discriminatorio e facilmente accessibile, o informa il Paese membro esportatore o l’importatore.

2  Ritenzione di merci

Un Paese membro informa tempestivamente il trasportatore o l’importatore nel caso in cui merci dichiarate per l’importazione siano trattenute a scopo d’ispezione dalle dogane o da qualsiasi altra autorità competente.

3  Procedure di prova

3.1 Su richiesta, un Paese membro può offrire la possibilità di una seconda prova in caso di esito sfavorevole della prima, effettuata su un campione di merci dichiarate per l’importazione prelevato all’arrivo.

3.2 Un Paese membro pubblica, in modo non discriminatorio e facilmente accessibile, il nome e l’indirizzo del laboratorio in cui la prova può essere effettuata o fornisce queste informazioni all’importatore quando questa possibilità è prevista ai sensi del sottoparagrafo 3.1.

3.3 Un Paese membro esamina l’esito dell’eventuale seconda prova effettuata ai sensi del sottoparagrafo 3.1 per lo svincolo e lo sdoganamento delle merci e, se opportuno, accetta tale esito.

Art. 6 Norme in materia di tariffe e imposizioni applicate all’importazione e all’esportazione o in occasione dell’importazione e dell’esportazione nonché di sanzioni

1  Norme generali in materia di tariffe e imposizioni applicate all’importazione e all’esportazione o in occasione dell’importazione e dell’esportazione nonché di sanzioni

1.1 Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano a tutte le tariffe e le imposizioni che non siano i dazi all’importazione e all’esportazione e le tasse di cui all’articolo III del GATT 1994 applicate dai Paesi membri all’importazione o all’esportazione o in occasione dell’importazione e dell’esportazione di merci.

1.2 Le informazioni su tariffe e imposizioni sono pubblicate conformemente all’articolo 1. Esse includono le tariffe e le imposizioni che saranno applicate, il motivo di tali tariffe e imposizioni, l’autorità responsabile e il momento e le modalità del pagamento.

1.3 Tra la pubblicazione di tariffe e imposizioni nuove o modificate e la loro entrata in vigore è accordato un termine adeguato, salvo in caso d’urgenza. Tali tariffe e imposizioni non sono applicate finché non siano state pubblicate informazioni in merito.

1.4 Ogni Paese membro esamina periodicamente le sue tariffe e imposizioni al fine di ridurne, per quanto possibile, il numero e la varietà.

2  Norme specifiche in materia di tariffe e imposizioni ai fini del trattamento doganale applicate all’importazione e all’esportazione o in occasione dell’importazione e dell’esportazione

Le tariffe e le imposizioni ai fini del trattamento doganale:

(i)
sono limitate all’importo corrispondente al costo approssimativo dei servizi resi per l’operazione d’importazione o di esportazione specifica in questione o in occasione di tale operazione; e
(ii)
non sono obbligatoriamente legate a un’operazione d’importazione o di esportazione specifica, a condizione che siano riscosse per servizi strettamente legati al trattamento doganale delle merci.

3  Norme in materia di sanzioni

3.1 Ai fini del paragrafo 3, con il termine «sanzioni» s’intendono le sanzioni applicate dall’amministrazione doganale di un Paese membro in caso di violazioni di leggi, regolamenti o prescrizioni procedurali.

3.2 Ogni Paese membro garantisce che le sanzioni previste in caso di violazioni leggi, regolamenti o prescrizioni procedurali in materia doganale siano applicate unicamente alla o alle persone responsabili della violazione ai sensi della sua legislazione.

3.3 La sanzione applicata dipende dai fatti e dalle circostanze del caso ed è proporzionale al grado e alla gravità della violazione.

3.4 Ogni Paese membro garantisce che manterrà misure per evitare:

(a)
i conflitti d’interesse nella determinazione e nella riscossione di sanzioni e dazi; e
(b)
la creazione di un incentivo per la determinazione o la riscossione di una sanzione incompatibile con il sottoparagrafo 3.3.

3.5 Ogni Paese membro garantisce che, qualora sia applicata una sanzione per violazione di leggi, regolamenti o prescrizioni procedurali in materia doganale, sia fornita alla o alle persone a cui è applicata la sanzione una spiegazione scritta che specifichi il tipo di violazione e la legge, il regolamento o la procedura in base alle quali sono stati prescritti l’importo o il tipo di sanzione.

3.6 Se una persona divulga volontariamente all’amministrazione doganale di un Paese membro le circostanze di una violazione di una legge, un regolamento o una prescrizione procedurale in materia doganale prima che l’amministrazione doganale sia venuta a conoscenza della violazione, il Paese membro è invitato, se opportuno, a considerare questo fatto come una potenziale attenuante nei confronti di questa persona.

3.7 Le disposizioni del presente paragrafo si applicano alle sanzioni concernenti il traffico in transito di cui al sottoparagrafo 3.1.

Art. 7 Svincolo e sdoganamento delle merci

1  Trattamento prima dell’arrivo

1.1 Ogni Paese membro adotta o mantiene procedure che consentano di presentare la documentazione relativa all’importazione e le altre informazioni richieste, compresi i manifesti, per poter iniziare il trattamento prima dell’arrivo delle merci al fine di accelerare lo svincolo di queste ultime al loro arrivo.

1.2 Ogni Paese membro prevede, se opportuno, il previo deposito di documenti in forma elettronica per il trattamento prima dell’arrivo di tali documenti.

2  Pagamento elettronico

Ogni Paese membro adotta o mantiene, per quanto possibile, procedure che consentano di pagare per via elettronica dazi, tasse, tariffe e imposizioni riscossi dalle dogane all’importazione e all’esportazione.

3  Separazione dello svincolo dalla determinazione finale di dazi doganali, tasse, tariffe e imposizioni

3.1 Ogni Paese membro adotta o mantiene procedure che consentano lo svincolo delle merci prima della determinazione finale di dazi doganali, tasse, tariffe e imposizioni se questi elementi non sono stati determinati prima dell’arrivo, all’arrivo, o il più rapidamente possibile dopo l’arrivo e a condizione che siano adempiute tutte le altre prescrizioni regolamentari.

3.2 Come condizione di questo svincolo, un Paese membro può esigere:

(a)
il pagamento di dazi doganali, tasse, tariffe e imposizioni determinati prima o al momento dell’arrivo delle merci e una garanzia per qualsiasi importo non ancora determinato, sotto forma di una cauzione, un deposito o un altro strumento adeguato previsto nelle sue leggi e regolamenti; o
(b)
una garanzia sotto forma di una cauzione, un deposito o un altro strumento adeguato previsto nelle sue leggi e regolamenti.

3.3 La garanzia non supera l’importo richiesto dal Paese membro per garantire il pagamento di dazi doganali, tasse, tariffe e imposizioni dovuti in definitiva per le merci coperte dalla garanzia.

3.4 Nel caso in cui sia individuata una violazione passibile di sanzione pecuniaria o di multa, può essere richiesta una garanzia per le sanzioni e le multe applicabili.

3.5 La garanzia di cui ai sottoparagrafi 3.2 e 3.4 è liberata quando non è più richiesta.

3.6 Nessun punto delle presenti disposizioni pregiudica il diritto di un Paese membro di esaminare, trattenere, sequestrare o confiscare le merci o di trattarle in modo che non sia altrimenti incompatibile con i diritti e gli obblighi dei Paesi membri nell’ambito dell’OMC.

4  Gestione dei rischi

4.1 Ogni Paese membro adotta o mantiene, per quanto possibile, un sistema di gestione dei rischi per i controlli doganali.

4.2 Ogni Paese membro concepisce e applica la gestione dei rischi in modo da evitare discriminazioni arbitrarie e ingiustificate o restrizioni dissimulate al commercio internazionale.

4.3 Ogni Paese membro concentra i controlli doganali e, per quanto possibile, gli altri controlli rilevanti alla frontiera sulle spedizioni ad alto rischio e accelera lo svincolo delle spedizioni a basso rischio. Un Paese membro può anche selezionare, su base casuale, delle spedizioni da sottoporre a tali controlli nell’ambito del suo sistema di gestione dei rischi.

4.4 Ogni Paese membro basa la gestione dei rischi su una valutazione dei rischi fondata su criteri di selezione adeguati. Tali criteri possono includere, tra l’altro, il codice del Sistema armonizzato, la natura e la descrizione delle merci, il Paese d’origine, il Paese dal quale sono spedite le merci, il valore delle merci, il livello di rispetto delle prescrizioni da parte dei commercianti e il tipo di mezzi di trasporto.

5  Controllo dopo lo sdoganamento

5.1 Al fine di accelerare lo svincolo delle merci, ogni Paese membro adotta o mantiene un controllo dopo lo sdoganamento per garantire il rispetto delle leggi e dei regolamenti doganali e di altre leggi e regolamenti connessi.

5.2 Ai fini del controllo dopo lo sdoganamento, ogni Paese membro seleziona una persona o una spedizione in funzione dei rischi, il che può includere adeguati criteri di selezione. Ogni Paese membro effettua in modo trasparente i controlli dopo lo sdoganamento. Se la persona è coinvolta nel processo di controllo e i risultati ottenuti sono convincenti, il Paese membro notifica senza indugio alla persona il cui dossier è stato controllato i risultati, i suoi diritti e i suoi obblighi e i motivi alla base dei risultati.

5.3 Le informazioni ottenute al momento del controllo dopo lo sdoganamento possono essere utilizzate nelle ulteriori procedure amministrative o giudiziarie.

5.4 Per applicare la gestione dei rischi i Paesi membri utilizzano, se possibile, l’esito del controllo dopo lo sdoganamento.

6  Determinazione e pubblicazione dei tempi medi necessari allo svincolo

6.1 I Paesi membri sono invitati a misurare e a pubblicare il tempo medio di cui necessitano per lo svincolo delle merci, periodicamente e in modo sistematico, per mezzo di strumenti quali, tra gli altri, lo studio sui tempi necessari allo svincolo dell’Organizzazione mondiale delle dogane (denominata nel presente Accordo «OMD»).1

6.2 I Paesi membri sono invitati a condividere con il Comitato le loro esperienze nella misurazione dei tempi medi necessari allo svincolo, compresi i metodi utilizzati, le strozzature individuate e qualsiasi ripercussione sull’efficienza.

7  Misure di agevolazione degli scambi per gli operatori autorizzati

7.1 Ogni Paese membro prevede misure supplementari di agevolazione degli scambi per quanto riguarda le formalità e le procedure d’importazione, esportazione o transito, conformemente al sottoparagrafo 7.3, per gli operatori che soddisfano criteri specificati, di seguito denominati operatori autorizzati. Un Paese membro può anche offrire tali misure di agevolazione degli scambi tramite procedure doganali generalmente disponibili per tutti gli operatori, senza essere tenuto a stabilire un sistema distinto.

7.2 I criteri specificati da soddisfare per poter essere considerato un operatore autorizzato sono legati al rispetto, o al rischio di inosservanza, delle prescrizioni specificate nelle leggi, nei regolamenti o nelle procedure di un Paese membro.

(a)
Questi criteri sono pubblicati e possono includere:
(i)
un adeguato livello di rispetto delle leggi e dei regolamenti doganali e di altre leggi e regolamenti connessi;
(ii)
un sistema di gestione dei dossier che consenta di effettuare i controlli interni necessari;
(iii)
la solvibilità finanziaria, compresa, se opportuno, la fornitura di una sufficiente cauzione o garanzia; e
(iv)
la sicurezza della catena di approvvigionamento.
(b)
Questi criteri:
(i)
non sono concepiti né applicati in modo da consentire o da creare una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra gli operatori per i quali vigono le stesse condizioni; e
(ii)
per quanto possibile, non limitano la partecipazione delle piccole e medie imprese.

7.3 Le misure di agevolazione degli scambi previste conformemente al sottoparagrafo 7.1 includono almeno tre delle misure seguenti:2

(a)
ridotti requisiti in materia di documenti e di dati, se del caso;
(b)
un basso tasso di ispezioni materiali e di esami, se del caso;
(c)
uno svincolo rapido, se del caso;
(d)
il pagamento differito di dazi, tasse, tariffe e imposizioni;
(e)
l’utilizzo di garanzie globali o di garanzie ridotte;
(f)
un’unica dichiarazione doganale per tutte le importazioni o esportazioni in un determinato periodo; e
(g)
lo sdoganamento delle merci presso i locali dell’operatore autorizzato o in un altro luogo autorizzato dalle dogane.

7.4 I Paesi membri sono invitati a elaborare sistemi di operatori autorizzati in base a norme internazionali, se tali norme sono disponibili, tranne nel caso in cui queste norme siano inadeguate o inefficaci per realizzare gli obiettivi legittimi perseguiti.

7.5 Al fine di migliorare le misure di agevolazione degli scambi previste per gli operatori, i Paesi membri accordano agli altri Paesi membri la possibilità di negoziare il reciproco riconoscimento dei sistemi di operatori autorizzati.

7.6 I Paesi membri si scambiano, nell’ambito del Comitato, informazioni rilevanti sui sistemi di operatori autorizzati in vigore.

8  Spedizioni accelerate

8.1 Ogni Paese membro adotta o mantiene procedure che consentano lo svincolo accelerato almeno per le merci entranti attraverso impianti aeroportuali alle persone che richiedono un tale trattamento, mantenendo tuttavia il controllo doganale.3 Se un Paese membro utilizza criteri4 limitativi per quanto riguarda le persone che possono richiedere un tale trattamento, esso potrà esigere nei criteri pubblicati che, come condizioni di autorizzazione per l’applicazione del trattamento descritto al sottoparagrafo 8.2 alle sue spedizioni accelerate, il richiedente:

(a)
fornisca l’infrastruttura adeguata e garantisca il pagamento delle spese doganali legate al trattamento delle spedizioni accelerate nel caso in cui il richiedente adempia le prescrizioni del Paese membro per l’esecuzione di questo trattamento in un apposito impianto;
(b)
presenti prima dell’arrivo di una spedizione accelerata le informazioni necessarie allo svincolo;
(c)
versi tariffe il cui ammontare è limitato al costo approssimativo dei servizi resi per garantire il trattamento descritto al sottoparagrafo 8.2;
(d)
mantenga un grado elevato di controllo sulle spedizioni accelerate garantendo la sicurezza, la logistica e la tecnologia di tracciatura interne, dal ritiro alla consegna;
(e)
garantisca la spedizione accelerata dal ritiro alla consegna;
(f)
assuma la responsabilità del pagamento di tutti i dazi doganali, tasse, tariffe e imposizioni all’autorità doganale per le merci;
(g)
abbia dei buoni precedenti in materia di rispetto di leggi e regolamenti doganali e di altre leggi e regolamenti connessi;
(h)
soddisfi le altre condizioni direttamente legate all’applicazione effettiva delle leggi, dei regolamenti e delle prescrizioni procedurali del Paese membro, specificamente riferite alla concessione del trattamento descritto al sottoparagrafo 8.2.

8.2 Fatti salvi i sottoparagrafi 8.1 e 8.3, i Paesi membri:

(a)
riducono al minimo la documentazione richiesta per lo svincolo delle spedizioni accelerate, conformemente all’articolo 10 paragrafo 1 e, per quanto possibile, prevedono lo svincolo in base a una presentazione unica di informazioni concernenti determinate spedizioni;
(b)
prevedono in circostanze normali lo svincolo delle spedizioni accelerate il più rapidamente possibile dopo l’arrivo, a condizione che siano state presentate le informazioni richieste per lo svincolo;
(c)
si sforzano di applicare il trattamento previsto alle lettere (a) e (b) alle spedizioni, qualunque sia il loro peso o il loro valore, riconoscendo che un Paese membro è autorizzato a prescrivere procedure di entrata supplementari, compresi la presentazione di dichiarazioni e relativi giustificativi e il pagamento di dazi e tasse, e di limitare questo trattamento in base al tipo di merci a condizione che il trattamento non sia limitato a merci di scarso valore quali per esempio documenti; e
(d)
prevedono, per quanto possibile, un valore di spedizione o un importo imponibile de minimis, per i quali non sono riscossi né dazi doganali né tasse, tranne che per alcune merci prescritte. Le tasse interne, come le tasse sul valore aggiunto e le accise, applicate alle importazioni conformemente all’articolo III del GATT 1994, non sono soggette alla presente disposizione.

8.3 Nessuna disposizione dei sottoparagrafi 8.1 e 8.2 influisce sul diritto di un Paese membro di esaminare, trattenere, sequestrare o confiscare merci o di rifiutarne l’entrata, o di effettuare controlli dopo lo sdoganamento, anche in relazione all’utilizzo di sistemi di gestione dei rischi. Inoltre, nessuna disposizione dei sottoparagrafi 8.1 e 8.2 impedisce a un Paese membro di esigere, come condizione dello svincolo, la presentazione di informazioni supplementari e il rispetto delle prescrizioni in materia di licenze non automatiche.

9  Merci deperibili5

9.1 Al fine di impedire qualsiasi perdita o deterioramento evitabili di merci deperibili e a condizione che siano adempiute tutte le prescrizioni regolamentari, ogni Paese membro prevede di accordare lo svincolo delle merci deperibili:

(a)
in circostanze normali, il più rapidamente possibile; e
(b)
in circostanze eccezionali, se del caso, al di fuori degli orari d’apertura degli uffici doganali e delle altre autorità competenti.

9.2 Ogni Paese membro accorda il grado di priorità adeguato alle merci deperibili quando pianifica gli esami che possono essere richiesti.

9.3 Ogni Paese membro adotta disposizioni, o autorizza un importatore ad adottare disposizioni, per l’adeguato immagazzinamento delle merci deperibili nell’attesa del loro svincolo. Il Paese membro può esigere che gli impianti di immagazzinamento predisposti dall’importatore siano stati autorizzati o designati dalle sue autorità competenti. La circolazione delle merci verso questi impianti di immagazzinamento, compresa l’autorizzazione rilasciata all’operatore per la circolazione delle merci, può essere soggetta, se necessario, all’approvazione delle autorità competenti. Se possibile e compatibilmente con la legislazione nazionale, su richiesta dell’importatore, il Paese membro prevede le procedure necessarie all’esecuzione dello svincolo in questi impianti di immagazzinamento.

9.4 In caso di importanti ritardi nello svincolo delle merci deperibili, e su richiesta scritta, il Paese membro importatore comunica, per quanto possibile, i motivi del ritardo.


1 Ogni Paese membro può determinare la portata e il metodo utilizzati per questa misurazione del tempo medio necessario allo svincolo in funzione delle sue esigenze e delle sue capacità.
2 Una misura indicata al paragrafo 7.3 lettere (a)–(g) è prevista per gli operatori autorizzati se è generalmente disponibile per tutti gli operatori.
3 Nel caso in cui un Paese membro applichi una procedura che prevede il trattamento di cui al paragrafo 8.2, la presente disposizione non obbliga tale Paese membro a introdurre procedure distinte di svincolo accelerato.
4 Questi eventuali criteri in materia di richiesta si aggiungono alle prescrizioni del Paese membro applicabili a tutte le merci o le spedizioni entranti attraverso impianti aeroportuali.
5 Ai fini di questa disposizione, le merci deperibili sono merci che si decompongono rapidamente a causa delle loro caratteristiche naturali, in particolare in assenza di condizioni di immagazzinamento adeguate.

Art. 8 Cooperazione tra organismi di frontiera

1. Ogni Paese membro garantisce che le sue autorità e i suoi organismi responsabili dei controlli e delle procedure alla frontiera concernenti l’importazione, l’esportazione e il transito di merci coordinino le loro attività al fine di agevolare gli scambi.

2. Ogni Paese membro coopera, per quanto possibile, secondo modalità reciprocamente convenute con altri Paesi membri con i quali ha una frontiera in comune, al fine di coordinare le procedure ai valichi di frontiera per agevolare il commercio transfrontaliero. La cooperazione e il coordinamento possono includere:

(a)
l’armonizzazione dei giorni e delle ore di lavoro;
(b)
l’armonizzazione delle procedure e delle formalità;
(c)
lo sviluppo e la condivisione di impianti comuni;
(d)
controlli congiunti;
(e)
l’istituzione di un posto di controllo unico alla frontiera.
Art. 9 Circolazione delle merci destinate all’importazione sotto controllo doganale

Ogni Paese membro autorizza, per quanto possibile e a condizione che siano adempiute tutte le prescrizioni regolamentari, la circolazione sul suo territorio di merci destinate all’importazione sotto controllo doganale da un ufficio doganale di entrata a un altro ufficio doganale sul suo territorio da cui sarebbe effettuato lo svincolo o lo sdoganamento.

Art. 10 Formalità relative all’importazione, all’esportazione e al transito

1  Formalità e prescrizioni in materia di documentazione richiesta

1.1 Al fine di ridurre al minimo gli effetti e la complessità delle formalità d’importazione, esportazione e transito e di ridurre e semplificare le prescrizioni in materia di documentazione richiesta per l’importazione, l’esportazione e il transito, e tenendo conto degli obiettivi politici legittimi e di altri fattori quali il cambiamento delle circostanze, le nuove informazioni rilevanti, le pratiche commerciali, le tecniche e la tecnologia disponibili, le migliori pratiche internazionali e i contributi delle parti interessate, ogni Paese membro esamina queste formalità e prescrizioni in materia di documentazione richiesta e, in base ai risultati dell’esame, fa in modo, se opportuno, che tali formalità e prescrizioni in materia di documentazione richiesta:

(a)
siano adottate e/o applicate al fine di garantire uno svincolo e uno sdoganamento rapidi delle merci, in particolare delle merci deperibili;
(b)
siano adottate e/o applicate in modo tale da ridurre i tempi e i costi sostenuti dai commercianti e dagli operatori per ottemperare alle medesime;
(c)
costituiscano la misura scelta meno restrittiva per il commercio se due o più opzioni sono ragionevolmente disponibili per raggiungere l’obiettivo o gli obiettivi di politica in questione; e
(d)
non siano mantenute, anche soltanto in parte, se non sono più necessarie.

1.2 Il Comitato elabora, se del caso, procedure di condivisione tra i Paesi membri delle informazioni rilevanti e delle migliori pratiche.

2  Accettazione di copie

2.1 Ogni Paese membro si sforza, se opportuno, di accettare le copie in forma cartacea o elettronica dei giustificativi richiesti per le formalità d’importazione, esportazione o transito.

2.2 Se un organismo governativo di un Paese membro detiene già l’originale di un tale documento, qualsiasi altro organismo di questo Paese membro accetta, ove applicabile, invece dell’originale, una copia in forma cartacea o elettronica rilasciata dall’organismo che detiene l’originale.

2.3 Un Paese membro non esige come condizione dell’importazione l’originale o la copia delle dichiarazioni di esportazione presentate alle autorità doganali del Paese membro esportatore.1

3  Uso delle norme internazionali

3.1 I Paesi membri sono invitati a utilizzare le norme internazionali rilevanti o parti di esse come base per le loro formalità e procedure d’importazione, esportazione o transito, salvo disposizione contraria del presente Accordo.

3.2 I Paesi membri sono invitati a partecipare, nei limiti delle loro risorse, all’elaborazione e all’esame periodico delle norme internazionali rilevanti mediante organizzazioni internazionali appropriate.

3.3 Il Comitato elabora, se opportuno, procedure di condivisione tra i Paesi membri delle informazioni rilevanti e delle migliori pratiche concernenti l’attuazione delle norme internazionali. Il Comitato può anche invitare le organizzazioni internazionali rilevanti a discutere dei loro lavori sulle norme internazionali. Se opportuno, il Comitato può individuare le norme specifiche di particolare interesse per i Paesi membri.

4  Sportello unico

4.1 Paesi membri si sforzano di istituire o mantenere uno sportello unico che consenta ai commercianti di presentare alle autorità o agli organismi partecipanti la documentazione e/o i dati necessari all’importazione, all’esportazione o al transito di merci a un punto di entrata unico. Dopo che le autorità o gli organismi partecipanti hanno esaminato la documentazione e/o i dati, i risultati sono notificati tempestivamente ai richiedenti tramite lo sportello unico.

4.2 Nel caso in cui la documentazione e/o i dati richiesti siano già stati ricevuti dallo sportello unico, questa stessa documentazione e/o i dati non sono richiesti dalle autorità o dagli organismi partecipanti, salvo in casi d’urgenza e fatte salve altre limitate eccezioni rese pubbliche.

4.3 I Paesi membri notificano al Comitato i dettagli del funzionamento dello sportello unico.

4.4 I Paesi membri utilizzano, per quanto possibile e praticabile, le tecnologie d’informazione a sostegno dello sportello unico.

5  Ispezione prima della spedizione

5.1 I Paesi membri non esigono che si ricorra a ispezioni prima della spedizione in relazione alla classificazione tariffaria e alla valutazione doganale.

5.2 Fatto salvo il diritto dei Paesi membri di utilizzare altri tipi di ispezione prima della spedizione non contemplati dal sottoparagrafo 5.1, i Paesi membri sono invitati a non introdurre né applicare nuove prescrizioni concernenti il loro utilizzo.2

6  Ricorso agli spedizionieri doganali

6.1 Fatte salve importanti considerazioni di politica generale di alcuni Paesi membri che mantengono attualmente un ruolo speciale per gli spedizionieri doganali, con l’entrata in vigore del presente Accordo i Paesi membri non introducono il ricorso obbligatorio a spedizionieri doganali.

6.2 Ogni Paese membro notifica al Comitato e pubblica le sue misure concernenti il ricorso a spedizionieri doganali. Qualsiasi ulteriore modifica di tali misure è tempestivamente notificata e pubblicata.

6.3 Per quanto riguarda il rilascio di licenze a spedizionieri doganali, i Paesi membri applicano norme trasparenti e obiettive.

7  Procedure comuni alla frontiera e prescrizioni uniformi in materia di documentazione richiesta

7.1 Fatto salvo il sottoparagrafo 7.2, ogni Paese membro applica procedure doganali comuni e prescrizioni uniformi in materia di documentazione richiesta per lo svincolo e lo sdoganamento delle merci su tutto il suo territorio.

7.2 Nessuna disposizione del presente articolo impedisce a un Paese membro:

(a)
di differenziare le sue procedure e le sue prescrizioni in materia di documentazione richiesta in funzione della natura e del tipo di merci o del relativo mezzo di trasporto;
(b)
di differenziare le sue procedure e le sue prescrizioni in materia di documentazione richiesta per le merci in base alla gestione dei rischi;
(c)
di differenziare le sue procedure e le sue prescrizioni in materia di documentazione richiesta per prevedere un’esenzione totale o parziale dai dazi o dalle tasse all’importazione;
(d)
di praticare il deposito o il trattamento elettronici; o
(e)
di differenziare le sue procedure e le sue prescrizioni in materia di documentazione richiesta compatibilmente con l’Accordo sull’applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie.

8  Merci respinte

8.1 Se le merci presentate per l’importazione sono respinte dall’autorità competente di un Paese membro a causa dell’inosservanza delle norme sanitarie o fitosanitarie o dei regolamenti tecnici prescritti, il Paese membro, fatti salvi le sue leggi e regolamenti e conformemente ad essi, autorizza l’importatore a riconsegnare o a rinviare all’esportatore o a un’altra persona designata dall’esportatore le merci respinte.

8.2 Se all’importatore è data la possibilità di cui al sottoparagrafo 8.1 e quest’ultimo non la utilizza entro un termine ragionevole, l’autorità competente può adottare per queste merci non conformi una soluzione diversa.

9  Ammissione temporanea di merci e perfezionamento attivo e passivo

9.1 Ammissione temporanea di merci

Ogni Paese membro autorizza, conformemente alle sue leggi e regolamenti, l’ammissione di merci sul suo territorio doganale, con esenzione condizionale, totale o parziale, dai dazi e dalle tasse all’importazione, se queste merci sono ammesse sul suo territorio doganale con uno scopo specifico e destinate ad essere riesportate entro un termine prestabilito senza aver subito alcuna modifica, salvo il deprezzamento e l’usura normali dovuti all’utilizzo che ne viene fatto.

9.2 Perfezionamento attivo e passivo

(a)
Ogni Paese membro autorizza, conformemente alle sue leggi e regolamenti, il perfezionamento attivo e passivo di merci. Le merci autorizzate per il perfezionamento passivo possono essere reimportate con esenzione totale o parziale dai dazi e dalle tasse all’importazione conformemente alle leggi e ai regolamenti del Paese membro.
(b)
Ai fini del presente articolo, per «perfezionamento attivo» s’intende la procedura doganale in base alla quale talune merci possono essere ammesse sul territorio doganale di un Paese membro con esenzione condizionale, totale o parziale dai dazi e dalle tasse all’importazione, o possono beneficiare di una restituzione dei dazi, a condizione che siano destinate a subire una lavorazione, trasformazione o riparazione e a essere successivamente esportate.
(c)
Ai fini del presente articolo, per «perfezionamento passivo» s’intende la procedura doganale in base alla quale talune merci che circolano liberamente in un territorio doganale di un Paese membro possono essere temporaneamente esportate per subire una lavorazione, trasformazione o riparazione e successivamente reimportate.

1 Nessun punto della presente disposizione impedisce a un Paese membro di esigere documenti quali certificati, permessi o licenze come condizione per l’importazione di merci controllate o regolamentate.
2 Il presente paragrafo fa riferimento alle ispezioni prima della spedizione contemplate dall’Accordo sulle ispezioni prima della spedizione e non impedisce le ispezioni prima della spedizione a scopi sanitari e fitosanitari (all. 1A.10).

Art. 11 Libertà di transito

1. Le regolamentazioni o formalità relative al traffico in transito applicate da un Paese membro:

(a)
non sono mantenute se le circostanze o gli obiettivi che hanno motivato la loro adozione hanno cessato di esistere o hanno subito un cambiamento tale che è possibile rispondervi in un modo ragionevole e meno restrittivo per gli scambi;
(b)
non sono applicate in modo da costituire una restrizione dissimulata al traffico in transito.

2. Il traffico in transito non è subordinato alla riscossione di tariffe o imposizioni applicate per quanto riguarda il transito, a eccezione delle spese di trasporto o delle tariffe e imposizioni corrispondenti alle spese amministrative causate dal transito o al costo dei servizi resi.

3. I Paesi membri non cercano di adottare, né adottano o mantengono misure di autolimitazione o qualsiasi altra misura simile relativa al traffico in transito. Sono fatti salvi le regolamentazioni nazionali e gli accordi bilaterali o multilaterali esistenti e futuri relativi alla regolamentazione del trasporto e compatibili con le norme dell’OMC.

4. Ogni Paese membro accorda ai prodotti che transitano sul territorio di qualsiasi altro Paese membro un trattamento non meno favorevole di quello riservato a questi prodotti se fossero trasportati dal loro luogo d’origine al loro luogo di destinazione senza passare attraverso il territorio di quest’altro Paese membro.

5. I Paesi membri sono invitati, per quanto possibile, a mettere a disposizione un’infrastruttura fisicamente distinta (come strade, posti di ormeggio e simili) per il traffico in transito.

6. Le formalità, le prescrizioni in materia di documentazione richiesta e i controlli doganali relativi al traffico in transito non sono più gravosi del necessario per:

(a)
identificare le merci; e
(b)
garantire il rispetto delle prescrizioni in materia di transito.

7. Dopo che le merci sono state sottoposte a una procedura di transito e ne è stato autorizzato il trasporto a partire dal punto d’origine situato sul territorio di un Paese membro, esse non sono soggette a imposizioni doganali né a inutili ritardi o restrizioni finché il transito al punto di destinazione sul territorio del Paese membro non sia stato concluso.

8. I Paesi membri non applicano alle merci in transito regolamenti tecnici o procedure di valutazione della conformità ai sensi dell’Accordo sugli ostacoli tecnici al commercio.

9. I Paesi membri consentono e prevedono il deposito e il trattamento anticipati della documentazione e dei dati relativi al transito prima dell’arrivo delle merci.

10. Dopo che il traffico in transito è arrivato all’ufficio doganale attraverso il quale lascia il territorio di un Paese membro, questo ufficio termina tempestivamente l’operazione di transito se le prescrizioni in materia di transito sono adempiute.

11. Se un Paese membro richiede una garanzia sotto forma di cauzione, deposito o altro strumento monetario o non monetario1 adeguato al traffico in transito, tale garanzia si limita unicamente ad assicurarsi che le prescrizioni derivanti da questo traffico in transito siano adempiute.

12. Dopo che il Paese membro ha determinato che le sue prescrizioni in materia di transito sono state adempiute, la garanzia è liberata senza indugio.

13. Ogni Paese membro accorda, compatibilmente con le sue leggi e regolamenti, garanzie globali comprendenti transazioni multiple per gli stessi operatori o il rinnovo delle garanzie senza liberazione per le ulteriori spedizioni.

14. Ogni Paese membro mette a disposizione del pubblico le informazioni rilevanti che utilizza per determinare la garanzia, comprese le garanzie che coprono transazioni uniche e, per quanto possibile, le garanzie che coprono transazioni multiple.

15. Ogni Paese membro può esigere l’uso di convogli doganali o di scorte doganali per il traffico in transito unicamente in circostanze che presentano rischi elevati o se l’utilizzo di garanzie non consente di garantire il rispetto delle leggi e dei regolamenti doganali. Le norme generali applicabili ai convogli doganali o alle scorte doganali sono pubblicate conformemente all’articolo 1.

16. I Paesi membri si sforzano di cooperare e di coordinare le loro attività al fine di rafforzare la libertà di transito. Questa cooperazione e questo coordinamento possono includere, ma non esclusivamente, un’intesa concernente:

(a)
le imposizioni;
(b)
le formalità e le prescrizioni giuridiche; e
(c)
il funzionamento pratico del regime di transito.

17. Ogni Paese membro si sforza di nominare un coordinatore nazionale del transito al quale possono essere indirizzate tutte le richieste d’informazione e le proposte formulate da altri Paesi membri in relazione al buon funzionamento delle operazioni di transito.


1 Nessun punto della presente disposizione impedisce a un Paese membro di mantenere procedure esistenti in base alle quali il mezzo di trasporto può essere utilizzato come garanzia per il traffico in transito.

Art. 12 Cooperazione doganale
Art. 13 Principi generali

1. Le disposizioni degli articoli 1–12 del presente Accordo sono attuate dai Paesi membri in sviluppo e dai Paesi membri meno avanzati conformemente alla presente sezione, che è basata sulle modalità convenute nell’allegato D dell’Accordo quadro del luglio 2004 (WT/L/579) e nel paragrafo 33 dell’allegato E della Dichiarazione ministeriale di Hong Kong (WT/MIN(05)/DEC).

2. Al fine di aiutare i Paesi membri in sviluppo e i Paesi membri meno avanzati ad attuare le disposizioni del presente Accordo, conformemente alla loro natura e alla loro portata, dovrebbero essere forniti loro assistenza e sostegno per il rafforzamento delle loro capacità.1 L’estensione e il momento dell’attuazione delle disposizioni del presente Accordo sono legati alle capacità di attuazione di questi Paesi. Se un Paese membro in sviluppo o un Paese membro meno avanzato continua a non avere le capacità necessarie, l’attuazione della o delle disposizioni in questione non è richiesta finché queste capacità di attuazione non siano state acquisite.

3. I Paesi membri meno avanzati sono tenuti a contrarre obblighi unicamente nella misura compatibile con le esigenze dello sviluppo, delle finanze e del commercio di ciascuno di essi o con le loro capacità amministrative e istituzionali.

4. Questi principi sono applicati mediante le disposizioni stabilite nella sezione II.


1 Ai fini del presente Accordo «l’assistenza e il sostegno per il rafforzamento delle capacità» possono assumere la forma di un’assistenza tecnica o finanziaria o qualsiasi altra forma reciprocamente convenuta.

Art. 14 Categorie di disposizioni

1. Vi sono tre categorie di disposizioni:

(a)
La categoria A include le disposizioni che un Paese membro in sviluppo o un Paese membro meno avanzato decide di attuare al momento dell’entrata in vigore del presente Accordo o, nel caso di un Paese membro meno avanzato, entro il termine di un anno dall’entrata in vigore, secondo quanto previsto all’articolo 15.
(b)
La categoria B include le disposizioni che un Paese membro in sviluppo o un Paese membro meno avanzato decide di attuare a una data successiva a un periodo di transizione dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, secondo quanto previsto all’articolo 16.
(c)
La categoria C include le disposizioni che un Paese membro in sviluppo o un Paese membro meno avanzato decide di attuare a una data successiva a un periodo di transizione dopo l’entrata in vigore del presente Accordo e che esigono l’acquisizione delle capacità di attuazione in seguito all’ottenimento dell’assistenza e del sostegno per il rafforzamento delle capacità, secondo quanto previsto all’articolo 16.

2. Ogni Paese membro in sviluppo o Paese membro meno avanzato stabilisce individualmente le disposizioni da includere in ciascuna delle categorie A, B e C.

Art. 15 Notifica e attuazione della categoria A

1. A partire dall’entrata in vigore del presente Accordo ogni Paese membro in sviluppo attua i suoi obblighi della categoria A. Gli obblighi inclusi nella categoria A costituiscono quindi parte integrante del presente Accordo.

2. Un Paese membro meno avanzato può notificare al Comitato le disposizioni incluse nella categoria A entro un anno dall’entrata in vigore del presente Accordo. Gli obblighi inclusi nella categoria A di ogni Paese membro meno avanzato costituiscono quindi parte integrante del presente Accordo.

Art. 16 Notifica delle date definitive per l’attuazione delle categorie B e C

1. Per quanto riguarda le disposizioni che non ha incluso nella categoria A, un Paese membro in sviluppo può differire l’attuazione conformemente al processo indicato nel presente articolo.

Categoria B per i Paesi membri in sviluppo

(a)
Con l’entrata in vigore del presente Accordo ogni Paese membro in sviluppo notifica al Comitato le disposizioni che ha incluso nella categoria B e le rispettive date indicative per l’attuazione.1
(b)
Al più tardi un anno dopo l’entrata in vigore del presente Accordo ogni Paese membro in sviluppo notifica al Comitato le date definitive per l’attuazione delle disposizioni che ha incluso nella categoria B. Se un Paese membro in sviluppo, prima della scadenza di questo termine, ritiene di necessitare di più tempo per notificare le date definitive, esso può chiedere che il Comitato gli accordi una proroga sufficiente per notificare le sue date.

Categoria C per i Paesi membri in sviluppo

(c)
Con l’entrata in vigore del presente Accordo ogni Paese membro in sviluppo notifica al Comitato le disposizioni che ha incluso nella categoria C e le rispettive date indicative per l’attuazione. A scopo di trasparenza, le notifiche presentate includono informazioni relative all’assistenza e al sostegno per il rafforzamento delle capacità richieste dal Paese membro per l’attuazione.2
(d)
Entro un anno dall’entrata in vigore del presente Accordo i Paesi membri in sviluppo e i Paesi membri donatori interessati, tenuto conto degli accordi già esistenti, delle notifiche presentate ai sensi dell’articolo 22 paragrafo 1 e delle informazioni presentate ai sensi della lettera (c), forniscono al Comitato le informazioni sugli accordi mantenuti o conclusi ai fini dell’assistenza e del sostegno per il rafforzamento delle capacità volte a consentire l’attuazione della categoria C.3 Il Paese membro in sviluppo partecipante informa tempestivamente il Comitato su tali accordi. Il Comitato invita inoltre i Paesi donatori non membri a fornire informazioni sugli accordi esistenti o conclusi.
(e)
Entro 18 mesi dalla data della trasmissione delle informazioni di cui alla lettera (d) i Paesi membri donatori e i rispettivi Paesi membri in sviluppo informano il Comitato sui progressi relativi all’assistenza e al sostegno per il rafforzamento delle capacità. Ogni Paese membro in sviluppo notifica nel contempo il suo elenco di date definitive per l’attuazione.

2. Per quanto riguarda le disposizioni che non ha incluso nella categoria A, un Paese membro meno avanzato può differire l’attuazione conformemente al processo indicato nel presente articolo.

Categoria B per i Paesi membri meno avanzati

(a)
Al più tardi un anno dopo l’entrata in vigore del presente Accordo un Paese membro meno avanzato notifica al Comitato le sue disposizioni della categoria B e può notificare le rispettive date indicative per l’attuazione, tenendo conto delle flessibilità massime accordate ai Paesi membri meno avanzati.
(b)
Al più tardi due anni dopo la data di notifica di cui alla lettera (a) ogni Paese membro meno avanzato presenta una notifica al Comitato per confermare le disposizioni che ha stabilito e le date per l’attuazione. Se un Paese membro meno avanzato, prima della scadenza di questo termine, ritiene di necessitare di più tempo per notificare le date definitive, esso può chiedere che il Comitato gli accordi una proroga sufficiente per notificare le sue date.

Categoria C per i Paesi membri meno avanzati

(c)
A scopo di trasparenza e per agevolare gli accordi con i donatori, un anno dopo l’entrata in vigore del presente Accordo ogni Paese membro meno avanzato notifica al Comitato le disposizioni che ha incluso nella categoria C, tenendo conto delle flessibilità massime accordate ai Paesi membri meno avanzati.
(d)
Un anno dopo la data di cui alla lettera (c) i Paesi membri meno avanzati notificano le informazioni relative all’assistenza e al sostegno per il rafforzamento delle capacità di cui il Paese membro necessita per l’attuazione.4
(e)
Al più tardi due anni dopo la notifica di cui alla lettera (d) i Paesi membri meno avanzati e i Paesi membri donatori interessati, tenendo conto delle informazioni presentate ai sensi della lettera (d), forniscono al Comitato informazioni sugli accordi mantenuti o conclusi ai fini dell’assistenza e del sostegno per il rafforzamento delle capacità volte a consentire l’attuazione della categoria C.5 Il Paese membro meno avanzato partecipante notifica nel contempo le sue date indicative per l’attuazione dei rispettivi obblighi della categoria C contemplati dagli accordi relativi all’assistenza e al sostegno. Il Comitato invita inoltre i Paesi donatori non membri a fornire informazioni sugli accordi esistenti e conclusi.
(f)
Al più tardi 18 mesi dopo la data della trasmissione delle informazioni di cui alla lettera (e) i Paesi membri donatori interessati e i rispettivi Paesi membri meno avanzati informano il Comitato sui progressi relativi all’assistenza e al sostegno per il rafforzamento delle capacità. Ogni Paese membro meno avanzato notifica nel contempo al Comitato il suo elenco di date definitive per l’attuazione.

3. I Paesi membri in sviluppo e i Paesi membri meno avanzati che hanno difficoltà a comunicare le date definitive per l’attuazione entro i termini indicati ai paragrafi 1 e 2, causa la mancanza di sostegno di un donatore o l’assenza di progressi relativi all’assistenza e al sostegno per il rafforzamento delle capacità, dovrebbero notificare tali difficoltà al Comitato il più presto possibile prima della scadenza dei termini. I Paesi membri convengono di cooperare per far fronte a queste difficoltà, tenendo conto delle particolari circostanze e dei problemi specifici del Paese membro interessato. Se opportuno, il Comitato avvia un’azione per far fronte a queste difficoltà, se necessario anche prorogando i termini per la notifica delle date definitive da parte del Paese membro interessato.

4. Tre mesi prima della scadenza del termine di cui al paragrafo 1 lettere (b) o (e) o, nel caso di un Paese membro meno avanzato, al paragrafo 2 lettere (b) o (f), il Segretariato invia un richiamo al Paese membro se questo non ha notificato una data stabilita per l’attuazione delle disposizioni che ha incluso nelle categorie B o C. Se il Paese membro non invoca il paragrafo 3 o, nel caso di un Paese membro in sviluppo, il paragrafo 1 lettera (b) o, nel caso di un Paese membro meno avanzato, il paragrafo 2 lettera (b), ai fini di una proroga del termine, senza tuttavia notificare una data definitiva per l’attuazione, esso attua le disposizioni entro un anno dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 1 lettere (b) o (e) o, nel caso di un Paese membro meno avanzato, al paragrafo 2 lettere (b) o (f), o il termine prorogato in base al paragrafo 3.

5. Al più tardi 60 giorni dopo le date fissate per la notifica delle date definitive per l’attuazione delle disposizioni delle categorie B e C conformemente ai paragrafi 1, 2 o 3 il Comitato prende nota degli allegati contenenti le date definitive di ogni Paese membro per l’attuazione delle disposizioni delle categorie B e C, comprese tutte le date fissate conformemente al paragrafo 4; tali allegati costituiscono parte integrante del presente Accordo.


1 Le notifiche presentate possono includere anche le altre informazioni che il Paese membro notificante ritiene adeguate. I Paesi membri sono invitati a fornire informazioni sull’ente o l’organismo interno incaricato dell’attuazione.
2 I Paesi membri possono anche includere informazioni sui piani o i progetti nazionali di attuazione in materia di agevolazione degli scambi, sull’ente o l’organismo interno incaricato dell’attuazione e sugli eventuali donatori con i quali hanno concluso un accordo relativo all’assistenza.
3 Questi accordi sono conclusi secondo modalità reciprocamente convenute, a livello bilaterale o tramite adeguate organizzazioni internazionali, conformemente all’articolo 21 paragrafo 3.
4 I Paesi membri possono anche includere informazioni sui piani o i progetti nazionali di attuazione in materia di agevolazione degli scambi, sull’ente o l’organismo interno incaricato dell’attuazione e sugli eventuali donatori con i quali hanno concluso un accordo relativo all’assistenza.
5 Questi accordi sono conclusi secondo modalità reciprocamente convenute, a livello bilaterale o tramite adeguate organizzazioni internazionali, conformemente all’articolo 21 paragrafo 3.

Art. 17 Meccanismo di avvertimento rapido: differimento delle date di attuazione per le disposizioni delle categorie B e C
1. (a)
Un Paese membro in sviluppo o un Paese membro meno avanzato che ritiene di avere difficoltà ad attuare una disposizione che ha incluso nelle categorie B o C entro la data definitiva fissata conformemente all’articolo 16 paragrafo 1 lettere (b) o (e) o, nel caso di un Paese membro meno avanzato, all’articolo 16 paragrafo 2 lettere (b) o (f), dovrebbe presentare una notifica al Comitato. I Paesi membri in sviluppo presentano una notifica al Comitato al più tardi 120 giorni prima della scadenza del periodo di attuazione. I Paesi membri meno avanzati presentano una notifica al Comitato al più tardi 90 giorni prima di questa data.
(b)
La notifica al Comitato indica la nuova data entro la quale il Paese membro in sviluppo o il Paese membro meno avanzato ritiene di poter attuare la disposizione in questione. La notifica indica anche i motivi del ritardo previsto nell’attuazione. Questi motivi possono includere una necessità di assistenza e sostegno per il rafforzamento delle capacità che non ha potuto essere prevista o un’assistenza e un sostegno supplementari per contribuire al rafforzamento delle capacità.

2. Se la richiesta di un termine supplementare presentata da un Paese membro in sviluppo per l’attuazione non supera i 18 mesi o se la richiesta di un termine supplementare presentata da un Paese membro meno avanzato non supera i tre anni, il Paese membro richiedente può beneficare di questa proroga senza altre azioni da parte del Comitato.

3. Se un Paese in sviluppo o un Paese membro meno avanzato ritiene di necessitare di una prima proroga più lunga di quella prevista al paragrafo 2, di una seconda o di un’ulteriore proroga, esso presenta al Comitato una richiesta a tale scopo contenente le informazioni di cui al paragrafo 1 lettera (b) al più tardi 120 giorni, nel caso di un Paese membro in sviluppo, e 90 giorni, nel caso di un Paese membro meno avanzato, prima della scadenza definitiva iniziale del periodo di attuazione o della scadenza del periodo di attuazione ulteriormente prorogato.

4. Il Comitato esamina la possibilità di acconsentire alle richieste di proroga dando prova di comprensione e tenendo conto delle circostanze specifiche in cui si trova il Paese membro che presenta la richiesta. Tali circostanze possono includere difficoltà e ritardi nell’ottenimento di assistenza e sostegno per il rafforzamento delle capacità.

Art. 18 Attuazione delle categorie B e C

1. Conformemente all’articolo 13 paragrafo 2, se un Paese membro in sviluppo o un Paese membro meno avanzato, dopo aver adempiuto le procedure stabilite all’articolo 16 paragrafi 1 o 2 e all’articolo 17, e se una proroga richiesta non è stata accordata o se il Paese membro in sviluppo o il Paese membro meno avanzato deve far fronte ad altre circostanze impreviste che impediscono la concessione di una proroga ai sensi dell’articolo 17, constata esso stesso che la sua capacità di attuare una disposizione della categoria C rimane insufficiente, tale Paese membro notifica al Comitato la sua incapacità di attuare la disposizione rilevante.

2. Il Comitato istituisce immediatamente un gruppo di esperti e, in ogni caso, entro e non oltre un termine di 60 giorni dopo che il Comitato ha ricevuto la notifica del Paese membro in sviluppo o del Paese membro meno avanzato interessato. Il gruppo di esperti esamina la questione e indirizza una raccomandazione al Comitato entro 120 giorni dalla sua istituzione.

3. Il gruppo di esperti è composto da cinque persone indipendenti altamente qualificate negli ambiti dell’agevolazione degli scambi e dell’assistenza e del sostegno per il rafforzamento delle capacità. La composizione del gruppo di esperti garantisce l’equilibrio tra i cittadini di Paesi membri in sviluppo e di Paesi membri sviluppati. Se è coinvolto un Paese membro meno avanzato, il gruppo di esperti include almeno un cittadino di un Paese membro meno avanzato. Se il Comitato non raggiunge un accordo sulla composizione del gruppo di esperti entro 20 giorni dalla sua istituzione, il direttore generale, in consultazione con il presidente del Comitato, determina la composizione del gruppo di esperti conformemente al presente paragrafo.

4. Il gruppo di esperti esamina l’autovalutazione del Paese membro relativa alla mancanza di capacità e indirizza una raccomandazione al Comitato. Nell’esaminare la raccomandazione del gruppo di esperti concernente un Paese membro meno avanzato, il Comitato avvia, se opportuno, un’azione che faciliti l’acquisizione di capacità di attuazione sostenibili.

5. Il Paese membro non è soggetto a procedure in merito, ai sensi dell’Intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie, dal momento in cui il Paese membro in sviluppo notifica al Comitato la sua incapacità di attuare la disposizione rilevante entro la data della prima riunione del Comitato dopo che questo ha ricevuto la raccomandazione del gruppo di esperti. Nel corso di questa riunione il Comitato esamina la raccomandazione del gruppo di esperti. Per un Paese membro meno avanzato le procedure ai sensi dell’Intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie non si applicano per la disposizione in questione a partire dalla data in cui esso notifica al Comitato la sua incapacità di attuare la disposizione e finché il Comitato non abbia preso una decisione in merito o, se questo periodo è più breve, nei 24 mesi successivi alla data della prima riunione del Comitato di cui sopra.

6. Se un Paese membro meno avanzato non è più in grado di adempiere un obbligo della categoria C, esso può informarne il Comitato e seguire le procedure stabilite nel presente articolo.

Art. 19 Trasferimento tra le categorie B e C

1. I Paesi membri in sviluppo e i Paesi membri meno avanzati che hanno notificato le disposizioni relative alle categorie B e C possono trasferire disposizioni da una categoria all’altra presentando una notifica al Comitato. Se un Paese membro propone di trasferire una disposizione dalla categoria B alla categoria C, esso fornisce informazioni sull’assistenza e sul sostegno richiesti per rafforzare le capacità.

2. Nel caso in cui sia richiesto un termine supplementare per attuare una disposizione trasferita dalla categoria B alla categoria C, il Paese membro:

(a)
può applicare le disposizioni dell’articolo 17, compresa la possibilità di ottenere una proroga automatica; o
(b)
può chiedere al Comitato di esaminare la sua richiesta volta a ottenere un termine supplementare per attuare la disposizione e, se necessario, assistenza e sostegno per rafforzare le capacità, compresa la possibilità di un riesame e di una raccomandazione da parte del gruppo di esperti, conformemente all’articolo 18; o
(c)
se si tratta di un Paese membro meno avanzato, richiede l’approvazione del Comitato per qualsiasi nuova data di attuazione fissata a più di quattro anni dalla data inizialmente notificata nella categoria B. Inoltre, un Paese membro meno avanzato continua a poter applicare l’articolo 17. Resta inteso che per un Paese membro meno avanzato che effettua un tale trasferimento sono richiesti assistenza e sostegno per il rafforzamento delle capacità.
Art. 20 Periodo di grazia per l’applicazione dell’Intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie

1. Per un periodo di due anni dall’entrata in vigore del presente Accordo, le disposizioni degli articoli XXII e XXIII del GATT 1994, precisate e applicate dall’Intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie, non si applicano alla risoluzione delle controversie nei confronti di un Paese membro in sviluppo per quanto riguarda le disposizioni che tale Paese membro ha incluso nella categoria A.

2. Per un periodo di sei anni dall’entrata in vigore del presente Accordo, le disposizioni degli articoli XXII e XXIII del GATT 1994, precisate e applicate dall’Intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie, non si applicano alla risoluzione delle controversie nei confronti di un Paese membro meno avanzato per quanto riguarda le disposizioni che tale Paese membro ha incluso nella categoria A.

3. Per un periodo di otto anni dall’attuazione di una disposizione relativa alle categorie B o C da parte di un Paese membro meno avanzato, le disposizioni degli articoli XXII e XXIII del GATT 1994, precisate e applicate dall’Intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie, non si applicano alla risoluzione delle controversie nei confronti di un Paese membro meno avanzato per quanto riguarda tale disposizione.

4. Nonostante il periodo di grazia per l’applicazione dell’Intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie, prima di chiedere l’avvio di consultazioni conformemente agli articoli XXII o XXIII del GATT 1994, e in tutte le fasi delle procedure di risoluzione delle controversie concernenti una misura di un Paese membro meno avanzato, un Paese membro accorda particolare attenzione alla situazione specifica dei Paesi membri meno avanzati. A questo proposito, i Paesi membri danno prova di moderazione nel sollevare questioni concernenti Paesi membri meno avanzati ai sensi dell’Intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie.

5. Su richiesta, durante il periodo di grazia accordato ai sensi del presente articolo, ogni Paese membro accorda agli altri Paesi membri adeguate possibilità di discussione sulle questioni relative all’attuazione del presente Accordo.

Art. 21 Assistenza e sostegno per il rafforzamento delle capacità

1. I Paesi membri donatori convengono sulla necessità di agevolare l’assistenza e il sostegno per il rafforzamento delle capacità forniti ai Paesi in sviluppo e ai Paesi membri meno avanzati, a condizioni reciprocamente convenute sul piano bilaterale o tramite adeguate organizzazioni internazionali. L’obiettivo è di aiutare i Paesi membri in sviluppo e i Paesi membri meno avanzati ad attuare le disposizioni della sezione I del presente Accordo.

2. Considerate le particolari esigenze dei Paesi membri meno avanzati, dovrebbero essere forniti a questi Paesi un’assistenza e un sostegno mirati per aiutarli a rafforzare in modo sostenibile la loro capacità di adempiere i loro obblighi. Tramite i meccanismi di cooperazione allo sviluppo pertinenti e conformi ai principi di assistenza tecnica e di sostegno per il rafforzamento delle capacità di cui al paragrafo 3, i partner di sviluppo si sforzano di fornire assistenza e sostegno per il rafforzamento delle capacità in quest’ambito senza compromettere le priorità previste in materia di sviluppo.

3. Nel fornire assistenza e sostegno per il rafforzamento delle capacità nell’ambito dell’attuazione del presente Accordo i Paesi membri si sforzano di applicare i seguenti principi:

(a)
tenere conto, nell’ambito dello sviluppo globale dei Paesi e delle regioni beneficiari e, se pertinente e opportuno, dei programmi di riforma e di assistenza tecnica in corso;
(b)
includere, se pertinente e opportuno, attività volte a far fronte alle difficoltà incontrate a livello regionale e sub-regionale e promuovere l’integrazione a questi livelli;
(c)
garantire che le attività di riforma in corso nel settore privato in materia di agevolazione degli scambi siano prese in considerazione nelle attività di assistenza;
(d)
promuovere il coordinamento tra i Paesi membri, tra le altre istituzioni rilevanti e tra gli uni e gli altri, comprese le comunità economiche regionali, affinché l’assistenza sia il più possibile efficace e produca un massimo di risultati. A tale scopo:
(i)
il coordinamento, principalmente nel Paese o nella regione in cui deve essere fornita l’assistenza, tra Paesi membri partner e donatori e tra donatori bilaterali e multilaterali, dovrebbe essere volto a evitare sovrapposizioni e doppioni nei programmi di assistenza e incoerenze nelle attività di riforma, mediante uno stretto coordinamento degli interventi in materia di assistenza tecnica e di rafforzamento delle capacità,
(ii)
per i Paesi membri meno avanzati, il Quadro integrato rafforzato per l’assistenza relativa al commercio a favore dei Paesi meno avanzati dovrebbe rientrare in questo processo di coordinamento, e
(iii)
i Paesi membri dovrebbero inoltre promuovere un coordinamento interno tra i loro funzionari incaricati del commercio e dello sviluppo, nelle capitali e a Ginevra, per l’attuazione del presente Accordo e per l’assistenza tecnica;
(e)
incoraggiare l’utilizzo delle strutture di coordinamento esistenti nei Paesi e nelle regioni, come le tavole rotonde e i gruppi consultivi, al fine di coordinare e monitorare le attività di attuazione; e
(f)
invitare i Paesi membri in sviluppo a contribuire al rafforzamento delle capacità di altri Paesi membri in sviluppo e Paesi membri meno avanzati e considerare, se possibile, l’eventualità di sostenere tali attività.

4. Il Comitato tiene almeno un’apposita sessione all’anno per:

(a)
discutere di tutti i problemi relativi all’attuazione di disposizioni o parti di disposizioni del presente Accordo;
(b)
esaminare i progressi relativi all’assistenza e al sostegno per il rafforzamento delle capacità a sostegno dell’attuazione del presente Accodo, anche per quanto riguarda i Paesi membri in sviluppo o i Paese membri meno avanzati che non ne beneficino in modo adeguato;
(c)
scambiarsi esperienze e informazioni sui programmi di assistenza e sostegno per il rafforzamento delle capacità e sui programmi di attuazione in corso, comprese le difficoltà incontrate e i successi ottenuti;
(d)
esaminare le notifiche presentate dai donatori ai sensi dell’articolo 22; e
(e)
esaminare il funzionamento del paragrafo 2.
Art. 22 Informazioni concernenti l’assistenza e il sostegno per il rafforzamento delle capacità che devono essere presentate al Comitato
Art. 23 Disposizioni istituzionali

1  Comitato per l’agevolazione degli scambi

1.1 È istituito un Comitato per l’agevolazione degli scambi.

1.2 Il Comitato è aperto alla partecipazione di tutti i Paesi membri ed elegge il proprio presidente. Si riunisce in funzione della necessità e conformemente alle disposizioni rilevanti del presente Accordo, ma almeno una volta all’anno, per dare ai Paesi membri la possibilità di procedere a consultazioni su qualsiasi questione relativa al funzionamento del presente Accordo o alla realizzazione dei suoi obiettivi. Il Comitato assume le responsabilità che gli vengono affidate in base al presente Accordo o dai Paesi membri. Il Comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

1.3 Il Comitato può istituire gli organi sussidiari necessari. Tutti questi organi fanno rapporto al Comitato.

1.4 Il Comitato elabora, se opportuno, procedure per lo scambio, da parte dei Paesi membri, delle informazioni rilevanti e delle migliori pratiche.

1.5 Il Comitato mantiene strette relazioni con altre organizzazioni internazionali, come l’OMD, nell’ambito dell’agevolazione degli scambi, al fine di ottenere la migliore consulenza possibile per l’attuazione e l’amministrazione del presente Accordo e al fine di evitare inutili sovrapposizioni delle attività. A tale scopo, il Comitato può invitare rappresentanti di queste organizzazioni o loro organi sussidiari:

(a)
ad assistere alle riunioni del Comitato; e
(b)
a discutere questioni specifiche relative all’attuazione del presente Accordo.

1.6 Il Comitato esamina il funzionamento e l’attuazione del presente Accordo dopo quattro anni dalla sua entrata in vigore e, in seguito, periodicamente.

1.7 I Paesi membri sono invitati a sottoporre al Comitato le questioni relative all’attuazione e all’applicazione del presente Accordo.

1.8 Il Comitato incoraggia e facilita le discussioni tra i Paesi membri su questioni specifiche soggette al presente Accordo al fine di giungere tempestivamente a una soluzione reciprocamente soddisfacente.

2  Comitato nazionale per l’agevolazione degli scambi

Ogni Paese membro istituisce e/o mantiene un comitato nazionale per l’agevolazione degli scambi, o designa un meccanismo esistente, per agevolare nel contempo il coordinamento e l’attuazione delle disposizioni del presente Accordo sul piano interno.

Art. 24 Disposizioni finali
Art. I Ambito di applicazione e definizioni
Art. II Trattamento della nazione più favorita

1. Per quanto concerne le misure contemplate dal presente Accordo, ciascun Membro è tenuto ad accordare ai servizi e ai prestatori di servizi di un qualsiasi altro Membro, in via immediata e incondizionata, un trattamento non meno favorevole di quello accordato ad analoghi servizi e prestatori di servizi di qualsiasi altro paese.

2. I Membri possono tenere in essere misure incompatibili con il paragrafo 1, purché tali misure siano elencate nell’allegato sulle esenzioni a norma dell’articolo II, e ne soddisfino le condizioni.

3. Le disposizioni del presente Accordo non devono interpretarsi nel senso di impedire ai Membri di conferire o accordare benefici a paesi limitrofi al fine di facilitare gli scambi, limitatamente a zone contigue di frontiera, di servizi che siano prodotti e consumati localmente.

Art. III Trasparenza
Art. IIIbis Divulgazione di informazioni confidenziali

Nulla di quanto contenuto nel presente Accordo s’intende richiedere ai Membri di fornire informazioni confidenziali, la cui divulgazione impedirebbe l’applicazione della legge, o comunque sarebbe in contrasto con l’interesse pubblico o pregiudicherebbe i legittimi interessi commerciali di particolari imprese, pubbliche o private.

Art. IV Crescente partecipazione dei paesi in via di sviluppo

1. La crescente partecipazione al commercio mondiale dei paesi in via di sviluppo Membri è facilitata da impegni specifici negoziati dai diversi Membri ai sensi delle Parti III e IV del presente Accordo, in relazione a quanto segue:

a)
rafforzamento del settore terziario nazionale e della sua efficienza e competitività, tra l’altro attraverso l’accesso a tecnologie su base commerciale;
b)
miglioramento dell’accesso di questi paesi a canali di distribuzione e reti di informazione; e
c)
liberalizzazione dell’accesso al mercato in settori e modalità di fornitura interessanti per le esportazioni di questi paesi.

2. I paesi sviluppati Membri e, nella misura del possibile, altri Membri, istituiranno dei punti di contatto entro due anni dalla data di entrata in vigore dell’Accordo OMC, per facilitare ai fornitori di servizi dei paesi in via di sviluppo Membri l’accesso ad informazioni relative ai rispettivi mercati, in merito a quanto segue:

a)
aspetti commerciali e tecnici dell’offerta di servizi;
b)
registrazione, riconoscimento e conseguimento di qualifiche professionali; e
c)
disponibilità di tecnologie nel settore dei servizi.

3. Nell’attuazione dei paragrafi 1 e 2 viene data la priorità in particolare ai paesi meno avanzati Membri, tenendo conto soprattutto delle gravi difficoltà incontrate da questi paesi nell’accettare impegni specifici negoziati alla luce della loro particolare situazione economica e delle loro necessità finanziarie, commerciali e di sviluppo.

Art. V Integrazione economica
Art. Vbis Accordi per l’integrazione dei mercati del lavoro

Il presente Accordo non impedisce ai suoi Membri di stipulare accordi che sanciscano la piena integrazione1 dei mercati del lavoro tra le parti contraenti degli stessi, purché tali accordi:

a)
prevedano l’esonero per i cittadini delle parti contraenti da obblighi concernenti residenza e permesso di lavoro;
b)
siano notificati al Consiglio per gli scambi di servizi.

1 Di norma, questo tipo di Acc. di integrazione conferisce ai cittadini delle parti interessate il diritto di libero ingresso nel mercato del lavoro delle parti contraenti e prevede misure concernenti le condizioni di retribuzione, altre condizioni di lavoro e benefici previdenziali.

Art. VI Regolamentazione interna

1. Nei settori oggetto di impegni specifici, ciascun Membro garantisce che tutte le misure di applicazione generale concernenti gli scambi di servizi siano amministrate in modo ragionevole, obiettivo ed imparziale.

2.
a) Ciascun Membro mantiene o istituisce, non appena possibile, procedure o tribunali giudiziari, arbitrali o amministrativi che provvederanno, su richiesta di un fornitore di servizi interessato, alla tempestiva verifica di decisioni amministrative concernenti gli scambi di servizi e, se del caso, alla definizione di opportuni rimedi. Ove le procedure non siano indipendenti dall’ente preposto alle decisioni amministrative in questione, il Membro garantisce che le procedure adottate consentano comunque un esame obiettivo e imparziale.
b)
Le disposizioni di cui alla lettera a) non sono da interpretarsi nel senso di imporre ai Membri di istituire tali tribunali o procedure nei casi in cui ciò sarebbe incompatibile con la loro struttura costituzionale ovvero con la natura del loro sistema giuridico.

3. Qualora sia necessaria l’autorizzazione per la fornitura di un servizio in merito al quale è stato assunto un impegno specifico, le autorità competenti del Membro interessato provvedono, entro un termine ragionevole dopo la presentazione di una domanda giudicata completa ai sensi di leggi e regolamenti nazionali, ad informare il richiedente in merito alla decisione riguardante la sua domanda. Su richiesta del richiedente, le autorità competenti del Membro forniscono, senza inutili ritardi, informazioni concernenti la situazione della pratica.

4. Nell’intento di garantire che le misure relative a requisiti obbligatori e procedure, nonché alle norme tecniche e agli obblighi di licenza non costituiscano inutili ostacoli agli scambi di servizi, il Consiglio per gli scambi di servizi formula, attraverso organismi opportunamente costituiti, le norme che possano risultare necessarie, finalizzate a garantire che tali obblighi, tra l’altro:

a)
siano basati su criteri oggettivi e trasparenti, quali la competenza e la capacità di fornire il servizio,
b)
non siano più onerosi di quanto necessario per garantire la qualità del servizio;
c)
nel caso di procedure di concessione di licenza, non rappresentino di per se stessi una limitazione alla fornitura del servizio.
5.
a) Nei settori nei quali un Membro abbia assunto impegni specifici, in attesa dell’entrata in vigore della normativa formulata in relazione agli stessi ai sensi del paragrafo 4, il Membro si astiene dall’imporre obblighi in materia di licenze e requisiti nonché norme tecniche che annullino o compromettano tali impegni specifici, in una maniera
i)
non conforme ai criteri definiti al paragrafo 4, lettere a) b) o c); e
ii)
che non si sarebbe potuta ragionevolmente prevedere da parte di quel Membro al momento dell’assunzione degli impegni specifici nei settori in questione.
b)
Nel determinare se un Membro è conforme agli obblighi previsti al paragrafo 5, lettera a), si terrà conto delle norme stabilite da organizzazioni internazionali pertinenti1 applicate da tale Membro.

6. Nei settori in cui vengono assunti impegni specifici relativamente a servizi professionali, ciascun Membro deve prevedere procedure adeguate per la verifica della competenza dei professionisti di un altro Membro.


1 Il termine «organizzazioni internazionali pertinenti» si riferisce a organismi internazionali ai quali possono aderire gli organi pertinenti di almeno tutti i Membri dell’OMC.

Art. VII Riconoscimento

1. Ai fini dell’adempimento, in tutto o in parte, delle norme o dei criteri adottati per l’autorizzazione, la concessione di licenze o di certificati di prestatori di servizi, e fermi restando gli obblighi di cui al paragrafo 3, i Membri possono riconoscere la formazione o l’esperienza conseguita, i requisiti soddisfatti, ovvero le licenze o certificati concessi in un particolare paese. Il riconoscimento, ottenibile attraverso procedure di armonizzazione o in altro modo, si potrà basare su un accordo o un’intesa con il paese interessato o potrà essere accordato unilateralmente.

2. Un Membro che è parte contraente di un accordo o di un’intesa di cui al paragrafo 1, esistente o futuro, offre adeguate possibilità ad altri Membri interessati di negoziare la loro adesione a tale accordo o intesa, ovvero di negoziarne altri comparabili con tale Membro. Ove il riconoscimento venga accordato autonomamente da un Membro, quest’ultimo offre adeguate opportunità a qualsivoglia altro Membro di dimostrare che la formazione, l’esperienza e le licenze o certificati ottenuti o i requisiti soddisfatti nel suo territorio debbano essere riconosciuti.

3. I Membri si astengono dall’accordare il riconoscimento secondo modalità che costituirebbero un mezzo di discriminazione tra paesi nell’applicazione di norme o criteri per l’autorizzazione, la concessione di licenze o certificati dei prestatori di servizi, ovvero una limitazione dissimulata agli scambi di servizi.

4. Ciascun Membro provvede:

a)
entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore dell’Accordo OMC per quanto lo concerne, ad informare il Consiglio per gli scambi di servizi in merito alle misure esistenti in materia di riconoscimento e a dichiarare se tali misure sono basate su accordi o intese di cui al paragrafo 1;
b)
ad informare tempestivamente il Consiglio per gli scambi di servizi, con il maggior preavviso possibile, dell’apertura di trattative su un accordo o un’intesa di cui al paragrafo 1, al fine di offrire ad altri Membri un’adeguata opportunità di manifestare il loro interesse a partecipare alle trattative prima che entrino in una fase sostanziale;
c)
ad informare tempestivamente il Consiglio per gli scambi di servizi in merito all’adozione di nuove misure in materia di riconoscimento ovvero all’introduzione di modifiche consistenti in quelle già esistenti, nonché a dichiarare se le misure si basano su un accordo o un’intesa del tipo indicato al paragrafo 1.

5. Ogniqualvolta sia opportuno, il riconoscimento dovrebbe basarsi su criteri concordati a livello multilaterale. Ove necessario, i Membri operano in collaborazione con le organizzazioni intergovernative e non governative pertinenti, ai fini della definizione e dell’adozione di norme e criteri internazionali comuni in materia di riconoscimento, nonché norme internazionali comuni per l’esercizio di attività commerciali e professionali nel settore dei servizi.

Art. VIII Monopoli e prestatori esclusivi di servizi

1. Ciascun Membro garantisce che i fornitori di servizi in regime di monopolio nell’ambito del suo territorio non agiscano, nel fornire il servizio nel mercato di pertinenza, in modo incompatibile con gli obblighi assunti da tale Membro a norma dell’articolo II e di impegni specifici.

2. Ove un fornitore monopolista di un Membro operi in condizioni di concorrenza, direttamente o attraverso una società collegata, nell’erogazione di un servizio che non rientra nei suoi diritti di monopolio ed è soggetto agli impegni specifici assunti da tale Membro, quest’ultimo garantisce che il fornitore in questione non abusi della sua posizione di monopolio per operare nel suo territorio in maniera incompatibile con tali impegni.

3. Su richiesta di un Membro che abbia motivo di ritenere che un fornitore monopolista di un altro Membro operi in modo incompatibile con il paragrafo 1 o 2, il Consiglio per gli scambi di servizi può chiedere al Membro che nomina, tiene in essere o autorizza tale fornitore, di fornire informazioni specifiche in merito alle attività pertinenti.

4. Ove, successivamente alla data di entrata in vigore dell’Accordo OMC, un Membro conceda diritti di monopolio per la fornitura di un servizio oggetto dei suoi impegni specifici, tale Membro deve darne notifica al Consiglio per gli scambi di servizi, al più tardi tre mesi prima della data prevista per la concessione dei diritti di monopolio, restando inteso che si applicano le disposizioni dell’articolo XXI, paragrafi 2, 3 e 4.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano inoltre ai casi di prestatori esclusivi di servizi, ove un Membro, in via formale o di fatto a) autorizzi o nomini un numero limitato di prestatori di servizi e b) impedisca in misura sostanziale la concorrenza tra tali fornitori nel suo territorio.

Art. IX Prassi commerciali

1. I Membri riconoscono che determinate prassi commerciali adottate da prestatori di servizi, diverse da quelle contemplate dall’articolo VIII, possono frenare la concorrenza e di conseguenza limitare il commercio dei servizi.

2. Su richiesta di qualsivoglia altro Membro, ciascun Membro procede a consultazioni nell’intento di sopprimere eventuali prassi di cui al paragrafo 1. Il Membro interessato considera a fondo e con comprensione tale richiesta e collabora fornendo informazioni non confidenziali di dominio pubblico pertinenti alla materia in questione. Il Membro interessato fornisce inoltre ulteriori informazioni disponibili al Membro richiedente, ferme restando le sue leggi nazionali e la conclusione di un accordo soddisfacente in merito alla tutela di informazioni riservate da parte del Membro richiedente.

Art. X Misure di salvaguardia in situazioni di emergenza

1. Sulla questione delle misure di salvaguardia in situazioni di emergenza, basate sul principio della non discriminazione, si tengono negoziati multilaterali, le cui conclusioni entreranno in vigore al più tardi tre anni dopo la data di entrata in vigore dell’Accordo OMC.

2. Nel periodo precedente l’entrata in vigore delle conclusioni dei negoziati di cui al paragrafo 1 ciascun Membro può, in deroga alle disposizioni dell’articolo XXI, paragrafo 1, notificare al Consiglio per gli scambi di servizi la sua intenzione di modificare o revocare un impegno specifico dopo un periodo di un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso; fermo restando che il Membro è tenuto ad esporre al Consiglio le proprie ragioni in merito al fatto che la modifica o la revoca non può attendere la scadenza del periodo di tre anni previsto all’articolo XXI, paragrafo 1.

3. Le disposizioni del paragrafo 2 cessano di essere applicabili tre anni dopo la data di entrata in vigore dell’Accordo OMC.

Art. XI Pagamenti e trasferimenti

1. Tranne che nelle circostanze previste all’articolo XII, i Membri si astengono dall’imporre restrizioni ai trasferimenti e ai pagamenti internazionali per transazioni correnti relative agli impegni specifici assunti.

2. Nulla di quanto contenuto nel presente Accordo influisce sui diritti e sugli obblighi dei membri del Fondo monetario internazionale ai sensi degli accordi statutari del Fondo, ivi compreso il ricorso a provvedimenti valutari in conformità degli accordi statutari, purché i Membri si astengano dall’imporre restrizioni a transazioni in capitale contrariamente ai rispettivi impegni specifici concernenti tali transazioni, salvo per quanto disposto dall’articolo XII o su richiesta del Fondo.

Art. XII Restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti

1. Ove sussistano, ovvero rischino di sussistere, gravi difficoltà in materia di bilancia dei pagamenti e di posizione finanziaria esterna, qualsiasi Membro ha facoltà di adottare o tenere in essere restrizioni agli scambi di servizi in merito ai quali ha assunto impegni specifici, ivi compresi i pagamenti o i trasferimenti relativi a transazioni connesse a tali impegni. Si dà atto del fatto che particolari pressioni sulla bilancia dei pagamenti di un Membro in fase di sviluppo o di transizione economica possono rendere necessario il ricorso a restrizioni per garantire, tra l’altro, il mantenimento di un livello di riserve finanziarie adeguato ai fini dell’attuazione del programma di sviluppo o di trasformazione economica del Membro in questione.

2. Le restrizioni di cui al paragrafo 1

a)
sono applicate in maniera non discriminatoria nei confronti dei Membri;
b)
sono compatibili con gli accordi statutari del Fondo monetario internazionale;
c)
evitano di ledere inutilmente gli interessi commerciali, economici e finanziari di qualsiasi altro Membro;
d)
non sono superiori a quanto necessario per affrontare le circostanze descritte al paragrafo 1;
e)
hanno carattere temporaneo e sono eliminate progressivamente, con il migliorare della situazione specificata al paragrafo 1.

3. Nel determinare l’incidenza di tali restrizioni, i Membri possono dare la priorità alla fornitura dei servizi maggiormente essenziali per i loro programmi economici o di sviluppo. Tuttavia, tali restrizioni non sono adottate né mantenute allo scopo di proteggere un particolare settore dei servizi.

4. Qualsiasi restrizione adottata o tenuta in essere ai sensi del paragrafo 1, o qualsiasi cambiamento apportato alla stessa, sono prontamente notificati al Consiglio generale.

5.
a) Ove applichino le disposizioni del presente articolo, i Membri consultano sollecitamente il comitato sulle restrizioni per motivi di bilancia dei pagamenti in merito alle restrizioni adottate a norma dello stesso.
b)
La Conferenza dei Ministri definisce le procedure1 per tenere consultazioni periodiche che consentano di fornire raccomandazioni al Membro interessato, ove lo ritenga opportuno.
c)
Le consultazioni servono a valutare la situazione della bilancia dei pagamenti del Membro interessato e le restrizioni adottate o mantenute a norma del presente articolo, tenendo conto, tra l’altro, di fattori quali:
i)
natura e portata delle difficoltà in materia di bilancia dei pagamenti o di posizione finanziaria esterna;
ii)
ambiente esterno economico e commerciale del Membro che chiede la consultazione;
iii)
interventi correttivi alternativi a disposizione.
d)
Nelle consultazioni viene presa in considerazione la conformità di eventuali restrizioni con il paragrafo 2, con particolare riguardo alla progressiva eliminazione delle restrizioni conformemente al paragrafo 2, lettera e).
e)
Nell’ambito delle consultazioni, tutti i dati statistici e altri fatti presentati dal Fondo monetario internazionale relativamente a cambi, riserve monetarie e bilancia dei pagamenti, sono accettati e le conclusioni sono basate sulla valutazione effettuata dal Fondo in merito alla situazione della bilancia dei pagamenti e alla posizione finanziaria esterna del Membro che richiede la consulenza.

6. Ove un Membro che non sia membro del Fondo monetario internazionale desideri applicare le disposizioni del presente articolo, la Conferenza dei Ministri definirà una procedura di verifica e qualsivoglia altra procedura necessaria.


1 Resta inteso che le procedure ai sensi del par. 5 corrisponderanno alle procedure previste dal GATT 1994.

Art. XIII Appalti pubblici

1. Gli articoli II, XVI e XVII non si applicano a leggi, regolamenti o prescrizioni che disciplinano gli appalti pubblici di servizi che siano acquistati per scopi governativi e non ai fini di una rivendita o di una fornitura di servizi a titolo commerciale.

2. A norma del presente Accordo si terranno negoziati multilaterali sugli appalti pubblici di servizi entro due anni dalla data di entrata in vigore dell’Accordo OMC.

Art. XIV Eccezioni generali
Art. XIVbis Eccezioni in materia di sicurezza

1. Nulla di quanto contenuto nel presente Accordo può essere interpretato nel senso di:

a)
imporre ad un Membro di fornire informazioni la cui divulgazione sia ritenuta contraria ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza; o
b)
impedire ad un Membro di prendere provvedimenti che lo stesso ritenga necessari ai fini della tutela dei suoi interessi essenziali in materia di sicurezza:
i)
relativamente alla fornitura di servizi prestati, direttamente o indirettamente, allo scopo di approvvigionare un’installazione militare;
ii)
relativamente a materiali fissili e per la fusione, ovvero a materiali derivati dagli stessi;
iii)
adottati in periodo di guerra o comunque di crisi nelle relazioni internazionali; o
c)
impedire ad un Membro di prendere provvedimenti nell’adempimento dei suoi obblighi a norma della Carta delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

2. Il Consiglio per gli scambi di servizi è informato nella misura più ampia possibile in merito a provvedimenti adottati ai sensi del paragrafo 1, lettere b) e c), nonché alla revoca degli stessi.

Art. XV Sovvenzioni
Art. XVI Accesso al mercato

1. Per quanto concerne l’accesso al mercato attraverso le modalità di fornitura definite all’articolo I, ciascun Membro accorderà ai servizi e ai prestatori di servizi di un altro Membro un trattamento non meno favorevole di quello previsto a norma dei termini, delle limitazioni e delle condizioni concordate e specificate nel suo Elenco.1

2. In settori oggetto di impegni in materia di accesso al mercato, le misure che un Membro dovrà astenersi dal tenere in essere o dall’adottare, a livello regionale o per l’intero territorio nazionale, salvo quanto diversamente specificato nel suo Elenco, sono le seguenti:

a)
limitazioni al numero di prestatori di servizi, sotto forma di contingenti numerici, monopoli, concessioni di diritti di esclusiva, o imposizione di una verifica della necessità economica;
b)
limitazioni al valore complessivo delle transazioni o dell’attivo nel settore dei servizi sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica;
c)
limitazioni al numero complessivo di imprese di servizi o alla produzione totale di servizi espressa in termini di unità numeriche definite sotto forma di contingenti o di imposizione di una verifica della necessità economica2;
d)
limitazioni al numero totale di persone fisiche che possono essere impiegate in un particolare settore o da un prestatore di servizi, e che sono necessarie e direttamente collegate alla fornitura di un servizio specifico, sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica;
e)
misure che limitano o impongono forme specifiche di personalità giuridica o joint venture con le quali un fornitore di servizi può svolgere la sua attività; o
f)
limitazioni alla partecipazione di capitale estero in termini di limite percentuale massimo alle partecipazioni straniere o di valore totale di investimenti stranieri singoli o complessivi.

1 Se un Membro assume un impegno in materia di accesso al mercato relativamente alla fornitura di un servizio secondo le modalità di cui all’art. I, comma 2(a), e se il trasferimento di capitali oltre confine rappresenta una parte essenziale del servizio stesso, il Membro è tenuto a consentire tale movimento di capitali. Se un Membro assume un impegno in relazione alla fornitura di un servizio secondo le modalità di cui all’art. I, comma 2(c), esso è tenuto a consentire i relativi trasferimenti di capitale nel suo territorio.
2 Il comma 2(c) non riguarda misure adottate da un Membro che limitano i fattori produttivi necessari per la fornitura di servizi.

Art. XVII Trattamento nazionale

1. Nei settori inseriti nel suo Elenco e ferme restando eventuali condizioni e requisiti indicati nello stesso, ciascun Membro accorda ai servizi e ai prestatori di servizi di un altro Membro un trattamento non meno favorevole di quello accordato ad analoghi servizi e fornitori di servizi nazionali,1 per quanto riguarda tutte le misure concernenti la fornitura di servizi.

2. Un Membro può adempiere all’obbligo di cui al paragrafo 1 accordando ai servizi e ai fornitori di servizi di qualsiasi altro Membro un trattamento formalmente identico o formalmente diverso rispetto a quello accordato ad analoghi servizi e prestatori di servizi nazionali.

3. Un trattamento formalmente identico o formalmente diverso è considerato meno favorevole qualora esso modifichi le condizioni della concorrenza a favore di servizi o fornitori di servizi del Membro rispetto ad analoghi servizi o prestatori di servizi di un altro Membro.


1 Gli impegni specifici assunti a norma del presente art. non sono da interpretarsi nel senso di imporre ai Membri di compensare eventuali svantaggi di tipo concorrenziale derivanti dal fatto che i servizi o fornitori pertinenti sono stranieri.

Art. XVIII Impegni aggiuntivi
Art. XIX Negoziazione di impegni specifici

1. Nel perseguimento degli obiettivi del presente Accordo, i Membri partecipano a cicli successivi di negoziati, che cominciano al più tardi cinque anni dopo la data di entrata in vigore dell’Accordo OMC e si terranno in seguito periodicamente nell’intento di giungere progressivamente ad un grado sempre più elevato di liberalizzazione. I negoziati saranno finalizzati alla riduzione o all’eliminazione degli effetti negativi di determinate misure sugli scambi di servizi, nell’intento di fornire un effettivo accesso ai mercati. Il processo ha l’obiettivo di promuovere gli interessi di tutti i partecipanti su una base di reciproco vantaggio e di garantire un equilibrio globale di diritti e obblighi.

2. Il processo di liberalizzazione si svolge nel debito rispetto degli obiettivi di politica nazionale e del livello di sviluppo dei singoli Membri, sul piano generale e in singoli settori. È riservata un’adeguata flessibilità ai singoli paesi in via di sviluppo Membri per quanto concerne l’apertura di un numero più limitato di settori, la liberalizzazione di un numero inferiore di transazioni, l’ampliamento progressivo dell’accesso ai loro mercati, in linea con i rispettivi livelli di sviluppo e, nel rendere accessibili a fornitori esteri i loro mercati, l’applicazione di condizioni per l’accesso finalizzate alla realizzazione degli obiettivi di cui all’articolo IV.

3. Per ciascun ciclo di negoziati sono stabilite linee di condotta e procedure. Al fine di definire tali linee di condotta, il Consiglio per gli scambi di servizi effettua una valutazione del commercio dei servizi in termini generali e su base settoriale, con riferimento agli obiettivi del presente Accordo, ivi compresi quelli elencati all’articolo IV, paragrafo 1. Le linee di condotta negoziali definiscono le modalità per il trattamento delle misure di liberalizzazione adottate unilateralmente dai Membri dopo i precedenti negoziati, nonché per il trattamento speciale da riservare ai paesi meno avanzati Membri a norma delle disposizioni dell’articolo IV, paragrafo 3.

4. Il processo di liberalizzazione progressiva è portato avanti in ciascun ciclo attraverso negoziati bilaterali, plurilaterali o multilaterali finalizzati ad aumentare il livello generale degli impegni specifici assunti dai Membri ai sensi del presente Accordo.

Art. XX Elenchi di impegni specifici

1. Ciascun Membro indica in un elenco gli impegni specifici assunti ai sensi della Parte III del presente Accordo. Per quanto concerne i settori nei quali vengono assunti gli impegni, ciascun Elenco deve specificare:

a)
termini, limitazioni e condizioni dell’accesso al mercato;
b)
condizioni e requisiti per il trattamento nazionale;
c)
obblighi relativi a impegni aggiuntivi;
d)
se del caso, tempi di attuazione degli impegni, e
e)
data di entrata in vigore di tali impegni.

2. Eventuali misure incompatibili con gli articoli XVI e XVII sono inserite nella colonna relativa all’articolo XVI. In tal caso, la voce inserita sarà considerata una condizione o un requisito anche per l’articolo XVII.

3. Elenchi di impegni specifici sono allegati al presente Accordo e formano parte integrante dello stesso.

Art. XXI Modifica degli Elenchi
Art. XXII Consultazioni

1. Ogni Membro esamina con comprensione le dichiarazioni di un altro Membro in merito a questioni concernenti il funzionamento del presente Accordo, prestandosi di buon grado a consultazioni al riguardo. A tali consultazioni si applica l’Intesa sulla risoluzione delle controversie1.

2. Su richiesta di un Membro, il Consiglio per gli scambi di servizi o l’Organo di conciliazione (DSB) possono procedere a consultazioni con un Membro o più Membri su questioni in merito alle quali non è stato possibile trovare una soluzione soddisfacente nel corso delle consultazioni di cui al paragrafo 1.

3. Un Membro non può invocare l’articolo XVII, a norma del presente articolo o dell’articolo XXIII, in merito ad una misura adottata da un altro Membro che rientra nell’ambito di un accordo internazionale stipulato con lo stesso per evitare la doppia imposizione. In caso di disaccordo tra i Membri nello stabilire se una misura rientri o meno nell’ambito di un siffatto accordo da loro stipulato, ciascun Membro ha facoltà di sottoporre la questione al Consiglio per gli scambi di servizi2, che la deferirà ad arbitrato. La decisione dell’arbitro è definitiva e vincolante per i Membri.


1 All. 2
2 Per quanto concerne gli Acc. contro la doppia imposizione già in atto alla data di entrata in vigore dell’Acc. OMC, la questione può essere sottoposta al Consiglio per gli scambi di servizi solo con il consenso di entrambe le parti contraenti.

Art. XXIII Risoluzione delle controversie ed esecuzione di provvedimenti

1. Qualora un Membro ritenga che un altro Membro sia inadempiente rispetto ai suoi obblighi o ai suoi impegni specifici ai sensi del presente Accordo, esso può ricorrere all’Intesa sulla risoluzione delle controversie, nell’intento di giungere a una soluzione della questione che sia di reciproca soddisfazione.

2. Qualora abbia motivo di ritenere che le circostanze sono sufficientemente gravi da giustificare tale provvedimento, il DSB autorizzerà uno o più Membri a sospendere l’applicazione degli obblighi e degli impegni specifici nei confronti di qualsivoglia altro Membro o Membri, in conformità dell’articolo 22 dell’Intesa sulla risoluzione delle controversie1.

3. Qualora un Membro consideri che un beneficio che a suo avviso potrebbe ragionevolmente derivargli da un impegno specifico assunto da un altro Membro ai sensi della Parte III del presente Accordo risulta annullato o compromesso in seguito all’applicazione di una misura che non contrasta con le disposizioni del presente Accordo, esso può ricorrere all’Intesa sulla risoluzione delle controversie. Ove il DSB accerti che la misura ha annullato o compromesso tale beneficio, il Membro interessato ha diritto ad un adeguamento compensativo di reciproca soddisfazione sulla base dell’articolo XXI, paragrafo 2, che può includere la modifica o la revoca della misura. Qualora i Membri interessati non giungano ad un accordo, si applica l’articolo 22 dell’Intesa sulla risoluzione delle controversie.


1 All. 2

Art. XXIV Consiglio per gli scambi di servizi

1. Il Consiglio per gli scambi di servizi espleta le funzioni che gli sono attribuite per facilitare il funzionamento del presente Accordo e perseguirne gli obiettivi. Il Consiglio può istituire eventuali organi sussidiari che ritenga opportuni per l’efficace svolgimento delle sue funzioni.

2. Il Consiglio e, salvo decisione contraria dello stesso, i suoi organi sussidiari sono aperti alla partecipazione di rappresentanti di tutti i Membri.

3. Il presidente del Consiglio è eletto dai Membri.

Art. XXV Assistenza tecnica

1. I fornitori di servizi di Membri che necessitano di un’assistenza di questo tipo hanno accesso ai servizi dei punti di contatto di cui al paragrafo 2 dell’articolo IV.

2. L’assistenza tecnica a favore dei paesi in via di sviluppo è fornita a livello multilaterale dal Segretariato e deliberata dal Consiglio per gli scambi di servizi.

Art. XXVI Rapporti con altre organizzazioni internazionali
Art. XXVII Rifiuto di accordare benefici

Un Membro ha facoltà di negare i benefici derivanti dal presente Accordo:

a)
alla fornitura di un servizio, ove esso stabilisca che tale servizio viene fornito dal territorio o nel territorio di un paese non Membro, ovvero di un Membro nei confronti del quale il Membro che oppone il rifiuto non applica l’Accordo OMC;
b)
nel caso della fornitura di un servizio di trasporto marittimo, ove esso stabilisca che il servizio viene fornito:
i)
da una nave registrata a norma delle leggi di un paese non Membro o di un Membro nei confronti del quale il Membro che oppone il rifiuto non applica l’Accordo OMC, e
ii)
da un soggetto che gestisce e/o utilizza in tutto o in parte la nave ma che fa capo ad un paese non Membro o a un Membro nei confronti del quale il Membro che oppone il rifiuto non applica l’Accordo OMC;
c)
ad un prestatore di servizi che sia una persona giuridica, ove si stabilisca che non si tratta di un prestatore di servizi di un altro Membro, o che si tratta di un fornitore di servizi di un Membro nei confronti del quale il Membro che oppone il rifiuto non applica l’Accordo OMC.
Art. XXVIII Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

a)
«misura» significa qualsiasi misura adottata da un Membro, sotto forma di legge, regolamento, norma, procedura, decisione, provvedimento amministrativo o qualsivoglia altra forma;
b)
«fornitura di servizi» comprende produzione, distribuzione, commercializzazione, vendita e consegna di un servizio;
c)
«misure adottate da Membri che incidono sugli scambi di servizi» comprendono misure riguardanti quanto segue:
i)
acquisto, pagamento o utilizzo di un servizio;
ii)
accesso e ricorso in occasione della fornitura di un servizio, a servizi che tali Membri chiedono siano offerti al pubblico in generale;
iii)
presenza, ivi compresa la presenza commerciale, di soggetti di un Membro per la fornitura di un servizio nel territorio di un altro Membro;
d)
«presenza commerciale» significa qualsiasi tipo di organizzazione commerciale o professionale, anche mediante
i)
la costituzione, l’acquisizione o il mantenimento di una persona giuridica, o
ii)
la creazione o il mantenimento di una filiale o di un ufficio di rappresentanza nel territorio di un Membro agli effetti di fornire un servizio;
e)
«settore» di un servizio significa
i)
con riferimento ad un impegno specifico, uno o più, ovvero tutti i sottosettori del servizio considerato, come specificato nell’Elenco del Membro,
ii)
diversamente il settore relativo a tale servizio nel suo complesso, ivi compresi tutti i sottosettori;
f)
«servizio fornito da un altro Membro» significa un servizio fornito
i)
dal territorio o nel territorio di tale altro Membro o, nel caso di trasporto marittimo, da una nave registrata a norma delle leggi dell’altro Membro, o da un soggetto facente capo all’altro Membro che fornisce il servizio attraverso la gestione di una nave e/o il suo utilizzo, totale o parziale; oppure,
ii)
nel caso della fornitura di un servizio attraverso una presenza commerciale o la presenza di persone fisiche da un prestatore di servizi di tale altro Membro;
g)
«prestatore di servizi» significa qualsiasi soggetto che fornisce un servizio1;
h)
«prestatore monopolista di un servizio» significa qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che in un particolare mercato del territorio di un Membro è autorizzato o nominato in via formale o di fatto da tale Membro come fornitore esclusivo di quel servizio;
i)
«consumatore di servizi» significa qualsiasi persona che riceve o utilizza un servizio;
j)
«persona» significa una persona fisica o una persona giuridica;
k)
«persona fisica di un altro Membro» significa una persona fisica che risiede nel territorio di tale altro Membro o di qualsivoglia altro Membro e che, a norma delle leggi dell’altro Membro:
i)
è un cittadino di tale altro Membro; o
ii)
ha diritto di residenza permanente in tale altro Membro, nel caso di un Membro che
1.
non ha cittadini; o
2.
riserva ai suoi residenti permanenti sostanzialmente il medesimo trattamento accordato ai suoi cittadini, per quanto concerne le misure che incidono sul commercio dei servizi, secondo quanto notificato nella sua accettazione dell’Accordo OMC o nella sua adesione allo stesso, fermo restando che nessun Membro è tenuto ad accordare a tali residenti permanenti un trattamento più favorevole di quello ad essi riservato da tale altro Membro. La notifica deve includere l’assicurazione che egli assume, nei confronti di tali residenti permanenti ed in conformità delle leggi e dei regolamenti nazionali, le stesse responsabilità spettanti a tale altro Membro nei confronti dei suoi cittadini;
l)
«persona giuridica» significa qualsiasi entità giuridica debitamente costituita o comunque organizzata ai sensi delle leggi vigenti, a scopo di lucro o altro, di proprietà di privati o dello Stato, ivi comprese società per azioni, trust, società di persone, joint venture, imprese individuali o associazioni;
m)
«persona giuridica di un altro Membro» significa una persona giuridica
i)
costituita o comunque organizzata ai sensi delle leggi di tale altro Membro, e che svolge un’attività commerciale concreta nel territorio di tale Membro o di qualsiasi altro Membro; o
ii)
nel caso della fornitura di un servizio attraverso una presenza commerciale, posseduta o controllata da:
1.
persone fisiche di tale Membro; o
2.
persone giuridiche di tale altro Membro come definite al sottoparagrafo i);
n)
una persona giuridica è:
i)
«posseduta» da persone di un Membro se più del 50 per cento del suo capitale di rischio è di piena proprietà delle persone di tale Membro;
ii)
«controllata» da persone di un Membro, se queste ultime hanno il potere di nominare la maggioranza dei suoi amministratori o comunque di dirigere legalmente il suo operato;
iii)
«affiliata» ad un’altra persona, se una di esse controlla l’altra, o entrambe sono controllate da una stessa persona;
o)
l’espressione «imposte dirette» comprende tutte le imposte sul reddito complessivo, sul capitale complessivo o su elementi del reddito o del capitale, ivi comprese imposte sui redditi da alienazione di beni, imposte su proprietà immobiliari, eredità e donazioni, nonché imposte sul monte salari versato dalle imprese, e le imposte sulle plusvalenze.

1 Nel caso in cui il servizio non venga fornito direttamente da una persona giuridica bensì attraverso altre forme di presenza commerciale, quali una filiale o un ufficio di rappresentanza, al prestatore di servizi (ossia la persona giuridica) sarà comunque accordato, in virtù di tale presenza, il trattamento previsto per i fornitori di servizi a norma del presente Accordo. Tale trattamento sarà esteso all’entità attraverso la quale il servizio viene fornito e non necessariamente ad altre parti facenti capo al fornitore al di fuori del territorio dove ha luogo la fornitura del servizio.

Art. XXIX Allegati
Art. 1 Natura e ambito degli obblighi

1. I Membri danno esecuzione alle disposizioni del presente Accordo. Essi hanno la facoltà, ma non l’obbligo, di attuare nelle loro legislazioni una protezione più ampia di quanto richiesto dal presente Accordo, purché tale protezione non contravvenga alle disposizioni dello stesso. Essi inoltre hanno la facoltà di determinare le appropriate modalità di attuazione delle disposizioni del presente Accordo nel quadro delle rispettive legislazioni e procedure.

2. Ai fini del presente Accordo, l’espressione «proprietà intellettuale» comprende tutte le categorie di proprietà intellettuale di cui alla parte II, sezioni da 1 a 7.

3. Ciascun Membro accorda il trattamento previsto dal presente Accordo ai cittadini degli altri Membri1. Per quanto riguarda il relativo diritto di proprietà intellettuale, si considerano cittadini degli altri Membri le persone fisiche o giuridiche che soddisfano i criteri di ammissibilità alla protezione di cui alla Convenzione di Parigi (1967), alla Convenzione di Berna (1971), alla Convenzione di Roma e al Trattato sulla proprietà intellettuale in materia di semiconduttori, sempreché tutti i Membri dell’OMC fossero membri di tali convenzioni2. I Membri che si avvalgono delle possibilità di cui all’articolo 5, paragrafo 3 o all’articolo 6, paragrafo 2 della Convenzione di Roma ne danno notifica conformemente a dette disposizioni al Consiglio per gli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio («Consiglio TRIPS»).


1 Ai fini del presente Acc. per «cittadini» si intendono, nel caso di un distinto territorio doganale Membro dell’OMC, le persone, fisiche o giuridiche, che sono domiciliate o che hanno uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio in tale territorio doganale.
2 Ai fini del presente Acc. per «Convenzione di Parigi» si intende la Conv. di Parigi per la protezione della proprietà industriale, per «Convenzione di Parigi (1967)» il suo atto di Stoccolma del 14 lug. 1967 (RS 0.232.04), per «Convenzione di Berna» la Conv. di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, per «Convenzione di Berna (1971)» il suo atto di Parigi del 24 lug. 1971 (RS 0.231.15), per «Convenzione di Roma» la Conv. internazionale per la protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione firmata a Roma il 26 ott. 1961 (RS 0.231.171), per «Trattato sulla proprietà intellettuale in materia di semiconduttori» (Trattato IPIC) il Trattato sulla proprietà intellettuale in materia di semiconduttori firmato a Washington il 26 mag. 1989 e per «Accordo OMC» l’Acc. che istituisce l’OMC.

Art. 2 Convenzioni in materia di proprietà intellettuale

1. In relazione alle parti II, III e IV del presente Accordo, i Membri si conformano agli articoli da 1 a 12 e all’articolo 19 della Convenzione di Parigi (1967).

2. Nessuna disposizione delle parti da I a IV del presente Accordo pregiudica gli eventuali obblighi reciproci incombenti ai Membri in forza della Convenzione di Parigi, della Convenzione di Berna, della Convenzione di Roma e del Trattato sulla proprietà intellettuale in materia di semiconduttori.

Art. 3 Trattamento nazionale

1. Ciascun Membro accorda ai cittadini degli altri Membri un trattamento non meno favorevole di quello da esso accordato ai propri cittadini in materia di protezione1 della proprietà intellettuale, fatte salve le deroghe già previste, rispettivamente, nella Convenzione di Parigi (1967), nella Convenzione di Berna (1971), nella Convenzione di Roma o nel Trattato sulla proprietà intellettuale in materia di semiconduttori. Per quanto riguarda gli artisti interpreti o esecutori, i produttori di fonogrammi e gli organismi di radiodiffusione, l’obbligo in questione si applica soltanto in relazione ai diritti contemplati dal presente Accordo. I Membri che facciano uso delle facoltà di cui all’articolo 6 della Convenzione di Berna (1971) o all’articolo 16, paragrafo 1, lettera b) della Convenzione di Roma ne informano conformemente a dette disposizioni il Consiglio TRIPS.

2. I Membri possono avvalersi delle deroghe di cui al paragrafo 1 in relazione a procedure giudiziarie e amministrative, ivi comprese l’elezione del domicilio o la nomina di un rappresentante nell’ambito di un Membro, soltanto se tali deroghe sono necessarie per garantire il rispetto di leggi e regolamenti non incompatibili con le disposizioni del presente Accordo e se le procedure in questione non sono applicate in modo tale da costituire una restrizione dissimulata del commercio.


1 Ai fini degli art. 3 e 4, il termine «protezione» comprende questioni riguardanti l’esistenza, l’acquisto, l’ambito, il mantenimento e la tutela dei diritti di proprietà intellettuale nonché questioni riguardanti l’uso dei diritti di proprietà intellettuale specificamente contemplati nel presente Accordo.

Art. 4 Trattamento della nazione più favorita

Per quanto riguarda la protezione della proprietà intellettuale, tutti i vantaggi, benefici, privilegi o immunità accordati da un Membro ai cittadini di qualsiasi altro paese sono immediatamente e senza condizioni estesi ai cittadini di tutti gli altri Membri. Sono esenti da questo obbligo tutti i vantaggi, benefici, privilegi o immunità accordati da un Membro:

a)
derivanti da accordi internazionali in materia di assistenza giudiziaria o applicazione della legge di carattere generale e non particolarmente limitati alla protezione della proprietà intellettuale;
b)
concessi in conformità alle disposizioni della Convenzione di Berna (1971) o della Convenzione di Roma in virtù delle quali il trattamento accordato può essere funzione non del trattamento nazionale bensì del trattamento concesso in un altro paese;
c)
relativi ai diritti degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione non contemplati dal presente Accordo;
d)
derivanti da accordi internazionali relativi alla protezione della proprietà intellettuale entrati in vigore prima dell’entrata in vigore dell’Accordo OMC, purché tali accordi siano notificati al Consiglio TRIPS e non costituiscano una discriminazione arbitraria o ingiustificata contro i cittadini degli altri Membri.
Art. 5 Accordi multilaterali in materia di acquisizione o mantenimento della protezione

Gli obblighi di cui agli articoli 3 e 4 non si applicano alle procedure previste negli accordi multilaterali conclusi sotto gli auspici dell’OMPI in materia di acquisizione o mantenimento dei diritti di proprietà intellettuale.

Art. 6 Esaurimento

Ai fini della risoluzione delle controversie nel quadro del presente Accordo, fatte salve le disposizioni degli articoli 3 e 4 nessuna disposizione del presente Accordo può essere utilizzata in relazione alla questione dell’esaurimento dei diritti di proprietà intellettuale.

Art. 7 Obiettivi

La protezione e il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale dovrebbero contribuire alla promozione dell’innovazione tecnologica nonché al trasferimento e alla diffusione di tecnologia, a reciproco vantaggio dei produttori e degli utilizzatori di conoscenze tecnologiche e in modo da favorire il benessere sociale ed economico, nonché l’equilibrio tra diritti e obblighi.

Art. 8 Principi
Art. 9 Rapporto con la Convenzione di Berna

1. I Membri si conformano agli articoli da 1 a 21 della Convenzione di Berna (1971) e al suo annesso. Tuttavia essi non hanno diritti né obblighi in virtù del presente Accordo in relazione ai diritti conferiti dall’articolo 6bis della medesima Convenzione o ai diritti da esso derivanti.

2. La protezione del diritto d’autore copre le espressioni e non le idee, i procedimenti, i metodi di funzionamento o i concetti matematici in quanto tali.

Art. 10 Programmi per elaboratore e compilazioni di dati

1. I programmi per elaboratore, in codice sorgente o in codice oggetto, sono protetti come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna (1971).

2. Le compilazioni di dati o altro materiale, in forma leggibile da una macchina o in altra forma, che a causa della selezione o della disposizione del loro contenuto costituiscono creazioni intellettuali sono protette come tali. La protezione, che non copre i dati o il materiale stesso, non pregiudica diritti d’autore eventualmente esistenti sui dati o sul materiale.

Art. 11 Diritti di noleggio

Almeno in relazione ai programmi per elaboratore e alle opere cinematografiche i Membri accordano agli autori e agli aventi causa il diritto di autorizzare o vietare il noleggio al pubblico di originali o copie delle opere protette. Un Membro è esonerato da questo obbligo in relazione alle opere cinematografiche, a meno che il noleggio non abbia dato luogo ad una diffusa riproduzione di tali opere che comprometta sostanzialmente il diritto esclusivo di riproduzione conferito nello stesso Membro agli autori e ai loro aventi causa. Per quanto riguarda i programmi per elaboratore, questo obbligo non si applica ai casi in cui il programma medesimo non costituisca l’oggetto essenziale del noleggio.

Art. 12 Durata della protezione

Ogniqualvolta la durata della protezione di un’opera, eccettuate le opere fotografiche o le opere delle arti applicate, sia computata su una base diversa dalla vita di una persona fisica, tale durata non può essere inferiore a 50 anni dalla fine dell’anno civile di pubblicazione autorizzata dell’opera, oppure, qualora tale pubblicazione non intervenga nei 50 anni successivi alla realizzazione dell’opera, a 50 anni dalla fine dell’anno civile di realizzazione.

Art. 13 Limitazioni ed eccezioni

I Membri possono imporre limitazioni o eccezioni ai diritti esclusivi soltanto in taluni casi speciali che non siano in conflitto con un normale sfruttamento dell’opera e non comportino un ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi del titolare.

Art. 14 Protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi (registrazioni sonore) e degli organismi di radiodiffusione
Art. 15 Oggetto della protezione

1. Qualsiasi segno, o combinazione di segni, che consenta di contraddistinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese, può costituire un marchio d’impresa. Tali segni, in particolare parole, compresi i nomi di persone, lettere, cifre, elementi figurativi e combinazioni cromatiche, nonché qualsiasi combinazione di tali segni, sono idonei ad essere registrati come marchi d’impresa. Qualora i segni non siano istrionescamente atti a distinguere i corrispondenti beni o servizi, i Membri possono condizionare la registrabilità al carattere distintivo conseguito con l’uso. Essi inoltre possono prescrivere, come condizione per la registrazione, che i segni siano visivamente percettibili.

2. Il paragrafo 1 non va interpretato nel senso di impedire ai Membri di escludere dalla registrazione un marchio d’impresa per altri motivi, purché questi non pregiudichino le disposizioni della Convenzione di Parigi (1967).

3. I Membri possono condizionare la registrabilità all’uso. Tuttavia, l’uso effettivo di un marchio d’impresa non può costituire un requisito per la presentazione di una domanda di registrazione. Una domanda non può essere respinta unicamente per il motivo che l’uso previsto non ha avuto luogo prima della scadenza di un periodo di tre anni dalla data di presentazione.

4. La natura dei prodotti o servizi ai quali si applicherà un marchio d’impresa non costituisce in alcun caso un impedimento alla registrazione del marchio.

5. I Membri pubblicano ciascun marchio prima della registrazione o subito dopo e offrono ragionevoli possibilità di presentare istanze di annullamento della registrazione. Inoltre, essi possono accordare la possibilità di contestare la registrazione del marchio.

Art. 16 Diritti conferiti

1. Il titolare di un marchio registrato ha il diritto esclusivo di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio segni identici o simili per prodotti o servizi identici o simili a quelli per i quali il marchio è stato registrato, qualora tale uso possa comportare un rischio di confusione. In caso di uso di un segno identico per prodotti o servizi identici si presume che vi sia un rischio di confusione. I diritti di cui sopra non pregiudicano eventuali diritti anteriori, né compromettono la facoltà dei Membri di concedere diritti in base all’uso.

2. L’articolo 6bis della Convenzione di Parigi (1967) si applica, mutatis mutandis, ai servizi. Nel determinare la rinomanza di un marchio, i Membri tengono conto della notorietà del marchio presso il pubblico interessato, ivi compresa la notorietà nel Membro in questione conseguente alla promozione del marchio.

3. L’articolo 6bis della Convenzione di Parigi (1967) si applica, mutatis mutandis, ai prodotti o servizi non affini a quelli per i quali un marchio è stato registrato, purché l’uso di tale marchio in relazione a detti prodotti o servizi indichi un nesso tra i medesimi prodotti o servizi e il titolare del marchio registrato e purché esista il rischio che tale uso possa pregiudicare gli interessi del titolare del marchio registrato.

Art. 17 Eccezioni

I Membri possono prevedere limitate eccezioni ai diritti conferiti da un marchio, come il leale uso di termini descrittivi, purché tali eccezioni tengano conto dei legittimi interessi del titolare del marchio e dei terzi.

Art. 18 Durata della protezione

La registrazione iniziale e ciascun rinnovo della registrazione di un marchio hanno effetto per un periodo non inferiore a sette anni. La registrazione di un marchio è rinnovabile indefinitamente.

Art. 19 Requisito dell’uso

1. Qualora l’uso costituisca una condizione necessaria per il mantenimento di una registrazione, la registrazione può essere annullata soltanto dopo un periodo ininterrotto di non uso di almeno tre anni, a meno che il titolare del marchio non adduca motivi legittimi basati sull’esistenza di impedimenti all’uso del marchio. Circostanze indipendenti dalla volontà del titolare del brevetto tali da costituire un impedimento alla sua utilizzazione, quali restrizioni all’importazione o altre condizioni stabilite dal governo per i prodotti o servizi protetti dal marchio, sono considerate legittimi motivi di non uso.

2. L’uso del marchio da parte di terzi sotto il controllo del titolare si considera uso del marchio ai fini del mantenimento della registrazione.

Art. 20 Altri requisiti

L’uso del marchio nel commercio non è ostacolato senza giusto motivo da obblighi speciali, quali l’uso con un altro marchio, l’uso in una forma particolare o l’uso in un modo che ne pregiudichi l’idoneità a contraddistinguere i prodotti e servizi di un’impresa da quelli di altre imprese. Quanto precede non preclude la possibilità di prescrivere che il marchio distintivo dell’impresa produttrice dei prodotti o servizi sia usato, senza esservi legato, insieme al marchio che contraddistingue gli specifici prodotti o servizi in questione della medesima impresa.

Art. 21 Licenza e cessione
Art. 22 Protezione delle indicazioni geografiche

1. Ai fini del presente Accordo, per indicazioni geografiche si intendono le indicazioni che identificano un prodotto come originario del territorio di un Membro, o di una regione o località di detto territorio, quando una determinata qualità, la notorietà o altre caratteristiche del prodotto siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica.

2. In relazione alle indicazioni geografiche, i Membri prevedono i mezzi legali atti a consentire alle parti interessate di impedire:

a)
l’uso nella designazione o presentazione di un prodotto di ogni elemento che indichi o suggerisca che il prodotto in questione è originario di un’area geografica diversa dal vero luogo d’origine in modo tale da ingannare il pubblico sull’origine geografica del prodotto;
b)
qualsiasi uso che costituisca un atto di concorrenza sleale ai sensi dell’articolo 10bis della Convenzione di Parigi (1967).

3. Un Membro rifiuta o dichiara nulla, ex officio se la sua legislazione lo consente oppure su richiesta di una parte interessata, la registrazione di un marchio che contiene o consiste in un’indicazione geografica in relazione a prodotti non originari del territorio indicato, se l’uso dell’indicazione del marchio per tali prodotti nel Membro in questione è tale da ingannare il pubblico sull’effettivo luogo d’origine.

4. La protezione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 è applicabile contro un’indicazione geografica che, per quanto letteralmente vera in ordine al territorio, alla regione o alla località di cui il prodotto è originario, indica falsamente al pubblico che i prodotti sono originari di un altro territorio.

Art. 23 Protezione aggiuntiva delle indicazioni geografiche per i vini e gli alcolici

1. Ciascun Membro prevede i mezzi legali atti a consentire alle parti interessate di impedire l’uso di un’indicazione geografica che identifichi dei vini per vini non originari del luogo indicato dall’indicazione geografica in questione, o di un’indicazione geografica che identifichi degli alcolici per alcolici non originari del luogo indicato dall’indicazione geografica in questione, anche se la vera origine dei prodotti è indicata o se l’indicazione geografica è tradotta o è accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «stile», «imitazione» o simili1.

2. La registrazione di un marchio per vini che contenga o consista in un’indicazione geografica che identifichi dei vini o di un marchio per alcolici che contenga o consista in un’indicazione geografica che identifichi degli alcolici è rifiutata o dichiarata nulla, ex officio se la legislazione di un Membro lo consente o su richiesta di una parte interessata, per i vini o gli alcolici la cui origine non corrisponda alle indicazioni.

3. Nel caso di indicazioni geografiche omonime relative a vini, la protezione viene accordata a ciascuna indicazione, fatte salve le disposizioni dell’articolo 22, paragrafo 4. Ciascun Membro determina le condizioni pratiche alle quali le indicazioni omonime in questione saranno distinte l’una dall’altra, tenendo conto della necessità di fare in modo che i produttori interessati ricevano un trattamento equo e che i consumatori non siano tratti in inganno.

4. Al fine di facilitare la protezione delle indicazioni geografiche per i vini, verranno intrapresi negoziati in seno al Consiglio TRIPS riguardo alla creazione di un sistema multilaterale di notifica e registrazione delle indicazioni geografiche per i vini ammissibili alla protezione nei Membri partecipanti al sistema.


1 In deroga all’art. 42, prima frase, i Membri possono prevedere, ai fini dell’osservanza di questi obblighi, misure amministrative.

Art. 24 Negoziati internazionali. Eccezioni
Art. 25 Requisiti per la protezione

1. I Membri assicurano la protezione dei disegni industriali creati indipendentemente, che siano nuovi o originali. Essi possono stabilire che i disegni non sono nuovi o originali se non differiscono in modo significativo da disegni noti o da combinazioni di disegni noti. I Membri possono inoltre disporre che la protezione non copra i disegni dettati essenzialmente da considerazioni di carattere tecnico o funzionale.

2. Ciascun Membro fa in modo che i requisiti per la protezione dei disegni tessili, in particolare a livello di costi, esame o pubblicazione, non compromettano in modo ingiustificato la possibilità di chiedere e ottenere tale protezione. I Membri hanno la facoltà di adempiere a questo obbligo mediante la normativa in materia di disegno industriale o di diritto d’autore.

Art. 26 Protezione
Art. 27 Oggetto del brevetto

1. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni, di prodotto o di procedimento, in tutti i campi della tecnologia, che siano nuove, implichino un’attività inventiva e siano atte ad avere un’applicazione industriale1. Fatti salvi l’articolo 65, paragrafo 4, l’articolo 70, paragrafo 8 e il paragrafo 3 del presente articolo, il conseguimento dei brevetti e il godimento dei relativi diritti non sono soggetti a discriminazioni in base al luogo d’invenzione, al settore tecnologico e al fatto che i prodotti siano d’importazione o di fabbricazione locale.

2. I Membri possono escludere dalla brevettabilità le invenzioni il cui sfruttamento commerciale nel loro territorio deve essere impedito per motivi di ordine pubblico o di moralità pubblica, nonché per proteggere la vita o la salute dell’uomo, degli animali o dei vegetali o per evitare gravi danni ambientali, purché l’esclusione non sia dettata unicamente dal fatto che lo sfruttamento è vietato dalle loro legislazioni.

3. I Membri possono inoltre escludere dalla brevettabilità:

a)
i metodi diagnostici, terapeutici e chirurgici per la cura dell’uomo o degli animali;
b)
i vegetali e gli animali, tranne i microorganismi, e i processi essenzialmente biologici per la produzione di vegetali o animali, tranne i processi non

biologici e microbiologici. Tuttavia, i Membri prevedono la protezione delle varietà di vegetali mediante brevetti o mediante un efficace sistema sui generis o una combinazione dei due. Le disposizioni della presente lettera sono sottoposte ad esame quattro anni dopo la data di entrata in vigore dell’Accordo OMC.


1 Ai fini del presente art., le espressioni «che implichino un’attività inventiva» e «atte ad avere un’applicazione industriale» possono essere ritenute da un Membro sinonimi rispettivamente di «non ovvie» e «utili».

Art. 28 Diritti conferiti

1. Il brevetto conferisce al titolare i seguenti diritti esclusivi:

a)
se oggetto del brevetto è un prodotto, il diritto di vietare ai terzi, salvo suo consenso, di produrre, utilizzare, mettere in commercio, vendere o importare1 a tali fini il prodotto in questione;
b)
se oggetto del brevetto è un procedimento, il diritto di vietare ai terzi, salvo suo consenso, di usare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini almeno il prodotto direttamente ottenuto con il processo in questione.

2. Il titolare ha inoltre il diritto di cedere, o di trasmettere agli eredi, il brevetto e di concedere licenze.


1 Questo diritto, come tutti gli altri diritti conferiti ai sensi del presente Acc. in relazione all’uso, alla vendita, all’importazione o ad altre forme di distribuzione di prodotti, è soggetto alle disposizioni dell’art. 6.

Art. 29 Condizioni relative ai richiedenti

1. I Membri possono disporre che il richiedente di un brevetto descriva l’invenzione in un modo sufficientemente chiaro e completo perché una persona esperta del ramo possa attuarla e possono altresì prescrivere che il richiedente indichi il miglior modo di attuare l’invenzione noto all’inventore alla data di presentazione o, qualora si rivendichi la priorità, alla data di priorità della domanda.

2. I Membri possono disporre che il richiedente di un brevetto fornisca informazioni circa le corrispondenti domande da lui presentate all’estero e i corrispondenti brevetti conseguiti all’estero.

Art. 30 Eccezioni ai diritti conferiti

I Membri possono prevedere limitate eccezioni ai diritti esclusivi conferiti da un brevetto, purché tali eccezioni non siano indebitamente in contrasto con un normale sfruttamento del brevetto e non pregiudichino in modo ingiustificato i legittimi interessi del titolare, tenuto conto dei legittimi interessi dei terzi.

Art. 31 Altri usi senza il consenso del titolare
Art. 31bis

1. Gli obblighi di un membro esportatore a norma dell’articolo 31, lettera f), non si applicano relativamente alla concessione da parte dello stesso di una licenza obbligatoria nella misura necessaria ai fini della fabbricazione di un prodotto o di prodotti farmaceutici e della sua esportazione verso un membro importatore ammissibile, conformemente alle condizioni indicate al paragrafo 2 dell’allegato del presente accordo.

2. Qualora una licenza obbligatoria sia rilasciata da un membro esportatore nel quadro del sistema precisato nel presente articolo e nell’allegato del presente accordo, verrà corrisposto un equo compenso conformemente all’articolo 31, lettera h), a quel membro, tenuto conto del valore economico per il membro importatore dell’utilizzazione che è stata autorizzata nel membro esportatore. Qualora una licenza obbligatoria venga rilasciata per gli stessi prodotti nel membro importatore ammissibile, l’obbligo di quel membro a norma dell’articolo 31, lettera h), non si applicherà relativamente ai prodotti per i quali il compenso conformemente alla prima frase del presente paragrafo viene corrisposto al membro esportatore.

3. Al fine di promuovere le economie di scala onde migliorare il potere d’acquisto, e agevolare la produzione locale, di prodotti farmaceutici: qualora un membro dell’OMC meno avanzato o in via di sviluppo sia parte contraente di un accordo commerciale regionale ai sensi dell’articolo XXIV del GATT 1994 e della decisione del 28 novembre 1979 sul trattamento differenziale e più favorevole, sulla reciprocità e sulla più piena partecipazione dei paesi in via di sviluppo (L/4903), di cui almeno la metà dei membri attuali è composta da paesi attualmente sull’elenco delle Nazioni Unite dei paesi meno avanzati, l’obbligo di quel membro a norma dell’articolo 31, lettera f), non si applicherà nella misura necessaria a consentire che un prodotto farmaceutico fabbricato o importato in virtù di una licenza obbligatoria in quel membro venga esportato sui mercati degli altri paesi meno avanzati o in via di sviluppo che partecipano all’accordo commerciale regionale e condividono il problema sanitario in questione. Resta inteso che tale disposizione non pregiudicherà la natura territoriale dei diritti di brevetto in questione.

4. I membri non metteranno in questione alcuna delle misure adottate conformemente alle disposizioni del presente articolo e all’allegato del presente accordo nel quadro dei commi 1b) e 1c) dell’articolo XXIII del GATT 1994.

5. Il presente articolo e l’allegato del presente accordo non pregiudicano i diritti, gli obblighi e le flessibilità che i membri hanno in virtù delle disposizioni del presente accordo all’infuori delle lettere f) e h) dell’articolo 31, compresi quelli riaffermati dalla dichiarazione sull’accordo TRIPS e sulla sanità pubblica [WT/MIN(01)/DEC/2] e la relativa interpretazione. Essi non pregiudicano inoltre la misura in cui i prodotti farmaceutici fabbricati in virtù di una licenza obbligatoria possono essere esportati a norma delle disposizioni dell’articolo 31, lettera f).

Art. 32 Revoca/Decadenza
Art. 33 Durata della protezione
Art. 34 Brevetti di procedimento: obbligo della prova
Art. 35 Rapporto con il trattato IPIC
Art. 36 Ambito della protezione
Art. 37 Atti che non richiedono il consenso del titolare
Art. 38 Durata della protezione
Art. 39
Art. 40
Art. 41
Art. 42 Procedure leali ed eque
Art. 43 Elementi di prova
Art. 44 Ingiunzioni
Art. 45 Risarcimento dei danni
Art. 46 Altri rimedi
Art. 47 Diritto d’informazione
Art. 48 Indennizzo del convenuto
Art. 49 Procedure amministrative
Art. 50
Art. 51 Sospensione dello svincolo da parte delle autorità doganali
Art. 52 Domanda
Art. 53 Cauzione o garanzia equivalente
Art. 54 Avviso di sospensione
Art. 55 Durata della sospensione
Art. 56 Indennizzo dell’importatore e del proprietario delle merci
Art. 57 Diritto di ispezione e di informazione
Art. 58 Azione d’ufficio
Art. 59 Rimedi
Art. 60 Importazioni de minimis
Art. 61
Art. 62
Art. 63  Trasparenza
Art. 64 Risoluzione delle controversie
Art. 65 Disposizioni transitorie
Art. 66 Paesi meno avanzati Membri
Art. 67 Cooperazione tecnica
Art. 68 Consiglio per gli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio
Art. 69 Cooperazione internazionale
Art. 70 Protezione di oggetti esistenti
Art. 71 Esame e modifica
Art. 72 Riserve
Art. 73 Eccezioni riguardanti la sicurezza
Art. 1 Campo e modalità di applicazione

1. Le norme e le procedure della presente Intesa si applicano alle controversie promosse ai sensi delle disposizioni in materia di consultazione e di risoluzione delle controversie degli Accordi figuranti all’Appendice 1 della presente Intesa (denominati, nella presente Intesa, gli «Accordi contemplati»). Le norme e le procedure della presente Intesa si applicano inoltre alle consultazioni e alla risoluzione delle controversie tra Membri per quanto riguarda i loro diritti e i loro obblighi derivanti dalle disposizioni dell’Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (denominato, nella presente Intesa, «Accordo OMC») e della presente Intesa, considerati autonomamente o in combinazione con altri Accordi contemplati.

2. Le norme e le procedure della presente Intesa sono applicabili fatte salve le norme e le procedure speciali o aggiuntive in materia di risoluzione delle controversie contenute negli Accordi contemplati specificate nell’Appendice 2 della presente Intesa. In caso di divergenze tra le norme e le procedure della presente Intesa e le norme e le procedure speciali o aggiuntive di cui all’Appendice 2, prevalgono le norme e le procedure speciali o aggiuntive dell’Appendice 2. Nelle controversie che riguardano le norme e le procedure previste da più Accordi contemplati, in caso di conflitto tra le norme e le procedure speciali o aggiuntive degli Accordi in questione, e qualora le Parti della controversia non riescano a trovare un accordo sulle norme e sulle procedure entro venti giorni dalla costituzione del panel, il Presidente dell’Organo di conciliazione di cui all’articolo 2, paragrafo 1 (Dispute Settlement Body, denominato, nella presente Intesa, «DSB»), in consultazione con le Parti della controversia, determina le norme e le procedure da seguire entro dieci giorni dalla richiesta dell’uno o dell’altro Membro. Il Presidente si basa sul principio che ogniqualvolta possibile si devono utilizzare le norme e le procedure speciali o aggiuntive e che le norme e le procedure della presente Intesa dovrebbero essere utilizzate nella misura necessaria per evitare conflitti.

Art. 2 Amministrazione

1. Si costituisce l’Organo di conciliazione per amministrare le suddette norme e procedure e, fatte salve eventuali disposizioni diverse di uno degli Accordi contemplati, le disposizioni in materia di consultazione e di risoluzione delle controversie degli Accordi contemplati. Il DSB è dunque abilitato a costituire panel, adottare le relazioni dei panel e dell’Organo d’appello, vigilare sull’applicazione delle decisioni e delle raccomandazioni e autorizzare la sospensione di concessioni e altri obblighi previsti dagli Accordi contemplati. Per quanto riguarda le controversie che dovessero insorgere in relazione a un Accordo contemplato che è un Accordo commerciale plurilaterale, il termine «Membro» qui utilizzato si riferisce unicamente ai Membri Parti dell’Accordo commerciale plurilaterale in questione. Nei casi in cui il DSB amministra le disposizioni in materia di risoluzione delle controversie di un Accordo commerciale plurilaterale, solo i Membri Parti di tale Accordo possono partecipare alle decisioni o alle iniziative adottate dal DSB in relazione a tale controversia.

2. Il DSB tiene informati i Consigli e Comitati dell’OMC interessati di tutti gli sviluppi delle controversie relative alle disposizioni degli Accordi contemplati di loro competenza.

3. Il DSB si riunisce ogniqualvolta è necessario per svolgere le sue funzioni nei termini previsti dalla presente Intesa.

4. Quando le norme e le procedure della presente Intesa prevedono che il DSB prenda una decisione, tale decisione viene presa all’unanimità1.


1 Una decisione del DSB relativa a una questione sottoposta al suo esame si considera presa all’unanimità se nessuno dei Membri presenti alla riunione del DSB in cui si prende la decisione si oppone formalmente alla decisione proposta.

Art. 3 Disposizioni generali

1. I Membri dichiarano di aderire ai principi per la gestione delle controversie sino ad ora applicati ai sensi degli articoli XXII e XXIII del GATT 19471, nonché alle norme e alle procedure ulteriormente sviluppate e modificate nella presente Intesa.

2. Il sistema di risoluzione delle controversie dell’OMC svolge un ruolo essenziale nell’assicurare certezza e prevedibilità al sistema commerciale multilaterale. I Membri riconoscono che esso serve a tutelare i diritti e gli obblighi dei Membri derivanti dagli Accordi contemplati, nonché a chiarire le disposizioni attuali di tali Accordi conformemente alle norme di interpretazione abituali del diritto pubblico internazionale. Le raccomandazioni e le decisioni del DSB non possono ampliare né ridurre i diritti e gli obblighi previsti dagli Accordi contemplati.

3. La tempestiva soluzione delle situazioni in cui un Membro ritiene che un beneficio che gli deriva direttamente o indirettamente dagli Accordi contemplati sia pregiudicato da misure adottate da un altro Membro è essenziale per un funzionamento efficace dell’OMC e per mantenere un corretto equilibrio tra i diritti e gli obblighi dei Membri.

4. Le raccomandazioni e le decisioni formulate dal DSB puntano a trovare una soluzione soddisfacente alla questione conformemente ai diritti e agli obblighi previsti dalla presente Intesa e dagli Accordi contemplati.

5. Tutte le soluzioni di questioni formalmente sollevate ai sensi delle disposizioni in materia di consultazione e di risoluzione delle controversie degli Accordi contemplati, ivi compresi i lodi arbitrali, sono compatibili con tali Accordi e non annullano né pregiudicano i benefici derivanti ad un Membro dai suddetti Accordi, né impediscono il conseguimento dei loro obiettivi.

6. Le soluzioni reciprocamente convenute di questioni formalmente sollevate ai sensi delle disposizioni in materia di consultazione e di risoluzione delle controversie degli Accordi contemplati sono notificate al DSB e ai Consigli e Comitati competenti, presso i quali qualsiasi Membro può sollevare qualsiasi obiezione ad esse relativa.

7. Prima di presentare un ricorso, un Membro considera se un’iniziativa ai sensi della presente procedura possa essere utile. Lo scopo del meccanismo di risoluzione delle controversie è garantire che una controversia possa essere positivamente risolta. Una soluzione reciprocamente accettabile per le Parti di una controversia e compatibile con gli Accordi contemplati è evidentemente preferibile. In assenza di una soluzione reciprocamente concordata, il primo obiettivo del meccanismo di risoluzione delle controversie è di norma garantire il ritiro delle misure in questione qualora esse risultino incompatibili con le disposizioni di uno degli Accordi contemplati. Si dovrebbe ricorrere alle disposizioni in materia di compensazione unicamente qualora il ritiro immediato della misura in questione risulti impraticabile e quale misura provvisoria in attesa che venga ritirata la misura incompatibile con un Accordo contemplato. L’ultima risorsa che la presente Intesa offre al Membro che adisce le procedure di risoluzione delle controversie è la possibilità di sospendere l’applicazione di concessioni o altri obblighi derivanti dagli Accordi contemplati in maniera discriminatoria nei confronti dell’altro Membro, previa autorizzazione di tali misure da parte del DSB.

8. Nei casi in cui c’è una violazione degli obblighi assunti ai sensi di un Accordo contemplato, si considera fino a prova contraria che la misura costituisca un caso di annullamento o di pregiudizio dei benefici. Ciò significa che in generale si parte dall’ipotesi che l’infrazione alle norme abbia ripercussioni negative sugli altri Membri Parti dell’Accordo contemplato, e che in questi casi spetterà al Membro nei confronti del quale è stato presentato reclamo dimostrare l’infondatezza dell’accusa.

9. Le disposizioni della presente Intesa lasciano impregiudicati i diritti dei Membri di richiedere interpretazioni autorevoli delle disposizioni di un Accordo contemplato attraverso il processo decisionale ai sensi dell’Accordo OMC o di un Accordo contemplato che è un Accordo commerciale plurilaterale.

10. Resta inteso che le richieste di conciliazione e l’utilizzo delle procedure di risoluzione delle controversie non vanno intesi né considerati come atti di contenzioso e che, qualora insorga una controversia, tutti i Membri si impegnano in tali procedure in buona fede sforzandosi di risolverla. Resta altresì inteso che i reclami e i contro-reclami relativi a questioni distinte non devono essere collegati.

11. La presente Intesa si applica unicamente in riferimento alle nuove richieste di consultazioni ai sensi delle disposizioni in materia di consultazione degli Accordi contemplati presentate alla data di entrata in vigore dell’Accordo OMC o successivamente. Per quanto riguarda le controversie per le quali la richiesta di consultazioni è stata presentata ai sensi del GATT 1947 o di un accordo precursore degli Accordi contemplati precedentemente all’entrata in vigore dell’Accordo OMC, continuano ad applicarsi le relative norme e procedure di risoluzione delle controversie in vigore immediatamente prima della data di entrata in vigore dell’Accordo OMC2.

12. In deroga alle disposizioni del paragrafo 11, qualora un paese in via di sviluppo Membro sporga un reclamo basato su uno degli Accordi contemplati nei confronti di un paese sviluppato Membro, la Parte che sporge il reclamo ha diritto ad appellarsi, in alternativa alle disposizioni degli articoli 4-6 e 12 della presente Intesa, alle corrispondenti disposizioni della Decisione del 5 aprile 1966 (BISD 14S/18), fatta eccezione per i casi in cui il panel ritiene che il periodo di tempo previsto nel paragrafo 7 di tale Decisione non sia sufficiente per formulare la sua relazione e che, con il consenso della Parte che sporge il reclamo, detto periodo possa essere prolungato. In caso di divergenza tra le norme e le procedure degli articoli 4-6 e 12 e le norme e le procedure corrispondenti della Decisione, prevalgono queste ultime.


1 RS 0.632.21
2 Il presente par. si applica anche alle controversie per le quali non sono state ancora approvate o pienamente applicate le relazioni dei panel.

Art. 4 Consultazioni

1. I Membri affermano la propria determinazione a consolidare e ad aumentare l’efficacia delle procedure di consultazione utilizzate dai Membri.

2. Ciascun Membro si impegna a considerare favorevolmente le osservazioni proposte da un altro Membro in relazione alle misure che incidono sul funzionamento di un Accordo contemplato prese nel territorio del primo Membro e ad offrire adeguate occasioni di consultazione in proposito1.

3. Quando viene presentata una richiesta di consultazioni ai sensi di un Accordo contemplato, il Membro al quale viene presentata tale richiesta vi risponde, salvo reciproco accordo in senso diverso, entro dieci giorni dalla data del suo ricevimento e avvia in buona fede consultazioni entro un periodo non superiore a trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, al fine di trovare una soluzione reciprocamente soddisfacente. Qualora il Membro non risponda entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta o non avvii consultazioni entro un periodo non superiore a trenta giorni, o entro un periodo diverso reciprocamente convenuto, dalla data di ricevimento della richiesta, il Membro che ha richiesto le consultazioni può procedere direttamente a richiedere la costituzione di un panel.

4. Tutte queste richieste di consultazioni sono notificate al DSB e ai Consigli e Comitati competenti dal Membro che richiede le consultazioni. Ciascuna richiesta di consultazioni è presentata per iscritto ed illustra i motivi della richiesta, ivi compresa l’indicazione precisa delle misure in questione e della base giuridica del reclamo.

5. Nel corso delle consultazioni avviate in conformità delle disposizioni di un Accordo contemplato, prima di ricorrere a ulteriori iniziative previste dalla presente Intesa, i Membri dovrebbero cercare di trovare una soluzione soddisfacente alla questione.

6. Le consultazioni sono riservate e lasciano impregiudicati i diritti di ogni Membro in eventuali procedure successive.

7. Qualora le consultazioni non permettano di risolvere una controversia entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di consultazioni, la Parte che ha sporto reclamo può chiedere la costituzione di un panel. La Parte che ha sporto reclamo può richiedere la costituzione di un panel entro tale periodo di sessanta giorni se le Parti impegnate nelle consultazioni giudicano di comune accordo che le consultazioni non hanno permesso di risolvere la controversia.

8. Nei casi urgenti, ivi compresi quelli relativi a merci deperibili, i Membri avviano consultazioni entro un periodo non superiore a dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Qualora le consultazioni non abbiano permesso di risolvere la controversia entro un periodo di venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta, la Parte che ha sporto reclamo può chiedere la costituzione di un panel.

9. Nei casi urgenti, ivi compresi quelli relativi a merci deperibili, le Parti della controversia, i panel e l’Organo d’appello fanno del loro meglio per accelerare al massimo le procedure.

10. Nel corso delle consultazioni i Membri prestano particolare attenzione agli specifici problemi e interessi dei paesi in via di sviluppo Membri.

11. Ogniqualvolta un Membro diverso dai Membri impegnati nelle consultazioni ritenga di avere un interesse commerciale sostanziale nelle consultazioni in corso ai sensi dell’articolo XXII, paragrafo 1 del GATT 1994, dell’articolo XXII, paragrafo 1 del GATS o delle disposizioni corrispondenti di altri Accordi contemplati2, il suddetto membro può notificare ai Membri impegnati nelle consultazioni e al DSB, entro dieci giorni dalla data in cui è stata fatta circolare la richiesta di consultazioni ai sensi di tale articolo, il suo desiderio di essere ammesso a partecipare alle consultazioni. Il suddetto Membro è ammesso a partecipare alle consultazioni, a condizione che il Membro al quale è stata presentata la richiesta di consultazioni ammetta la fondatezza dell’interesse sostanziale rivendicato. In questo caso, i Membri in questione ne informano il DSB. Qualora la richiesta di essere ammesso a partecipare alle consultazioni non sia accettata, il Membro che ha presentato tale richiesta ha facoltà di richiedere consultazioni ai sensi dell’articolo XXII, paragrafo 1 o dell’articolo XXIII, paragrafo 1 del GATT 1994, dell’articolo XXII, paragrafo 1 o dell’articolo XXIII, paragrafo 1 del GATS, o delle disposizioni corrispondenti degli altri Accordi contemplati.


1 In caso di divergenza tra le disposizioni di un altro Acc. contemplato relative alle misure adottate da amministrazioni o da autorità regionali o locali sul territorio di un Membro e quelle del presente par., prevalgono le disposizioni dell’altro Acc. contemplato in questione.
2 Si riportano in appresso le disposizioni corrispondenti in materia di consultazioni degli Acc. contemplati: Acc. sull’agricoltura, art. 19; Acc. sull’applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie, art. 11, par. 1; Acc. sui tessili e sull’abbigliamento, art. 8, par. 4; Acc. sugli ostacoli tecnici agli scambi, art. 14, par. 1; Acc. sulle misure relative agli investimenti che incidono sugli scambi commerciali, art. 8; Acc. relativo all’applicazione dell’art. VI del GATT 1994, art. 17, par. 2; Acc. relativo all’applicazione dell’art. VII del GATT 1994, art. 19, par. 2; Acc. sulle ispezioni pre-imbarco, art. 7; Acc. relativo alle regole in materia d’origine, art. 7; Acc. relativo alle procedure in materia di licenze d’importazione, art. 6; Acc. sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, art. 30; Acc. sulle misure di salvaguardia, art. 14; Acc. sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, art. 64.1; nonché tutte le disposizioni in materia di consultazioni corrispondenti degli Acc. commerciali plurilaterali determinate dagli organi competenti di ciascun Acc. e notificate al DSB.

Art. 5 Buoni uffici, conciliazione e mediazione

1. I procedimenti di buoni uffici, di conciliazione e di mediazione sono procedure avviate spontaneamente qualora le Parti in causa convengano di farlo.

2. I procedimenti di buoni uffici, di conciliazione e di mediazione e in particolare le posizioni assunte dalle Parti della controversia nel corso di tali procedimenti, hanno carattere riservato e lasciano impregiudicati i diritti dell’una e dell’altra Parte nelle ulteriori azioni avviate ai sensi delle presenti procedure. 

3. I procedimenti di buoni uffici, di conciliazione o di mediazione possono essere richiesti in qualsiasi momento da qualunque Parte di una controversia. Essi possono iniziare in qualsiasi momento e concludersi in qualsiasi momento. Una volta conclusi i procedimenti di buoni uffici, di conciliazione o di mediazione, una Parte che ha sporto reclamo può procedere a richiedere la costituzione di un panel.

4. Quando si avviano procedimenti di buoni uffici, di conciliazione o di mediazione entro sessanta giorni dalla data di ricevimento di una richiesta di consultazioni, la Parte che ha sporto reclamo deve lasciar trascorrere un periodo di sessanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta di consultazioni prima di richiedere la costituzione di un panel. Se le Parti di una controversia ritengono di comune accordo che il procedimento di buoni uffici, di conciliazione o di mediazione non ha permesso di risolvere la controversia, la Parte che ha sporto reclamo può chiedere la costituzione di un panel entro il periodo di sessanta giorni.

5. Previo accordo in tal senso tra le Parti di una controversia, i procedimenti di buoni uffici, di conciliazione o di mediazione possono continuare mentre procedono i lavori del panel.

6. Il Direttore generale, operando d’ufficio, può offrire i suoi buoni uffici o svolgere opera di conciliazione o di mediazione per assistere i Membri nel risolvere una controversia.

Art. 6 Costituzione dei panel

1. A richiesta della Parte che ha sporto reclamo, si costituisce un panel al più tardi alla riunione del DSB successiva a quella in cui la richiesta compare per la prima volta all’ordine del giorno del DSB, a meno che in tale riunione il DSB decida all’unanimità di non costituire un panel1.

2. La richiesta di costituzione di un panel viene presentata per iscritto e deve indicare se si sono svolte consultazioni, individuare le specifiche misure in questione e contenere una breve sintesi della base giuridica del reclamo sufficiente a illustrare chiaramente il problema. Qualora il richiedente chieda la costituzione di un panel con un mandato diverso dal mandato tipo, la richiesta scritta comprende il testo del mandato speciale proposto.


1 A richiesta della Parte che presenta reclamo, si convoca un’apposita riunione del DSB entro quindici giorni dalla richiesta, a condizione che sia dato un preavviso della riunione di almeno dieci giorni.

Art. 7 Mandato dei panel

1. A meno che le Parti di una controversia concordino diversamente entro venti giorni dalla costituzione del panel, i panel hanno il seguente mandato:

«Esaminare, alla luce delle disposizioni pertinenti contenute in (nome dell’Accordo contemplato citato o degli Accordi contemplati citati dalle Parti della controversia), la questione sottoposta al DSB da (nome della Parte) nel documento ... e rilevare elementi che possano aiutare il DSB a formulare le raccomandazioni o le decisioni previste in tale/i Accordo/i.»

2. I panel analizzano le disposizioni pertinenti dell’Accordo contemplato o degli Accordi contemplati citati dalle Parti di una controversia.

3. Nel costituire un panel, il DSB può autorizzare il suo Presidente a definire il mandato del panel in consultazione con le Parti della controversia, conformemente alle disposizioni del paragrafo 1. Il mandato in tal modo formulato viene comunicato a tutti i Membri. Qualora si concordi un mandato diverso dal mandato tipo, ciascun Membro può sollevare eventuali questioni al riguardo presso il DSB.

Art. 8 Composizione del panel

1. I panel sono composti di persone qualificate, appartenenti o meno a una pubblica amministrazione, comprese persone che hanno già fatto parte di un panel o hanno presentato un caso a un panel, che sono state rappresentanti di un Membro o di una Parte contraente del GATT 19471 o rappresentanti presso il Consiglio o il Comitato di un Accordo contemplato o dell’accordo che lo ha preceduto, o presso il Segretariato, che hanno insegnato o pubblicato lavori nel settore del diritto commerciale internazionale o della politica commerciale internazionale, o che hanno lavorato in qualità di responsabili della politica commerciale di un Membro.

2. I membri dei panel andrebbero selezionati in modo da garantire la loro indipendenza, una provenienza e una preparazione abbastanza diverse e una vasta gamma di esperienze.

3. I cittadini dei Membri i cui governi2 sono parti della controversia o terzi ai sensi della definizione dell’articolo 10, paragrafo 2 non fanno parte del panel competente per quella controversia, salvo diversi accordi tra le Parti della controversia.

4. Per facilitare la scelta dei partecipanti ai panel, il Segretariato tiene un elenco indicativo di persone appartenenti o meno a pubbliche amministrazioni in possesso delle qualifiche definite al paragrafo 1, dal quale si possono attingere i membri dei panel a seconda delle necessità. Detto elenco comprende il registro delle persone non appartenenti a pubbliche amministrazioni istituito il 30 novembre 1984 (BISD 31S/9), nonché gli altri registri ed elenchi indicativi istituiti ai sensi di uno degli Accordi contemplati e riprende i nomi delle persone figuranti in tali registri ed elenchi indicativi al momento dell’entrata in vigore dell’Accordo OMC. I Membri possono periodicamente proporre i nomi di persone appartenenti o meno a pubbliche amministrazioni da inserire nell’elenco indicativo, fornendo le informazioni pertinenti sulla loro conoscenza del commercio internazionale e dei settori o degli argomenti degli Accordi contemplati, e tali nomi sono aggiunti all’elenco previa approvazione del DSB. Per ciascuna persona figurante nell’elenco, si riportano gli specifici campi di esperienza o di competenza nei settori o negli argomenti degli Accordi contemplati.

5. I panel sono composti da tre persone, a meno che le Parti della controversia concordino, entro dieci giorni dalla costituzione del panel, un panel composto da cinque persone. I Membri sono prontamente informati della composizione del panel.

6. Il Segretariato propone le designazioni per il panel alle Parti della controversia. Le Parti della controversia non si oppongono alle designazioni se non per gravi motivi.

7. Qualora non si trovi un accordo sulla composizione del panel entro venti giorni dalla data di composizione di un panel, a richiesta dell’una o dell’altra Parte, il Direttore generale, in consultazione con il Presidente del DSB e con il Presidente del Consiglio o Comitato competente, determina la composizione del panel designando i partecipanti che il Direttore generale ritiene più opportuni conformemente alle eventuali norme o procedure speciali o aggiuntive pertinenti alla controversia, dopo aver consultato le Parti della controversia. Il Presidente del DSB informa i Membri della composizione del panel così costituito entro dieci giorni dalla data in cui il Presidente ha ricevuto la suddetta richiesta.

8. I Membri si impegnano, in linea generale, a consentire ai loro funzionari di fare parte dei panel.

9. I partecipanti ai panel operano a titolo personale, e non come rappresentanti di pubbliche amministrazioni, né di qualsiasi organizzazione. I Membri pertanto non impartiscono loro istruzioni, né cercano di influenzarli a livello personale per quanto riguarda le questioni di cui è investito il panel.

10. Quando una controversia interessa un paese in via di sviluppo Membro e un paese sviluppato Membro, il panel comprende, se lo richiede il paese in via di sviluppo Membro, almeno un componente di un paese in via di sviluppo Membro.

11. Le spese dei componenti dei panel, ivi comprese le spese di viaggio e di soggiorno, sono a carico del bilancio dell’OMC conformemente ai criteri adottati dal Consiglio generale su raccomandazione del Comitato bilancio, finanze e amministrazione.


1 RS 0.632.21
2 Nel caso in cui unioni doganali o mercati comuni sono Parti di una controversia, la presente disposizione si applica ai cittadini di tutti i paesi membri di tali unioni doganali o mercati comuni.

Art. 9 Procedure per i reclami multipli

1. Quando più di un Membro chiede la costituzione di un panel in relazione alla stessa questione, si può costituire un unico panel per esaminare questi reclami tenendo conto dei diritti di tutti i Membri interessati. Ogniqualvolta possibile, si dovrebbe istituire un singolo panel per esaminare tali reclami.

2. Il singolo panel organizza la sua analisi e presenta le sue constatazioni al DSB in modo tale da non ledere in alcun modo i diritti di cui avrebbero goduto le Parti della controversia se i reclami fossero stati esaminati da panel distinti. Se una delle Parti della controversia lo richiede, il panel presenta relazioni distinte sulla controversia in questione. Le comunicazioni scritte di ciascuna delle Parti che hanno sporto reclamo sono messe a disposizione delle altre Parti che hanno sporto reclamo, e ciascuna delle Parti che hanno sporto reclamo ha diritto ad essere presente quando una delle altre Parti che hanno sporto reclamo espone la propria posizione al panel.

3. Se si costituisce più di un panel per esaminare i reclami relativi alla stessa questione, per quanto possibile fanno parte di ciascuno dei diversi panel le stesse persone e si armonizzano i calendari di lavoro dei panel di tali controversie.

Art. 10 Terzi

1. Nel corso del procedimento del panel si tiene pienamente conto degli interessi delle Parti di una controversia e di quelli degli altri Membri ai sensi di un Accordo contemplato oggetto della controversia.

2. Ciascun Membro che abbia un interesse sostanziale in una questione sottoposta all’esame di un panel e che abbia segnalato il suo interesse al DSB (denominato nella presente Intesa «terzo») ha la possibilità di presentare la propria posizione al panel e di inviare al panel comunicazioni scritte. Dette comunicazioni sono inviate anche alle Parti della controversia e riprese nella relazione del panel.

3. I terzi ricevono le comunicazioni delle Parti della controversia per la prima riunione del panel.

4. Se un terzo ritiene che una misura già oggetto di un procedimento del panel annulli o pregiudichi i benefici che le derivano da un Accordo contemplato, quel Membro può fare ricorso alle normali procedure di risoluzione delle controversie previste dalla presente Intesa. Di tale controversia viene investito, per quanto possibile, il panel originale.

Art. 11 Funzione dei panel

I panel hanno la funzione di assistere il DSB nell’adempiere ai compiti ad esso attribuiti dalla presente Intesa e dagli Accordi contemplati. Un panel dovrebbe pertanto procedere a una valutazione oggettiva della questione sottoposta al suo esame, ivi compresa una valutazione oggettiva dei fatti in questione, dell’applicabilità degli Accordi contemplati pertinenti e della compatibilità con tali Accordi, e procedere alle ulteriori constatazioni che possono aiutare il DSB a formulare le raccomandazioni o le decisioni previste negli Accordi contemplati. I panel dovrebbero procedere a regolari consultazioni con le Parti della controversia e offrire loro adeguate occasioni per elaborare una soluzione reciprocamente soddisfacente.

Art. 12 Procedure dei panel

1. Salvo diversa decisione del panel previa consultazione delle Parti della controversia, i panel seguono le Procedure di lavoro di cui all’Appendice 3.

2. Le procedure dei panel dovrebbero consentire una flessibilità sufficiente a garantire relazioni di alta qualità da parte dei panel, senza inutilmente ritardare i lavori dei panel.

3. Dopo aver consultato le Parti della controversia, i componenti del panel stabiliscono, il più presto possibile e ogniqualvolta possibile entro una settimana da quando sono stati concordati la composizione e il mandato del panel, il calendario dei lavori del panel, tenendo conto, se del caso, delle disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 9.

4. Nello stabilire il calendario dei lavori, il panel prevede tempi sufficienti a permettere alle Parti della controversia di preparare le loro comunicazioni.

5. I panel dovrebbero stabilire scadenze precise entro le quali le Parti devono presentare le loro comunicazioni scritte e le Parti dovrebbero rispettare tali scadenze.

6. Ciascuna delle Parti della controversia deposita le sue comunicazioni scritte presso il Segretariato perché vengano immediatamente trasmesse al panel e alla controparte o alle controparti nella controversia. La Parte che ha sporto reclamo presenta la sua prima comunicazione prima che la Parte chiamata a rispondere presenti la sua prima comunicazione, a meno che il panel decida, nello stabilire il calendario di cui al paragrafo 3 e previa consultazione con le Parti della controversia, che le Parti devono presentare le loro comunicazioni simultaneamente. Quando è previsto che le prime comunicazioni debbano essere presentate in successione, il panel stabilisce un termine preciso entro il quale deve ricevere la comunicazione della Parte chiamata a rispondere. Le comunicazioni scritte successive sono presentate simultaneamente.

7. Quando le Parti della controversia non sono riuscite a trovare una soluzione reciprocamente soddisfacente, il panel presenta le sue constatazioni sotto forma di relazione scritta al DSB. In questi casi, la relazione di un panel espone le sue constatazioni sui fatti, sull’applicabilità delle disposizioni pertinenti e sulla logica cui si ispirano le sue constatazioni ed eventuali raccomandazioni. Quando si è trovata una soluzione della questione tra le Parti della controversia, la relazione del panel si limita ad una breve descrizione del caso e all’indicazione che si è trovata una soluzione.

8. Per rendere le procedure più efficienti, il periodo nel corso del quale il panel effettua il suo esame, dalla data in cui si sono concordati la composizione e il mandato del panel alla data in cui si presenta la relazione finale alle Parti della controversia, non supera in generale i sei mesi. Nei casi urgenti, compresi quelli relativi a merci deperibili, il panel cerca di presentare la sua relazione alle Parti della controversia entro tre mesi.

9. Qualora il panel ritenga di non poter presentare la sua relazione entro sei mesi, o entro tre mesi nei casi urgenti, informa per iscritto il DSB dei motivi del ritardo, indicando nel contempo il termine entro il quale prevede di poterlo fare. In nessun caso il periodo compreso tra la costituzione del panel e la presentazione della relazione ai Membri deve superare i nove mesi.

10. Nel contesto delle consultazioni relative a una misura adottata da un paese in via di sviluppo Membro, le Parti possono concordare di prorogare i periodi di cui all’articolo 4, paragrafi 7 e 8. Se, una volta trascorso il periodo in questione, le Parti impegnate nelle consultazioni non riescono a concordare che le consultazioni sono concluse, il Presidente del DSB decide, previa consultazione delle Parti, se prorogare il periodo in questione e, in caso affermativo, di quanto prorogarlo. Nell’esaminare un reclamo nei confronti di un paese in via di sviluppo Membro, inoltre, il panel accorda al paese in via di sviluppo Membro il tempo sufficiente a preparare e presentare le sue argomentazioni. Nessuna iniziativa presa ai sensi del presente paragrafo pregiudica le disposizioni dell’articolo 20, paragrafo 1, né dell’articolo 21, paragrafo 4.

11. Quando una o più Parti di una controversia sono paesi in via di sviluppo Membri, la relazione del panel indica esplicitamente in che modo si è tenuto conto delle disposizioni pertinenti in materia di trattamento differenziato e più favorevole per i paesi in via di sviluppo Membri figuranti negli Accordi contemplati indicati dal paese in via di sviluppo Membro nel corso delle procedure di risoluzione delle controversie.

12. Il panel può sospendere i suoi lavori in qualsiasi momento a richiesta della Parte che ha sporto reclamo per un periodo non superiore ai dodici mesi. Nel caso di una simile sospensione, i limiti temporali di cui ai paragrafi 8 e 9 del presente articolo, all’articolo 20, paragrafo 1 e all’articolo 21, paragrafo 4 sono estesi di un periodo pari al periodo di sospensione dei lavori. Qualora i lavori del panel siano stati sospesi per più di dodici mesi, l’autorizzazione alla costituzione del panel scade.

Art. 13 Diritto di chiedere informazioni

1. Ciascun panel ha diritto di chiedere informazioni e consulenze tecniche a qualunque persona o organismo ritenga opportuno. Prima di chiedere tali informazioni o consulenze a qualsiasi persona o organismo sottoposto alla giurisdizione di un Membro, tuttavia, un panel ne informa le autorità di quel Membro. Un Membro dovrebbe rispondere in modo tempestivo ed esauriente ad ogni siffatta richiesta di informazioni di un panel che quest’ultimo ritenga necessaria e opportuna. Le informazioni riservate fornite non sono divulgate senza autorizzazione formale della persona, dell’organismo o delle autorità del Membro che le ha fornite.

2. I panel possono chiedere informazioni a qualsiasi fonte pertinente e possono consultare esperti per chiedere loro un’opinione su determinati aspetti della questione. Per quanto riguarda un aspetto fattuale relativo a una questione scientifica o tecnica d’altro genere sollevata da una Parte di una controversia, un panel può richiedere una relazione di consulenza scritta a un gruppo di studio di esperti. Le norme per la costituzione di tali gruppi e le loro procedure sono illustrate nell’Appendice 4.

Art. 14 Riservatezza

1. Le delibere dei panel sono riservate.

2. Le relazioni dei panel sono redatte alla luce delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rese, senza la presenza delle Parti della controversia.

3. Le opinioni espresse nelle relazioni dei panel dai singoli componenti sono anonime.

Art. 15 Fase di esame interinale

1. Dopo aver esaminato le comunicazioni scritte e le argomentazioni orali di contestazione, il panel invia le sezioni descrittive (dei fatti e delle argomentazioni) del suo progetto di relazione alle Parti della controversia. Entro un termine stabilito dal panel, le Parti presentano le loro osservazioni in forma scritta.

2. Una volta scaduto il termine stabilito per il ricevimento di osservazioni delle Parti della controversia, il panel invia alle Parti una relazione interinale comprendente le sezioni descrittive e le constatazioni e conclusioni del panel. Entro un termine stabilito dal panel, una Parte può presentare una richiesta scritta al panel affinché quest’ultimo riesamini specifici aspetti della relazione interinale prima di distribuire la relazione finale ai Membri. A richiesta di una Parte, il panel convoca un’altra riunione con le Parti sulle questioni indicate nelle osservazioni scritte. Se non si riceve alcuna osservazione dalle Parti entro il termine stabilito, la relazione interinale si considera relazione finale del panel e viene immediatamente distribuita ai Membri.

3. Le constatazioni della relazione finale del panel comprendono un’analisi delle argomentazioni proposte nella fase di esame interinale. La fase di esame interinale si svolge entro il termine stabilito nell’articolo 12, paragrafo 8.

Art. 16 Adozione delle relazioni dei panel

1. Al fine di dare ai Membri il tempo sufficiente per valutare le relazioni dei panel, tali relazioni vengono sottoposte all’adozione del DSB solo dopo venti giorni dalla data in cui sono state distribuite ai Membri.

2. I Membri che hanno obiezioni a una relazione di un panel espongono per iscritto le motivazioni delle loro obiezioni, che vengono fatte circolare almeno dieci giorni prima della riunione del DSB in cui dev’essere esaminata la relazione del panel.

3. Le Parti di una controversia hanno diritto a partecipare a pieno titolo all’esame della relazione del panel da parte del DSB, e le loro opinioni vengono debitamente registrate.

4. Entro sessanta giorni dalla data in cui la relazione di un panel è stata distribuita ai Membri, tale relazione viene adottata nel corso di una riunione del DSB1, a meno che una Parte della controversia notifichi formalmente al DSB la sua decisione di presentare appello o che il DSB decida all’unanimità di non adottare la relazione. Se una Parte ha notificato la sua decisione di presentare appello, la relazione del panel non viene esaminata dal DSB al fine della sua adozione fino alla conclusione della procedura d’appello. La presente procedura di adozione lascia impregiudicato il diritto dei Membri di esprimere le loro opinioni sulla relazione di un panel.


1 Qualora entro questo periodo non sia in programma una riunione del DSB in una data che consenta di soddisfare i requisiti dell’art. 16, par. 1 e 4, si tiene a questo scopo un’apposita riunione del DSB.

Art. 17 Esame d’appello

Organo d’appello permanente

1. Il DSB istituisce un Organo d’appello permanente. L’Organo d’appello è competente per quanto riguarda gli appelli relativi ai casi sottoposti ai panel. Esso è composto da sette persone, tre delle quali si occupano di ogni singolo caso. Le persone che fanno parte dell’Organo d’appello prestano servizio a rotazione. Tale rotazione è determinata dalle procedure di lavoro dell’Organo d’appello.

2. Il DSB designa le persone che fanno parte dell’Organo d’appello con un mandato di quattro anni, rinnovabile per ciascuna persona una volta. Il mandato delle tre persone scelte a sorte tra queste sette designate immediatamente dopo l’entrata in vigore dell’Accordo OMC, tuttavia, scade al termine di due anni. Non appena si crea un posto vacante, esso viene occupato. Una persona designata a sostituirne un’altra il cui mandato non sia scaduto resta in carica per il resto del mandato del suo predecessore.

3. L’Organo d’appello comprende persone di riconosciuta autorevolezza, con un’esperienza dimostrata nei settori del diritto, del commercio internazionale e in generale per quanto riguarda gli argomenti degli Accordi contemplati. Esse non hanno alcun legame con pubbliche amministrazioni. La composizione dell’Organo d’appello rispecchia, nel complesso, quella dell’OMC. Tutte le persone che fanno parte dell’Organo d’appello sono a disposizione in qualsiasi momento e con un breve preavviso e si tengono al corrente delle attività in materia di risoluzione delle controversie e delle altre attività pertinenti dell’OMC. Esse non partecipano all’esame di controversie suscettibili di creare conflitti di interessi diretti o indiretti.

4. Solo le Parti di una controversia, e non i terzi, possono appellarsi contro la relazione di un panel. I terzi che hanno notificato al DSB un interesse sostanziale in una questione ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2 possono presentare comunicazioni scritte all’Organo d’appello, e può essere loro offerta la possibilità di esporre a tale Organo la loro posizione.

5. Di norma, la durata della procedura non supera i sessanta giorni, dalla data in cui una Parte di una controversia notifica formalmente la sua decisione di presentare appello alla data in cui l’Organo d’appello rende pubblica la sua relazione. Nel fissare il proprio calendario dei lavori, l’Organo d’appello tiene conto, se del caso, delle disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 9. Qualora l’Organo d’appello ritenga di non poter presentare la sua relazione entro sessanta giorni, informa per iscritto il DSB dei motivi del ritardo, indicando nel contempo il termine entro il quale prevede di poterlo fare. In nessun caso le procedure superano i novanta giorni.

6. Un appello si limita alle questioni giuridiche contemplate nella relazione del panel e alle interpretazioni giuridiche sviluppate dal panel.

7. L’Organo d’appello è dotato dell’opportuno sostegno amministrativo e giuridico necessario.

8. Le spese delle persone che fanno parte dell’Organo d’appello, ivi comprese le spese di viaggio e di soggiorno, sono a carico del bilancio dell’OMC, conformemente ai criteri adottati dal Consiglio generale sulla base delle raccomandazioni del Comitato bilancio, finanze e amministrazione.

Procedure per l’esame d’appello

9. L’Organo d’appello, in consultazione con il Presidente del DSB e con il Direttore generale, elabora delle procedure di lavoro, che sono comunicate ai Membri per loro informazione.

10. I lavori dell’Organo d’appello sono riservati. Le relazioni dell’Organo d’appello sono redatte alla luce delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rese, senza la presenza delle Parti.

11. Le opinioni espresse nelle relazioni dell’Organo d’appello dalle persone che ne fanno parte sono anonime.

12. L’organo d’appello esamina ciascuna delle questioni sollevate conformemente al paragrafo 6 nel corso della procedura d’appello.

13. L’Organo d’appello può confermare, modificare o annullare le constatazioni e le conclusioni giuridiche del panel.

Adozione delle relazioni dell’Organo d’appello

14. Una relazione dell’Organo d’appello viene adottata dal DSB e accettata incondizionatamente dalle Parti della controversia a meno che il DSB decida all’unanimità di non adottare la relazione dell’Organo d’appello entro il termine di trenta giorni da quando è stata distribuita ai Membri1. Tale procedura di adozione lascia impregiudicato il diritto dei Membri di esprimere le loro opinioni su una relazione dell’Organo d’appello.


1 Qualora in questo periodo non sia in programma una riunione del DSB, si tiene a questo scopo un’apposita riunione del DSB.

Art. 18 Comunicazioni con il panel o con l’Organo d’appello

1. Non ci sono comunicazioni unilaterali con il panel o con l’Organo d’appello in relazione alle questioni sottoposte al loro esame.

2. Le comunicazioni scritte al panel o all’Organo d’appello sono trattate come comunicazioni riservate, ma sono messe a disposizione delle Parti della controversia. Nessun elemento della presente Intesa impedisce a una Parte di una controversia di rendere pubbliche dichiarazioni relative alla propria posizione. I Membri trattano come informazioni riservate le informazioni fornite al panel o all’Organo d’appello da un altro Membro e così designate da tale Membro. Una Parte di una controversia fornisce inoltre, a richiesta di un Membro, una sintesi non riservata delle informazioni contenute nelle sue comunicazioni scritte che può essere divulgata.

Art. 19 Raccomandazioni dei panel e dell’Organo d’appello

1. Qualora un panel o l’Organo d’appello giunga alla conclusione che una misura è incompatibile con un Accordo contemplato, esso raccomanda che il Membro interessato1 renda tale misura conforme all’Accordo2. Oltre a formulare le proprie raccomandazioni, il panel o l’Organo d’appello può suggerire i modi in cui il Membro interessato potrebbe ottemperare a tali raccomandazioni.

2. Conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, nelle loro constatazioni e raccomandazioni il panel e l’Organo d’appello non possono ampliare né ridurre i diritti e gli obblighi previsti dagli Accordi contemplati.


1 Per «Membro interessato» si intende la Parte della controversia cui sono indirizzate le raccomandazioni del panel o dell’Organo d’appello.
2 Per quanto riguarda le raccomandazioni relative a casi che non comportano una violazione del GATT 1994 o di altri Acc. contemplati, cfr. art. 26.

Art. 20 Termini per le decisioni del DSB

Salvo intese diverse tra le Parti di una controversia, il periodo compreso tra la data di costituzione del panel da parte del DSB e la data in cui il DSB esamina la relazione del panel o dell’Organo d’appello per l’adozione non supera di norma i nove mesi, se non viene presentato appello alla relazione del panel, o i dodici mesi in caso di appello. Qualora il panel o l’Organo d’appello abbiano preso disposizioni, conformemente all’articolo 12, paragrafo 9 o all’articolo 17, paragrafo 5, per prorogare i termini per la presentazione delle rispettive relazioni, si aggiunge ai termini di cui sopra un periodo corrispondente a tali proroghe.

Art. 21 Verifica dell’applicazione delle raccomandazioni e delle decisioni

1. Per garantire un’efficace risoluzione delle controversie a vantaggio di tutti i Membri è essenziale che le raccomandazioni e le decisioni del DSB siano prontamente rispettate.

2. Si dovrebbe prestare particolare attenzione alle questioni che toccano gli interessi dei paesi in via di sviluppo Membri, per quanto riguarda le misure che sono state oggetto delle procedure di risoluzione delle controversie.

3. Nel corso di una riunione del DSB da tenersi entro trenta giorni1 dalla data di adozione della relazione di un panel o dell’Organo d’appello, il Membro interessato informa il DSB delle sue intenzioni per quanto riguarda l’applicazione delle raccomandazioni e delle decisioni del DSB. Qualora non gli sia possibile ottemperare immediatamente a tali raccomandazioni e decisioni, il Membro interessato può farlo entro un periodo ragionevole. Tale periodo ragionevole è:

a)
il periodo proposto dal Membro interessato, a condizione che detto periodo sia approvato dal DSB, oppure, in assenza di tale approvazione;
b)
un periodo reciprocamente convenuto tra le Parti della controversia entro quarantacinque giorni dalla data di adozione delle raccomandazioni e delle decisioni, oppure, in assenza di tale accordo,
c)
un periodo stabilito tramite un arbitrato vincolante entro novanta giorni dalla data di adozione delle raccomandazioni o delle decisioni2. In tale arbitrato, l’arbitro3 dovrebbe attenersi al criterio che un periodo ragionevole per applicare le raccomandazioni o le decisioni di un panel o dell’Organo d’appello non dovrebbe superare i quindici mesi dalla data di adozione della relazione di un panel o dell’Organo d’appello. Tale periodo, comunque, può essere più lungo o più corto, a seconda delle specifiche circostanze.

4. Fatta eccezione per i casi in cui il panel o l’Organo d’appello ha prorogato, conformemente all’articolo 12, paragrafo 9 o all’articolo 17, paragrafo 5, il termine per la presentazione della relazione, il periodo compreso tra la data di costituzione del panel da parte del DSB e la data in cui viene stabilito il periodo ragionevole non supera i quindici mesi, salvo diverse intese tra le Parti della controversia. Qualora il panel o l’Organo d’appello abbiano preso disposizioni per prorogare i termini per la presentazione delle rispettive relazioni, si aggiunge al periodo di quindici mesi un periodo corrispondente a tali proroghe, a condizione che il periodo complessivo non superi i diciotto mesi, a meno che le Parti della controversia concordino che esistono circostanze eccezionali.

5. In caso di disaccordo sull’esistenza o sulla compatibilità con un Accordo contemplato delle misure prese per ottemperare alle raccomandazioni e alle decisioni, tale controversia si risolve facendo ricorso alle presenti procedure di risoluzione delle controversie, ricorrendo anche, ove possibile, al panel originale. Il panel rende pubblica la sua relazione entro novanta giorni dalla data in cui è stato investito della questione. Qualora il panel ritenga che non gli è possibile presentare la sua relazione entro tale termine, informa per iscritto il DSB dei motivi del ritardo, indicando nel contempo il termine entro il quale ritiene di poterlo fare.

6. Il DSB esercita la sorveglianza sull’applicazione delle raccomandazioni o delle decisioni adottate. La questione dell’applicazione delle raccomandazioni o delle decisioni può essere sollevata presso il DSB da qualsiasi Membro in qualsiasi momento a partire dalla loro adozione. Salvo diversa decisione del DSB, la questione dell’applicazione delle raccomandazioni o delle decisioni è posta all’ordine del giorno della riunione del DSB sei mesi dopo la data in cui si è stabilito il periodo ragionevole conformemente al paragrafo 3 e rimane all’ordine del giorno del DSB finché non è risolta. Almeno dieci giorni prima di ogni riunione di questo tipo del DSB, il Membro interessato presenta al DSB una relazione di aggiornamento scritta sui suoi progressi nell’applicazione delle raccomandazioni o delle decisioni.

7. Qualora la questione sia stata sollevata da un paese in via di sviluppo Membro, il DSB esamina quali ulteriori iniziative adeguate alle circostanze esso potrebbe prendere.

8. Qualora il caso sia stato sollevato da un paese in via di sviluppo Membro, nel considerare quali iniziative adeguate si potrebbero prendere il DSB tiene conto non solo del volume degli scambi interessati alle misure oggetto del reclamo, ma anche delle loro ripercussioni sull’economia del paese in via di sviluppo Membro interessato.


1 Qualora in questo periodo non sia in programma una riunione del DSB, si tiene a questo scopo un’apposita riunione del DSB.
2 Qualora le Parti non riescano a concordare un arbitro entro dieci giorni da quando la questione è stata sottoposta ad arbitrato, l’arbitro viene designato dal Direttore generale, entro dieci giorni, previa consultazione delle Parti.
3 L’espressione «arbitro» può riferirsi a una o più persone.

Art. 22 Compensazione e sospensione di concessioni

1. La compensazione e la sospensione di concessioni o di altri obblighi sono misure provvisorie cui si può fare ricorso nei casi in cui le raccomandazioni e le decisioni non siano applicate entro un periodo ragionevole. Tuttavia né la compensazione, né la sospensione di concessioni o altri obblighi sono preferibili alla piena applicazione di una raccomandazione per rendere una misura conforme agli Accordi contemplati. La compensazione è una misura spontanea e, se viene concessa, dev’essere compatibile con gli Accordi contemplati.

2. Qualora il Membro interessato non renda la misura risultata incompatibile con un Accordo contemplato conforme a detto Accordo o non ottemperi altrimenti alle raccomandazioni e alle decisioni entro il periodo ragionevole stabilito ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 3, tale Membro avvia, se invitato a farlo, e non oltre la scadenza del periodo ragionevole, negoziati con qualsiasi Parte abbia invocato le procedure di risoluzione delle controversie, al fine di stabilire una compensazione reciprocamente accettabile. Qualora entro venti giorni dalla data di scadenza del periodo ragionevole non sia stata convenuta una compensazione reciprocamente accettabile, qualsiasi Parte abbia invocato le procedure di risoluzione delle controversie può chiedere al DSB l’autorizzazione a sospendere l’applicazione di concessioni o altri obblighi derivanti dagli Accordi contemplati nei confronti del Membro interessato.

3. Nel considerare quali concessioni o altri obblighi sospendere, la Parte che sporge reclamo applica i principi e le procedure seguenti:

a)
il principio generale è che la Parte che sporge reclamo dovrebbe in primo luogo chiedere di sospendere concessioni o altri obblighi relativi allo stesso settore o agli stessi settori rispetto ai quali il panel o l’Organo d’appello ha riscontrato una violazione o altre forme di annullamento o pregiudizio dei benefici;
b)
qualora tale Parte giudichi impossibile o inefficace sospendere concessioni o altri obblighi in relazione allo stesso settore o agli stessi settori, essa può chiedere di sospendere concessioni o altri obblighi in altri settori contemplati dallo stesso Accordo;
c)
qualora tale Parte giudichi impossibile o inefficace sospendere concessioni o altri obblighi relativi ad altri settori contemplati dallo stesso Accordo, e le circostanze siano sufficientemente gravi, essa può chiedere di sospendere concessioni o altri obblighi derivanti da un altro Accordo contemplato;
d)
nell’applicazione dei principi di cui sopra, la Parte in questione tiene conto:
i)
degli scambi nel settore o nel quadro dell’Accordo in relazione al quale il panel o l’Organo d’appello hanno rilevato una violazione o altre forme di annullamento o pregiudizio dei benefici, e dell’importanza di tali scambi per detta Parte;
ii)
degli elementi economici più generali legati all’annullamento o al pregiudizio dei benefici e delle più generali conseguenze economiche della sospensione delle concessioni o di altri obblighi;
e)
qualora tale Parte decida di chiedere l’autorizzazione a sospendere concessioni o altri obblighi conformemente alle lettere b) o c), essa ne specifica i motivi nella sua richiesta. Quando viene inoltrata la richiesta presso il DSB, essa viene contemporaneamente inoltrata anche ai Consigli competenti, nonché, nel caso di una richiesta ai sensi della lettera b), agli organismi settoriali competenti;
f)
ai fini del presente paragrafo, per «settore» si intende:
i)
per quanto riguarda le merci, tutte le merci;
ii)
per quanto riguarda i servizi, un settore principale quale individuato nella «Classificazione dei settori dei servizi» aggiornata che specifica tali settori1;
iii)
per quanto riguarda i diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, ciascuna delle categorie dei diritti di proprietà intellettuale di cui alle Sezioni 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7 della Parte II, o degli obblighi di cui alle Parti III o IV dell’Accordo TRIPS.
g)
ai fini del presente paragrafo, per «Accordo» si intende:
i)
per quanto riguarda le merci, gli Accordi figuranti nell’Allegato 1A dell’Accordo OMC, considerati nel complesso, nonché gli Accordi commerciali plurilaterali nella misura in cui le Parti interessate alla controversia sono Parti di tali Accordi;
ii)
per quanto riguarda i servizi, il GATS;
iii)
per quanto riguarda i diritti di proprietà intellettuale, l’Accordo TRIPS.

4. Il livello di sospensione di concessioni o altri obblighi autorizzato dal DSB è equivalente al livello dell’annullamento o del pregiudizio dei benefici.

5. Il DSB non autorizza la sospensione di concessioni o di altri obblighi se un Accordo contemplato vieta tale sospensione.

6. Quando si verifica la situazione di cui al paragrafo 2, il DSB autorizza, a richiesta, la sospensione delle concessioni o di altri obblighi entro trenta giorni dalla scadenza del periodo ragionevole a meno che il DSB decida all’unanimità di respingere la richiesta. Tuttavia, se il Membro interessato contesta il livello della sospensione proposta, o sostiene che non si sono seguiti i principi e le procedure di cui al paragrafo 3 nei casi in cui una Parte che ha sporto reclamo ha chiesto di essere autorizzata a sospendere concessioni o altri obblighi conformemente al paragrafo 3, lettera b) o c), la questione è sottoposta ad arbitrato. Tale arbitrato è svolto dal panel originale, se i suoi membri sono disponibili, o da un arbitro2 designato dal Direttore generale e si conclude entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo ragionevole. Nel corso dell’arbitrato non si sospendono concessioni o altri obblighi.

7. L’arbitro3 che opera ai sensi del paragrafo 6 non esamina la natura delle concessioni o degli altri obblighi oggetto della sospensione, ma stabilisce se il livello di tale sospensione è equivalente al livello di annullamento o pregiudizio dei benefici. L’arbitro può inoltre stabilire se la sospensione di concessioni o di altri obblighi proposta è consentita dall’Accordo contemplato. Tuttavia, se la questione sottoposta ad arbitrato comprende l’affermazione che non si sono seguiti i principi e le procedure di cui al paragrafo 3, l’arbitro esamina tale affermazione. Se l’arbitro stabilisce che non si sono seguiti detti principi e procedure, la parte che ha sporto reclamo li applica conformemente al paragrafo 3. Le Parti accettano la decisione dell’arbitro che considerano definitiva e le Parti interessate non chiedono un secondo arbitrato. Il DSB viene prontamente informato della decisione dell’arbitro e autorizza, a richiesta, la sospensione di concessioni o altri obblighi se la richiesta è compatibile con la decisione dell’arbitro, a meno che il DSB decida all’unanimità di respingere la richiesta.

8. La sospensione di concessioni o altri obblighi è provvisoria e si applica soltanto finché non viene abolita la misura giudicata incompatibile con un Accordo contemplato o finché il Membro che deve applicare le raccomandazioni o le decisioni non trova una soluzione all’annullamento o al pregiudizio dei benefici, o finché non si trova una soluzione reciprocamente soddisfacente. Conformemente all’articolo 21, paragrafo 6, il DSB continua a tenere sotto controllo l’applicazione delle raccomandazioni o delle decisioni adottate, anche nei casi in cui è stata fornita una compensazione o sono stati sospesi concessioni o altri obblighi ma non sono state applicate le raccomandazioni per rendere una misura conforme agli Accordi contemplati.

9. Le disposizioni degli Accordi contemplati in materia di risoluzione delle controversie possono essere invocate in relazione a misure che incidono sul loro rispetto adottate da amministrazioni o autorità regionali o locali sul territorio di un Membro. Qualora il DSB abbia stabilito che non è stata rispettata una disposizione di un Accordo contemplato, il Membro responsabile adotta le misure ragionevoli in suo potere affinché tale disposizione sia rispettata. Nei casi in cui non è stato possibile garantire il rispetto di tali disposizioni, si applicano le disposizioni degli Accordi contemplati e della presente Intesa relative alla compensazione e alla sospensione di concessioni o altri obblighi4.


1 Nell’elenco del documento MTN.GNS/W/120 figurano undici settori.
2 L’espressione «arbitro» può riferirsi a una o più persone.
3 L’espressione «arbitro» può riferirsi a una o più persone o ai membri del panel originale qualora quest’ultimo funga da arbitro.
4 Qualora le disposizioni di un Acc. contemplato relative a misure prese da amministrazioni o da autorità regionali o locali sul territorio di un Membro contengano disposizioni diverse dalle disposizioni del presente par., prevalgono le disposizioni dell’Acc. contemplato in questione.

Art. 23 Consolidamento del sistema multilaterale

1. Nel cercare di ottenere riparazione per una violazione di obblighi o per un altro annullamento o pregiudizio dei benefici previsti dagli Accordi contemplati o per un impedimento al conseguimento di un obiettivo degli Accordi contemplati, i Membri utilizzano e rispettano le norme e procedure della presente Intesa.

2. In tali casi, i Membri:

a)
non concludono che si è verificata una violazione, che sono stati annullati o pregiudicati benefici o che è stato impedito il conseguimento di un obiettivo degli Accordi contemplati se non facendo ricorso alla procedura di risoluzione delle controversie conformemente alle norme e procedure della presente Intesa, e rendono ogni eventuale conclusione di questo tipo compatibile con le constatazioni contenute nella relazione del panel o dell’Organo d’appello adottata dal DSB o con un lodo arbitrale reso ai sensi della presente Intesa;
b)
seguono le procedure di cui all’articolo 21 per stabilire il periodo ragionevole entro il quale il Membro interessato può applicare le raccomandazioni e le decisioni; e
c)
seguono le procedure di cui all’articolo 22 per stabilire il livello della sospensione delle concessioni o di altri obblighi e per ottenere l’autorizzazione del DSB conformemente alle suddette procedure prima di sospendere concessioni o altri obblighi derivanti dagli Accordi contemplati in risposta alla mancata applicazione delle raccomandazioni e delle decisioni entro il suddetto periodo ragionevole da parte del Membro interessato.
Art. 24 Procedure speciali relative ai paesi meno avanzati Membri

1. In tutte le fasi delle procedure di determinazione delle cause di una controversia e di risoluzione delle controversie in cui è coinvolto un paese meno avanzato Membro, si presta particolare attenzione alla situazione specifica dei paesi meno avanzati Membri. A questo proposito, i Membri danno prova di moderazione nel sollevare questioni conformemente alle presenti procedure in cui sia coinvolto un paese meno avanzato Membro. Qualora si constati che un annullamento o un pregiudizio dei benefici è derivato da una misura adottata da un paese meno avanzato Membro, le Parti che hanno sporto reclamo danno prova di moderazione nel chiedere compensazioni o nel chiedere l’autorizzazione a sospendere l’applicazione di concessioni o altri obblighi conformemente alle presenti procedure.

2. Nei casi di risoluzione delle controversie in cui è coinvolto un paese meno sviluppato Membro, qualora non si sia trovata una soluzione soddisfacente nel corso delle consultazioni, il Direttore generale o il Presidente del DSB offrono, a richiesta di un paese meno avanzato Membro, i loro buoni uffici, la loro opera di conciliazione e mediazione per aiutare le Parti a risolvere la loro controversia, prima che venga presentata una richiesta di costituzione di un panel. Nel prestare tale assistenza, il Direttore generale o il Presidente del DSB possono consultare qualsiasi fonte che l’uno o l’altro ritenga opportuno consultare.

Art. 25 Arbitrato

1. Un arbitrato rapido nell’ambito dell’OMC, concepito come sistema alternativo di risoluzione delle controversie, può facilitare la soluzione di determinate controversie relative a questioni chiaramente definite da entrambe le Parti.

2. Salvo quanto altrimenti disposto nella presente Intesa, il ricorso all’arbitrato è soggetto alla reciproca intesa tra le Parti, che concordano le procedure da seguire. Gli accordi sul ricorso all’arbitrato sono notificati a tutti i Membri con un preavviso sufficiente rispetto all’effettivo inizio del processo arbitrale.

3. Gli altri Membri possono diventare Parti di un processo arbitrale solo previo accordo delle Parti che hanno concordato di fare ricorso all’arbitrato. Le Parti coinvolte nei procedimenti concordano di attenersi al lodo arbitrale. I lodi arbitrali sono notificati al DSB e al Consiglio o al Comitato di ogni Accordo pertinente, presso i quali qualsiasi Membro può sollevare qualsiasi questione ad essi relativa.

4. Gli articolo 21 e 22 della presente Intesa si applicano, mutatis mutandis, ai lodi arbitrali.

Art. 26 Non violazione

1. Reclami non relativi a violazioni, del tipo descritto all’articolo XXIII, paragrafo 1, lettera b) del GATT 1994

Quando a un Accordo contemplato sono applicabili le disposizioni dell’articolo XXIII, paragrafo 1, lettera b) del GATT 1994, un panel o l’Organo d’appello possono emettere decisioni e raccomandazioni solo nella misura in cui una Parte della controversia ritiene che un beneficio che le deriva direttamente o indirettamente dall’Accordo contemplato pertinente sia annullato o pregiudicato o che sia impedito il conseguimento di un obiettivo di quell’Accordo a causa dell’applicazione da parte di un Membro di una misura, contraria o meno alle disposizioni del suddetto Accordo. Se e nella misura in cui detta Parte ritiene e un panel o l’Organo d’appello stabilisce che un caso riguarda una misura che non è in conflitto con le disposizioni di un Accordo contemplato cui sono applicabili le disposizioni dell’articolo XXIII, paragrafo 1, lettera b) del GATT 1994, si applicano le procedure della presente Intesa, soggette alle seguenti condizioni:

a)
la Parte che ha sporto reclamo presenta una giustificazione particolareggiata a sostegno di ciascun reclamo relativo a una misura che non è in conflitto con l’Accordo contemplato in questione;
b)
qualora si sia constatato che una misura annulla o pregiudica i benefici derivanti dall’Accordo contemplato in questione o impedisce il conseguimento di un obiettivo di tale Accordo senza che vi siano violazioni dell’Accordo, non c’è l’obbligo di ritirare tale misura. In questi casi, tuttavia, il panel o l’Organo d’appello raccomandano che il Membro interessato trovi una soluzione reciprocamente soddisfacente;
c)
in deroga alle disposizioni dell’articolo 21, l’arbitrato di cui all’articolo 21, paragrafo 3 può comprendere, a richiesta dell’una o dell’altra Parte, una determinazione del livello di benefici che sono stati annullati o pregiudicati e suggerire modi per trovare una soluzione reciprocamente soddisfacente, che non è vincolante per le Parti della controversia;
d)
in deroga alle disposizioni dell’articolo 22, paragrafo 1, la compensazione può far parte della soluzione reciprocamente soddisfacente che costituisce la risoluzione definitiva di una controversia.

2. Reclami del tipo descritto all’articolo XXIII, paragrafo 1, lettera c) del GATT 1994

Quando a un Accordo contemplato sono applicabili le disposizioni dell’articolo XXIII, paragrafo 1, lettera c) del GATT 1994, un panel può emettere decisioni e raccomandazioni solo nella misura in cui una Parte della controversia ritiene che un beneficio che le deriva direttamente o indirettamente dall’Accordo contemplato pertinente sia annullato o pregiudicato o che sia impedito il conseguimento di un obiettivo di quell’Accordo a causa dell’esistenza di una situazione diversa da quelle cui sono applicabili le disposizioni del paragrafo 1, lettere a) e b) dell’articolo XXIII del GATT 1994. Se e nella misura in cui detta Parte ritiene e un panel stabilisce che la questione è contemplata dal presente paragrafo, le procedure della presente Intesa si applicano solo fino al punto della procedura in cui la relazione del panel è stata distribuita ai Membri. Si applicano le norme e le procedure in materia di risoluzione delle controversie contenute nella Decisione del 12 aprile 1989 (BISD 36S/61-67) all’esame in vista dell’adozione, alla sorveglianza e all’applicazione delle raccomandazioni e decisioni. Si applicano inoltre le seguenti condizioni:

a)
la Parte che ha sporto reclamo presenta una giustificazione particolareggiata a sostegno di ciascun punto sollevato in relazione alle questioni contemplate dal presente paragrafo;
b)
nei casi relativi alle questioni contemplate dal presente paragrafo, se un panel constata che determinati casi riguardano anche questioni relative alla risoluzione delle controversie diverse da quelle contemplate dal presente paragrafo, il panel presenta al DSB una relazione in cui affronta tali questioni e una relazione distinta sulle questioni contemplate dal presente paragrafo.
Art. 27 Compiti del Segretariato
Fichier unique

Art. I Institution de l’Organisation
Art. II Champ d’action de l’OMC
Art. III Fonctions de l’OMC
Art. IV Structure de l’OMC
Art. V Relations avec d’autres organisations
Art. VI Secrétariat
Art. VII Budget et contributions
Art. VIII Statut de l’OMC
Art. IX Prise de décisions
Art. X Amendements
Art. XI Membres originels
Art. XII Accession
Art. XIII Non-application des Accords commerciaux multilatéraux entre des Membres
Art. XIV Acceptation, entrée en vigueur et dépôt
Art. XV Retrait
Art. XVI Dispositions diverses
Art. 1 Définitions

Dans le présent accord, à moins que le contexte ne suppose un sens différent,

a)
l’expression «mesure globale du soutien» et l’abréviation «MGS» s’entendent du niveau de soutien annuel, exprimé en termes monétaires, accordé pour un produit agricole en faveur des producteurs du produit agricole initial ou du soutien autre que par produit accordé en faveur des producteurs agricoles en général, autre que le soutien accordé au titre de programmes qui remplissent les conditions requises pour être exemptés de la réduction en vertu de l’Annexe 2 du présent accord, qui:
i)
pour ce qui est du soutien accordé pendant la période de base, est spécifié dans les tableaux correspondants des données explicatives incorporés par renvoi dans la Partie IV de la Liste d’un Membre; et
ii)
pour ce qui est du soutien accordé pendant toute année de la période de mise en oeuvre et ensuite, est calculé conformément aux dispositions de l’Annexe 3 du présent accord et compte tenu des composantes et de la méthodologie utilisées dans les tableaux des données explicatives incorporés par renvoi dans la Partie IV de la Liste du Membre;
b)
un «produit agricole initial» en relation avec les engagements en matière de soutien interne est défini comme le produit aussi près du point de la première vente que cela est réalisable, spécifié dans la Liste d’un Membre et dans les données explicatives s’y rapportant;
c)
les «dépenses budgétaires» ou «dépenses» comprennent les recettes sacrifiées;
d)
l’expression «mesure équivalente du soutien» s’entend du niveau de soutien annuel, exprimé en termes monétaires, accordé aux producteurs d’un produit agricole initial par l’application d’une ou plusieurs mesures, dont le calcul conformément à la méthode de la MGS est irréalisable, autre que le soutien accordé au titre de programmes qui remplissent les conditions requises pour être exemptés de la réduction en vertu de l’Annexe 2 du présent accord, et qui:
i)
pour ce qui est du soutien accordé pendant la période de base, est spécifié dans les tableaux correspondants des données explicatives incorporés par renvoi dans la Partie IV de la Liste d’un Membre; et
ii)
pour ce qui est du soutien accordé pendant toute année de la période de mise en oeuvre et ensuite, est calculé conformément aux dispositions de l’Annexe 4 du présent accord et compte tenu des composantes et de la méthodologie utilisées dans les tableaux des données explicatives incorporés par renvoi dans la Partie IV de la Liste du Membre;
e)
l’expression «subventions à l’exportation» s’entend des subventions subordonnées aux résultats à l’exportation, y compris les subventions à l’exportation énumérées à l’art. 9 du présent accord;
f)
l’expression «période de mise en oeuvre» s’entend de la période de six ans commençant en 1995, sauf que, aux fins d’application de l’art. 13, elle s’entend de la période de neuf ans commençant en 1995;
g)
les «concessions en matière d’accès aux marchés» comprennent tous les engagements en matière d’accès aux marchés contractés conformément au présent accord;
h)
les expressions «mesure globale du soutien totale» et «MGS totale» s’entendent de la somme de tout le soutien interne accordé en faveur des producteurs agricoles, calculée en additionnant toutes les mesures globales du soutien pour les produits agricoles initiaux, toutes les mesure globales du soutien autres que par produit et toutes les mesures équivalentes du soutien pour les produits agricoles, et qui:
i)
pour ce qui est du soutien accordé pendant la période de base (c’est-à-dire la «MGS totale de base») et du soutien maximal qu’il est permis d’accorder pendant toute année de la période de mise en oeuvre ou ensuite (c’est-à-dire les «Niveaux d’engagement consolidés annuels et finals»), est celle qui est spécifiée dans la Partie IV de la Liste d’un Membre; et
ii)
pour ce qui est du niveau de soutien effectivement accordé pendant toute année de la période de mise en oeuvre et ensuite (c’est-à-dire la «MGS totale courante»), est calculée conformément aux dispositions du présent accord, y compris l’art. 6, et aux composantes et à la méthodologie utilisées dans les tableaux des données explicatives incorporés par renvoi dans la Partie IV de la Liste du Membre;
i)
l’«année» visée au par. f) ci-dessus et qui est en relation avec les engagements spécifiques d’un Membre s’entend de l’année civile, de l’exercice financier ou de la campagne de commercialisation spécifié dans la Liste se rapportant à ce Membre.
Art. 2 Produits visés
Art. 3 Incorporation des concessions et des engagements
Art. 4 Accès aux marchés

1. Les concessions en matière d’accès aux marchés contenues dans les Listes se rapportent aux consolidations et aux réductions des tarifs, et aux autres engagements en matière d’accès aux marchés qui y sont spécifiés.

2. Les Membres ne maintiendront pas de mesures du type de celles qui ont dû être converties en droits de douane proprement dits1, ni ne recourront ni ne reviendront à de telles mesures, exception faite de ce qui est prévu à l’art. 5 et à l’Annexe 5.


1 Ces mesures comprennent les restrictions quantitatives à l’importation, les prélèvements variables à l’importation, les prix minimaux à l’importation, les régimes d’importation discrétionnaires, les mesures non tarifaires appliquées par l’intermédiaire d’entreprises commerciales d’État, les autolimitations des exportations, et les mesures à la frontière similaires autres que les droits de douane proprement dits, que ces mesures soient ou non appliquées au titre de dérogations aux dispositions du GATT de 1947 (RS 0.632.21) dont bénéficient certains pays, mais non les mesures appliquées au titre de dispositions relatives à la balance des paiements ou au titre d’autres dispositions générales ne concernant pas spécifiquement l’agriculture du GATT de 1994 ou des autres Accords commerciaux multilatéraux figurant à l’Annexe 1A de l’Accord sur l’OMC.

Art. 5 Clause de sauvegarde spéciale
Art. 6 Engagements en matière de soutien interne

1. Les engagements de réduction du soutien interne de chaque Membre contenus dans la Partie IV de sa Liste s’appliqueront à toutes ses mesures de soutien interne en faveur des producteurs agricoles, à l’exception des mesures internes qui ne sont pas soumises à réduction compte tenu des critères énoncés dans le présent article et à l’Annexe 2 du présent accord. Ces engagements sont exprimés au moyen d’une mesure globale du soutien totale et de «Niveaux d’engagement consolidés annuels et finals».

2. Conformément à ce qui a été convenu lors de l’examen à mi-parcours, à savoir que les mesures d’aide, directe ou indirecte, prises par les pouvoirs publics pour encourager le développement agricole et rural font partie intégrante des programmes de développement des pays en développement, les subventions à l’investissement qui sont généralement disponibles pour l’agriculture dans les pays en développement Membres et les subventions aux intrants agricoles qui sont généralement disponibles pour les producteurs qui, dans les pays en développement Membres, ont de faibles revenus ou sont dotés de ressources limitées seront exemptées des engagements de réduction du soutien interne qui leur seraient autrement applicables, tout comme le soutien interne aux producteurs des pays en développement Membres destiné à encourager le remplacement des cultures de plantes narcotiques illicites. Le soutien interne qui satisfait aux critères énoncés dans le présent paragraphe n’aura pas à être inclus dans le calcul, par un Membre, de sa MGS totale courante.

3. Un Membre sera considéré comme respectant ses engagements de réduction du soutien interne toute année où son soutien interne en faveur des producteurs agricoles exprimé au moyen de la MGS totale courante n’excédera pas le niveau d’engagement consolidé annuel ou final correspondant spécifié dans la Partie IV de sa Liste.

4.
a) Un Membre ne sera pas tenu d’inclure dans le calcul de sa MGS totale courante et ne sera pas tenu de réduire:
i)
le soutien interne par produit qui devrait autrement être inclus dans le calcul, par un Membre, de sa MGS courante dans le cas où ce soutien n’excédera pas 5 % de la valeur totale de la production d’un produit agricole initial de ce Membre pendant l’année correspondante; et
ii)
le soutien interne autre que par produit qui devrait autrement être inclus dans le calcul, par un Membre, de sa MGS courante dans le cas où ce soutien n’excédera pas 5 % de la valeur de la production agricole totale de ce Membre.
b)
Pour les pays en développement Membres, le pourcentage de minimis à retenir en vertu du présent paragraphe sera de 10 %.
5.
a) Les versements directs au titre de programmes de limitation de la production ne seront pas soumis à l’engagement de réduire le soutien interne si:
i)
ces versements sont fondés sur une superficie et des rendements fixes; ou
ii)
ces versements sont effectués pour 85 % ou moins du niveau de base de la production; ou
iii)
les versements pour le bétail sont effectués pour un nombre de têtes fixe.
b)
L’exemption de l’engagement de réduction des versements directs satisfaisant aux critères ci-dessus se traduira par l’exclusion de la valeur de ces versements directs dans le calcul, par un Membre, de sa MGS totale courante.
Art. 7 Disciplines générales concernant le soutien interne
Art. 8 Engagements en matière de concurrence à l’exportation

Chaque Membre s’engage à ne pas octroyer de subventions à l’exportation si ce n’est en conformité avec le présent accord et avec les engagements qui sont spécifiés dans la Liste de ce Membre.

Art. 9 Engagements en matière de subventions à l’exportation

1. Les subventions à l’exportation ci-après font l’objet d’engagements de réduction en vertu du présent accord:

a)
octroi, par les pouvoirs publics ou leurs organismes, de subventions directes, y compris des versements en nature, à une entreprise, à une branche de production, à des producteurs d’un produit agricole, à une coopérative ou autre association de ces producteurs ou à un office de commercialisation, subordonné aux résultats à l’exportation;
b)
vente ou écoulement à l’exportation, par les pouvoirs publics ou leurs organismes, de stocks de produits agricoles constitués à des fins non commerciales, à un prix inférieur au prix comparable demandé pour le produit similaire aux acheteurs sur le marché intérieur;
c)
versements à l’exportation d’un produit agricole qui sont financés en vertu d’une mesure des pouvoirs publics, qu’ils représentent ou non une charge pour le Trésor public, y compris les versements qui sont financés par les recettes provenant d’un prélèvement imposé sur le produit agricole considéré ou sur un produit agricole dont le produit exporté est tiré;
d)
octroi de subventions pour réduire les coûts de la commercialisation des exportations de produits agricoles (autres que les services de promotion des exportations et les services consultatifs largement disponibles), y compris les coûts de la manutention, de l’amélioration de la qualité et autres coûts de transformation, et les coûts du transport et du fret internationaux;
e)
tarifs de transport et de fret intérieurs pour des expéditions à l’exportation, établis ou imposés par les pouvoirs publics à des conditions plus favorables que pour les expéditions en trafic intérieur;
f)
subventions aux produits agricoles subordonnées à l’incorporation de ces produits dans des produits exportés.
2.
a) Exception faite de ce qui est prévu à l’al. b), les niveaux d’engagement en matière de subventions à l’exportation pour chaque année de la période de mise en oeuvre, tels qu’ils sont spécifiés dans la Liste d’un Membre, représentent, pour ce qui est des subventions à l’exportation énumérées au par. 1 du présent article:
i)
dans le cas des engagements de réduction des dépenses budgétaires, le niveau maximal des dépenses au titre de ces subventions qui peuvent être prévues ou engagées pendant cette année pour le produit agricole, ou groupe de produits, considéré; et
ii)
dans le cas des engagements de réduction des quantités exportées, la quantité maximale d’un produit agricole, ou d’un groupe de produits, pour laquelle ces subventions à l’exportation peuvent être octroyées pendant cette année.
b)
De la deuxième à la cinquième année de la période de mise en oeuvre, un Membre pourra accorder des subventions à l’exportation énumérées au par. 1 ci-dessus pendant une année donnée excédant les niveaux d’engagement annuels correspondants pour ce qui est des produits ou groupes de produits spécifiés dans la Partie IV de sa Liste, à condition:
i)
que les montants cumulés des dépenses budgétaires au titre de ces subventions, depuis le début de la période de mise en oeuvre jusqu’à l’année en question, n’excèdent pas les montants cumulés qui auraient résulté du plein respect des niveaux d’engagement annuels pertinents en matière de dépenses spécifiés dans la Liste du Membre de plus de 3 % du niveau de ces dépenses budgétaires pendant la période de base;
ii)
que les quantités cumulées exportées en bénéficiant de ces subventions, depuis le début de la période de mise en oeuvre jusqu’à l’année en question, n’excèdent pas les quantités cumulées qui auraient résulté du plein respect des niveaux d’engagement annuels pertinents en matière de quantités spécifiés dans la Liste du Membre de plus de 1,75 % des quantités de la période de base;
iii)
que les montants cumulés totaux des dépenses budgétaires au titre de ces subventions à l’exportation et les quantités bénéficiant de ces subventions à l’exportation pendant toute la période de mise en oeuvre ne soient pas supérieurs aux totaux qui auraient résulté du plein respect des niveaux d’engagement annuels pertinents spécifiés dans la Liste du Membre; et
iv)
que les dépenses budgétaires du Membre au titre des subventions à l’exportation et les quantités bénéficiant de ces subventions, à l’achèvement de la période de mise en oeuvre, ne soient pas supérieures à 64 pour cent et 79 % des niveaux de la période de base 1986–1990, respectivement. Pour les pays en développement Membres, ces pourcentages seront de 76 et 86 %, respectivement.

3. Les engagements se rapportant à des limitations concernant l’élargissement de la portée du subventionnement à l’exportation sont ceux qui sont spécifiés dans les Listes.

4. Pendant la période de mise en oeuvre, les pays en développement Membres ne seront pas tenus de contracter des engagements pour ce qui est des subventions à l’exportation énumérées aux al. d) et e) du par. 1 ci-dessus, à condition que celles-ci ne soient pas appliquées d’une manière qui reviendrait à contourner les engagements de réduction.

Art. 10 Prévention du contournement des engagements en matière de subventions à l’exportation

1. Les subventions à l’exportation qui ne sont pas énumérées au par. 1 de l’art. 9 ne seront pas appliquées d’une manière qui entraîne, ou menace d’entraîner, un contournement des engagements en matière de subventions à l’exportation; il ne sera pas non plus recouru à des transactions non commerciales pour contourner ces engagements.

2. Les Membres s’engagent à oeuvrer à l’élaboration de disciplines convenues au niveau international pour régir l’octroi de crédits à l’exportation, de garanties de crédit à l’exportation ou de programmes d’assurance et, après accord sur ces disciplines, à n’offrir de crédits à l’exportation, de garanties de crédit à l’exportation ou de programmes d’assurance qu’en conformité avec lesdites disciplines.

3. Tout Membre qui prétend que toute quantité exportée en dépassement du niveau d’un engagement de réduction n’est pas subventionnée devra démontrer qu’aucune subvention à l’exportation, figurant ou non sur la liste de l’art. 9, n’a été accordée pour la quantité exportée en question.

4. Les Membres fournissant une aide alimentaire internationale feront en sorte:

a)
que l’octroi de l’aide alimentaire internationale ne soit pas lié directement ou indirectement aux exportations commerciales de produits agricoles à destination des pays bénéficiaires;
b)
que les transactions relevant de l’aide alimentaire internationale, y compris l’aide alimentaire bilatérale qui est monétisée, s’effectuent conformément aux «Principes de la FAO en matière d’écoulement des excédents et obligations consultatives», y compris, le cas échéant, le système des importations commerciales habituelles; et
c)
que cette aide soit fournie dans la mesure du possible intégralement à titre de dons ou à des conditions non moins favorables que celles qui sont prévues à l’art. IV de la Convention de 1986 relative à l’aide alimentaire1.

1 [RO 1986 2049, 1987 1815, 1989 1541, 1991 800 801, 1994 356 357. RO 1996 2642] Voir actuellement l’Accord international sur les céréales de 1995 (RS 0.916.111.311).

Art. 11 Produits incorporés
Art. 12 Disciplines concernant les prohibitions et restrictions à l’exportation
Art. 13 Modération
Art. 14 Mesures sanitaires et phytosanitaires
Art. 15 Traitement spécial et différencié
Art. 16 Pays les moins avancés et pays en développement importateurs nets de produits alimentaires
Art. 17 Comité de l’agriculture
Art. 18 Examen de la mise en oeuvre des engagements
Art. 19 Consultations et règlement des différends
Art. 20 Poursuite du processus de réforme
Art. 21 Dispositions finales
Art. 1 Dispositions générales

1. Le présent accord s’applique à toutes les mesures sanitaires et phytosanitaires qui peuvent, directement ou indirectement, affecter le commerce international. Ces mesures seront élaborées et appliquées conformément aux dispositions du présent accord.

2. Aux fins du présent accord, les définitions données à l’Annexe A seront d’application.

3. Les annexes du présent accord font partie intégrante de cet accord.

4. Aucune disposition du présent accord n’affectera les droits que les Membres tiennent de l’Accord sur les obstacles techniques au commerce1 en ce qui concerne les mesures n’entrant pas dans le champ du présent accord.


1 Annexe 1 A.6

Art. 2 Droits et obligations fondamentaux

1. Les Membres ont le droit de prendre les mesures sanitaires et phytosanitaires qui sont nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux à condition que ces mesures ne soient pas incompatibles avec les dispositions du présent accord.

2. Les Membres feront en sorte qu’une mesure sanitaire ou phytosanitaire ne soit appliquée que dans la mesure nécessaire pour protéger la santé et la vie des personnes et des animaux ou préserver les végétaux, qu’elle soit fondée sur des principes scientifiques et qu’elle ne soit pas maintenue sans preuves scientifiques suffisantes, exception faite de ce qui est prévu au par. 7 de l’art. 5.

3. Les Membres feront en sorte que leurs mesures sanitaires et phytosanitaires n’établissent pas de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les Membres où existent des conditions identiques ou similaires, y compris entre leur propre territoire et celui des autres Membres. Les mesures sanitaires et phytosanitaires ne seront pas appliquées de façon à constituer une restriction déguisée au commerce international.

4. Les mesures sanitaires ou phytosanitaires qui sont conformes aux dispositions pertinentes du présent accord seront présumées satisfaire aux obligations incombant aux Membres en vertu des dispositions du GATT de 1994 qui se rapportent à l’utilisation des mesures sanitaires ou phytosanitaires, en particulier celles de l’art. XX b).

Art. 3 Harmonisation

1. Afin d’harmoniser le plus largement possible les mesures sanitaires et phytosanitaires, les Membres établiront leurs mesures sanitaires ou phytosanitaires sur la base de normes, directives ou recommandations internationales, dans les cas où il en existe, sauf disposition contraire du présent accord, et en particulier les dispositions du par. 3.

2. Les mesures sanitaires ou phytosanitaires qui sont conformes aux normes, directives ou recommandations internationales seront réputées être nécessaires à la protection de la vie et de la santé des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux, et présumées être compatibles avec les dispositions pertinentes du présent accord et du GATT de 1994.

3. Les Membres pourront introduire ou maintenir des mesures sanitaires ou phytosanitaires qui entraînent un niveau de protection sanitaire ou phytosanitaire plus élevé que celui qui serait obtenu avec des mesures fondées sur les normes, directives ou recommandations internationales pertinentes s’il y a une justification scientifique ou si cela est la conséquence du niveau de protection sanitaire ou phytosanitaire qu’un Membre juge approprié conformément aux dispositions pertinentes des par. 1 à 8 de l’art. 5.1 Nonobstant ce qui précède, aucune mesure qui entraîne un niveau de protection sanitaire ou phytosanitaire différent de celui qui serait obtenu avec des mesures fondées sur les normes, directives ou recommandations internationales ne sera incompatible avec une autre disposition du présent accord.

4. Les Membres participeront pleinement, dans les limites de leurs ressources, aux activités des organisations internationales compétentes et de leurs organes subsidiaires, en particulier la Commission du Codex Alimentarius et l’Office international des épizooties, et les organisations internationales et régionales opérant dans le cadre de la Convention internationale pour la protection des végétaux, afin de promouvoir, dans ces organisations, l’élaboration et l’examen périodique de normes, directives et recommandations en ce qui concerne tous les aspects des mesures sanitaires et phytosanitaires.

5. Le Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires visé aux par. 1 et 4 de l’art. 12 (dénommé dans le présent accord le «Comité») élaborera une procédure pour surveiller le processus d’harmonisation internationale et coordonner les efforts en la matière avec les organisations internationales compétentes.


1 Aux fins du par. 3 de l’art. 3, il y a une justification scientifique si, sur la base d’un examen et d’une évaluation des renseignements scientifiques disponibles conformément aux dispositions pertinentes du présent accord, un Membre détermine que les normes, directives ou recommandations internationales pertinentes ne sont pas suffisantes pour obtenir le niveau de protection sanitaire ou phytosanitaire qu’il juge approprié.

Art. 4 Equivalence

1. Les Membres accepteront les mesures sanitaires ou phytosanitaires d’autres Membres comme équivalentes, même si ces mesures diffèrent des leurs ou de celles qui sont utilisées par d’autres Membres s’occupant du commerce du même produit, si le Membre exportateur démontre objectivement au Membre importateur qu’avec ses mesures le niveau approprié de protection sanitaire ou phytosanitaire dans le Membre importateur est atteint. A cette fin, un accès raisonnable sera ménagé au Membre importateur qui en fera la demande pour des inspections, des essais et autres procédures pertinentes.

2. Les Membres se prêteront sur demande à des consultations en vue de parvenir à des accords bilatéraux et multilatéraux sur la reconnaissance de l’équivalence de mesures sanitaires ou phytosanitaires spécifiées.

Art. 5 Evaluation des risques et détermination du niveau approprié de protection sanitaire ou phytosanitaire

1. Les Membres feront en sorte que leurs mesures sanitaires ou phytosanitaires soient établies sur la base d’une évaluation, selon qu’il sera approprié en fonction des circonstances, des risques pour la santé et la vie des personnes et des animaux ou pour la préservation des végétaux, compte tenu des techniques d’évaluation des risques élaborées par les organisations internationales compétentes.

2. Dans l’évaluation des risques, les Membres tiendront compte des preuves scientifiques disponibles; des procédés et méthodes de production pertinents; des méthodes d’inspection, d’échantillonnage et d’essai pertinentes; de la prévalence de maladies ou de parasites spécifiques; de l’existence de zones exemptes de parasites ou de maladies; des conditions écologiques et environnementales pertinentes; et des régimes de quarantaine ou autres.

3. Pour évaluer le risque pour la santé et la vie des animaux ou pour la préservation des végétaux et déterminer la mesure à appliquer pour obtenir le niveau approprié de protection sanitaire ou phytosanitaire contre ce risque, les Membres tiendront compte, en tant que facteurs économiques pertinents: du dommage potentiel en termes de perte de production ou de ventes dans le cas de l’entrée, de l’établissement ou de la dissémination d’un parasite ou d’une maladie; des coûts de la lutte ou de l’éradication sur le territoire du Membre importateur; et du rapport coût-efficacité d’autres approches qui permettraient de limiter les risques.

4. Lorsqu’ils détermineront le niveau approprié de protection sanitaire ou phytosanitaire, les Membres devraient tenir compte de l’objectif qui consiste à réduire au minimum les effets négatifs sur le commerce.

5. En vue d’assurer la cohérence dans l’application du concept du niveau approprié de protection sanitaire ou phytosanitaire contre les risques pour la santé ou la vie des personnes, pour celles des animaux ou pour la préservation des végétaux, chaque Membre évitera de faire des distinctions arbitraires ou injustifiables dans les niveaux qu’il considère appropriés dans des situations différentes, si de telles distinctions entraînent une discrimination ou une restriction déguisée au commerce international. Les Membres coopéreront au Comité, conformément aux par. 1, 2 et 3 de l’art. 12, pour élaborer des directives visant à favoriser la mise en oeuvre de cette disposition dans la pratique. Pour élaborer ces directives, le Comité tiendra compte de tous les facteurs pertinents, y compris le caractère exceptionnel des risques pour leur santé auxquels les personnes s’exposent volontairement.

6. Sans préjudice des dispositions du par. 2 de l’art. 3, lorsqu’ils établiront ou maintiendront des mesures sanitaires ou phytosanitaires pour obtenir le niveau approprié de protection sanitaire ou phytosanitaire, les Membres feront en sorte que ces mesures ne soient pas plus restrictives pour le commerce qu’il n’est requis pour obtenir le niveau de protection sanitaire ou phytosanitaire qu’ils jugent approprié, compte tenu de la faisabilité technique et économique.1

7. Dans les cas où les preuves scientifiques pertinentes seront insuffisantes, un Membre pourra provisoirement adopter des mesures sanitaires ou phytosanitaires sur la base des renseignements pertinents disponibles, y compris ceux qui émanent des organisations internationales compétentes ainsi que ceux qui découlent des mesures sanitaires ou phytosanitaires appliquées par d’autres Membres. Dans de telles circonstances, les Membres s’efforceront d’obtenir les renseignements additionnels nécessaires pour procéder à une évaluation plus objective du risque et examineront en conséquence la mesure sanitaire ou phytosanitaire dans un délai raisonnable.

8. Lorsqu’un Membre aura des raisons de croire qu’une mesure sanitaire ou phytosanitaire spécifique introduite ou maintenue par un autre Membre exerce, ou peut exercer, une contrainte sur ses exportations et qu’elle n’est pas fondée sur les normes, directives ou recommandations internationales pertinentes, ou que de telles normes, directives ou recommandations n’existent pas, une explication des raisons de cette mesure sanitaire ou phytosanitaire pourra être demandée et sera fournie par le Membre maintenant la mesure.


1 Aux fins du par. 6 de l’art. 5, une mesure n’est pas plus restrictive pour le commerce qu’il n’est requis à moins qu’il n’existe une autre mesure raisonnablement applicable compte tenu de la faisabilité technique et économique qui permette d’obtenir le niveau de protection sanitaire ou phytosanitaire approprié et soit sensiblement moins restrictive pour le commerce.

Art. 6 Adaptation aux conditions régionales, y compris les zones exemptes de parasites ou de maladies et les zones à faible prévalence de parasites ou de maladies

1. Les Membres feront en sorte que leurs mesures sanitaires ou phytosanitaires soient adaptées aux caractéristiques sanitaires ou phytosanitaires de la région d’origine et de destination du produit – qu’il s’agisse de la totalité d’un pays, d’une partie d’un pays ou de la totalité ou de parties de plusieurs pays. Pour évaluer les caractéristiques sanitaires ou phytosanitaires d’une région, les Membres tiendront compte, entre autres choses, du degré de prévalence de maladies ou de parasites spécifiques, de l’existence de programmes d’éradication ou de lutte, et des critères ou directives appropriés qui pourraient être élaborés par les organisations internationales compétentes.

2. Les Membres reconnaîtront, en particulier, les concepts de zones exemptes de parasites ou de maladies, et de zones à faible prévalence de parasites ou de maladies. La détermination de ces zones se fera sur la base de facteurs tels que la géographie, les écosystèmes, la surveillance épidémiologique et l’efficacité des contrôles sanitaires ou phytosanitaires.

3. Les Membres exportateurs qui déclarent que des zones de leur territoire sont des zones exemptes de parasites ou de maladies ou des zones à faible prévalence de parasites ou de maladies en fourniront les preuves nécessaires afin de démontrer objectivement au Membre importateur que ces zones sont, et resteront vraisemblablement, des zones exemptes de parasites ou de maladies ou des zones à faible prévalence de parasites ou de maladies, respectivement. A cette fin, un accès raisonnable sera ménagé au Membre importateur qui en fera la demande pour des inspections, des essais et autres procédures pertinentes.

Art. 7 Transparence

Les Membres notifieront les modifications de leurs mesures sanitaires ou phytosanitaires et fourniront des renseignements sur ces mesures conformément aux dispositions de l’Annexe B.

Art. 8 Procédures de contrôle, d’inspection et d’homologation

Les Membres se conformeront aux dispositions de l’Annexe C dans l’application des procédures de contrôle, d’inspection et d’homologation, y compris les systèmes nationaux d’homologation de l’usage d’additifs ou d’établissement de tolérances pour les contaminants dans les produits alimentaires, les boissons ou les aliments pour animaux, et par ailleurs feront en sorte que leurs procédures ne soient pas incompatibles avec les dispositions du présent accord.

Art. 9 Assistance technique

1. Les Membres conviennent de faciliter l’octroi d’une assistance technique à d’autres Membres, en particulier aux pays en développement Membres, soit au plan bilatéral, soit par l’intermédiaire des organisations internationales appropriées. Une telle assistance pourra porter, entre autres choses, sur les domaines des techniques de transformation, de la recherche et de l’infrastructure, y compris pour l’établissement d’organismes réglementaires nationaux, et pourra prendre la forme de conseils, de crédits, de dons et d’aides, y compris en vue de s’assurer les services d’experts techniques, ainsi que d’activités de formation et de matériel, afin de permettre aux pays visés de s’adapter et de se conformer aux mesures sanitaires ou phytosanitaires nécessaires pour arriver au niveau approprié de protection sanitaire ou phytosanitaire sur leurs marchés d’exportation.

2. Dans les cas où des investissements substantiels seront nécessaires pour qu’un pays en développement Membre exportateur se conforme aux prescriptions sanitaires ou phytosanitaires d’un Membre importateur, ce dernier envisagera l’octroi d’une assistance technique qui permettra au pays en développement Membre de maintenir et d’accroître ses possibilités d’accès au marché pour le produit en question.

Art. 10 Traitement spécial et différencié

1. Dans l’élaboration et l’application des mesures sanitaires ou phytosanitaires, les Membres tiendront compte des besoins spéciaux des pays en développement Membres, et en particulier des pays les moins avancés Membres.

2. Dans les cas où le niveau approprié de protection sanitaire ou phytosanitaire donnera la possibilité d’introduire progressivement de nouvelles mesures sanitaires ou phytosanitaires, des délais plus longs devraient être accordés pour en permettre le respect en ce qui concerne les produits présentant de l’intérêt pour les pays en développement Membres, afin de préserver les possibilités d’exportation de ces derniers.

3. En vue de permettre aux pays en développement Membres de se conformer aux dispositions du présent accord, le Comité est habilité à les faire bénéficier, s’ils lui en font la demande, d’exceptions spécifiées et limitées dans le temps, totales ou partielles, aux obligations résultant du présent accord, en tenant compte des besoins de leurs finances, de leur commerce et de leur développement.

4. Les Membres devraient encourager et faciliter la participation active des pays en développement Membres aux travaux des organisations internationales compétentes.

Art. 11 Consultations et règlement des différends

1. Les dispositions des art. XXII et XXIII du GATT de 1994, telles qu’elles sont précisées et mises en application par le Mémorandum d’accord sur le règlement des différends, s’appliqueront aux consultations et au règlement des différends au titre du présent accord, sauf disposition contraire expresse de ce dernier.

2. Dans un différend relevant du présent accord et qui soulève des questions scientifiques ou techniques, un groupe spécial devrait demander l’avis d’experts choisis par lui en consultation avec les parties au différend. A cette fin, le groupe spécial pourra, lorsqu’il le jugera approprié, établir un groupe consultatif d’experts techniques, ou consulter les organisations internationales compétentes, à la demande de l’une ou l’autre des parties au différend ou de sa propre initiative.

3. Aucune disposition du présent accord ne portera atteinte aux droits que les Membres tiennent d’autres accords internationaux, y compris le droit de recourir aux bons offices ou aux mécanismes de règlement des différends d’autres organisations internationales ou établis dans le cadre de tout accord international.

Art. 12 Administration

1. Un Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires est institué, qui permettra de tenir régulièrement des consultations. Il exercera les fonctions nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions du présent accord et à la réalisation de ses objectifs, en particulier pour ce qui est de l’harmonisation. Il prendra ses décisions par consensus.

2. Le Comité encouragera et facilitera des consultations ou des négociations spéciales entre les Membres sur des questions sanitaires ou phytosanitaires spécifiques. Il encouragera l’utilisation des normes, directives ou recommandations internationales par tous les Membres et, à cet égard, fera procéder à des consultations et à des études techniques dans le but d’accroître la coordination et l’intégration entre les systèmes et approches adoptés aux niveaux international et national pour l’homologation de l’usage d’additifs alimentaires ou l’établissement de tolérances pour les contaminants dans les produits alimentaires, les boissons ou les aliments pour animaux.

3. Le Comité entretiendra des relations étroites avec les organisations internationales compétentes dans le domaine de la protection sanitaire et phytosanitaire, en particulier avec la Commission du Codex Alimentarius, l’Office international des épizooties et le Secrétariat de la Convention internationale pour la protection des végétaux, afin d’obtenir les meilleurs avis scientifiques et techniques disponibles pour l’administration du présent accord et d’éviter toute duplication inutile des efforts.

4. Le Comité élaborera une procédure pour surveiller le processus d’harmonisation internationale et l’utilisation des normes, directives ou recommandations internationales. A cette fin, le Comité devrait, conjointement avec les organisations internationales compétentes, établir une liste des normes, directives ou recommandations internationales en rapport avec les mesures sanitaires ou phytosanitaires dont il déterminera qu’elles ont une incidence majeure sur le commerce. La liste devrait comprendre une indication des Membres, précisant les normes, directives ou recommandations internationales qu’ils appliquent en tant que conditions d’importation ou sur la base desquelles les produits importés qui sont conformes à ces normes peuvent avoir accès à leurs marchés. Dans les cas où un Membre n’appliquera pas une norme, directive ou recommandation internationale en tant que condition d’importation, il devrait en indiquer la raison et, en particulier, préciser s’il considère que la norme n’est pas suffisamment rigoureuse pour assurer le niveau approprié de protection sanitaire ou phytosanitaire. Si un Membre revient sur sa position, après avoir indiqué qu’il utilise une norme, une directive ou une recommandation en tant que condition d’importation, il devrait expliquer ce changement et en informer le Secrétariat ainsi que les organisations internationales compétentes, à moins que cette notification et cette explication ne soient présentées conformément aux procédures énoncées à l’Annexe B.

5. Afin d’éviter une duplication inutile, le Comité pourra décider, selon qu’il sera approprié, d’utiliser les renseignements obtenus dans le cadre des procédures, de notification en particulier, qui sont en vigueur dans les organisations internationales compétentes.

6. Le Comité pourra, à l’initiative de l’un des Membres, inviter par les voies appropriées les organisations internationales compétentes ou leurs organes subsidiaires à examiner des questions spécifiques concernant une norme, une directive ou une recommandation particulière, y compris le fondement des explications relatives à la non-utilisation données conformément au paragraphe 4.

7. Le Comité examinera le fonctionnement et la mise en oeuvre du présent accord trois ans après la date d’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC, et ensuite selon les besoins. Dans les cas où cela sera approprié, le Comité pourra présenter au Conseil du commerce des marchandises des propositions d’amendements du texte du présent accord compte tenu, entre autres choses, de l’expérience acquise au cours de sa mise en oeuvre.

Art. 13 Mise en oeuvre

Les Membres sont pleinement responsables au titre du présent accord du respect de toutes les obligations qui y sont énoncées. Les Membres élaboreront et mettront en oeuvre des mesures et des mécanismes positifs pour favoriser le respect des dispositions du présent accord par les institutions autres que celles du gouvernement central. Ils prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour faire en sorte que les entités non gouvernementales de leur ressort territorial, ainsi que les organismes régionaux dont des entités compétentes de leur ressort territorial sont membres, se conforment aux dispositions pertinentes du présent accord. En outre, ils ne prendront pas de mesures qui aient pour effet, directement ou indirectement, d’obliger ou d’encourager ces entités régionales ou non gouvernementales, ou les institutions publiques locales, à agir d’une manière incompatible avec les dispositions du présent accord. Les Membres feront en sorte de n’avoir recours aux services d’entités non gouvernementales pour la mise en oeuvre de mesures sanitaires ou phytosanitaires que si ces entités se conforment aux dispositions du présent accord.

Art. 14 Dispositions finales
Art. 1

1. Le présent accord énonce les dispositions devant être appliquées par les Membres durant une période transitoire pour l’intégration du secteur des textiles et des vêtements dans le cadre du GATT de 1994.

2. Les Membres conviennent d’utiliser les dispositions du par. 18 de l’art. 2 et du par. 6 b) de l’art. 6 de manière à permettre des augmentations significatives des possibilités d’accès pour les petits fournisseurs et la création de possibilités d’échanges notables d’un point de vue commercial pour les nouveaux venus dans le domaine du commerce des textiles et des vêtements1.

3. Les Membres tiendront dûment compte de la situation de ceux qui n’ont pas accepté les protocoles de prorogation de l’Arrangement concernant le commerce international des textiles (dénommé dans le présent accord l’«AMF») depuis 1986 et, dans la mesure du possible, leur accorderont un traitement spécial dans l’application des dispositions du présent accord.

4. Les Membres conviennent qu’il faudrait, en consultation avec les Membres exportateurs producteurs de coton, refléter les intérêts particuliers de ces Membres dans la mise en oeuvre des dispositions du présent accord.

5. Afin de faciliter l’intégration du secteur des textiles et des vêtements dans le cadre du GATT de 1994, les Membres devraient permettre un ajustement industriel continu et autonome, ainsi qu’une concurrence accrue sur leurs marchés.

6. Sauf disposition contraire du présent accord, celui-ci n’affectera pas les droits et obligations résultant pour les Membres de l’Accord sur l’OMC et des Accords commerciaux multilatéraux.

7. Les produits textiles et les vêtements auxquels le présent accord s’applique sont indiqués à l’Annexe.


1 Dans la mesure du possible, les exportations des pays les moins avancés Membres pourront aussi bénéficier de cette disposition.

Art. 2

1. Toutes les restrictions quantitatives prévues dans des accords bilatéraux qui sont maintenues au titre de l’art. 4 ou notifiées au titre des art. 7 ou 8 de l’AMF, qui seront en vigueur le jour précédant l’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC, seront, dans un délai de 60 jours à compter de cette entrée en vigueur, notifiées en détail, y compris les niveaux de limitation, les coefficients de croissance et les dispositions relatives à la flexibilité, par les Membres qui les maintiennent à l’Organe de supervision des textiles visé à l’art. 8 (dénommé dans le présent accord l’«OSpT»). Les Membres conviennent qu’à compter de la date d’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC, toutes les restrictions de ce genre maintenues entre parties contractantes au GATT de 19471, et en vigueur le jour précédant cette entrée en vigueur, seront régies par les dispositions du présent accord.

2. L’OSpT distribuera ces notifications à tous les Membres pour information. Tout Membre a la faculté de porter à l’attention de l’OSpT, dans un délai de 60 jours à compter de la distribution des notifications, toutes observations qu’il juge appropriées au sujet desdites notifications. Ces observations seront distribuées aux autres Membres pour information. L’OSpT pourra, selon qu’il sera approprié, adresser des recommandations aux Membres concernés.

3. Lorsque la période de 12 mois prévue pour l’application de restrictions devant être notifiées au titre du par. 1 ne coïncide pas avec la période de 12 mois précédant immédiatement la date d’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC, les Membres concernés devraient, par accord mutuel, arrêter des dispositions visant à aligner la période d’application des restrictions sur l’année d’application de l’accord2 et établir les niveaux de base théoriques desdites restrictions aux fins d’application des dispositions du présent article. Les Membres concernés conviennent, si demande leur en est faite, d’engager des consultations dans les moindres délais en vue d’arriver à un tel accord mutuel. Toutes dispositions de ce genre tiendront compte, entre autres choses, de la structure saisonnière des expéditions au cours des dernières années. Les résultats de ces consultations seront notifiés à l’OSpT, qui adressera aux Membres concernés les recommandations qu’il jugera appropriées.

4. Les restrictions notifiées au titre du paragraphe 1 seront réputées constituer la totalité des restrictions de ce genre appliquées par les Membres respectifs le jour précédant l’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC. Aucune nouvelle restriction, qu’elle vise des produits ou des Membres, ne sera introduite, sauf en application des dispositions du présent accord ou des dispositions pertinentes du GATT de 1994.3 Il sera mis fin immédiatement aux restrictions qui n’auront pas été notifiées dans un délai de 60 jours à compter de la date d’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC.

5. Toute mesure unilatérale prise au titre de l’art. 3 de l’AMF avant la date d’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC pourra rester en vigueur pendant la durée qui y est spécifiée, mais sans dépasser 12 mois, si la mesure en question a été examinée par l’Organe de surveillance des textiles (dénommé dans le présent accord l’«OST») établi en vertu de l’AMF. Au cas où l’OST n’aurait pas eu la possibilité d’examiner une telle mesure unilatérale, celle-ci sera examinée par l’OSpT conformément aux règles et procédures régissant les mesures prises au titre de l’art. 3 de l’AMF. Toute mesure appliquée en vertu d’un accord conclu au titre de l’art. 4 de l’AMF avant la date d’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC qui fait l’objet d’un différend que l’OST n’aura pas eu la possibilité d’examiner sera également examinée par l’OSpT conformément aux règles et procédures de l’AMF applicables pour ce genre d’examen.

6. A la date d’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC, chaque Membre intégrera dans le cadre du GATT de 1994 des produits qui représentaient pas moins de 16 % du volume total, en 1990, de ses importations des produits visés à l’Annexe, par lignes du SH ou catégories. Les produits à intégrer devront provenir de chacun des quatre groupes ci-après: peignés et filés, tissus, articles confectionnés et vêtements.

7. Tous les détails des mesures qui seront prises en vertu du par. 6 seront notifiés par les Membres concernés conformément à ce qui suit:

a)
les Membres qui maintiennent des restrictions relevant du par. 1 s’engagent, nonobstant la date d’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC, à notifier ces détails au Secrétariat du GATT au plus tard à la date déterminée par la Décision ministérielle du 15 avril 1994. Le Secrétariat du GATT distribuera dans les moindres délais les notifications aux autres participants pour information. Ces notifications seront mises à la disposition de l’OSpT, lorsqu’il aura été institué, aux fins du par. 21;
b)
les Membres qui ont, en vertu du par. 1 de l’art. 6, conservé le droit d’utiliser les dispositions dudit article, notifieront ces détails à l’OSpT 60 jours au plus tard après la date d’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC, ou, dans le cas des Membres visés au par. 3 de l’article premier, au plus tard à la fin du 12e mois après que l’Accord sur l’OMC aura pris effet. L’OSpT distribuera ces notifications aux autres Membres, pour information, et les examinera ainsi qu’il est prévu au paragraphe 21.

8. Les produits restants, c’est-à-dire les produits non intégrés dans le cadre du GATT de 1994 en vertu du par. 6, seront intégrés, par lignes du SH ou catégories, en trois étapes, comme suit:

a)
le premier jour du 37e mois après que l’Accord sur l’OMC aura pris effet, des produits qui représentaient pas moins de 17 % du volume total des importations des produits visés à l’Annexe effectuées par le Membre en 1990. Les produits devant être intégrés par les Membres devront provenir de chacun des quatre groupes ci-après: peignés et filés, tissus, articles confectionnés et vêtements;
b)
le premier jour du 85e mois après que l’Accord sur l’OMC aura pris effet, des produits qui représentaient pas moins de 18 % du volume total des importations des produits visés à l’Annexe effectuées par le Membre en 1990. Les produits devant être intégrés par les Membres devront provenir de chacun des quatre groupes ci-après: peignés et filés, tissus, articles confectionnés et vêtements;
c)
le premier jour du 121e mois après que l’Accord sur l’OMC aura pris effet, le secteur des textiles et des vêtements se trouvera intégré dans le cadre du GATT de 1994, toutes les restrictions appliquées au titre du présent accord ayant été éliminées.

9. Les Membres qui auront notifié, en vertu du par. 1 de l’art. 6, leur intention de ne pas conserver le droit d’utiliser les dispositions de l’art. 6, seront, aux fins du présent accord, réputés avoir intégré leurs produits textiles et leurs vêtements dans le cadre du GATT de 1994. Ils seront donc dispensés de se conformer aux dispositions des par. 6 à 8 et 11.

10. Aucune disposition du présent accord n’empêchera un Membre qui a présenté un programme d’intégration conformément aux par. 6 ou 8 d’intégrer des produits dans le cadre du GATT de 1994 plus tôt que prévu dans ledit programme. Toutefois, toute intégration de produits ainsi décidée prendra effet au début d’une année d’application de l’accord, et les détails en seront notifiés à l’OSpT au moins trois mois à l’avance, pour distribution à tous les Membres.

11. Les programmes d’intégration respectifs appliqués conformément au par. 8 seront notifiés en détail à l’OSpT au moins 12 mois avant qu’ils ne prennent effet, et seront distribués par l’OSpT à tous les Membres.

12. Les niveaux de base des restrictions appliquées aux produits restants, mentionnés au par. 8, seront les niveaux de limitation indiqués au par. 1.

13. Pendant l’étape 1 de la mise en oeuvre du présent accord (depuis la date d’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC jusqu’au 36e mois compris après que celui-ci aura pris effet), le niveau de chaque restriction appliquée en vertu d’accords bilatéraux conclus au titre de l’AMF et en vigueur pendant la période de 12 mois qui précédera la date d’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC sera augmenté chaque année dans des proportions au moins égales au coefficient de croissance établi pour les restrictions considérées, majoré de 16 %.

14. Sauf dans les cas où le Conseil du commerce des marchandises ou l’Organe de règlement des différends en décidera autrement en vertu du par. 12 de l’art. 8, le niveau de chaque restriction restante sera augmenté chaque année, au cours des étapes ultérieures de la mise en oeuvre du présent accord, dans des proportions au moins égales à ce qui suit:

a)
pour l’étape 2 (du 37e mois au 84e mois compris après que l’Accord sur l’OMC aura pris effet), le coefficient de croissance applicable aux restrictions considérées pendant l’étape 1, majoré de 25 %;
b)
pour l’étape 3 (du 85e mois au 120e mois compris après que l’Accord sur l’OMC aura pris effet), le coefficient de croissance applicable aux restrictions considérées pendant l’étape 2, majoré de 27 %.

15. Aucune disposition du présent accord n’empêchera un Membre d’éliminer une restriction maintenue au titre du présent article, avec effet à compter du début d’une année d’application de l’accord pendant la période transitoire, à condition que le Membre exportateur concerné et l’OSpT en aient été avisés par notification au moins trois mois avant que cette élimination ne prenne effet. Ce préavis pourra être ramené à 30 jours avec l’accord du Membre visé par la restriction. L’OSpT distribuera les notifications de ce genre à tous les Membres. Lorsqu’il envisagera d’éliminer des restrictions conformément à ce qui est prévu dans le présent paragraphe, le Membre concerné tiendra compte du traitement accordé aux exportations similaires d’autres Membres.

16. Les dispositions relatives à la flexibilité, c’est-à-dire les possibilités de transfert, de report et d’utilisation anticipée, applicables à toutes les restrictions maintenues au titre du présent article, seront les mêmes que celles qui sont prévues pour la période de 12 mois précédant l’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC dans les accords bilatéraux conclus au titre de l’AMF. Aucune limite quantitative ne sera imposée ni maintenue à l’utilisation combinée des possibilités de transfert, de report et d’utilisation anticipée.

17. Les dispositions administratives qui seront jugées nécessaires en rapport avec la mise en oeuvre de toute disposition du présent article seront à convenir entre les Membres concernés. Toutes dispositions de ce genre seront notifiées à l’OSpT.

18. En ce qui concerne les Membres dont les exportations font l’objet, le jour précédant l’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC, de restrictions représentant 1,2 % ou moins du volume total des restrictions appliquées par un Membre importateur au 31 décembre 1991 et notifiées au titre du présent article, une amélioration significative de l’accès pour leurs exportations sera assurée, à l’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC et pendant la durée du présent accord, par application, avec une étape d’avance, des coefficients de croissance indiqués aux par. 13 et 14 ou par des modifications au moins équivalentes qui pourront être convenues mutuellement au sujet d’un dosage différent des niveaux de base, coefficients de croissance et dispositions relatives à la flexibilité. Ces améliorations seront notifiées à l’OSpT.

19. Dans tous les cas où, pendant la durée du présent accord, une mesure de sauvegarde sera introduite par un Membre au titre de l’art. XIX du GATT de 1994 à l’égard d’un produit particulier, et cela pendant une période d’un an suivant immédiatement l’intégration de ce produit dans le cadre du GATT de 1994, conformément aux dispositions du présent article, les dispositions de l’art. XIX, telles qu’elles sont interprétées par l’Accord sur les sauvegardes4, seront d’application, sous réserve de ce qui est indiqué au par. 20.

20. Dans les cas où une telle mesure sera appliquée par des moyens non tarifaires, le Membre importateur concerné l’appliquera de la manière indiquée au par. 2 d) de l’art. XIII du GATT de 1994, à la demande de tout Membre exportateur dont les exportations des produits considérés auront fait l’objet de restrictions au titre du présent accord à un moment donné de la période d’un an ayant précédé immédiatement l’introduction de la mesure de sauvegarde. Le Membre exportateur concerné administrera cette mesure. Le niveau applicable ne ramènera pas les exportations visées au-dessous du niveau d’une période représentative récente, qui correspondra normalement à la moyenne des exportations du Membre concerné pendant les trois dernières années représentatives pour lesquelles des statistiques sont disponibles. En outre, lorsque la mesure de sauvegarde sera appliquée pendant plus d’un an, le niveau applicable sera progressivement libéralisé à intervalles réguliers pendant la période d’application. Dans ces cas, le Membre exportateur concerné n’exercera pas le droit de suspendre des concessions ou d’autres obligations substantiellement équivalentes au titre du par. 3 a) de l’art. XIX du GATT de 1994.

21. L’OSpT suivra la mise en oeuvre du présent article. A la demande de tout Membre, il examinera toute question particulière en rapport avec la mise en oeuvre des dispositions du présent article. Il adressera des recommandations ou constatations appropriées dans les 30 jours au ou aux Membres concernés, après les avoir invités à participer à ses travaux.


1 RS 0.632.21
2 L’année d’application de l’accord s’entend d’une période de 12 mois commençant à compter de la date d’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC et des intervalles de 12 mois ultérieurs.
3 Les dispositions pertinentes du GATT de 1994 ne comprendront pas celles de l’art. XIX en ce qui concerne les produits qui n’auront pas encore été intégrés dans le cadre du GATT de 1994, exception faite de ce qui est expressément prévu au par. 3 de l’Annexe.
4 Annexe 1 A.14

Art. 3

1. Dans les 60 jours suivant la date d’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC, les Membres qui maintiennent des restrictions1 touchant des produits textiles et des vêtements (autres que celles qui sont maintenues au titre de l’AMF et couvertes par les dispositions de l’art. 2), qu’elles soient ou non compatibles avec le GATT de 1994, a) les notifieront en détail à l’OSpT, ou b) communiqueront à celui-ci les notifications s’y rapportant qui auront été présentées à tout autre organe de l’OMC. Chaque fois qu’il y aura lieu, les notifications devraient donner des renseignements sur toute justification des restrictions au regard du GATT de 1994, y compris les dispositions du GATT de 1994 sur lesquelles ces restrictions sont fondées.

2. Les Membres qui maintiennent des restrictions relevant du par. 1, à l’exception de celles qui sont justifiées au regard d’une disposition du GATT de 1994:

a)
soit mettront ces restrictions en conformité avec le GATT de 1994 dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC, et notifieront cette action à l’OSpT pour information;
b)
soit élimineront progressivement ces restrictions conformément à un programme devant être présenté à l’OSpT par le Membre maintenant ces restrictions six mois au plus tard après la date d’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC. Ce programme prévoira l’élimination de toutes les restrictions dans un délai ne dépassant pas la durée du présent accord. L’OSpT pourra adresser des recommandations au Membre concerné au sujet d’un tel programme.

3. Pendant la durée du présent accord, les Membres communiqueront à l’OSpT, pour information, les notifications présentées à tout autre organe de l’OMC au sujet de toutes nouvelles restrictions ou de toutes modifications apportées à des restrictions existantes touchant les produits textiles et les vêtements, qui auront été prises en vertu d’une disposition du GATT de 1994, dans un délai de 60 jours à compter de leur entrée en vigueur.

4. Tout Membre aura la faculté d’adresser des notifications inverses à l’OSpT, pour information, au sujet de la justification d’une restriction au regard du GATT de 1994, ou au sujet de toutes restrictions qui n’auraient pas été notifiées au titre des dispositions du présent article. Tout Membre pourra engager une action au sujet de ces notifications, conformément aux dispositions ou procédures pertinentes du GATT de 1994, devant l’organe compétent de l’OMC.

5. L’OSpT distribuera à tous les Membres, pour information, les notifications présentées conformément au présent article.


1 Le terme «restrictions» désigne toutes les restrictions quantitatives unilatérales, tous les arrangements bilatéraux et toutes les autres mesures ayant un effet similaire.

Art. 4

1. Les restrictions visées à l’art. 2, et celles qui sont appliquées en vertu de l’art. 6, seront administrées par les Membres exportateurs. Les Membres importateurs ne seront pas tenus d’accepter les expéditions en dépassement des restrictions notifiées au titre de l’art. 2 ou de celles qui sont appliquées conformément à l’art. 6.

2. Les Membres conviennent que l’introduction de modifications, par exemple des pratiques, règles et procédures et du classement des produits textiles et des vêtements en catégories, y compris les modifications en rapport avec le Système harmonisé, dans la mise en oeuvre ou l’administration des restrictions notifiées ou appliquées en vertu du présent accord, ne devrait pas: rompre l’équilibre, entre les Membres concernés, des droits et obligations résultant du présent accord; être préjudiciable à l’accès dont un Membre peut bénéficier; empêcher que cet accès ne soit pleinement mis à profit; ou désorganiser les échanges commerciaux relevant du présent accord.

3. Si un produit qui ne constitue que l’un des éléments visés par une restriction fait l’objet d’une notification concernant son intégration conformément aux dispositions de l’art. 2, les Membres conviennent que toute modification apportée au niveau de cette restriction ne rompra pas l’équilibre, entre les Membres concernés, des droits et obligations résultant du présent accord.

4. Toutefois, lorsque des modifications dont il est fait mention aux par. 2 et 3 sont nécessaires, les Membres conviennent que le Membre qui procédera à ces modifications informera le ou les Membres affectés et, chaque fois que possible, engagera avec eux des consultations avant la mise en oeuvre desdites modifications, en vue d’arriver à une solution mutuellement acceptable au sujet d’un ajustement approprié et équitable. Les Membres conviennent en outre que, dans les cas où il ne sera pas possible de tenir des consultations avant la mise en oeuvre, le Membre qui procédera à ces modifications engagera, à la demande du Membre affecté, des consultations avec les Membres concernés, dans un délai de 60 jours si possible, en vue d’arriver à une solution mutuellement satisfaisante au sujet d’ajustements appropriés et équitables. En l’absence de solution mutuellement satisfaisante, l’un quelconque des Membres concernés pourra porter la question devant l’OSpT pour qu’il formule des recommandations conformément à l’art. 8. Si l’OST n’a pas eu la possibilité d’examiner un différend au sujet de modifications introduites avant l’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC, ce différend sera examiné par l’OSpT conformément aux règles et procédures de l’AMF applicables pour un tel examen.

Art. 5

1. Les Membres conviennent que le contournement par le jeu de la réexpédition, du déroutement, de la fausse déclaration concernant le pays ou le lieu d’origine et de la falsification de documents officiels va à l’encontre de la mise en oeuvre du présent accord qui consiste à intégrer le secteur des textiles et des vêtements dans le cadre du GATT de 1994. En conséquence, les Membres devraient établir les dispositions juridiques et/ou les procédures administratives nécessaires pour faire face au contournement et le combattre. Les Membres conviennent en outre que, en conformité avec leurs lois et procédures intérieures, ils coopéreront pleinement pour faire face aux problèmes découlant du contournement.

2. Au cas où un Membre considérerait que le présent accord est tourné par le jeu de la réexpédition, du déroutement, de la fausse déclaration concernant le pays ou le lieu d’origine et de la falsification de documents officiels et qu’aucune mesure n’est appliquée, ou que les mesures appliquées sont inadéquates, pour faire face à ce contournement et/ou le combattre, il devrait consulter le ou les Membres concernés en vue de chercher une solution mutuellement satisfaisante. Ces consultations devraient avoir lieu dans les moindres délais et, lorsque cela sera possible, dans les 30 jours. En l’absence de solution mutuellement satisfaisante, la question pourra être portée par l’un quelconque des Membres en cause devant l’OSpT pour qu’il formule des recommandations.

3. Les Membres conviennent de prendre les mesures nécessaires, en conformité avec leurs lois et procédures intérieures, pour empêcher les pratiques de contournement sur leur territoire, enquêter sur ces pratiques et, s’il y a lieu, engager une action juridique et/ou administrative pour les combattre. Les Membres conviennent de coopérer pleinement, en conformité avec leurs lois et procédures intérieures, dans les cas de contournement ou de contournement allégué du présent accord, pour établir les faits pertinents sur les lieux d’importation, d’exportation et, le cas échéant, de réexpédition. Il est convenu que cette coopération, en conformité avec les lois et procédures intérieures, comprendra: une enquête sur les pratiques de contournement qui accroissent les exportations soumises à limitations destinées au Membre qui applique ces limitations; l’échange de documents, de correspondance, de rapports et d’autres renseignements pertinents dans la mesure du possible; et la facilitation des visites des installations et des contacts, sur demande et cas par cas. Les Membres devraient s’efforcer d’éclaircir les circonstances de ce contournement ou de ce contournement allégué, y compris les rôles respectifs des exportateurs ou des importateurs en cause.

4. Dans les cas où, à la suite de l’enquête, il existe suffisamment d’éléments de preuve de l’existence d’un contournement (par exemple, dans les cas où l’on dispose d’éléments de preuve concernant le pays ou le lieu d’origine véritable et les circonstances du contournement), les Membres conviennent qu’une action appropriée, dans la mesure nécessaire pour faire face au problème, devrait être entreprise. Cette action pourra comprendre le refus d’admettre les marchandises ou, dans les cas où les marchandises ont été admises, compte dûment tenu des circonstances effectives et du rôle du pays ou du lieu d’origine véritable, l’ajustement des imputations sur les niveaux de limitation pour tenir compte du pays ou du lieu d’origine véritable. Par ailleurs, dans les cas où il existera des éléments de preuve selon lesquels les territoires des Membres d’où les marchandises ont été réexpédiées sont impliqués, cette action pourra comprendre l’introduction de limitations visant ces Membres. Les actions de ce type, ainsi que le moment où elles interviendront et leur portée, pourront être décidés après que des consultations auront eu lieu entre les Membres concernés en vue d’arriver à une solution mutuellement satisfaisante, et seront notifiés à l’OSpT accompagnés de toutes les justifications pertinentes. Les Membres concernés pourront convenir d’autres mesures correctives par voie de consultation. Ce dont ils seront convenus sera également notifié à l’OSpT, qui adressera aux Membres concernés les recommandations qu’il jugera appropriées. En l’absence de solution mutuellement satisfaisante, tout Membre concerné pourra porter la question devant l’OSpT pour qu’il l’examine dans les moindres délais et formule des recommandations.

5. Les Membres notent que, dans certains cas de contournement, des expéditions peuvent transiter par des pays ou des lieux sans que les marchandises dont elles sont constituées y subissent de modifications ou de transformations. Ils notent qu’il n’est pas toujours réalisable, dans ces lieux de transit, d’exercer un contrôle sur de telles expéditions.

6. Les Membres conviennent que les fausses déclarations concernant la teneur en fibres, les quantités, la désignation ou la classification des marchandises vont aussi à l’encontre de l’objectif du présent accord. Dans les cas où il existe des éléments de preuve selon lesquels une telle déclaration a été faite à des fins de contournement, les Membres conviennent que des mesures appropriées, en conformité avec leurs lois et procédures intérieures, devraient être prises contre les exportateurs ou les importateurs en cause. Au cas où un Membre considérerait que le présent accord est tourné par le jeu de ces fausses déclarations et qu’aucune mesure administrative n’est appliquée, ou que les mesures administratives appliquées sont inadéquates, pour faire face à ce contournement et/ou le combattre, il devrait engager dans les moindres délais des consultations avec le Membre en cause en vue de chercher une solution mutuellement satisfaisante. En l’absence d’une telle solution, la question pourra être portée par l’un quelconque des Membres en cause devant l’OSpT pour qu’il formule des recommandations. La présente disposition n’a pas pour objet d’empêcher les Membres d’opérer des ajustements techniques lorsque des erreurs ont été commises par inadvertance dans des déclarations.

Art. 6

1. Les Membres reconnaissent que, pendant la période transitoire, il pourra être nécessaire d’appliquer un mécanisme de sauvegarde transitoire spécifique (dénommé dans le présent accord le «mécanisme de sauvegarde transitoire»). Le mécanisme de sauvegarde transitoire pourra être appliqué par tout Membre à tous les produits visés à l’Annexe, à l’exception de ceux qui auront été intégrés dans le cadre du GATT de 1994 en vertu des dispositions de l’art. 2. Les Membres qui ne maintiennent pas de restrictions relevant de l’art. 2 feront savoir à l’OSpT par notification, dans les 60 jours suivant la date d’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC, s’ils souhaitent conserver le droit d’utiliser les dispositions du présent article. Les Membres qui n’ont pas accepté les protocoles de prorogation de l’AMF depuis 1986 présenteront ces notifications dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC. Le mécanisme de sauvegarde transitoire devrait être appliqué avec la plus grande modération possible, en conformité avec les dispositions du présent article et de la mise en oeuvre effective du processus d’intégration résultant du présent accord.

2. Des mesures de sauvegarde pourront être prises en vertu du présent article lorsque, sur la base d’une détermination d’un Membre1, il sera démontré qu’un produit particulier est importé sur le territoire de ce Membre en quantités tellement accrues qu’il porte ou menace réellement de porter un préjudice grave à la branche de production nationale de produits similaires et/ou directement concurrents. Le préjudice grave ou la menace réelle de préjudice grave devra manifestement être causé par cet accroissement en quantité des importations totales de ce produit et non par d’autres facteurs tels que des modifications techniques ou des changements dans les préférences des consommateurs.

3. Lorsqu’il déterminera s’il existe un préjudice grave ou une menace réelle de préjudice grave, ainsi qu’il est indiqué au par. 2, le Membre examinera l’effet de ces importations sur la situation de la branche de production en question dont témoignent des modifications des variables économiques pertinentes telles que la production, la productivité, la capacité utilisée, les stocks, la part de marché, les exportations, les salaires, l’emploi, les prix intérieurs, les profits et les investissements; aucun de ces facteurs, pris isolément ou combiné à d’autres facteurs, ne constituera nécessairement une base de jugement déterminante.

4. Toute mesure à laquelle il sera recouru en vertu des dispositions du présent article sera appliquée Membre par Membre. Le ou les Membres auxquels est imputé le préjudice grave ou la menace réelle de préjudice grave, visé aux par. 2 et 3, seront identifiés sur la base d’un accroissement brusque et substantiel, effectif ou imminent2, des importations en provenance dudit ou desdits Membres pris individuellement, et sur la base du niveau des importations par rapport aux importations en provenance d’autres sources, de la part de marché, ainsi que des prix à l’importation et des prix intérieurs à un stade comparable de la transaction commerciale; aucun de ces facteurs, pris isolément ou combiné à d’autres facteurs, ne constituera nécessairement une base de jugement déterminante. Ces mesures de sauvegarde ne seront pas appliquées aux exportations d’un Membre dont les exportations du produit en question sont déjà soumises à limitation au titre du présent accord.

5. La période de validité d’une détermination établissant l’existence d’un préjudice grave ou d’une menace réelle de préjudice grave aux fins de recours à une mesure de sauvegarde ne dépassera pas 90 jours, à compter de la date de la notification initiale, ainsi qu’il est indiqué au par. 7.

6. Dans l’application du mécanisme de sauvegarde transitoire, il sera tenu particulièrement compte des intérêts des Membres exportateurs, comme il est indiqué ci-dessous:

a)
les pays les moins avancés Membres se verront accorder un traitement notablement plus favorable, de préférence dans tous ses éléments mais au moins dans sa globalité, que celui qui est accordé aux autres groupes dont il est fait mention au présent paragraphe;
b)
les Membres dont le volume total des exportations de textiles et de vêtements est faible par rapport au volume total des exportations des autres Membres et qui ne fournissent qu’un faible pourcentage des importations totales du produit considéré dans le Membre importateur se verront accorder un traitement différencié et plus favorable dans la fixation des conditions de caractère économique visées aux par. 8, 13 et 14. Pour ces fournisseurs, il sera dûment tenu compte, en vertu des par. 2 et 3 de l’article premier, des possibilités futures de développement de leur commerce et de la nécessité de permettre des importations en quantités commerciales provenant de leur territoire;
c)
en ce qui concerne les produits en laine en provenance de pays en développement Membres producteurs de laine dont l’économie et le commerce des textiles et des vêtements dépendent du secteur de la laine, dont les exportations totales de textiles et de vêtements se composent presque exclusivement de produits en laine, et dont le volume du commerce des textiles et des vêtements est relativement faible sur les marchés des Membres importateurs, une attention spéciale sera accordée aux besoins d’exportation de ces Membres dans la détermination des niveaux des contingents, des coefficients de croissance et des marges de flexibilité;
d)
un traitement plus favorable sera accordé aux réimportations, effectuées par un Membre, de produits textiles et de vêtements que ce Membre a exportés vers un autre Membre pour transformation et réimportation ultérieure, au sens donné par les lois et pratiques du Membre importateur, et sous réserve de procédures de contrôle et de certification satisfaisantes, lorsque ces produits sont importés en provenance d’un Membre pour lequel ce type de commerce représente une proportion notable des exportations totales de textiles et de vêtements.

7. Le Membre qui se propose de prendre une mesure de sauvegarde cherchera à engager des consultations avec le ou les Membres qui seraient affectés par une telle mesure. La demande de consultations sera assortie de renseignements factuels précis et pertinents, aussi actualisés que possible, surtout en ce qui concerne a) les facteurs indiqués au par. 3 sur lesquels le Membre recourant à la mesure a fondé sa détermination de l’existence d’un préjudice grave ou d’une menace réelle de préjudice grave; et b) les facteurs indiqués au par. 4 sur la base desquels il se propose de recourir à la mesure de sauvegarde à l’égard du ou des Membres concernés. Pour ce qui est des demandes adressées au titre du présent paragraphe, les renseignements se rapporteront, aussi étroitement que possible, à des segments de production identifiables et à la période de référence indiquée au par. 8. Le Membre recourant à la mesure indiquera aussi le niveau spécifique auquel il se propose de limiter les importations du produit en question en provenance du ou des Membres concernés; ce niveau ne sera pas inférieur à celui qui est indiqué au par. 8. Le Membre qui cherche à engager des consultations communiquera, en même temps, au Président de l’OSpT la demande de consultations, y compris toutes les données factuelles pertinentes dont il est fait mention aux par. 3 et 4, ainsi que le niveau de limitation envisagé. Le Président informera les membres de l’OSpT de la demande de consultations, en indiquant le Membre requérant, le produit en question et le Membre qui a reçu la demande. Le ou les Membres concernés répondront dans les moindres délais à cette demande, et les consultations auront lieu sans retard et devront normalement être achevées dans un délai de 60 jours à compter de la date de réception de la demande.

8. Si, au cours des consultations, il est entendu de part et d’autre que la situation appelle une limitation des exportations du produit en question en provenance du ou des Membres concernés, cette limitation sera fixée à un niveau qui ne sera pas inférieur au niveau effectif des exportations ou des importations en provenance du Membre concerné pendant la période de 12 mois échue deux mois avant celui où la demande de consultations a été présentée.

9. Des détails concernant la mesure de limitation convenue seront communiqués à l’OSpT dans un délai de 60 jours à compter de la date de la conclusion de l’accord. L’OSpT déterminera si l’accord est justifié conformément aux dispositions du présent article. Pour établir sa détermination, l’OSpT disposera des données factuelles mentionnées au par. 7 qui auront été communiquées à son Président, ainsi que de tous autres renseignements pertinents fournis par les Membres concernés. L’OSpT pourra faire les recommandations qu’il jugera appropriées aux Membres concernés.

10. Si, toutefois, aucun accord n’est intervenu entre les Membres à l’expiration d’un délai de 60 jours à compter de la date de réception de la demande de consultations, le Membre qui se propose de prendre une mesure de sauvegarde pourra appliquer la limitation, en fonction de la date d’importation ou de la date d’exportation, conformément aux dispositions du présent article, dans les 30 jours suivant la période de 60 jours prévue pour les consultations, et pourra porter en même temps la question devant l’OSpT. Chacun des Membres aura la faculté de porter la question devant celui-ci avant l’expiration du délai de 60 jours. Dans l’un ou l’autre cas, l’OSpT procédera dans les moindres délais à l’examen de la question, y compris à la détermination de l’existence d’un préjudice grave ou d’une menace réelle de préjudice grave, et de ses causes, et adressera des recommandations appropriées aux Membres concernés dans les 30 jours. Pour procéder à cet examen, l’OSpT disposera des données factuelles mentionnées au par. 7 qui auront été communiquées à son Président, ainsi que de tous autres renseignements pertinents fournis par les Membres concernés.

11. Dans des circonstances tout à fait inhabituelles et critiques où un retard entraînerait un dommage difficilement réparable, des mesures prévues au par. 10 pourront être prises à titre provisoire à condition que la demande de consultations et la notification à l’OSpT soient adressées dans un délai de cinq jours ouvrables au plus après leur adoption. Si les consultations n’aboutissent pas à un accord, l’OSpT en sera informé au moment de leur achèvement et, en tout état de cause, dans un délai de 60 jours au plus à compter de la date de mise en oeuvre des mesures. L’OSpT procédera dans les moindres délais à l’examen de la question et adressera des recommandations appropriées aux Membres concernés dans les 30 jours. Si les consultations aboutissent à un accord, les Membres en informeront l’OSpT dès leur achèvement et, en tout état de cause, dans un délai de 90 jours au plus à compter de la date de mise en oeuvre des mesures. L’OSpT pourra adresser les recommandations qu’il jugera appropriées aux Membres concernés.

12. Un Membre pourra maintenir les mesures auxquelles il aura recouru conformément aux dispositions du présent article: a) pendant un maximum de trois ans sans prorogation, ou b) jusqu’à ce que le produit considéré soit intégré dans le cadre du GATT de 1994, si cela intervient plus tôt.

13. Si la mesure de limitation reste en vigueur pendant une période dépassant un an, le niveau pour les années suivantes sera le niveau spécifié pour la première année majoré d’un coefficient de croissance de 6 % au moins par an, sauf s’il est démontré à l’OSpT qu’un autre coefficient est justifié. Le niveau de limitation applicable au produit en question pourra au cours de l’une ou l’autre de deux années consécutives, par le jeu de l’utilisation anticipée et/ou du report, être dépassé de 10 %, l’utilisation anticipée ne représentant pas plus de 5 %. Aucune limite quantitative ne sera fixée à l’utilisation combinée des possibilités d’utilisation anticipée et de report et de la disposition du par. 14.

14. Lorsque plus d’un produit en provenance d’un autre Membre sera soumis à limitation au titre du présent article par un Membre, le niveau de limitation convenu, conformément aux dispositions du présent article, pour chacun des produits considérés pourra être dépassé de 7 %, à condition que le total des exportations soumises à des limitations ne dépasse pas le total des niveaux fixés pour l’ensemble des produits faisant l’objet desdites limitations au titre du présent article, sur la base d’unités communes convenues. Dans les cas où les périodes d’application des limitations visant ces produits ne coïncideront pas les unes avec les autres, la présente disposition sera appliquée prorata temporis à toute période pendant laquelle il y aurait chevauchement.

15. Si une mesure de sauvegarde est appliquée au titre du présent article à un produit pour lequel une limitation était déjà en vigueur au titre de l’AMF pendant la période de 12 mois précédant l’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC ou conformément aux dispositions de l’art. 2 ou de l’art. 6, le niveau de la nouvelle limitation sera celui qui est défini au paragraphe 8, à moins que la nouvelle limitation n’entre en vigueur dans un délai d’un an à compter:

a)
de la date de notification indiquée au par. 15 de l’art. 2 pour l’élimination de la limitation antérieure; ou
b)
de la date de suppression de la limitation antérieure introduite en vertu des dispositions du présent article ou de l’AMF,

auquel cas le niveau ne sera pas inférieur au plus élevé des deux niveaux suivants: i) le niveau de limitation fixé pour la dernière période de 12 mois pendant laquelle le produit était soumis à limitation, ou ii) le niveau de limitation prévu au par. 8.

16. Lorsqu’un Membre qui ne maintient pas de limitation au titre de l’art. 2 décidera d’en appliquer une conformément aux dispositions du présent article, il arrêtera des dispositions appropriées qui: a) tiennent pleinement compte de facteurs tels que la classification tarifaire établie et des unités quantitatives fondées sur des pratiques commerciales normales dans les transactions à l’exportation et à l’importation, tant en ce qui concerne la composition en fibres que du point de vue de la concurrence pour le même segment de son marché intérieur, et b) évitent une catégorisation excessive. La demande de consultations visée aux par. 7 ou 11 comprendra des renseignements complets sur ces dispositions.


1 Une union douanière pourra appliquer une mesure de sauvegarde en tant qu’entité ou pour le compte d’un État membre. Lorsqu’une union douanière appliquera une mesure de sauvegarde en tant qu’entité, toutes les prescriptions pour la détermination de l’existence d’un préjudice grave ou d’une menace réelle de préjudice grave au titre du présent accord seront fondées sur les conditions existant dans l’ensemble de l’union douanière. Lorsqu’une mesure de sauvegarde sera appliquée pour le compte d’un État membre, toutes les prescriptions pour la détermination de l’existence d’un préjudice grave ou d’une menace réelle de préjudice grave seront fondées sur les conditions existant dans cet État et la mesure sera limitée à cet État.
2 L’accroissement imminent sera mesurable et il ne sera pas conclu à sa matérialité sur la base d’allégations, de conjectures ou d’une simple possibilité découlant, par exemple, de l’existence d’une capacité de production dans les Membres exportateurs.

Art. 7

1. Dans le cadre du processus d’intégration et compte tenu des engagements spécifiques pris par les Membres par suite du Cycle d’Uruguay, tous les Membres prendront les mesures qui pourraient être nécessaires pour se conformer aux règles et disciplines du GATT de 1994 de manière:

a)
à parvenir à une amélioration de l’accès aux marchés pour les produits textiles et les vêtements au moyen de mesures telles que l’abaissement et la consolidation des droits de douane, l’abaissement ou l’élimination des obstacles non tarifaires et la facilitation des formalités douanières et administratives et des formalités de licence;
b)
à assurer l’application des politiques en rapport avec l’instauration de conditions commerciales justes et équitables pour les textiles et les vêtements dans des domaines tels que les règles et procédures en matière de dumping et de lutte contre le dumping, les subventions et les mesures compensatoires et la protection des droits de propriété intellectuelle; et
c)
à éviter une discrimination à l’égard des importations dans le secteur des textiles et des vêtements lorsqu’ils prennent des mesures pour des raisons de politique commerciale générale.

Ces mesures seront sans préjudice des droits et obligations résultant pour les Membres du GATT de 1994.

2. Les Membres notifieront à l’OSpT les mesures visées au par. 1 qui ont une incidence sur la mise en oeuvre du présent accord. Lorsque ces mesures auront été notifiées à d’autres organes de l’OMC, un résumé faisant référence à la notification initiale suffira pour répondre aux prescriptions énoncées dans le présent paragraphe. Tout Membre aura la faculté d’adresser des notifications inverses à l’OSpT.

3. Dans les cas où un Membre considérera qu’un autre Membre n’a pas pris les mesures visées au paragraphe 1 et que l’équilibre des droits et obligations découlant du présent accord a été rompu, il pourra porter la question devant les organes compétents de l’OMC et en informer l’OSpT. Toute constatation ou conclusion ultérieure formulée par les organes concernés de l’OMC fera partie du rapport général de l’OSpT.

Art. 8

1. Pour superviser la mise en oeuvre du présent accord, examiner toutes les mesures prises en vertu du présent accord et leur conformité avec celui-ci, et prendre les mesures qui lui incombent expressément en vertu du présent accord, l’Organe de supervision des textiles («OSpT») est institué. L’OSpT sera composé d’un Président et de 10 membres. Sa composition sera équilibrée et largement représentative des Membres et des dispositions seront prises pour que l’attribution des sièges se fasse par roulement, à intervalles appropriés. Les membres seront nommés par des Membres désignés par le Conseil du commerce des marchandises pour siéger à l’OSpT, où ils s’acquitteront de leurs fonctions à titre personnel.

2. L’OSpT arrêtera lui-même ses procédures de travail. Il est entendu, toutefois, que l’agrément ou l’approbation de membres désignés par des Membres concernés par une affaire non réglée à l’examen à l’OSpT ne seront pas requis pour qu’il y ait consensus au sein de cet organe.

3. L’OSpT sera considéré comme un organe permanent et se réunira selon qu’il sera nécessaire pour s’acquitter des fonctions qui lui incombent en vertu du présent accord. Il se fondera sur les notifications et les renseignements fournis par les Membres conformément aux articles pertinents du présent accord, complétés des renseignements additionnels ou des précisions nécessaires que ces Membres pourront communiquer ou qu’il pourra décider de leur demander. Il pourra aussi se fonder sur les notifications présentées aux autres organes de l’OMC et sur les rapports émanant de ceux-ci ou des autres sources qu’il pourra juger appropriées.

4. Les Membres se ménageront mutuellement des possibilités adéquates de consultation au sujet de toute question concernant le fonctionnement du présent accord.

5. En l’absence de solution mutuellement convenue lors des consultations bilatérales prévues par le présent accord, l’OSpT fera, à la demande de tout Membre et après avoir procédé dans les moindres délais à un examen approfondi de la question, des recommandations aux Membres concernés.

6. A la demande de tout Membre, l’OSpT examinera dans les moindres délais toute question particulière que ce Membre considère comme nuisible à ses intérêts au regard du présent accord et dans les cas où des consultations entre lui et le ou les Membres concernés n’ont pas abouti à une solution mutuellement satisfaisante. Pour ces questions, l’OSpT pourra faire les observations qu’il jugera appropriées aux Membres concernés; il pourra en faire également aux fins de l’examen prévu au paragraphe 11.

7. Avant de formuler ses recommandations ou observations, l’OSpT sollicitera la participation de tout Membre qui pourrait être affecté directement par la question à l’examen.

8. Chaque fois que l’OSpT sera appelé à formuler des recommandations ou des constatations, il le fera de préférence dans un délai de 30 jours, sauf indication contraire dans le présent accord. Toutes les recommandations ou constatations seront communiquées aux Membres directement concernés. Elles seront également communiquées au Conseil du commerce des marchandises, pour information.

9. Les Membres s’efforceront d’accepter dans leur intégralité les recommandations de l’OSpT, qui exercera une surveillance appropriée sur leur mise en oeuvre.

10. Si un Membre estime qu’il n’est pas en mesure de se conformer aux recommandations de l’OSpT, il lui en exposera les raisons au plus tard un mois après avoir reçu ces recommandations. Après un examen approfondi des raisons données, l’OSpT établira immédiatement toutes autres recommandations qu’il jugera appropriées. Si ces autres recommandations ne permettent pas de résoudre la question, chacun des Membres pourra porter celle-ci devant l’Organe de règlement des différends et invoquer le par. 2 de l’art. XXIII du GATT de 1994 et les dispositions pertinentes du Mémorandum d’accord sur le règlement des différends.

11. Pour surveiller la mise en oeuvre du présent accord, le Conseil du commerce des marchandises procédera à un examen majeur avant la fin de chaque étape du processus d’intégration. Pour aider à cet examen, l’OSpT lui transmettra, au moins cinq mois avant la fin de chaque étape, un rapport général sur la mise en oeuvre du présent accord pendant l’étape considérée, en particulier pour les questions concernant le processus d’intégration et l’application du mécanisme de sauvegarde transitoire et les questions en rapport avec l’application des règles et disciplines du GATT de 1994 définies aux art. 2, 3, 6 et 7, respectivement. Le rapport général de l’OSpT pourra comprendre toute recommandation que celui-ci pourra juger approprié d’adresser au Conseil du commerce des marchandises.

12. A la lumière de cet examen, le Conseil du commerce des marchandises prendra par consensus toute décision qu’il jugera appropriée pour faire en sorte que l’équilibre des droits et obligations qu’établit le présent accord ne soit pas compromis. Pour le règlement des différends qui pourraient survenir en ce qui concerne les questions visées à l’art. 7, l’Organe de règlement des différends pourra autoriser, sans préjudice de la date finale indiquée à l’article 9, un ajustement des dispositions du par. 14 de l’art. 2, pour l’étape suivant l’examen, en ce qui concerne tout Membre dont il est constaté qu’il ne se conforme pas aux obligations qui découlent pour lui du présent accord.

Art. 9
Art. 1 Dispositions générales
Art. 2 Elaboration, adoption et application de règlements techniques par des institutions du gouvernement central

En ce qui concerne les institutions de leur gouvernement central:

2.1 Les Membres feront en sorte, pour ce qui concerne les règlements techniques, qu’il soit accordé aux produits importés en provenance du territoire de tout Membre un traitement non moins favorable que celui qui est accordé aux produits similaires d’origine nationale et aux produits similaires originaires de tout autre pays.

2.2 Les Membres feront en sorte que l’élaboration, l’adoption ou l’application des règlements techniques n’aient ni pour objet ni pour effet de créer des obstacles non nécessaires au commerce international. A cette fin, les règlements techniques ne seront pas plus restrictifs pour le commerce qu’il n’est nécessaire pour réaliser un objectif légitime, compte tenu des risques que la non-réalisation entraînerait. Ces objectifs légitimes sont, entre autres, la sécurité nationale, la prévention de pratiques de nature à induire en erreur, la protection de la santé ou de la sécurité des personnes, de la vie ou de la santé des animaux, la préservation des végétaux ou la protection de l’environnement. Pour évaluer ces risques, les éléments pertinents à prendre en considération sont, entre autres, les données scientifiques et techniques disponibles, les techniques de transformation connexes ou les utilisations finales prévues pour les produits.

2.3 Les règlements techniques ne seront pas maintenus si les circonstances ou les objectifs qui ont conduit à leur adoption ont cessé d’exister ou ont changé de telle sorte qu’il est possible d’y répondre d’une manière moins restrictive pour le commerce.

2.4 Dans les cas où des règlements techniques sont requis et où des normes internationales pertinentes existent ou sont sur le point d’être mises en forme finale, les Membres utiliseront ces normes internationales ou leurs éléments pertinents comme base de leurs règlements techniques, sauf lorsque ces normes internationales ou ces éléments seraient inefficaces ou inappropriés pour réaliser les objectifs légitimes recherchés, par exemple en raison de facteurs climatiques ou géographiques fondamentaux ou de problèmes technologiques fondamentaux.

2.5 Lorsqu’il élaborera, adoptera ou appliquera un règlement technique pouvant avoir un effet notable sur le commerce d’autres Membres, un Membre justifiera, si un autre Membre lui en fait la demande, ce règlement technique au regard des dispositions des par. 2 à 4. Chaque fois qu’un règlement technique sera élaboré, adopté ou appliqué en vue d’atteindre l’un des objectifs légitimes expressément mentionnés au par. 2, et qu’il sera conforme aux normes internationales pertinentes, il sera présumé – cette présomption étant réfutable – ne pas créer un obstacle non nécessaire au commerce international.

2.6 En vue d’harmoniser le plus largement possible les règlements techniques, les Membres participeront pleinement, dans les limites de leurs ressources, à l’élaboration, par les organismes internationaux à activité normative compétents, de normes internationales concernant les produits pour lesquels ils ont adopté, ou prévoient d’adopter, des règlements techniques.

2.7 Les Membres envisageront de manière positive d’accepter comme équivalents les règlements techniques des autres Membres, même si ces règlements diffèrent des leurs, à condition d’avoir la certitude que ces règlements remplissent de manière adéquate les objectifs de leurs propres règlements.

2.8 Dans tous les cas où cela sera approprié, les Membres définiront les règlements techniques basés sur les prescriptions relatives au produit en fonction des propriétés d’emploi du produit plutôt que de sa conception ou de ses caractéristiques descriptives.

2.9 Chaque fois qu’il n’existera pas de normes internationales pertinentes, ou que la teneur technique d’un règlement technique projeté ne sera pas conforme à celle des normes internationales pertinentes, et si le règlement technique peut avoir un effet notable sur le commerce d’autres Membres, les Membres:

2.9.1 feront paraître dans une publication, assez tôt pour permettre aux parties intéressées dans d’autres Membres d’en prendre connaissance, un avis selon lequel ils projettent d’adopter un règlement technique déterminé;

2.9.2 notifieront aux autres Membres, par l’intermédiaire du Secrétariat, les produits qui seront visés par le règlement technique projeté, en indiquant brièvement son objectif et sa raison d’être. Ces notifications seront faites assez tôt, lorsque des modifications pourront encore être apportées et que les observations pourront encore être prises en compte;

2.9.3 fourniront, sur demande, aux autres Membres des détails sur le règlement technique projeté ou le texte de ce projet et, chaque fois que cela sera possible, identifieront les éléments qui diffèrent en substance des normes internationales pertinentes;

2.9.4 ménageront, sans discrimination, un délai raisonnable aux autres Membres pour leur permettre de présenter leurs observations par écrit, discuteront de ces observations si demande leur en est faite, et tiendront compte de ces observations écrites et des résultats de ces discussions.

2.10 Sous réserve des dispositions de la partie introductive du par. 9, si des problèmes urgents de sécurité, de santé, de protection de l’environnement ou de sécurité nationale se posent ou menacent de se poser à un Membre, celui-ci pourra, selon qu’il le jugera nécessaire, omettre telle ou telle des démarches énumérées au par. 9, à condition qu’au moment où il adoptera un règlement technique:

2.10.1 il notifie immédiatement aux autres Membres, par l’intermédiaire du Secrétariat, le règlement technique en question et les produits visés, en indiquant brièvement l’objectif et la raison d’être du règlement technique, y compris la nature des problèmes urgents;

2.10.2 il fournisse, sur demande, aux autres Membres le texte du règlement technique;

2.10.3 il ménage, sans discrimination, aux autres Membres, la possibilité de présenter leurs observations par écrit, discute de ces observations si demande lui en est faite, et tienne compte de ces observations écrites et des résultats de ces discussions.

2.11 Les Membres feront en sorte que tous les règlements techniques qui auront été adoptés soient publiés dans les moindres délais ou rendus autrement accessibles de manière à permettre aux parties intéressées dans d’autres Membres d’en prendre connaissance.

2.12 Sauf dans les circonstances d’urgence visées au par. 10, les Membres ménageront un délai raisonnable entre la publication des règlements techniques et leur entrée en vigueur, afin de laisser aux producteurs dans les Membres exportateurs, en particulier dans les pays en développement Membres, le temps d’adapter leurs produits ou leurs méthodes de production aux exigences du Membre importateur.

Art. 3 Elaboration, adoption et application de règlements techniques par des institutions publiques locales et des organismes non gouvernementaux

En ce qui concerne les institutions publiques locales et les organismes non gouvernementaux de leur ressort territorial:

3.1 Les Membres prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour faire en sorte que ces institutions et ces organismes se conforment aux dispositions de l’art. 2, à l’exception de l’obligation de notifier énoncée aux par. 9.2 et 10.1 de l’art. 2.

3.2 Les Membres feront en sorte que les règlements techniques des pouvoirs publics locaux se situant directement au-dessous du gouvernement central soient notifiés conformément aux dispositions des par. 9.2 et 10.1 de l’art. 2, en notant que la notification ne sera pas exigée dans le cas des règlements techniques dont la teneur technique est en substance la même que celle de règlements techniques précédemment notifiés d’institutions du gouvernement central du Membre concerné.

3.3 Les Membres pourront exiger que les contacts avec les autres Membres, y compris les notifications, la fourniture de renseignements, les observations et les discussions dont il est fait état aux par. 9 et 10 de l’art. 2, s’effectuent par l’intermédiaire du gouvernement central.

3.4 Les Membres ne prendront pas de mesures qui obligent ou encouragent les institutions publiques locales ou les organismes non gouvernementaux de leur ressort territorial à agir d’une manière incompatible avec les dispositions de l’art. 2.

3.5 Les Membres sont pleinement responsables, au titre du présent accord, du respect de toutes les dispositions de l’art. 2. Les Membres élaboreront et mettront en oeuvre des mesures et des mécanismes positifs pour favoriser le respect des dispositions de l’art. 2 par les institutions autres que celles du gouvernement central.

Art. 4 Elaboration, adoption et application de normes
Art. 5 Procédures d’évaluation de la conformité appliquées par des institutions du gouvernement central

5.1 Dans les cas où il est exigé une assurance positive de la conformité à des règlements techniques ou à des normes, les Membres feront en sorte que les institutions de leur gouvernement central appliquent les dispositions ci-après aux produits originaires du territoire d’autres Membres:

5.1.1 les procédures d’évaluation de la conformité seront élaborées, adoptées et appliquées de manière que les fournisseurs de produits similaires originaires du territoire d’autres Membres y aient accès à des conditions non moins favorables que celles qui sont accordées aux fournisseurs de produits similaires d’origine nationale ou originaires de tout autre pays, dans une situation comparable; l’accès comporte le droit pour les fournisseurs à une évaluation de la conformité selon les règles de la procédure d’évaluation, y compris, lorsque cette procédure le prévoit, la possibilité de demander que des activités d’évaluation de la conformité soient menées dans des installations et de recevoir la marque du système;

5.1.2 l’élaboration, l’adoption ou l’application des procédures d’évaluation de la conformité n’auront ni pour objet ni pour effet de créer des obstacles non nécessaires au commerce international. Cela signifie, entre autres choses, que les procédures d’évaluation de la conformité ne seront pas plus strictes ni appliquées de manière plus stricte qu’il n’est nécessaire pour donner au Membre importateur une assurance suffisante que les produits sont conformes aux règlements techniques ou normes applicables, compte tenu des risques que la non-conformité entraînerait.

5.2 Lorsqu’ils mettront en oeuvre les dispositions du par. 1, les Membres feront en sorte:

5.2.1 que les procédures d’évaluation de la conformité soient engagées et achevées aussi vite que possible et dans un ordre qui ne soit pas moins favorable pour les produits originaires du territoire d’autres Membres que pour les produits similaires d’origine nationale;

5.2.2 que la durée normale de chaque procédure d’évaluation de la conformité soit publiée ou que la durée prévue soit communiquée au requérant s’il le demande; que, lorsqu’elle recevra une demande, l’institution compétente examine dans les moindres délais si la documentation est complète et informe le requérant de manière précise et complète de toutes les lacunes; que l’institution compétente communique les résultats de l’évaluation au requérant aussitôt que possible et de manière précise et complète afin que des correctifs puissent être apportés en cas de nécessité; que, même lorsque la demande comportera des lacunes, l’institution compétente mène la procédure d’évaluation de la conformité aussi loin que cela sera réalisable, si le requérant le demande; et que, s’il le demande, le requérant soit informé du stade de la procédure, ainsi que des raisons d’éventuels retards;

5.2.3 que les demandes de renseignements soient limitées à ce qui est nécessaire pour évaluer la conformité et déterminer les redevances;

5.2.4 que le caractère confidentiel des renseignements concernant les produits originaires du territoire d’autres Membres, qui peuvent résulter de l’évaluation de la conformité ou être fournis à cette occasion, soit respecté de la même façon que dans le cas des produits d’origine nationale et de manière à ce que les intérêts commerciaux légitimes soient protégés;

5.2.5 que les redevances éventuellement imposées pour l’évaluation de la conformité de produits originaires du territoire d’autres Membres soient équitables par rapport à celles qui seraient exigibles pour l’évaluation de la conformité de produits similaires d’origine nationale ou originaires de tout autre pays, compte tenu des frais de communication, de transport et autres résultant du fait que les installations du requérant et l’organisme d’évaluation de la conformité sont situés en des endroits différents;

5.2.6 que le choix de l’emplacement des installations utilisées pour les procédures d’évaluation de la conformité et le prélèvement des échantillons ne soient pas de nature à constituer une gêne non nécessaire pour les requérants ou pour leurs agents;

5.2.7 que chaque fois que les spécifications d’un produit seront modifiées après la détermination de sa conformité aux règlements techniques ou normes applicables, la procédure d’évaluation de la conformité pour le produit modifié soit limitée à ce qui est nécessaire pour déterminer s’il existe une assurance suffisante que le produit répond encore aux règlements techniques ou normes en question;

5.2.8 qu’il existe une procédure pour examiner les plaintes concernant l’application d’une procédure d’évaluation de la conformité et apporter des correctifs lorsqu’une plainte est justifiée.

5.3 Aucune disposition des par. 1 et 2 n’empêchera les Membres d’effectuer des contrôles par sondage raisonnables sur leur territoire.

5.4 Dans les cas où il est exigé une assurance positive que des produits sont conformes à des règlements techniques ou à des normes, et où des guides ou recommandations pertinents émanant d’organismes internationaux à activité normative existent ou sont sur le point d’être mis en forme finale, les Membres feront en sorte que les institutions de leur gouvernement central utilisent ces guides ou recommandations ou leurs éléments pertinents comme base de leurs procédures d’évaluation de la conformité, sauf dans les cas où, comme il sera dûment expliqué si demande en est faite, ces guides ou recommandations ou ces éléments seront inappropriés pour les Membres concernés, par exemple pour les raisons suivantes: impératifs de la sécurité nationale, prévention de pratiques de nature à induire en erreur, protection de la santé ou de la sécurité des personnes, de la vie ou de la santé des animaux, préservation des végétaux, protection de l’environnement, facteurs climatiques ou autres facteurs géographiques fondamentaux, problèmes technologiques ou d’infrastructure fondamentaux.

5.5 En vue d’harmoniser le plus largement possible les procédures d’évaluation de la conformité, les Membres participeront pleinement, dans les limites de leurs ressources, à l’élaboration par les organismes internationaux à activité normative compétents de guides ou recommandations concernant ces procédures.

5.6 Chaque fois qu’il n’existera pas de guide ni de recommandation pertinent émanant d’un organisme international à activité normative, ou que la teneur technique d’une procédure projetée d’évaluation de la conformité ne sera pas conforme aux guides et recommandations pertinents émanant d’organismes internationaux à activité normative, et si la procédure d’évaluation de la conformité peut avoir un effet notable sur le commerce d’autres Membres, les Membres:

5.6.1 feront paraître dans une publication, assez tôt pour permettre aux parties intéressées dans d’autres Membres d’en prendre connaissance, un avis selon lequel ils projettent d’adopter une procédure d’évaluation de la conformité;

5.6.2 notifieront aux autres Membres, par l’intermédiaire du Secrétariat, les produits qui seront visés par la procédure projetée d’évaluation de la conformité, en indiquant brièvement son objectif et sa raison d’être. Ces notifications seront faites assez tôt, lorsque des modifications pourront encore être apportées et que les observations pourront encore être prises en compte;

5.6.3 fourniront, sur demande, aux autres Membres des détails sur la procédure projetée ou le texte de ce projet et, chaque fois que cela sera possible, identifieront les éléments qui diffèrent en substance des guides ou recommandations pertinents émanant d’organismes internationaux à activité normative;

5.6.4 ménageront, sans discrimination, un délai raisonnable aux autres Membres pour leur permettre de présenter leurs observations par écrit, discuteront de ces observations si demande leur en est faite, et tiendront compte de ces observations écrites et des résultats de ces discussions.

5.7 Sous réserve des dispositions de la partie introductive du par. 6, si des problèmes urgents de sécurité, de santé, de protection de l’environnement ou de sécurité nationale se posent ou menacent de se poser à un Membre, celui-ci pourra, selon qu’il le jugera nécessaire, omettre telle ou telle des démarches énumérées au par. 6, à condition qu’au moment où il adoptera la procédure:

5.7.1 il notifie immédiatement aux autres Membres, par l’intermédiaire du Secrétariat, la procédure en question et les produits visés, en indiquant brièvement l’objectif et la raison d’être de la procédure, y compris la nature des problèmes urgents;

5.7.2 il fournisse, sur demande, aux autres Membres le texte des règles de la procédure;

5.7.3 il ménage, sans discrimination, aux autres Membres la possibilité de présenter leurs observations par écrit, discute de ces observations si demande lui en est faite, et tienne compte de ces observations écrites et des résultats de ces discussions.

5.8 Les Membres feront en sorte que toutes les procédures d’évaluation de la conformité qui auront été adoptées soient publiées dans les moindres délais ou rendues autrement accessibles pour permettre aux parties intéressées dans d’autres Membres d’en prendre connaissance.

5.9 Sauf dans les circonstances d’urgence visées au par. 7, les Membres ménageront un délai raisonnable entre la publication des prescriptions concernant les procédures d’évaluation de la conformité et leur entrée en vigueur, afin de laisser aux producteurs dans les Membres exportateurs, en particulier dans les pays en développement Membres, le temps d’adapter leurs produits ou leurs méthodes de production aux exigences du Membre importateur.

Art. 6 Reconnaissance de l’évaluation de la conformité par des institutions du gouvernement central

En ce qui concerne les institutions de leur gouvernement central:

6.1 Sans préjudice des dispositions des par. 3 et 4, les Membres feront en sorte, chaque fois que cela sera possible, que les résultats des procédures d’évaluation de la conformité d’autres Membres soient acceptés, même lorsque ces procédures diffèrent des leurs, à condition d’avoir la certitude que lesdites procédures offrent une assurance de la conformité aux règlements techniques et aux normes applicables équivalente à leurs propres procédures. Il est reconnu que des consultations préalables pourront être nécessaires pour arriver à un accord mutuellement satisfaisant au sujet, en particulier, des éléments suivants:

6.1.1 une compétence technique adéquate et durable des institutions ou organismes d’évaluation de la conformité concernés du Membre exportateur, afin que puisse exister une confiance en la fiabilité continue des résultats de l’évaluation de la conformité; à cet égard, le respect confirmé, par exemple par voie d’accréditation, des guides ou recommandations pertinents émanant d’organismes internationaux à activité normative sera pris en considération en tant qu’indication de l’adéquation de la compétence technique;

6.1.2 une limitation de l’acceptation des résultats de l’évaluation de la conformité à ceux des institutions ou organismes désignés du Membre exportateur.

6.2 Les Membres feront en sorte que leurs procédures d’évaluation de la conformité permettent autant que cela sera réalisable la mise en oeuvre des dispositions du paragraphe 1.

6.3 Les Membres sont encouragés à bien vouloir se prêter, à la demande d’autres Membres, à des négociations en vue de la conclusion d’accords de reconnaissance mutuelle des résultats de leurs procédures d’évaluation de la conformité. Les Membres pourront exiger que ces accords satisfassent aux critères énoncés au par. 1, et leur donnent mutuellement satisfaction quant à la possibilité de faciliter les échanges des produits considérés.

6.4 Les Membres sont encouragés à permettre la participation d’organismes d’évaluation de la conformité situés sur le territoire d’autres Membres à leurs procédures d’évaluation de la conformité à des conditions non moins favorables que celles qui sont accordées aux organismes situés sur leur territoire ou sur le territoire de tout autre pays.

Art. 7 Procédures d’évaluation de la conformité appliquées par des institutions publiques locales

En ce qui concerne les institutions publiques locales de leur ressort territorial:

7.1 Les Membres prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour faire en sorte que ces institutions se conforment aux dispositions des art. 5 et 6, à l’exception de l’obligation de notifier énoncée aux par. 6.2 et 7.1 de l’art. 5.

7.2 Les Membres feront en sorte que les procédures d’évaluation de la conformité des pouvoirs publics locaux se situant directement au-dessous du gouvernement central soient notifiées conformément aux dispositions des par. 6.2 et 7.1 de l’art. 5, en notant que les notifications ne seront pas exigées dans le cas des procédures d’évaluation de la conformité dont la teneur technique est en substance la même que celle de procédures d’évaluation de la conformité précédemment notifiées d’institutions du gouvernement central des Membres concernés.

7.3 Les Membres pourront exiger que les contacts avec les autres Membres, y compris les notifications, la fourniture de renseignements, les observations et les discussions dont il est fait état aux par. 6 et 7 de l’art. 5, s’effectuent par l’intermédiaire du gouvernement central.

7.4 Les Membres ne prendront pas de mesures qui obligent ou encouragent les institutions publiques locales de leur ressort territorial à agir d’une manière incompatible avec les dispositions des art. 5 et 6.

7.5 Les Membres sont pleinement responsables, au titre du présent accord, du respect de toutes les dispositions des art. 5 et 6. Les Membres élaboreront et mettront en oeuvre des mesures et des mécanismes positifs pour favoriser le respect des dispositions des art. 5 et 6 par les institutions autres que celles du gouvernement central.

Art. 8 Procédures d’évaluation de la conformité appliquées par des organismes non gouvernementaux

8.1 Les Membres prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour faire en sorte que les organismes non gouvernementaux de leur ressort territorial qui appliquent des procédures d’évaluation de la conformité se conforment aux dispositions des art. 5 et 6, à l’exception de l’obligation de notifier les procédures projetées d’évaluation de la conformité. En outre, les Membres ne prendront pas de mesures qui aient pour effet, directement ou indirectement, d’obliger ou d’encourager ces organismes à agir d’une manière incompatible avec les dispositions des art. 5 et 6.

8.2 Les Membres feront en sorte que les institutions de leur gouvernement central ne se fondent sur des procédures d’évaluation de la conformité appliquées par des organismes non gouvernementaux que si ces organismes se conforment aux dispositions des art. 5 et 6, à l’exception de l’obligation de notifier les procédures projetées d’évaluation de la conformité.

Art. 9 Systèmes internationaux et régionaux
Art. 10 Renseignements sur les règlements techniques, les normes et les procédures d’évaluation de la conformité

10.1 Chaque Membre fera en sorte qu’il existe un point d’information qui soit en mesure de répondre à toutes les demandes raisonnables de renseignements émanant d’autres Membres et de parties intéressées dans d’autres Membres et de fournir les documents pertinents concernant:

10.1.1 tous règlements techniques qu’ont adoptés ou que projettent d’adopter, sur son territoire, des institutions du gouvernement central, des institutions publiques locales, des organismes non gouvernementaux légalement habilités à faire appliquer un règlement technique, ou des organismes régionaux à activité normative dont ces institutions ou organismes sont membres, ou auxquels ils participent;

10.1.2 toutes normes qu’ont adoptées ou que projettent d’adopter, sur son territoire, des institutions du gouvernement central, des institutions publiques locales ou des organismes régionaux à activité normative dont ces institutions ou organismes sont membres, ou auxquels ils participent;

10.1.3 toutes procédures d’évaluation de la conformité, existantes ou projetées, qu’appliquent, sur son territoire, des institutions du gouvernement central, des institutions publiques locales, ou des organismes non gouvernementaux légalement habilités à faire appliquer un règlement technique, ou des organismes régionaux dont ces institutions ou organismes sont membres, ou auxquels ils participent;

10.1.4 l’appartenance et la participation du Membre, ou des institutions du gouvernement central ou des institutions publiques locales compétentes du ressort territorial de ce Membre, à des organismes internationaux et régionaux à activité normative, à des systèmes internationaux et régionaux d’évaluation de la conformité, ainsi qu’à des arrangements bilatéraux et multilatéraux relevant du présent accord; il sera également en mesure de fournir des renseignements raisonnables sur les dispositions de ces systèmes et arrangements;

10.1.5 les endroits où peuvent être trouvés les avis publiés conformément au présent accord, ou l’indication des endroits où ces renseignements peuvent être obtenus; et

10.1.6 les endroits où se trouvent les points d’information dont il est question au par. 3.

10.2 Toutefois, si pour des raisons juridiques ou administratives, plusieurs points d’information sont établis par un Membre, ce Membre fournira aux autres Membres des renseignements complets et sans ambiguïté sur le domaine de responsabilité de chacun de ces points d’information. En outre, ce Membre fera en sorte que toutes demandes de renseignements adressées à un point d’information non compétent soient transmises dans les moindres délais au point d’information compétent.

10.3 Chaque Membre prendra toutes mesures raisonnables en son pouvoir pour faire en sorte qu’il existe un ou plusieurs points d’information qui soient en mesure de répondre à toutes les demandes raisonnables de renseignements émanant d’autres Membres et de parties intéressées dans d’autres Membres et de fournir les documents pertinents, ou d’indiquer où ils peuvent être obtenus, en ce qui concerne:

10.3.1 toutes normes qu’ont adoptées ou que projettent d’adopter, sur son territoire, des organismes non gouvernementaux à activité normative ou des organismes régionaux à activité normative dont ces organismes sont membres, ou auxquels ils participent; et

10.3.2 toutes procédures d’évaluation de la conformité, existantes ou projetées, qu’appliquent, sur son territoire, des organismes non gouvernementaux ou des organismes régionaux dont ces organismes sont membres, ou auxquels ils participent;

10.3.3 l’appartenance et la participation des organismes non gouvernementaux compétents du ressort territorial de ce Membre à des organismes internationaux et régionaux à activité normative, à des systèmes internationaux et régionaux d’évaluation de la conformité, ainsi qu’à des arrangements bilatéraux et multilatéraux relevant du présent accord; ils seront également en mesure de fournir des renseignements raisonnables sur les dispositions de ces systèmes et arrangements.

10.4 Les Membres prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour faire en sorte que, dans les cas où des exemplaires de documents seront demandés par d’autres Membres ou par des parties intéressées dans d’autres Membres, conformément aux dispositions du présent accord, ces exemplaires soient fournis, s’ils ne sont pas gratuits, à un prix équitable qui, abstraction faite des frais réels d’expédition, sera le même pour les ressortissants1 du Membre concerné et pour ceux de tout autre Membre.

10.5 Les pays développés Membres, si d’autres Membres leur en font la demande, fourniront, en français, en anglais ou en espagnol, la traduction des documents visés par une notification spécifique, ou s’il s’agit de documents volumineux, des résumés desdits documents.

10.6 Lorsqu’il recevra des notifications conformément aux dispositions du présent accord, le Secrétariat en communiquera le texte à tous les Membres et à tous les organismes internationaux à activité normative et d’évaluation de la conformité intéressés, et il appellera l’attention des pays en développement Membres sur toutes notifications relatives à des produits qui présentent pour eux un intérêt particulier.

10.7 Chaque fois qu’un Membre aura conclu avec un autre ou d’autres pays un accord portant sur des questions relatives aux règlements techniques, aux normes ou aux procédures d’évaluation de la conformité et qui peuvent avoir un effet notable sur le commerce, l’un au moins des Membres parties à l’accord notifiera aux autres Membres, par l’intermédiaire du Secrétariat, les produits qui seront visés par l’accord, en décrivant brièvement celui-ci. Les Membres concernés sont encouragés à se prêter, sur demande, à des consultations avec d’autres Membres afin de conclure des accords similaires ou d’assurer leur participation à ces accords.

10.8 Aucune des dispositions du présent accord ne sera interprétée comme imposant:

10.8.1 la publication de textes dans une autre langue que celle du Membre;

10.8.2 la communication de détails ou de textes de projets dans une autre langue que celle du Membre, sous réserve des dispositions du par. 5; ou

10.8.3 la communication par les Membres de renseignements dont la divulgation serait, à leur avis, contraire aux intérêts essentiels de leur sécurité.

10.9 Les notifications adressées au Secrétariat seront établies en français, en anglais ou en espagnol.

10.10 Les Membres désigneront une seule autorité du gouvernement central qui sera responsable de la mise en oeuvre à l’échelon national des dispositions relatives aux procédures de notification prévues par le présent accord, à l’exception de celles qui figurent à l’Annexe 3.

10.11 Toutefois, si pour des raisons juridiques ou administratives, la responsabilité concernant l’application des procédures de notification est partagée entre deux ou plusieurs autorités du gouvernement central, le Membre concerné fournira aux autres Membres des renseignements complets et sans ambiguïté sur le domaine de responsabilité de chacune de ces autorités.


1 Dans le présent accord, le terme «ressortissants» sera réputé couvrir, pour ce qui est d’un territoire douanier distinct Membre de l’OMC, les personnes, physiques ou morales, qui sont domiciliées ou ont un établissement industriel ou commercial réel et effectif sur ce territoire douanier.

Art. 11 Assistance technique aux autres Membres

11.1 Si demande leur en est faite, les Membres conseilleront les autres Membres, en particulier les pays en développement Membres, au sujet de l’élaboration de règlements techniques.

11.2 Si demande leur en est faite, les Membres conseilleront les autres Membres, en particulier les pays en développement Membres, et ils leur fourniront une assistance technique selon des modalités et à des conditions convenues d’un commun accord en ce qui concerne la création d’organismes nationaux à activité normative et leur participation aux travaux des organismes internationaux à activité normative. Ils encourageront leurs organismes nationaux à activité normative à agir de même.

11.3 Si demande leur en est faite, les Membres prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour que les organismes réglementaires de leur ressort territorial conseillent les autres Membres, en particulier les pays en développement Membres, et ils leur fourniront une assistance technique, selon des modalités et à des conditions convenues d’un commun accord, en ce qui concerne:

11.3.1 la création d’organismes réglementaires, ou d’organismes d’évaluation de la conformité aux règlements techniques; et

11.3.2 les méthodes permettant le mieux de se conformer à leurs règlements techniques.

11.4 Si demande leur en est faite, les Membres prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour que des conseils soient donnés aux autres Membres, en particulier les pays en développement Membres, et ils leur fourniront une assistance technique selon des modalités et à des conditions convenues d’un commun accord en ce qui concerne la création d’organismes d’évaluation de la conformité aux normes adoptées sur le territoire du Membre qui aura fait la demande.

11.5 Si demande leur en est faite, les Membres conseilleront les autres Membres, en particulier les pays en développement Membres, et ils leur fourniront une assistance technique selon des modalités et à des conditions convenues d’un commun accord en ce qui concerne les mesures que leurs producteurs devraient prendre s’ils désirent avoir accès à des systèmes d’évaluation de la conformité appliqués par des organismes, gouvernementaux ou non gouvernementaux, du ressort territorial du Membre sollicité.

11.6 Si demande leur en est faite, les Membres qui sont membres de systèmes internationaux ou régionaux d’évaluation de la conformité, ou qui y participent, conseilleront les autres Membres, en particulier les pays en développement Membres, et ils leur fourniront une assistance technique selon des modalités et à des conditions convenues d’un commun accord en ce qui concerne la création des institutions et du cadre juridique qui leur permettraient de remplir les obligations que comporte la qualité de membre de ces systèmes ou la participation à ces systèmes.

11.7 Si demande leur en est faite, les Membres encourageront les organismes de leur ressort territorial, qui sont membres de systèmes internationaux ou régionaux d’évaluation de la conformité ou qui y participent, à conseiller les autres Membres, en particulier les pays en développement Membres, et ils devraient prendre en considération leurs demandes d’assistance technique concernant la création des institutions qui permettraient aux organismes compétents de leur ressort territorial de remplir les obligations que comporte la qualité de membre de ces systèmes ou la participation à ces systèmes.

11.8 Lorsqu’ils fourniront des conseils et une assistance technique à d’autres Membres aux termes des par. 1 à 7, les Membres accorderont la priorité aux besoins des pays les moins avancés Membres.

Art. 12 Traitement spécial et différencié des pays en développement Membres
Art. 13 Le Comité des obstacles techniques au commerce

13.1 Un Comité des obstacles techniques au commerce est institué; il sera composé de représentants de chacun des Membres. Le Comité élira son Président; il se réunira selon qu’il sera nécessaire, mais au moins une fois l’an, pour donner aux Membres la possibilité de procéder à des consultations sur toute question concernant le fonctionnement du présent accord ou la réalisation de ses objectifs et il exercera les attributions qui lui seront confiées en vertu du présent accord ou par les Membres.

13.2 Le Comité instituera des groupes de travail ou autres organes appropriés, qui exerceront les attributions qui pourront leur être confiées par le Comité conformément aux dispositions pertinentes du présent accord.

13.3 Il est entendu qu’il conviendrait d’éviter toute duplication non nécessaire entre les travaux entrepris, d’une part en vertu du présent accord, et d’autre part, par les gouvernements, dans d’autres organismes techniques. Le Comité examinera ce problème en vue de réduire au minimum toute duplication.

Art. 14 Consultations et règlement des différends
Art. 15 Dispositions finales
Art. 1 Champ d’application

Le présent accord s’applique uniquement aux mesures concernant les investissements qui sont liées au commerce des marchandises (dénommées dans le présent accord les «MIC»).

Art. 2 Traitement national et restrictions quantitatives

1. Sans préjudice des autres droits et obligations résultant du GATT de 1994, aucun Membre n’appliquera de MIC qui soit incompatible avec les dispositions de l’art. III ou de l’art. XI du GATT de 1994.

2. Une liste exemplative de MIC qui sont incompatibles avec l’obligation d’accorder le traitement national prévue au par. 4 de l’art. III du GATT de 1994 et l’obligation d’élimination générale des restrictions quantitatives prévue au par. 1 de l’art. XI du GATT de 1994 figure dans l’Annexe du présent accord.

Art. 3 Exceptions

Toutes les exceptions prévues dans le GATT de 1994 s’appliqueront, selon qu’il sera approprié, aux dispositions du présent accord.

Art. 4 Pays en développement Membres

Un pays en développement Membre sera libre de déroger temporairement aux dispositions de l’art. 2 dans la mesure et de la manière prévues par l’art. XVIII du GATT de 1994, le Mémorandum d’accord sur les dispositions du GATT de 1994 relatives à la balance des paiements et la Déclaration relative aux mesures commerciales prises à des fins de balance des paiements adoptée le 28 novembre 1979 (IBDD, S26/226–230), permettant à un Membre de déroger aux dispositions des art. III et XI du GATT de 1994.

Art. 5 Notification et arrangements transitoires

1. Dans un délai de 90 jours à compter de la date d’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC, les Membres notifieront au Conseil du commerce des marchandises toutes les MIC qu’ils appliquent et qui ne sont pas conformes aux dispositions du présent accord. De telles MIC, qu’elles soient d’application générale ou spécifique, seront notifiées, avec leurs principales caractéristiques.1

2. Chaque Membre éliminera toutes les MIC qui sont notifiées conformément au paragraphe 1, dans un délai de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC dans le cas d’un pays développé Membre, de cinq ans dans le cas d’un pays en développement Membre et de sept ans dans le cas d’un pays moins avancé Membre.

3. Si demande lui en est faite, le Conseil du commerce des marchandises pourra proroger la période de transition prévue pour l’élimination des MIC notifiées conformément au par. 1 pour un pays en développement Membre, y compris un pays moins avancé Membre, qui démontrera qu’il rencontre des difficultés particulières pour mettre en oeuvre les dispositions du présent accord. Lorsqu’il examinera une telle demande, le Conseil du commerce des marchandises tiendra compte des besoins individuels du Membre en question en matière de développement, de finances et de commerce.

4. Durant la période de transition, un Membre ne modifiera pas les modalités d’une MIC qu’il notifie conformément au par. 1 par rapport à celles qui existaient à la date d’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC d’une manière qui accroisse le degré d’incompatibilité avec les dispositions de l’art. 2. Les MIC introduites moins de 180 jours avant la date d’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC ne bénéficieront pas des arrangements transitoires prévus au par. 2.

5. Nonobstant les dispositions de l’art. 2, un Membre, afin de ne pas désavantager des entreprises établies qui font l’objet d’une MIC notifiée conformément au par. 1, pourra appliquer pendant la période de transition la même MIC à un nouvel investissement i) dans les cas où les produits visés par cet investissement sont similaires à ceux des entreprises établies, et ii) dans les cas où cela est nécessaire pour éviter de fausser les conditions de concurrence entre le nouvel investissement et les entreprises établies. Toute MIC ainsi appliquée à un nouvel investissement sera notifiée au Conseil du commerce des marchandises. Cette MIC aura des modalités équivalentes, dans leur effet sur la concurrence, à celles qui sont applicables aux entreprises établies, et il y sera mis fin en même temps.


1 Dans le cas de MIC appliquées en vertu d’un pouvoir discrétionnaire, chaque application spécifique sera notifiée. Il n’est pas nécessaire de révéler des renseignements dont la divulgation porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’entreprises.

Art. 6 Transparence

1. Les Membres réaffirment, en ce qui concerne les MIC, leur attachement aux obligations en matière de transparence et de notification prévues à l’art. X du GATT de 1994, dans l’engagement relatif à la «Notification» figurant dans le Mémorandum d’accord concernant les notifications, les consultations, le règlement des différends et la surveillance adopté le 28 novembre 1979 et dans la Décision ministérielle sur les procédures de notification adoptée le 15 avril 1994.

2. Chaque Membre notifiera au Secrétariat les publications dans lesquelles les MIC peuvent être trouvées, y compris celles qui sont appliquées par les gouvernements et administrations régionaux et locaux sur leur territoire.

3. Chaque Membre examinera avec compréhension les demandes de renseignements, et ménagera des possibilités adéquates de consultation, au sujet de toute question découlant du présent accord soulevée par un autre Membre. Conformément à l’art. X du GATT de 1994, aucun Membre n’est tenu de révéler des renseignements dont la divulgation ferait obstacle à l’application des lois ou serait d’une autre manière contraire à l’intérêt public, ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’entreprises publiques ou privées.

Art. 7 Comité des mesures concernant les investissements et liées au commerce

1. Il est institué un Comité des mesures concernant les investissements et liées au commerce (dénommé dans le présent accord le «Comité») qui sera ouvert à tous les Membres. Le Comité élira son Président et son Vice-Président et se réunira au moins une fois l’an, ainsi qu’à la demande de tout Membre.

2. Le Comité exercera les attributions qui lui seront conférées par le Conseil du commerce des marchandises et il ménagera aux Membres la possibilité de procéder à des consultations sur toute question concernant le fonctionnement et la mise en oeuvre du présent accord.

3. Le Comité surveillera le fonctionnement et la mise en oeuvre du présent accord et fera rapport chaque année au Conseil du commerce des marchandises à ce sujet.

Art. 8 Consultations et règlement des différends

Les dispositions des art. XXII et XXIII du GATT de 1994, telles qu’elles sont précisées et mises en application par le Mémorandum d’accord sur le règlement des différends1, s’appliqueront aux consultations et au règlement des différends relevant du présent accord.


1 Annexe 2

Art. 9 Examen par le Conseil du commerce des marchandises
Art. 1 Principes

Une mesure antidumping sera appliquée dans les seules circonstances prévues à l’art. VI du GATT de 1994, et à la suite d’enquêtes ouvertes1 et menées en conformité avec les dispositions du présent accord. Les dispositions qui suivent régissent l’application de l’art. VI du GATT de 1994 pour autant que des mesures soient prises dans le cadre d’une législation ou d’une réglementation antidumping.


1 Le terme «ouverte» tel qu’il est utilisé dans le présent accord se réfère à l’action de procédure par laquelle un Membre ouvre formellement une enquête conformément à l’art. 5.

Art. 2 Détermination de l’existence d’un dumping

2.1 Aux fins du présent accord, un produit doit être considéré comme faisant l’objet d’un dumping, c’est-à-dire comme étant introduit sur le marché d’un autre pays à un prix inférieur à sa valeur normale, si le prix à l’exportation de ce produit, lorsqu’il est exporté d’un pays vers un autre, est inférieur au prix comparable pratiqué au cours d’opérations commerciales normales pour le produit similaire destiné à la consommation dans le pays exportateur.

2.2 Lorsque aucune vente du produit similaire n’a lieu au cours d’opérations commerciales normales sur le marché intérieur du pays exportateur ou lorsque, du fait de la situation particulière du marché ou du faible volume des ventes sur le marché intérieur du pays exportateur1, de telles ventes ne permettent pas une comparaison valable, la marge de dumping sera déterminée par comparaison avec un prix comparable du produit similaire lorsque celui-ci est exporté à destination d’un pays tiers approprié, à condition que ce prix soit représentatif, ou avec le coût de production dans le pays d’origine majoré d’un montant raisonnable pour les frais d’administration et de commercialisation et les frais de caractère général, et pour les bénéfices.

2.2.1 Les ventes du produit similaire sur le marché intérieur du pays exportateur ou les ventes à un pays tiers à des prix inférieurs aux coûts de production unitaires (fixes et variables) majorés des frais d’administration et de commercialisation et des frais de caractère général ne pourront être considérées comme n’ayant pas lieu au cours d’opérations commerciales normales en raison de leur prix et ne pourront être écartées de la détermination de la valeur normale que si les autorités2 déterminent que de telles ventes sont effectuées sur une longue période3 en quantités substantielles4 et à des prix qui ne permettent pas de couvrir tous les frais dans un délai raisonnable. Si les prix qui sont inférieurs aux coûts unitaires au moment de la vente sont supérieurs aux coûts unitaires moyens pondérés pour la période couverte par l’enquête, il sera considéré que ces prix permettent de couvrir les frais dans un délai raisonnable.

2.2.1.1 Aux fins du par. 2, les frais seront normalement calculés sur la base des registres de l’exportateur ou du producteur faisant l’objet de l’enquête, à condition que ces registres soient tenus conformément aux principes comptables généralement acceptés du pays exportateur et tiennent compte raisonnablement des frais associés à la production et à la vente du produit considéré. Les autorités prendront en compte tous les éléments de preuve disponibles concernant la juste répartition des frais, y compris ceux qui seront mis à disposition par l’exportateur ou le producteur au cours de l’enquête, à condition que ce type de répartition ait été traditionnellement utilisé par l’exportateur ou le producteur, en particulier pour établir les périodes appropriées d’amortissement et de dépréciation et procéder à des ajustements concernant les dépenses en capital et autres frais de développement. A moins qu’il n’en ait déjà été tenu compte dans la répartition visée au présent alinéa, les frais seront ajustés de manière appropriée en fonction des éléments non renouvelables des frais dont bénéficie la production future et/ou courante, ou des circonstances dans lesquelles les frais ont été affectés, pendant la période couverte par l’enquête, par des opérations de démarrage d’une production.5

2.2.2 Aux fins du par. 2, les montants correspondant aux frais d’administration et de commercialisation et aux frais de caractère général, ainsi qu’aux bénéfices, seront fondés sur des données réelles concernant la production et les ventes, au cours d’opérations commerciales normales, du produit similaire par l’exportateur ou le producteur faisant l’objet de l’enquête. Lorsque ces montants ne pourront pas être ainsi déterminés, ils pourront l’être sur la base:

i)
des montants réels que l’exportateur ou le producteur en question a engagés ou obtenus en ce qui concerne la production et les ventes, sur le marché intérieur du pays d’origine, de la même catégorie générale de produits;
ii)
de la moyenne pondérée des montants réels que les autres exportateurs ou producteurs faisant l’objet de l’enquête ont engagés ou obtenus en ce qui concerne la production et les ventes du produit similaire sur le marché intérieur du pays d’origine;
iii)
de toute autre méthode raisonnable, à condition que le montant correspondant aux bénéfices ainsi établi n’excède pas le bénéfice normalement réalisé par d’autres exportateurs ou producteurs lors de ventes de produits de la même catégorie générale sur le marché intérieur du pays d’origine.

2.3 Lorsqu’il n’y a pas de prix à l’exportation, ou lorsqu’il apparaît aux autorités concernées que l’on ne peut se fonder sur le prix à l’exportation du fait de l’existence d’une association ou d’un arrangement de compensation entre l’exportateur et l’importateur ou une tierce partie, le prix à l’exportation pourra être construit sur la base du prix auquel les produits importés sont revendus pour la première fois à un acheteur indépendant, ou, si les produits ne sont pas revendus à un acheteur indépendant ou ne sont pas revendus dans l’état où ils ont été importés, sur toute base raisonnable que les autorités pourront déterminer.

2.4 Il sera procédé à une comparaison équitable entre le prix d’exportation et la valeur normale. Elle sera faite au même niveau commercial, qui sera normalement le stade sortie usine, et pour des ventes effectuées à des dates aussi voisines que possible. Il sera dûment tenu compte dans chaque cas, selon ses particularités, des différences affectant la comparabilité des prix, y compris des différences dans les conditions de vente, dans la taxation, dans les niveaux commerciaux, dans les quantités et les caractéristiques physiques, et de toutes les autres différences dont il est aussi démontré qu’elles affectent la comparabilité des prix.6 Dans les cas visés au paragraphe 3, il devrait être tenu compte également des frais, droits et taxes compris, intervenus entre l’importation et la revente, ainsi que des bénéfices. Si, dans ces cas, la comparabilité des prix a été affectée, les autorités établiront la valeur normale à un niveau commercial équivalant au niveau commercial du prix à l’exportation construit, ou tiendront dûment compte des éléments que le présent paragraphe permet de prendre en considération. Les autorités indiqueront aux parties en question quels renseignements sont nécessaires pour assurer une comparaison équitable, et la charge de la preuve qu’elles imposeront à ces parties ne sera pas déraisonnable.

2.4.1 Lorsque la comparaison effectuée conformément au par. 4 nécessitera une conversion de monnaies, cette conversion devrait être effectuée en utilisant le taux de change en vigueur à la date de la vente7, à condition que, lorsqu’une vente de monnaie étrangère sur les marchés à terme est directement liée à la vente à l’exportation considérée, le taux de change pratiqué pour la vente à terme soit utilisé. Les fluctuations des taux de change ne seront pas prises en considération et, dans une enquête, les autorités accorderont aux exportateurs 60 jours au moins pour ajuster leurs prix à l’exportation afin de tenir compte des mouvements durables des taux de change enregistrés pendant la période couverte par l’enquête.

2.4.2 Sous réserve des dispositions régissant la comparaison équitable énoncées au par. 4, l’existence de marges de dumping pendant la phase d’enquête sera normalement établie sur la base d’une comparaison entre une valeur normale moyenne pondérée et une moyenne pondérée des prix de toutes les transactions à l’exportation comparables, ou par comparaison entre la valeur normale et les prix à l’exportation transaction par transaction. Une valeur normale établie sur la base d’une moyenne pondérée pourra être comparée aux prix de transactions à l’exportation prises individuellement si les autorités constatent que, d’après leur configuration, les prix à l’exportation diffèrent notablement entre différents acheteurs, régions ou périodes, et si une explication est donnée quant à la raison pour laquelle il n’est pas possible de prendre dûment en compte de telles différences en utilisant les méthodes de comparaison moyenne pondérée à moyenne pondérée ou transaction par transaction.

2.5 Lorsque des produits ne sont pas importés directement du pays d’origine, mais sont exportés à partir d’un pays intermédiaire à destination du Membre importateur, le prix auquel les produits sont vendus au départ du pays d’exportation vers le Membre importateur sera normalement comparé avec le prix comparable dans le pays d’exportation. Toutefois, la comparaison pourra être effectuée avec le prix dans le pays d’origine si, par exemple, les produits transitent simplement par le pays d’exportation, ou bien si, pour de tels produits, il n’y a pas de production ou pas de prix comparable dans le pays d’exportation.

2.6 Dans le présent accord, l’expression «produit similaire» («like product») s’entendra d’un produit identique, c’est-à-dire semblable à tous égards au produit considéré, ou, en l’absence d’un tel produit, d’un autre produit qui, bien qu’il ne lui soit pas semblable à tous égards, présente des caractéristiques ressemblant étroitement à celles du produit considéré.

2.7 Le présent article s’entend sans préjudice de la deuxième Disposition additionnelle relative au par. 1 de l’art. VI, qui figure dans l’Annexe I du GATT de 1994.


1 Les ventes du produit similaire destiné à la consommation sur le marché intérieur du pays exportateur seront normalement considérées comme une quantité suffisante pour la détermination de la valeur normale si elles constituent 5 % ou plus des ventes du produit considéré au Membre importateur, étant entendu qu’une proportion plus faible devrait être acceptable dans les cas où les éléments de preuve démontrent que les ventes intérieures constituant cette proportion plus faible ont néanmoins une importance suffisante pour permettre une comparaison valable.
2 Dans le présent accord, le terme «autorités» s’entend d’autorités d’un niveau supérieur approprié.
3 Cette longue période devrait normalement être d’un an, mais ne sera en aucun cas inférieure à six mois.
4 Les ventes à des prix inférieurs aux coûts unitaires sont effectuées en quantités substantielles lorsque les autorités établissent que le prix de vente moyen pondéré des transactions prises en considération pour la détermination de la valeur normale est inférieur aux coûts unitaires moyens pondérés ou que le volume des ventes à des prix inférieurs aux coûts unitaires ne représente pas moins de 20 % du volume vendu dans les transactions prises en considération pour la détermination de la valeur normale.
5 L’ajustement effectué pour les opérations de démarrage tiendra compte des frais à la fin de la période de démarrage ou, si cette période est plus longue que la période couverte par l’enquête, des frais les plus récents que les autorités peuvent raisonnablement prendre en compte au cours de l’enquête.
6 Il est entendu que certains de ces facteurs peuvent chevaucher, et les autorités feront en sorte de ne pas répéter des ajustements qui auront déjà été opérés au titre de cette disposition.
7 Normalement, la date de la vente devrait être la date du contrat, de la commande, de la confirmation de la commande ou de la facture, selon le document qui établit les conditions matérielles de la vente.

Art. 3 Détermination de l’existence d’un dommage1

3.1 La détermination de l’existence d’un dommage aux fins de l’art. VI du GATT de 1994 se fondera sur des éléments de preuve positifs et comportera un examen objectif a) du volume des importations faisant l’objet d’un dumping et de l’effet des importations faisant l’objet d’un dumping sur les prix des produits similaires sur le marché intérieur, et b) de l’incidence de ces importations sur les producteurs nationaux de ces produits.

3.2 Pour ce qui concerne le volume des importations qui font l’objet d’un dumping, les autorités chargées de l’enquête examineront s’il y a eu augmentation notable des importations faisant l’objet d’un dumping, soit en quantité absolue, soit par rapport à la production ou à la consommation du Membre importateur. Pour ce qui concerne l’effet des importations faisant l’objet d’un dumping sur les prix, les autorités chargées de l’enquête examineront s’il y a eu, dans les importations faisant l’objet d’un dumping, sous-cotation notable du prix par rapport au prix d’un produit similaire du Membre importateur, ou si ces importations ont, d’une autre manière, pour effet de déprimer les prix dans une mesure notable ou d’empêcher dans une mesure notable des hausses de prix qui, sans cela, se seraient produites. Un seul ni même plusieurs de ces facteurs ne constitueront pas nécessairement une base de jugement déterminante.

3.3 Dans les cas où les importations d’un produit en provenance de plus d’un pays feront simultanément l’objet d’enquêtes antidumping, les autorités chargées des enquêtes ne pourront procéder à une évaluation cumulative des effets de ces importations que si elles déterminent a) que la marge de dumping établie en relation avec les importations en provenance de chaque pays est supérieure au niveau de minimis au sens du par. 8 de l’art. 5 et que le volume des importations en provenance de chaque pays n’est pas négligeable, et b) qu’une évaluation cumulative des effets des importations est appropriée à la lumière des conditions de concurrence entre les produits importés et des conditions de concurrence entre les produits importés et le produit national similaire.

3.4 L’examen de l’incidence des importations faisant l’objet d’un dumping sur la branche de production nationale concernée comportera une évaluation de tous les facteurs et indices économiques pertinents qui influent sur la situation de cette branche, y compris les suivants: diminution effective et potentielle des ventes, des bénéfices, de la production, de la part de marché, de la productivité, du retour sur investissement, ou de l’utilisation des capacités; facteurs qui influent sur les prix intérieurs; importance de la marge de dumping; effets négatifs, effectifs et potentiels, sur le flux de liquidités, les stocks, l’emploi, les salaires, la croissance, la capacité de se procurer des capitaux ou l’investissement. Cette liste n’est pas exhaustive, et un seul ni même plusieurs de ces facteurs ne constitueront pas nécessairement une base de jugement déterminante.

3.5 Il devra être démontré que les importations faisant l’objet d’un dumping causent, par les effets du dumping, tels qu’ils sont définis aux par. 2 et 4, un dommage au sens du présent accord. La démonstration d’un lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le dommage causé à la branche de production nationale se fondera sur l’examen de tous les éléments de preuve pertinents dont disposent les autorités. Celles-ci examineront aussi tous les facteurs connus autres que les importations faisant l’objet d’un dumping qui, au même moment, causent un dommage à la branche de production nationale, et les dommages causés par ces autres facteurs ne devront pas être imputés aux importations faisant l’objet d’un dumping. Les facteurs qui pourront être pertinents à cet égard comprennent, entre autres, le volume et les prix des importations non vendues à des prix de dumping, la contraction de la demande ou les modifications de la configuration de la consommation, les pratiques commerciales restrictives des producteurs étrangers et nationaux et la concurrence entre ces mêmes producteurs, l’évolution des techniques, ainsi que les résultats à l’exportation et la productivité de la branche de production nationale.

3.6 L’effet des importations faisant l’objet d’un dumping sera évalué par rapport à la production nationale du produit similaire lorsque les données disponibles permettent d’identifier cette production séparément sur la base de critères tels que le procédé de production, les ventes des producteurs et les bénéfices. S’il n’est pas possible d’identifier séparément cette production, les effets des importations qui font l’objet d’un dumping seront évalués par examen de la production du groupe ou de la gamme de produits le plus étroit, comprenant le produit similaire, pour lequel les renseignements nécessaires pourront être fournis.

3.7 La détermination concluant à une menace de dommage important se fondera sur des faits, et non pas seulement sur des allégations, des conjectures ou de lointaines possibilités. Le changement de circonstances qui créerait une situation où le dumping causerait un dommage doit être nettement prévu et imminent.2 En déterminant s’il y a menace de dommage important, les autorités devraient examiner, entre autres, des facteurs tels que:

i)
taux d’accroissement notable des importations faisant l’objet d’un dumping sur le marché intérieur, qui dénote la probabilité d’une augmentation substantielle des importations;
ii)
capacité suffisante et librement disponible de l’exportateur, ou augmentation imminente et substantielle de la capacité de l’exportateur, qui dénote la probabilité d’une augmentation substantielle des exportations faisant l’objet d’un dumping vers le marché du Membre importateur, compte tenu de l’existence d’autres marchés d’exportation pouvant absorber des exportations additionnelles;
iii)
importations entrant à des prix qui auront pour effet de déprimer les prix intérieurs dans une mesure notable ou d’empêcher dans une mesure notable des hausses de ces prix, et qui accroîtraient probablement la demande de nouvelles importations; et
iv)
stocks du produit faisant l’objet de l’enquête.

Un seul de ces facteurs ne constituera pas nécessairement en soi une base de jugement déterminante, mais la totalité des facteurs considérés doit amener à conclure que d’autres exportations faisant l’objet d’un dumping sont imminentes et qu’un dommage important se produirait à moins que des mesures de protection ne soient prises.

3.8 Dans les cas où des importations faisant l’objet d’un dumping menacent de causer un dommage, l’application de mesures antidumping sera envisagée et décidée avec un soin particulier.


1 Pour les besoins du présent accord, le terme «dommage» s’entendra, sauf indication contraire, d’un dommage important causé à une branche de production nationale, d’une menace de dommage important pour une branche de production nationale ou d’un retard important dans la création d’une branche de production nationale; il sera interprété conformément aux dispositions de cet article.
2 Par exemple, et non limitativement, il devrait y avoir des raisons convaincantes de croire qu’il y aura, dans l’avenir immédiat, une augmentation substantielle des importations du produit en question à des prix de dumping.

Art. 4 Définition de la branche de production nationale

4.1 Aux fins du présent accord, l’expression «branche de production nationale» s’entendra de l’ensemble des producteurs nationaux de produits similaires ou de ceux d’entre eux dont les productions additionnées constituent une proportion majeure de la production nationale totale de ces produits; toutefois:

i)
lorsque des producteurs sont liés1 aux exportateurs ou aux importateurs, ou sont eux-mêmes importateurs du produit dont il est allégué qu’il fait l’objet d’un dumping, l’expression «branche de production nationale» pourra être interprétée comme désignant le reste des producteurs;
ii)
dans des circonstances exceptionnelles, le territoire d’un Membre pourra, en ce qui concerne la production en question, être divisé en deux marchés compétitifs ou plus et les producteurs à l’intérieur de chaque marché pourront être considérés comme constituant une branche de production distincte si a) les producteurs à l’intérieur d’un tel marché vendent la totalité ou la quasi-totalité de leur production du produit en question sur ce marché, et si b) la demande sur ce marché n’est pas satisfaite dans une mesure substantielle par les producteurs du produit en question situés dans d’autres parties du territoire. Dans de telles circonstances, il pourra être constaté qu’il y a dommage même s’il n’est pas causé de dommage à une proportion majeure de la branche de production nationale totale, à condition qu’il y ait une concentration d’importations faisant l’objet d’un dumping sur un marché ainsi isolé et qu’en outre les importations faisant l’objet d’un dumping causent un dommage aux producteurs de la totalité ou de la quasi-totalité de la production à l’intérieur de ce marché.

4.2 Lorsque la «branche de production nationale» aura été interprétée comme désignant les producteurs d’une certaine zone, c’est-à-dire d’un marché selon la définition donnée au par. 1 ii), il ne sera perçu2 de droits antidumping que sur les produits en question expédiés vers cette zone pour consommation finale. Lorsque le droit constitutionnel du Membre importateur ne permet pas la perception de droits antidumping sur cette base, le Membre importateur ne pourra percevoir de droits antidumping sans limitation que si a) la possibilité a été préalablement donnée aux exportateurs de cesser d’exporter à des prix de dumping vers la zone concernée ou, sinon, de donner des assurances conformément à l’art. 8, mais que des assurances satisfaisantes à cet effet n’aient pas été données dans les moindres délais, et si b) de tels droits ne peuvent pas être perçus uniquement sur les produits de producteurs déterminés approvisionnant la zone en question.

4.3 Dans les cas où deux pays ou plus sont parvenus, dans les conditions définies au par. 8 a) de l’art. XXIV du GATT de 1994, à un degré d’intégration tel qu’ils présentent les caractéristiques d’un marché unique, unifié, la branche de production de l’ensemble de la zone d’intégration sera considérée comme constituant la branche de production nationale visée au par. 1.

4.4 Les dispositions du par. 6 de l’art. 3 seront applicables au présent article.


1 Aux fins de ce paragraphe, un producteur ne sera réputé être lié à un exportateur ou à un importateur que a) si l’un d’eux, directement ou indirectement, contrôle l’autre; ou b) si tous deux, directement ou indirectement, sont contrôlés par un tiers; ou c) si, ensemble, directement ou indirectement, ils contrôlent un tiers, à condition qu’il y ait des raisons de croire ou de soupçonner que l’effet de la relation est tel que le producteur concerné se comporte différemment des producteurs non liés. Aux fins de ce paragraphe, l’un sera réputé contrôler l’autre lorsqu’il est, en droit ou en fait, en mesure d’exercer sur celui-ci un pouvoir de contrainte ou d’orientation.
2 Le terme «percevoir», tel qu’il est utilisé dans le présent accord, désigne l’imposition ou le recouvrement légaux d’un droit ou d’une taxe à titre définitif ou final.

Art. 5 Engagement de la procédure et enquête ultérieure

5.1 Sous réserve des dispositions du par. 6, une enquête visant à déterminer l’existence, le degré et l’effet de tout dumping allégué sera ouverte sur demande présentée par écrit par la branche de production nationale ou en son nom.

5.2 Une demande présentée au titre du par. 1 comportera des éléments de preuve de l’existence a) d’un dumping, b) d’un dommage au sens où l’entend l’art. VI du GATT de 1994 tel qu’il est interprété par le présent accord et c) d’un lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le dommage allégué. Une simple affirmation, non étayée par des éléments de preuve pertinents, ne pourra pas être jugée suffisante pour satisfaire aux prescriptions du présent paragraphe. La demande contiendra les renseignements qui peuvent raisonnablement être à la disposition du requérant, sur les points suivants:

i)
l’identité du requérant et une description du volume et de la valeur de la production nationale du produit similaire par le requérant. Lorsqu’une demande sera présentée par écrit au nom de la branche de production nationale, ladite demande précisera la branche de production au nom de laquelle elle est présentée en donnant une liste de tous les producteurs nationaux connus du produit similaire (ou des associations de producteurs nationaux du produit similaire) et, dans la mesure du possible, une description du volume et de la valeur de la production nationale du produit similaire que représentent ces producteurs;
ii)
une description complète du produit dont il est allégué qu’il fait l’objet d’un dumping, les noms du ou des pays d’origine ou d’exportation en question, l’identité de chaque exportateur ou producteur étranger connu et une liste des personnes connues pour importer le produit en question;
iii)
des renseignements sur les prix auxquels le produit en question est vendu pour être mis à la consommation sur le marché intérieur du ou des pays d’origine ou d’exportation (ou, le cas échéant, des renseignements sur les prix auxquels le produit est vendu à partir du ou des pays d’origine ou d’exportation à un ou plusieurs pays tiers, ou sur la valeur construite du produit) et des renseignements sur les prix à l’exportation ou, le cas échéant, sur les prix auxquels le produit est revendu pour la première fois à un acheteur indépendant sur le territoire du Membre importateur;
iv)
des renseignements sur l’évolution du volume des importations dont il est allégué qu’elles font l’objet d’un dumping, l’effet de ces importations sur les prix du produit similaire sur le marché intérieur et l’incidence de ces importations sur la branche de production nationale, démontrés par des facteurs et indices pertinents qui influent sur la situation de cette branche, tels que ceux qui sont énumérés aux par. 2 et 4 de l’art. 3.

5.3 Les autorités examineront l’exactitude et l’adéquation des éléments de preuve fournis dans la demande afin de déterminer s’il y a des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête.

5.4 Une enquête ne sera ouverte conformément au paragraphe 1 que si les autorités ont déterminé, en se fondant sur un examen du degré de soutien ou d’opposition à la demande exprimé1 par les producteurs nationaux du produit similaire, que la demande a été présentée par la branche de production nationale ou en son nom.2 Il sera considéré que la demande a été présentée «par la branche de production nationale ou en son nom» si elle est soutenue par les producteurs nationaux dont les productions additionnées constituent plus de 50 % de la production totale du produit similaire produite par la partie de la branche de production nationale exprimant son soutien ou son opposition à la demande. Toutefois, il ne sera pas ouvert d’enquête lorsque les producteurs nationaux soutenant expressément la demande représenteront moins de 25 % de la production totale du produit similaire produite par la branche de production nationale.

5.5 Les autorités éviteront, sauf si une décision a été prise d’ouvrir une enquête, de rendre publique la demande d’ouverture d’une enquête. Toutefois, après avoir été saisies d’une demande dûment documentée et avant de procéder à l’ouverture d’une enquête, les autorités aviseront le gouvernement du Membre exportateur concerné.

5.6 Si, dans des circonstances spéciales, les autorités concernées décident d’ouvrir une enquête sans être saisies d’une demande présentée par écrit à cette fin par une branche de production nationale ou en son nom, elles n’y procéderont que si elles sont en possession d’éléments de preuve suffisants de l’existence d’un dumping, d’un dommage et d’un lien de causalité, comme il est indiqué au par. 2, pour justifier l’ouverture d’une enquête.

5.7 Les éléments de preuve relatifs au dumping ainsi qu’au dommage seront examinés simultanément a) pour décider si une enquête sera ouverte ou non, et b) par la suite, pendant l’enquête, à compter d’une date qui ne sera pas postérieure au premier jour où, conformément aux dispositions du présent accord, des mesures provisoires peuvent être appliquées.

5.8 Une demande présentée au titre du par. 1 sera rejetée et une enquête sera close dans les moindres délais dès que les autorités concernées seront convaincues que les éléments de preuve relatifs soit au dumping soit au dommage ne sont pas suffisants pour justifier la poursuite de la procédure. La clôture de l’enquête sera immédiate dans les cas où les autorités détermineront que la marge de dumping est de minimis ou que le volume des importations, effectives ou potentielles, faisant l’objet d’un dumping, ou le dommage, est négligeable. La marge de dumping sera considérée comme de minimis si, exprimée en pourcentage du prix à l’exportation, elle est inférieure à 2 %. Le volume des importations faisant l’objet d’un dumping sera normalement considéré comme négligeable s’il est constaté que le volume des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance d’un pays particulier représente moins de 3 pour cent des importations du produit similaire dans le Membre importateur, à moins que les pays qui, individuellement, contribuent pour moins de 3 pour cent aux importations du produit similaire dans le Membre importateur n’y contribuent collectivement pour plus de 7 %.

5.9 Une procédure antidumping n’entravera pas les procédures de dédouanement.

5.10 Les enquêtes seront, sauf circonstances spéciales, terminées dans un délai d’un an, et en tout état de cause dans un délai ne devant pas dépasser 18 mois, après leur ouverture.


1 Dans le cas de branches de production fragmentées comptant un nombre exceptionnellement élevé de producteurs, les autorités pourront déterminer dans quelle mesure il y a soutien ou opposition en utilisant des techniques d’échantillonnage valables d’un point de vue statistique.
2 Les Membres ont conscience du fait que sur le territoire de certains Membres, les employés des producteurs nationaux du produit similaire ou les représentants de ces employés peuvent présenter ou soutenir une demande d’ouverture d’enquête au titre du par. 1.

Art. 6 Eléments de preuve

6.1 Toutes les parties intéressées par une enquête antidumping seront avisées des renseignements que les autorités exigent et se verront ménager d’amples possibilités de présenter par écrit tous les éléments de preuve qu’elles jugeront pertinents pour les besoins de l’enquête en question.

6.1.1 Un délai d’au moins 30 jours sera ménagé aux exportateurs ou aux producteurs étrangers pour répondre aux questionnaires utilisés dans une enquête antidumping.1 Toute demande de prorogation du délai de 30 jours devrait être dûment prise en considération et, sur exposé des raisons, cette prorogation devrait être accordée chaque fois que cela sera réalisable.

6.1.2 Sous réserve de l’obligation de protéger les renseignements confidentiels, les éléments de preuve présentés par écrit par une partie intéressée seront mis dans les moindres délais à la disposition des autres parties intéressées participant à l’enquête.

6.1.3 Dès qu’une enquête aura été ouverte, les autorités communiqueront aux exportateurs connus2 et aux autorités du Membre exportateur le texte intégral de la demande présentée par écrit conformément au par. 1 de l’art. 5 et le mettront sur demande à la disposition des autres parties intéressées qui sont concernées. Il sera tenu dûment compte de l’obligation de protéger les renseignements confidentiels, ainsi qu’il est prévu au par. 5.

6.2 Pendant toute la durée de l’enquête antidumping, toutes les parties intéressées auront toutes possibilités de défendre leurs intérêts. A cette fin, les autorités ménageront, sur demande, à toutes les parties intéressées la possibilité de rencontrer les parties ayant des intérêts contraires, pour permettre la présentation des thèses opposées et des réfutations. Il devra être tenu compte, lorsque ces possibilités seront ménagées, de la nécessité de sauvegarder le caractère confidentiel des renseignements ainsi que de la convenance des parties. Aucune partie ne sera tenue d’assister à une rencontre, et l’absence d’une partie ne sera pas préjudiciable à sa cause. Les parties intéressées auront aussi le droit, sur justification, de présenter oralement d’autres renseignements.

6.3 Les renseignements présentés oralement conformément au par. 2 ne seront pris en considération par les autorités que dans la mesure où ils seront ultérieurement reproduits par écrit et mis à la disposition des autres parties intéressées, ainsi qu’il est prévu à l’al. 1.2.

6.4 Chaque fois que cela sera réalisable, les autorités ménageront en temps utile à toutes les parties intéressées la possibilité de prendre connaissance de tous les renseignements pertinents pour la présentation de leurs dossiers, qui ne seraient pas confidentiels aux termes du par. 5 et que les autorités utilisent dans leur enquête antidumping, ainsi que de préparer leur argumentation sur la base de ces renseignements.

6.5 Tous les renseignements qui seraient de nature confidentielle (par exemple, parce que leur divulgation avantagerait de façon notable un concurrent ou aurait un effet défavorable notable pour la personne qui a fourni les renseignements ou pour celle auprès de qui elle les a obtenus), ou qui seraient fournis à titre confidentiel par des parties à une enquête seront, sur exposé de raisons valables, traités comme tels par les autorités. Ces renseignements ne seront pas divulgués sans l’autorisation expresse de la partie qui les aura fournis.3

6.5.1 Les autorités exigeront des parties intéressées qui fournissent des renseignements confidentiels qu’elles en donnent des résumés non confidentiels. Les résumés seront suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des renseignements communiqués à titre confidentiel. Dans des circonstances exceptionnelles, lesdites parties pourront indiquer que ces renseignements ne sont pas susceptibles d’être résumés. Dans ces circonstances, les raisons pour lesquelles un résumé ne peut être fourni devront être exposées.

6.5.2 Si les autorités estiment qu’une demande de traitement confidentiel n’est pas justifiée, et si la personne qui a fourni les renseignements ne veut ni les rendre publics ni en autoriser la divulgation en termes généraux ou sous forme de résumé, elles pourront ne pas tenir compte des renseignements en question, sauf s’il peut leur être démontré de manière convaincante, de sources appropriées, que les renseignements sont corrects.4

6.6 Sauf dans les circonstances prévues au par. 8, les autorités s’assureront au cours de l’enquête de l’exactitude des renseignements fournis par les parties intéressées sur lesquels leurs constatations sont fondées.

6.7 Pour vérifier les renseignements fournis ou pour obtenir plus de détails, les autorités pourront, selon qu’il sera nécessaire, procéder à des enquêtes sur le territoire d’autres Membres, à condition d’obtenir l’accord des entreprises concernées et d’en aviser les représentants du gouvernement du Membre en question, et sous réserve que ce Membre ne s’y oppose pas. Les procédures décrites à l’Annexe I seront applicables aux enquêtes effectuées sur le territoire d’autres Membres. Sous réserve de l’obligation de protéger les renseignements confidentiels, les autorités mettront les résultats de ces enquêtes à la disposition des entreprises qu’ils concernent, ou prévoiront leur divulgation à ces entreprises conformément au par. 9, et pourront mettre ces résultats à la disposition des requérants.

6.8 Dans les cas où une partie intéressée refusera de donner accès aux renseignements nécessaires ou ne les communiquera pas dans un délai raisonnable, ou entravera le déroulement de l’enquête de façon notable, des déterminations préliminaires et finales, positives ou négatives, pourront être établies sur la base des données de fait disponibles. Les dispositions de l’Annexe II seront observées lors de l’application du présent paragraphe.

6.9 Avant d’établir une détermination finale, les autorités informeront toutes les parties intéressées des faits essentiels examinés qui constitueront le fondement de la décision d’appliquer ou non des mesures définitives. Cette divulgation devrait avoir lieu suffisamment tôt pour que les parties puissent défendre leurs intérêts.

6.10 En règle générale, les autorités détermineront une marge de dumping individuelle pour chaque exportateur connu ou producteur concerné du produit visé par l’enquête. Dans les cas où le nombre d’exportateurs, de producteurs, d’importateurs ou de types de produits visés sera si important que l’établissement d’une telle détermination sera irréalisable, les autorités pourront limiter leur examen soit à un nombre raisonnable de parties intéressées ou de produits, en utilisant des échantillons qui soient valables d’un point de vue statistique d’après les renseignements dont elles disposent au moment du choix, soit au plus grand pourcentage du volume des exportations en provenance du pays en question sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter.

6.10.1 Le choix des exportateurs, producteurs, importateurs ou types de produits au titre du présent paragraphe sera fait de préférence en consultation avec les exportateurs, producteurs ou importateurs concernés et avec leur consentement.

6.10.2 Dans les cas où les autorités auront limité leur examen ainsi qu’il est prévu dans le présent paragraphe, elles n’en détermineront pas moins une marge de dumping individuelle pour tout exportateur ou producteur qui n’a pas été choisi initialement et qui présente les renseignements nécessaires à temps pour qu’ils soient examinés au cours de l’enquête, sauf dans les cas où le nombre d’exportateurs ou de producteurs est si important que des examens individuels compliqueraient indûment la tâche desdites autorités et empêcheraient d’achever l’enquête en temps utile. Les réponses volontaires ne seront pas découragées.

6.11 Aux fins du présent accord, les «parties intéressées» seront:

i)
un exportateur ou producteur étranger ou l’importateur d’un produit faisant l’objet d’une enquête ou un groupement professionnel commercial ou industriel dont la majorité des membres produisent, exportent ou importent ce produit;
ii)
le gouvernement du Membre exportateur; et
iii)
un producteur du produit similaire dans le Membre importateur ou un groupement professionnel commercial ou industriel dont la majorité des membres produisent le produit similaire sur le territoire du Membre importateur.

Cette liste n’empêchera pas les Membres de permettre aux parties nationales ou étrangères autres que celles qui sont mentionnées ci-dessus d’être considérées comme des parties intéressées.

6.12 Les autorités ménageront aux utilisateurs industriels du produit faisant l’objet de l’enquête, et aux organisations de consommateurs représentatives dans les cas où le produit est vendu couramment au stade du détail, la possibilité de fournir des renseignements qui ont un rapport avec l’enquête en ce qui concerne le dumping, le dommage et le lien de causalité.

6.13 Les autorités tiendront dûment compte des difficultés que pourraient avoir les parties intéressées, en particulier les petites entreprises, à communiquer les renseignements demandés, et elles leur accorderont toute l’aide possible.

6.14 Les procédures énoncées ci-dessus n’ont pas pour but d’empêcher les autorités d’un Membre d’agir avec diligence pour ce qui est d’ouvrir une enquête, d’établir des déterminations préliminaires ou finales, positives ou négatives, ou d’appliquer des mesures provisoires ou finales, conformément aux dispositions pertinentes du présent accord.


1 En règle générale, le délai imparti aux exportateurs courra à compter de la date de réception du questionnaire qui, à cette fin, sera réputé avoir été reçu au bout d’une semaine à compter de la date à laquelle il aura été envoyé à l’intéressé ou transmis au représentant diplomatique approprié du Membre exportateur ou, dans le cas d’un territoire douanier distinct Membre de l’OMC, à un représentant officiel du territoire exportateur.
2 Etant entendu que, lorsque le nombre des exportateurs en cause sera particulièrement élevé, le texte intégral de la demande écrite ne devrait être communiqué qu’aux autorités du Membre exportateur ou au groupement professionnel pertinent.
3 Les Membres ont connaissance du fait que, sur le territoire de certains Membres, une divulgation peut être requise par ordonnance conservatoire étroitement libellée.
4 Les Membres conviennent que les demandes de traitement confidentiel ne devraient pas être rejetées de façon arbitraire.

Art. 7 Mesures provisoires

7.1 Des mesures provisoires ne pourront être appliquées que si:

i)
une enquête a été ouverte conformément aux dispositions de l’art. 5, un avis a été rendu public à cet effet et il a été ménagé aux parties intéressées des possibilités adéquates de donner des renseignements et de formuler des observations;
ii)
il a été établi une détermination préliminaire positive de l’existence d’un dumping et d’un dommage en résultant pour une branche de production nationale; et
iii)
les autorités concernées jugent de telles mesures nécessaires pour empêcher qu’un dommage ne soit causé pendant la durée de l’enquête.

7.2 Les mesures provisoires pourront prendre la forme d’un droit provisoire ou, de préférence, d’une garantie – dépôt en espèces ou cautionnement – égaux au montant du droit antidumping provisoirement estimé, lequel ne dépassera pas la marge de dumping provisoirement estimée. La suspension de l’évaluation en douane est une mesure provisoire appropriée, à condition que le droit normal et le montant estimé du droit antidumping soient indiqués et pour autant qu’elle est soumise aux mêmes conditions que les autres mesures provisoires.

7.3 Il ne sera pas appliqué de mesures provisoires avant 60 jours à compter de la date d’ouverture de l’enquête.

7.4 L’application des mesures provisoires sera limitée à une période aussi courte que possible, qui n’excédera pas quatre mois, ou, sur décision des autorités concernées, prise à la demande d’exportateurs contribuant pour un pourcentage notable aux échanges en cause, à une période qui n’excédera pas six mois. Lorsque les autorités, au cours d’une enquête, examineront si un droit moindre que la marge de dumping suffirait à faire disparaître le dommage, ces périodes pourront être de six et neuf mois, respectivement.

7.5 Les dispositions pertinentes de l’art. 9 seront suivies lors de l’application de mesures provisoires.

Art. 8 Engagements en matière de prix

8.1 Une procédure pourra1 être suspendue ou close sans imposition de mesures provisoires ou de droits antidumping lorsque l’exportateur se sera engagé volontairement et de manière satisfaisante à réviser ses prix ou à ne plus exporter vers la zone en question à des prix de dumping, de façon que les autorités soient convaincues que l’effet dommageable du dumping est supprimé. Les augmentations de prix opérées en vertu de tels engagements ne seront pas plus fortes qu’il ne sera nécessaire pour supprimer la marge de dumping. Il est souhaitable que les augmentations de prix soient moindres que la marge de dumping si de telles augmentations suffisent à faire disparaître le dommage causé à la branche de production nationale.

8.2 Des engagements en matière de prix ne seront demandés aux exportateurs, ou acceptés de leur part, que si les autorités du Membre importateur ont établi une détermination préliminaire positive de l’existence d’un dumping et d’un dommage causé par ce dumping.

8.3 Les engagements offerts ne seront pas nécessairement acceptés si les autorités jugent leur acceptation irréaliste, par exemple si le nombre d’exportateurs effectifs ou potentiels est trop élevé, ou pour d’autres raisons, y compris des raisons de politique générale. Le cas échéant, et lorsque cela sera réalisable, les autorités communiqueront à l’exportateur les raisons qui les ont conduites à considérer l’acceptation d’un engagement comme étant inappropriée et, dans la mesure du possible, ménageront à l’exportateur la possibilité de formuler des observations à ce sujet.

8.4 En cas d’acceptation d’un engagement, l’enquête sur le dumping et le dommage sera néanmoins menée à son terme si l’exportateur le désire ou si les autorités en décident ainsi. S’il y a alors détermination négative de l’existence d’un dumping ou d’un dommage, l’engagement deviendra automatiquement caduc, sauf dans les cas où une telle détermination est due en grande partie à l’existence d’un engagement en matière de prix. Dans de tels cas, les autorités pourront demander que l’engagement soit maintenu pendant une période raisonnable conformément aux dispositions du présent accord. S’il y a détermination positive de l’existence d’un dumping et d’un dommage, l’engagement sera maintenu conformément à ses modalités et aux dispositions du présent accord.

8.5 Des engagements en matière de prix pourront être suggérés par les autorités du Membre importateur, mais aucun exportateur ne sera contraint d’y souscrire. Le fait que les exportateurs n’offrent pas de tels engagements ou n’acceptent pas une invitation à le faire ne préjugera en aucune manière l’examen de l’affaire. Toutefois, les autorités sont libres de déterminer que la matérialisation d’une menace de dommage est plus probable si les importations faisant l’objet d’un dumping se poursuivent.

8.6 Les autorités d’un Membre importateur pourront demander à tout exportateur dont elles auront accepté un engagement de leur fournir périodiquement des renseignements sur l’exécution dudit engagement et d’autoriser la vérification des données pertinentes. En cas de violation d’un engagement, les autorités du Membre importateur pourront entreprendre avec diligence, en vertu du présent accord et en conformité avec ses dispositions, une action qui pourra consister en l’application immédiate de mesures provisoires, sur la base des meilleurs renseignements disponibles. Dans de tels cas, des droits définitifs pourront être perçus conformément au présent accord sur les produits déclarés pour la mise à la consommation 90 jours au plus avant l’application de ces mesures provisoires; toutefois, aucune imposition ne s’appliquera à titre rétroactif aux importations déclarées avant la violation de l’engagement.


1 Le terme «pourra» ne sera pas interprété comme autorisant simultanément la poursuite de la procédure et la mise en oeuvre d’engagements en matière de prix, si ce n’est conformément au par. 4.

Art. 9 Imposition et recouvrement de droits antidumping

9.1 La décision d’imposer ou non un droit antidumping dans les cas où toutes les conditions requises sont remplies et la décision de fixer le montant du droit antidumping à un niveau égal à la totalité ou à une partie seulement de la marge de dumping incombent aux autorités du Membre importateur. Il est souhaitable que l’imposition soit facultative sur le territoire de tous les Membres et que le droit soit moindre que la marge si ce droit moindre suffit à faire disparaître le dommage causé à la branche de production nationale.

9.2 Lorsqu’un droit antidumping est imposé en ce qui concerne un produit quelconque, ce droit, dont les montants seront appropriés dans chaque cas, sera recouvré sans discrimination sur les importations dudit produit, de quelque source qu’elles proviennent, dont il aura été constaté qu’elles font l’objet d’un dumping et qu’elles causent un dommage, à l’exception des importations en provenance des sources dont un engagement en matière de prix au titre du présent accord aura été accepté. Les autorités feront connaître le nom du ou des fournisseurs du produit en cause. Si, toutefois, plusieurs fournisseurs du même pays sont impliqués et qu’il ne soit pas réalisable de les nommer tous, les autorités pourront faire connaître le nom du pays fournisseur en cause. Si plusieurs fournisseurs relevant de plusieurs pays sont impliqués, les autorités pourront faire connaître le nom soit de tous les fournisseurs impliqués, soit, si cela est irréalisable, celui de tous les pays fournisseurs impliqués.

9.3 Le montant du droit antidumping ne dépassera pas la marge de dumping déterminée selon l’art. 2.

9.3.1 Lorsque le montant du droit antidumping sera fixé sur une base rétrospective, le montant final des droits antidumping à acquitter sera déterminé aussitôt que possible, normalement dans les 12 mois, et en aucun cas plus de 18 mois, après la date à laquelle une demande de fixation à titre final du montant du droit antidumping aura été présentée.1 Tout remboursement interviendra dans les moindres délais et normalement 90 jours au plus après la détermination du montant final à acquitter établie conformément au présent alinéa. En tout état de cause, dans les cas où le remboursement n’interviendra pas dans les 90 jours, les autorités fourniront une explication si demande leur en est faite.

9.3.2 Lorsque le montant du droit antidumping sera fixé sur une base prospective, des dispositions seront prises pour que tout droit acquitté en dépassement de la marge de dumping soit remboursé, sur demande, dans les moindres délais. Le remboursement du droit acquitté en dépassement de la marge de dumping effective interviendra normalement dans les 12 mois, et en aucun cas plus de 18 mois, après la date à laquelle un importateur du produit assujetti au droit antidumping aura présenté une demande de remboursement, dûment étayée par des éléments de preuve. Le remboursement autorisé devrait normalement intervenir dans un délai de 90 jours à compter de la décision susmentionnée.

9.3.3 Pour déterminer si, et dans quelle mesure, un remboursement devrait être effectué lorsque le prix à l’exportation est construit conformément au par. 3 de l’art. 2, les autorités devraient tenir compte de tout changement de la valeur normale, de tout changement des frais encourus entre l’importation et la revente, et de tout mouvement du prix de revente qui est dûment répercuté sur les prix de vente ultérieurs, et devraient calculer le prix à l’exportation sans déduire le montant des droits antidumping acquittés lorsque des éléments de preuve concluants sont présentés sur ces points.

9.4 Lorsque les autorités auront limité leur examen conformément à la deuxième phrase du par. 10 de l’art. 6, un droit antidumping appliqué à des importations en provenance d’exportateurs ou de producteurs qui n’auront pas été visés par l’examen ne dépassera pas:

i)
la marge moyenne pondérée de dumping établie pour les exportateurs ou producteurs choisis ou,
ii)
dans les cas où le montant des droits antidumping à acquitter est calculé sur la base d’une valeur normale prospective, la différence entre la valeur normale moyenne pondérée pour les exportateurs ou les producteurs choisis et les prix à l’exportation pour les exportateurs ou les producteurs qui n’ont pas fait individuellement l’objet d’un examen,

à condition que les autorités ne tiennent pas compte, aux fins du présent paragraphe, des marges nulles ou de minimis ni des marges établies dans les circonstances indiquées au par. 8 de l’art. 6. Les autorités appliqueront des droits ou des valeurs normales individuelles aux importations en provenance des exportateurs ou des producteurs qui n’auront pas été visés par l’examen et qui auront fourni les renseignements nécessaires au cours de l’enquête, ainsi qu’il est prévu à l’al. 10.2 de l’art. 6.

9.5 Si un produit est assujetti à des droits antidumping dans un Membre importateur, les autorités procéderont dans les moindres délais à un réexamen afin de déterminer les marges de dumping individuelles pour les exportateurs ou les producteurs du pays exportateur en question qui n’ont pas exporté le produit vers le Membre importateur pendant la période couverte par l’enquête, à condition que ces exportateurs ou ces producteurs puissent montrer qu’ils ne sont liés à aucun des exportateurs ou des producteurs du pays exportateur qui sont assujettis aux droits antidumping frappant le produit. Ce réexamen sera engagé et effectué selon des procédures accélérées par rapport aux procédures normales de fixation des droits et de réexamen dans le Membre importateur. Aucun droit antidumping ne sera perçu sur les importations en provenance de ces exportateurs ou producteurs pendant la durée du réexamen. Les autorités pourront cependant suspendre l’évaluation en douane et/ou demander des garanties pour faire en sorte que, si ce réexamen conduisait à déterminer l’existence d’un dumping pour ces producteurs ou exportateurs, des droits antidumping puissent être perçus rétroactivement à partir de la date à laquelle ce réexamen a été engagé.


1 Il est entendu qu’il ne sera peut-être pas possible de respecter les délais mentionnés dans cet alinéa ainsi que dans l’alinéa 3.2 si le produit en question fait l’objet d’une procédure de révision judiciaire.

Art. 10 Rétroactivité

10.1 Des mesures et des droits antidumping provisoires ne seront appliqués qu’à des produits déclarés pour la mise à la consommation après la date à laquelle la décision prise conformément au par. 1 de l’art. 7 et au par. 1 de l’art. 9, respectivement, sera entrée en vigueur, sous réserve des exceptions énoncées dans le présent article.

10.2 Dans les cas où une détermination finale de l’existence d’un dommage (mais non d’une menace de dommage, ni d’un retard important dans la création d’une branche de production) est établie, ou, s’agissant d’une détermination finale de l’existence d’une menace de dommage, dans les cas où, en l’absence de mesures provisoires, l’effet des importations faisant l’objet d’un dumping aurait donné lieu à une détermination de l’existence d’un dommage, des droits antidumping pourront être perçus rétroactivement pour la période pendant laquelle les mesures provisoires, s’il en est, auront été appliquées.

10.3 Si le droit antidumping définitif est supérieur au droit provisoire acquitté ou exigible, ou au montant estimé pour déterminer la garantie, la différence ne sera pas recouvrée. Si le droit définitif est inférieur au droit provisoire acquitté ou exigible, ou au montant estimé pour déterminer la garantie, la différence sera restituée ou le droit recalculé, selon le cas.

10.4 Sous réserve des dispositions du par. 2, en cas de détermination de l’existence d’une menace de dommage ou d’un retard important (sans qu’il y ait encore dommage), un droit antidumping définitif ne pourra être imposé qu’à compter de la date de la détermination de l’existence de la menace de dommage ou du retard important, et tout dépôt en espèces effectué au cours de la période d’application des mesures provisoires sera restitué et toute caution libérée avec diligence.

10.5 Dans les cas où une détermination finale sera négative, tout dépôt en espèces effectué au cours de la période d’application des mesures provisoires sera restitué et toute caution libérée avec diligence.

10.6 Un droit antidumping définitif pourra être perçu sur des produits déclarés pour la mise à la consommation 90 jours au plus avant la date d’application des mesures provisoires, lorsque les autorités détermineront, pour le produit en question faisant l’objet du dumping:

i)
qu’un dumping causant un dommage a été constaté dans le passé ou que l’importateur savait ou aurait dû savoir que l’exportateur pratiquait le dumping et que ce dumping causerait un dommage, et
ii)
que le dommage est causé par des importations massives d’un produit faisant l’objet d’un dumping, effectuées en un temps relativement court qui, compte tenu du moment auquel sont effectuées les importations faisant l’objet d’un dumping et de leur volume ainsi que d’autres circonstances (telles qu’une constitution rapide de stocks du produit importé), est de nature à compromettre gravement l’effet correctif du droit antidumping définitif devant être appliqué, à condition que les importateurs concernés aient eu la possibilité de formuler des observations.

10.7 Les autorités pourront, après l’ouverture d’une enquête, prendre toutes les mesures qui pourraient être nécessaires, par exemple suspendre l’évaluation en douane ou l’évaluation du droit, pour recouvrer des droits antidumping rétroactivement, ainsi qu’il est prévu au paragraphe 6, une fois qu’elles auront des éléments de preuve suffisants selon lesquels les conditions énoncées dans ce paragraphe sont remplies.

10.8 Aucun droit ne sera perçu rétroactivement conformément au par. 6 sur des produits déclarés pour la mise à la consommation avant la date d’ouverture de l’enquête.

Art. 11 Durée et réexamen des droits antidumping et des engagements en matière de prix

11.1 Les droits antidumping ne resteront en vigueur que le temps et dans la mesure nécessaires pour contrebalancer le dumping qui cause un dommage.

11.2 Les autorités réexamineront la nécessité de maintenir le droit dans les cas où cela sera justifié, de leur propre initiative ou, à condition qu’un laps de temps raisonnable se soit écoulé depuis l’imposition du droit antidumping définitif, à la demande de toute partie intéressée qui justifierait par des données positives la nécessité d’un tel réexamen.1 Les parties intéressées auront le droit de demander aux autorités d’examiner si le maintien du droit est nécessaire pour neutraliser le dumping, si le dommage serait susceptible de subsister ou de se reproduire au cas où le droit serait éliminé ou modifié, ou l’un et l’autre. Si, à la suite du réexamen effectué au titre du présent paragraphe, les autorités déterminent que le droit antidumping n’est plus justifié, il sera supprimé immédiatement.

11.3 Nonobstant les dispositions des par. 1 et 2, tout droit antidumping définitif sera supprimé cinq ans au plus tard à compter de la date à laquelle il aura été imposé (ou à compter de la date du réexamen le plus récent au titre du par. 2 si ce réexamen a porté à la fois sur le dumping et le dommage, ou au titre du présent paragraphe), à moins que les autorités ne déterminent, au cours d’un réexamen entrepris avant cette date, soit de leur propre initiative, soit à la suite d’une demande dûment justifiée présentée par la branche de production nationale ou en son nom, dans un laps de temps raisonnable avant cette date, qu’il est probable que le dumping et le dommage2 subsisteront ou se reproduiront si le droit est supprimé. Le droit pourra demeurer en vigueur en attendant le résultat de ce réexamen.

11.4 Les dispositions de l’art. 6 concernant les éléments de preuve et la procédure s’appliqueront à tout réexamen effectué au titre du présent article. Tout réexamen de ce type sera effectué avec diligence et sera normalement terminé dans un délai de 12 mois à compter de la date à laquelle il aura été entrepris.

11.5 Les dispositions du présent article s’appliqueront mutatis mutandis aux engagements en matière de prix acceptés au titre de l’art. 8.


1 La détermination du montant final des droits antidumping à acquitter, telle qu’elle est prévue au par. 3 de l’art. 9, ne constitue pas en soi un réexamen au sens du présent article.
2 Lorsque le montant du droit antidumping est fixé sur une base rétrospective, si la procédure d’évaluation la plus récente au titre de l’al. 3.1 de l’art. 9 a conduit à la conclusion qu’aucun droit ne doit être perçu, cela n’obligera pas en soi les autorités à supprimer le droit définitif.

Art. 12 Avis au public et explication des déterminations

12.1 Lorsque les autorités seront convaincues que les éléments de preuve sont suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête antidumping en conformité avec l’art. 5, le ou les Membres dont les produits feront l’objet de l’enquête et les autres parties intéressées qui, à la connaissance des autorités chargées de l’enquête, ont un intérêt en la matière, recevront une notification et un avis sera rendu public.

12.1.1 Tout avis au public concernant l’ouverture d’une enquête contiendra des renseignements adéquats ou indiquera qu’il existe un rapport distinct1 contenant des renseignements adéquats sur les points suivants:

i)
nom du ou des pays exportateurs et produit en cause;
ii)
date d’ouverture de l’enquête;
iii)
base sur laquelle est fondée l’allégation de l’existence d’un dumping dans la demande;
iv)
résumé des facteurs sur lesquels est fondée l’allégation de l’existence d’un dommage;
v)
adresse à laquelle les parties intéressées devraient faire parvenir leurs représentations;
vi)
délais ménagés aux parties intéressées pour faire connaître leur point de vue.

12.2 Il sera donné avis au public de toute détermination préliminaire ou finale, qu’elle soit positive ou négative, de toute décision d’accepter un engagement en conformité avec l’art. 8, de l’expiration de cet engagement, et de la suppression d’un droit antidumping définitif. L’avis exposera de façon suffisamment détaillée, ou indiquera qu’il existe un rapport distinct exposant de façon suffisamment détaillée, les constatations et les conclusions établies sur tous les points de fait et de droit jugés importants par les autorités chargées de l’enquête. Tous les avis et rapports de ce genre seront communiqués au Membre ou aux Membres dont les produits font l’objet de la détermination ou de l’engagement et aux autres parties intéressées réputées avoir un intérêt en la matière.

12.2.1 Tout avis au public concernant l’imposition de mesures provisoires donnera des explications suffisamment détaillées, ou indiquera qu’il existe un rapport distinct donnant des explications suffisamment détaillées, sur les déterminations préliminaires de l’existence d’un dumping et d’un dommage et mentionnera les points de fait et de droit qui ont entraîné l’acceptation ou le rejet des arguments. Compte dûment tenu de l’obligation de protéger les renseignements confidentiels, l’avis ou le rapport donnera en particulier:

i)
les noms des fournisseurs ou, lorsque cela sera irréalisable, les noms des pays fournisseurs en cause;
ii)
une description du produit qui soit suffisante à des fins douanières;
iii)
les marges de dumping établies et une explication complète des raisons du choix de la méthodologie utilisée pour établir et comparer le prix à l’exportation et la valeur normale conformément à l’art. 2;
iv)
les considérations se rapportant à la détermination de l’existence d’un dommage telles qu’elles sont exposées à l’art. 3;
v)
les principales raisons qui ont conduit à la détermination.

12.2.2 Dans le cas d’une détermination positive prévoyant l’imposition d’un droit définitif ou l’acceptation d’un engagement en matière de prix, tout avis au public de clôture ou de suspension d’enquête contiendra tous les renseignements pertinents, ou indiquera qu’il existe un rapport distinct contenant tous les renseignements pertinents, sur les points de fait et de droit et les raisons qui ont conduit à l’imposition de mesures finales ou à l’acceptation d’un engagement en matière de prix, compte dûment tenu de l’obligation de protéger les renseignements confidentiels. En particulier, l’avis ou le rapport donnera les renseignements décrits à l’al. 2.1, ainsi que les raisons de l’acceptation ou du rejet des arguments ou allégations pertinents des exportateurs et des importateurs, et indiquera le fondement de toute décision prise au titre de l’al. 10.2 de l’art. 6.

12.2.3 Tout avis au public de clôture ou de suspension d’enquête à la suite de l’acceptation d’un engagement en conformité avec l’article 8 comprendra, ou indiquera qu’il existe un rapport distinct comprenant, la partie non confidentielle de l’engagement.

12.3 Les dispositions du présent article s’appliqueront mutatis mutandis au commencement et à l’achèvement des réexamens effectués en conformité avec l’art. 11, ainsi qu’aux décisions d’appliquer des droits à titre rétroactif prises au titre de l’art. 10.


1 Dans les cas où les autorités fourniront des renseignements et des explications conformément aux dispositions de cet article dans un rapport distinct, elles feront en sorte que ce rapport soit facilement accessible au public.

Art. 13 Révision judiciaire

Chaque Membre dont la législation nationale contient des dispositions relatives aux mesures antidumping maintiendra des tribunaux ou des procédures judiciaires, arbitraux ou administratifs afin, entre autres choses, de réviser dans les moindres délais les mesures administratives se rapportant aux déterminations finales et aux réexamens des déterminations au sens de l’art. 11. Ces tribunaux ou procédures seront indépendants des autorités chargées de la détermination ou du réexamen en question.

Art. 14 Mesures antidumping pour le compte d’un pays tiers

14.1 L’imposition de mesures antidumping pour le compte d’un pays tiers sera demandée par les autorités de ce pays tiers.

14.2 Une telle demande s’appuiera sur des renseignements concernant les prix, montrant que les importations font l’objet d’un dumping, et sur des renseignements détaillés montrant que le dumping allégué cause un dommage à la branche de production nationale concernée du pays tiers. Le gouvernement du pays tiers prêtera tout son concours aux autorités du pays importateur pour qu’elles puissent obtenir tout complément d’information qu’elles estimeraient nécessaire.

14.3 Lorsqu’elles examineront une telle demande, les autorités du pays importateur prendront en considération les effets du dumping allégué sur l’ensemble de la branche de production concernée dans le pays tiers; en d’autres termes, le dommage ne sera pas évalué seulement en fonction de l’effet du dumping allégué sur les exportations de la branche de production concernée vers le pays importateur ou même sur les exportations totales de cette branche de production.

14.4 La décision de poursuivre l’affaire ou de la classer appartiendra au pays importateur. Si celui-ci décide qu’il est disposé à prendre des mesures, c’est à lui qu’appartiendra l’initiative de demander l’agrément du Conseil du commerce des marchandises.

Art. 15 Pays en développement Membres
Art. 16 Comité des pratiques antidumping

16.1 Il est institué un Comité des pratiques antidumping (dénommé dans le présent accord le «Comité»), composé de représentants de chacun des Membres. Le Comité élira son Président et se réunira au moins deux fois l’an, ainsi qu’à la demande de tout Membre conformément aux dispositions pertinentes du présent accord. Le Comité exercera les attributions qui lui seront confiées en vertu du présent accord ou par les Membres; il ménagera aux Membres la possibilité de procéder à des consultations sur toute question concernant le fonctionnement de l’Accord ou la réalisation de ses objectifs. Le Secrétariat de l’OMC assurera le secrétariat du Comité.

16.2 Le Comité pourra créer les organes subsidiaires appropriés.

16.3 Dans l’exercice de leurs attributions, le Comité et les organes subsidiaires pourront consulter toute source qu’ils jugeront appropriée et lui demander des renseignements. Toutefois, avant de demander des renseignements à une source relevant de la juridiction d’un Membre, le Comité ou l’organe subsidiaire en informera le Membre en question. Il s’assurera le consentement du Membre et de toute entreprise à consulter.

16.4 Les Membres présenteront sans délai au Comité un rapport sur toutes leurs décisions préliminaires ou finales en matière de lutte contre le dumping. Les autres Membres pourront consulter ces rapports au Secrétariat. Les Membres présenteront également des rapports semestriels sur toutes les décisions prises en matière de lutte contre le dumping au cours des six mois précédents. Les rapports semestriels seront présentés sur une formule type convenue.

16.5 Chaque Membre indiquera au Comité par voie de notification a) quelles sont, parmi ses autorités, celles qui ont compétence pour ouvrir et mener les enquêtes visées à l’art. 5, et b) quelles sont ses procédures internes régissant l’ouverture et la conduite de ces enquêtes.

Art. 17 Consultations et règlement des différends
Art. 18 Dispositions finales
Art. 1

1. La valeur en douane des marchandises importées sera la valeur transactionnelle, c’est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu’elles sont vendues pour l’exportation à destination du pays d’importation, après ajustement conformément aux dispositions de l’art. 8, pour autant

a)
qu’il n’existe pas de restrictions concernant la cession ou l’utilisation des marchandises par l’acheteur, autres que des restrictions qui
i)
sont imposées ou exigées par la loi ou par les autorités publiques du pays d’importation,
ii)
limitent la zone géographique dans laquelle les marchandises peuvent être revendues, ou
iii)
n’affectent pas substantiellement la valeur des marchandises;
b)
que la vente ou le prix n’est pas subordonné à des conditions ou à des prestations dont la valeur n’est pas déterminable pour ce qui se rapporte aux marchandises à évaluer;
c)
qu’aucune partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises par l’acheteur ne revient directement ou indirectement au vendeur, sauf si un ajustement approprié peut être opéré en vertu des dispositions de l’art. 8; et
d)
que l’acheteur et le vendeur ne sont pas liés ou, s’ils le sont, que la valeur transactionnelle est acceptable à des fins douanières en vertu des dispositions du par. 2.
2.
a) Pour déterminer si la valeur transactionnelle est acceptable aux fins d’application du par. 1, le fait que l’acheteur et le vendeur sont liés au sens de l’art. 15 ne constituera pas en soi un motif suffisant pour considérer la valeur transactionnelle comme inacceptable. Dans un tel cas, les circonstances propres à la vente seront examinées, et la valeur transactionnelle admise pour autant que ces liens n’ont pas influencé le prix. Si, compte tenu des renseignements fournis par l’importateur ou obtenus d’autres sources, l’administration des douanes a des motifs de considérer que les liens ont influencé le prix, elle communiquera ses motifs à l’importateur et lui donnera une possibilité raisonnable de répondre. Si l’importateur le demande, les motifs lui seront communiqués par écrit.
b)
Dans une vente entre personnes liées, la valeur transactionnelle sera acceptée et les marchandises seront évaluées conformément aux dispositions du par. 1 lorsque l’importateur démontrera que ladite valeur est très proche de l’une des valeurs ci-après, se situant au même moment ou à peu près au même moment:
i)
valeur transactionnelle lors de ventes, à des acheteurs non liés, de marchandises identiques ou similaires pour l’exportation à destination du même pays d’importation;
ii)
valeur en douane de marchandises identiques ou similaires, telle qu’elle est déterminée par application des dispositions de l’art. 5;
iii)
valeur en douane de marchandises identiques ou similaires, telle qu’elle est déterminée par application des dispositions de l’art. 6.
Dans l’application des critères qui précèdent, il sera dûment tenu compte des différences démontrées entre les niveaux commerciaux, les quantités, les éléments énumérés à l’art. 8, et les coûts supportés par le vendeur lors de ventes dans lesquelles le vendeur et l’acheteur ne sont pas liés et qu’il ne supporte pas lors de ventes dans lesquelles le vendeur et l’acheteur sont liés.
c)
Les critères énoncés au par. 2 b) sont à utiliser à l’initiative de l’importateur, et à des fins de comparaison seulement. Des valeurs de substitution ne peuvent pas être établies en vertu du par. 2 b).
Art. 2
1.
a) Si la valeur en douane des marchandises importées ne peut pas être déterminée par application des dispositions de l’article premier, la valeur en douane sera la valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues pour l’exportation à destination du même pays d’importation et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer.
b)
Lors de l’application du présent article, la valeur en douane sera déterminée en se référant à la valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues au même niveau commercial et sensiblement en même quantité que les marchandises à évaluer. En l’absence de telles ventes, on se référera à la valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues à un niveau commercial différent et/ou en quantité différente, ajustée pour tenir compte des différences que le niveau commercial et/ou la quantité auraient pu entraîner, à la condition que de tels ajustements, qu’ils conduisent à une augmentation ou une diminution de la valeur, puissent se fonder sur des éléments de preuve produits établissant clairement qu’ils sont raisonnables et exacts.

2. Lorsque les coûts et frais visés au par. 2 de l’art. 8 seront compris dans la valeur transactionnelle, cette valeur sera ajustée pour tenir compte des différences notables qui peuvent exister entre les coûts et frais afférents, d’une part aux marchandises importées, et d’autre part aux marchandises identiques considérées, par suite de différences dans les distances et les modes de transport.

3. Si, lors de l’application du présent article, plus d’une valeur transactionnelle de marchandises identiques est constatée, on se référera à la valeur transactionnelle la plus basse pour déterminer la valeur en douane des marchandises importées.

Art. 3
1.
a) Si la valeur en douane des marchandises importées ne peut pas être déterminée par application des dispositions des art. 1 et 2, la valeur en douane sera la valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues pour l’exportation à destination du même pays d’importation et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer.
b)
Lors de l’application du présent article, la valeur en douane sera déterminée en se référant à la valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues au même niveau commercial et sensiblement en même quantité que les marchandises à évaluer. En l’absence de telles ventes, on se référera à la valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues à un niveau commercial différent et/ou en quantité différente, ajustée pour tenir compte des différences que le niveau commercial et/ou la quantité auraient pu entraîner, à la condition que de tels ajustements, qu’ils conduisent à une augmentation ou une diminution de la valeur, puissent se fonder sur des éléments de preuve produits établissant clairement qu’ils sont raisonnables et exacts.

2. Lorsque les coûts et frais visés au par. 2 de l’art. 8 seront compris dans la valeur transactionnelle, cette valeur sera ajustée pour tenir compte des différences notables qui peuvent exister entre les coûts et frais afférents, d’une part aux marchandises importées, et d’autre part aux marchandises similaires considérées, par suite de différences dans les distances et les modes de transport.

3. Si, lors de l’application du présent article, plus d’une valeur transactionnelle de marchandises similaires est constatée, on se référera à la valeur transactionnelle la plus basse pour déterminer la valeur en douane des marchandises importées.

Art. 4

Si la valeur en douane des marchandises importées ne peut pas être déterminée par application des dispositions des art. 1, 2 et 3, la valeur en douane sera déterminée par application des dispositions de l’art. 5 ou, lorsque la valeur en douane ne pourra pas être déterminée par application de cet article, par application des dispositions de l’art. 6; toutefois, à la demande de l’importateur, l’ordre d’application des art. 5 et 6 sera inversé.

Art. 5
1.
a) Si les marchandises importées, ou des marchandises identiques ou similaires importées, sont vendues dans le pays d’importation en l’état où elles sont importées, la valeur en douane des marchandises importées, déterminée par application des dispositions du présent article, se fondera sur le prix unitaire correspondant aux ventes des marchandises importées ou de marchandises identiques ou similaires importées totalisant la quantité la plus élevée, ainsi faites à des personnes non liées aux vendeurs, au moment ou à peu près au moment de l’importation des marchandises à évaluer, sous réserve de déductions se rapportant aux éléments ci-après:
i)
commissions généralement payées ou convenues, ou marges généralement pratiquées pour bénéfices et frais généraux relatifs aux ventes, dans ce pays, de marchandises importées de la même espèce ou de la même nature;
ii)
frais habituels de transport et d’assurance, ainsi que frais connexes encourus dans le pays d’importation;
iii)
le cas échéant, coûts et frais visés au par. 2 de l’art. 8; et
iv)
droits de douane et autres taxes nationales à payer dans le pays d’importation en raison de l’importation ou de la vente des marchandises.
b)
Si ni les marchandises importées, ni des marchandises identiques ou similaires importées, ne sont vendues au moment ou à peu près au moment de l’importation des marchandises à évaluer, la valeur en douane se fondera, sous réserve par ailleurs des dispositions du par. 1 a), sur le prix unitaire auquel les marchandises importées, ou des marchandises identiques ou similaires importées, sont vendues dans le pays d’importation en l’état où elles sont importées, à la date la plus proche qui suit l’importation des marchandises à évaluer, mais dans les 90 jours suivant cette importation.

2. Si ni les marchandises importées, ni des marchandises identiques ou similaires importées, ne sont vendues dans le pays d’importation en l’état où elles sont importées, la valeur en douane se fondera, si l’importateur le demande, sur le prix unitaire correspondant aux ventes de marchandises importées totalisant la quantité la plus élevée, faites après ouvraison ou transformation ultérieure, à des personnes, dans le pays d’importation, qui ne sont pas liées aux vendeurs, compte dûment tenu de la valeur ajoutée par l’ouvraison ou la transformation et des déductions prévues au par. 1 a).

Art. 6

1. La valeur en douane des marchandises importées, déterminée par application des dispositions du présent article, se fondera sur une valeur calculée. La valeur calculée sera égale à la somme

a)
du coût ou de la valeur des matières et des opérations de fabrication ou autres, mises en oeuvre pour produire les marchandises importées,
b)
d’un montant pour les bénéfices et frais généraux, égal à celui qui entre généralement dans les ventes de marchandises de la même nature ou de la même espèce que les marchandises à évaluer, qui sont faites par des producteurs du pays d’exportation pour l’exportation à destination du pays d’importation,
c)
du coût ou de la valeur de toute autre dépense dont il y a lieu de tenir compte selon l’option en matière d’évaluation choisie par chaque Membre en vertu du par. 2 de l’art. 8.

2. Aucun Membre ne pourra requérir ou obliger une personne ne résidant pas sur son territoire de produire, pour examen, une comptabilité ou d’autres pièces, ou de permettre l’accès à une comptabilité ou à d’autres pièces, aux fins de la détermination d’une valeur calculée. Néanmoins, les renseignements communiqués par le producteur des marchandises aux fins de la détermination de la valeur en douane par application des dispositions du présent article pourront être vérifiés dans un autre pays par les autorités du pays d’importation, avec l’accord du producteur et à la condition que ces autorités donnent un préavis suffisant au gouvernement du pays en question et que ce dernier ne fasse pas opposition à l’enquête.

Art. 7

1. Si la valeur en douane des marchandises importées ne peut pas être déterminée par application des dispositions des art. 1 à 6, elle sera déterminée par des moyens raisonnables compatibles avec les principes et les dispositions générales du présent accord et de l’art. VII du GATT de 1994 et sur la base des données disponibles dans le pays d’importation.

2. La valeur en douane déterminée par application des dispositions du présent article ne se fondera pas

a)
sur le prix de vente, dans le pays d’importation, de marchandises produites dans ce pays,
b)
sur un système prévoyant l’acceptation, à des fins douanières, de la plus élevée de deux valeurs possibles,
c)
sur le prix de marchandises sur le marché intérieur du pays d’exportation,
d)
sur le coût de production, autre que les valeurs calculées qui auront été déterminées pour des marchandises identiques ou similaires conformément aux dispositions de l’art. 6,
e)
sur le prix de marchandises vendues pour l’exportation à destination d’un pays autre que le pays d’importation,
f)
sur des valeurs en douane minimales, ou
g)
sur des valeurs arbitraires ou fictives.

3. S’il en fait la demande, l’importateur sera informé par écrit de la valeur en douane déterminée par application des dispositions du présent article et de la méthode utilisée pour la déterminer.

Art. 8

1. Pour déterminer la valeur en douane par application des dispositions de l’article premier, on ajoutera au prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées

a)
les éléments suivants, dans la mesure où ils sont supportés par l’acheteur mais n’ont pas été inclus dans le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises:
i)
commissions et frais de courtage, à l’exception des commissions d’achat,
ii)
coût des contenants traités, à des fins douanières, comme ne faisant qu’un avec la marchandise,
iii)
coût de l’emballage, comprenant aussi bien la main-d’oeuvre que les matériaux;
b)
la valeur, imputée de façon appropriée, des produits et services ci-après lorsqu’ils sont fournis directement ou indirectement par l’acheteur, sans frais ou à coût réduit, et utilisés lors de la production et de la vente pour l’exportation des marchandises importées, dans la mesure où cette valeur n’a pas été incluse dans le prix effectivement payé ou à payer:
i)
matières, composants, parties et éléments similaires incorporés dans les marchandises importées,
ii)
outils, matrices, moules et objets similaires utilisés pour la production des marchandises importées,
iii)
matières consommées dans la production des marchandises importées,
iv)
travaux d’ingénierie, d’étude, d’art et de design, plans et croquis, exécutés ailleurs que dans le pays d’importation et nécessaires pour la production des marchandises importées;
c)
les redevances et les droits de licence relatifs aux marchandises à évaluer, que l’acheteur est tenu d’acquitter, soit directement soit indirectement, en tant que condition de la vente des marchandises à évaluer, dans la mesure où ces redevances et droits de licence n’ont pas été inclus dans le prix effectivement payé ou à payer;
d)
la valeur de toute partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises importées qui revient directement ou indirectement au vendeur.

2. Lors de l’élaboration de sa législation, chaque Membre prendra des dispositions pour inclure dans la valeur en douane, ou en exclure, en totalité ou en partie, les éléments suivants:

a)
frais de transport des marchandises importées jusqu’au port ou lieu d’importation,
b)
frais de chargement, de déchargement et de manutention connexes au transport des marchandises importées jusqu’au port ou lieu d’importation, et
c)
coût de l’assurance.

3. Tout élément qui sera ajouté par application des dispositions du présent article au prix effectivement payé ou à payer sera fondé exclusivement sur des données objectives et quantifiables.

4. Pour la détermination de la valeur en douane, aucun élément ne sera ajouté au prix effectivement payé ou à payer, à l’exception de ceux qui sont prévus par le présent article.

Art. 9

1. Lorsqu’il sera nécessaire de convertir une monnaie pour déterminer la valeur en douane, le taux de change à utiliser sera celui qui aura été dûment publié par les autorités compétentes du pays d’importation concerné et reflétera de façon aussi effective que possible, pour chaque période couverte par une telle publication, la valeur courante de cette monnaie dans les transactions commerciales, exprimée dans la monnaie du pays d’importation.

2. Le taux de conversion à utiliser sera celui en vigueur au moment de l’exportation ou au moment de l’importation, selon ce qui sera prévu par chaque Membre.

Art. 10

Tous les renseignements qui seraient de nature confidentielle, ou qui seraient fournis à titre confidentiel aux fins de l’évaluation en douane, seront traités comme strictement confidentiels par les autorités concernées qui ne les divulgueront pas sans l’autorisation expresse de la personne ou du gouvernement qui les aura fournis, sauf dans la mesure où elles pourraient être tenues de le faire dans le cadre de procédures judiciaires.

Art. 11

1. La législation de chaque Membre prévoira un droit d’appel n’entraînant aucune pénalité, concernant toute détermination de la valeur en douane, pour l’importateur ou toute autre personne qui pourrait être redevable des droits.

2. Un premier droit d’appel n’entraînant aucune pénalité pourra être ouvert devant une instance de l’administration des douanes ou un organe indépendant, mais la législation de chaque Membre prévoira un droit d’appel n’entraînant aucune pénalité devant une instance judiciaire.

3. Notification de la décision rendue en appel sera faite à l’appelant et les raisons de la décision seront exposées par écrit. L’appelant sera également informé de tous droits éventuels à un appel ultérieur.

Art. 12

Les lois, règlements, décisions judiciaires et décisions administratives d’application générale donnant effet au présent accord seront publiés par le pays d’importation concerné conformément à l’art. X du GATT de 1994.

Art. 13

Si, au cours de la détermination de la valeur en douane de marchandises importées, il devient nécessaire de différer la détermination définitive de cette valeur, l’importateur des marchandises pourra néanmoins les retirer de la douane, à condition de fournir, si demande lui en est faite, une garantie suffisante sous la forme d’une caution, d’un dépôt ou d’un autre instrument approprié, couvrant l’acquittement des droits de douane dont les marchandises pourront en définitive être passibles. La législation de chaque Membre prévoira des dispositions applicables dans ces circonstances.

Art. 14

Les notes figurant à l’Annexe I du présent accord font partie intégrante de cet accord, et les articles de l’Accord doivent être lus et appliqués conjointement avec les notes qui s’y rapportent. Les Annexes II et III font également partie intégrante du présent accord.

Art. 15

1. Dans le présent accord,

a)
l’expression «valeur en douane des marchandises importées», s’entend de la valeur des marchandises déterminée en vue de la perception de droits de douane ad valorem sur les marchandises importées;
b)
l’expression «pays d’importation» s’entend du pays ou territoire douanier d’importation; et
c)
le terme «produites» signifie également cultivées, fabriquées ou extraites.

2. Dans le présent accord,

a)
l’expression «marchandises identiques» s’entend des marchandises qui sont les mêmes à tous égards, y compris les caractéristiques physiques, la qualité et la réputation. Des différences d’aspect mineures n’empêcheraient pas des marchandises conformes par ailleurs à la définition d’être considérées comme identiques;
b)
l’expression «marchandises similaires» s’entend des marchandises qui, sans être pareilles à tous égards, présentent des caractéristiques semblables et sont composées de matières semblables, ce qui leur permet de remplir les mêmes fonctions et d’être commercialement interchangeables. La qualité des marchandises, leur réputation et l’existence d’une marque de fabrique ou de commerce sont au nombre des facteurs à prendre en considération pour déterminer si des marchandises sont similaires;
c)
les expressions «marchandises identiques» et «marchandises similaires» ne s’appliquent pas aux marchandises qui incorporent ou comportent, selon le cas, des travaux d’ingénierie, d’étude, d’art ou de design, ou des plans et des croquis, pour lesquels aucun ajustement n’a été fait par application des dispositions du par. 1 b) iv) de l’art. 8 du fait que ces travaux ont été exécutés dans le pays d’importation;
d)
des marchandises ne seront considérées comme «marchandises identiques» ou «marchandises similaires» que si elles ont été produites dans le même pays que les marchandises à évaluer;
e)
des marchandises produites par une personne différente ne seront prises en considération que s’il n’existe pas de marchandises identiques ou de marchandises similaires, selon le cas, produites par la même personne que les marchandises à évaluer.

3. Dans le présent accord, l’expression «marchandises de la même nature ou de la même espèce» s’entend des marchandises classées dans un groupe ou une gamme de marchandises produites par une branche de production particulière ou un secteur particulier d’une branche de production, et comprend les marchandises identiques ou similaires.

4. Aux fins du présent accord, des personnes ne seront réputées être liées que

a)
si l’une fait partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre, et réciproquement,
b)
si elles ont juridiquement la qualité d’associés,
c)
si l’une est l’employeur de l’autre,
d)
si une personne quelconque possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 pour cent ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote, de l’une et de l’autre,
e)
si l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement,
f)
si toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne,
g)
si, ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne, ou
h)
si elles sont membres de la même famille.

5. Les personnes qui sont associées en affaires entre elles du fait que l’une est l’agent, le distributeur ou le concessionnaire exclusif de l’autre, quelle que soit la désignation employée, seront réputées être liées aux fins du présent accord si elles répondent à l’un des critères énoncés au par. 4.

Art. 16

Sur demande présentée par écrit, l’importateur aura le droit de se faire remettre par l’administration des douanes du pays d’importation une explication écrite de la manière dont la valeur en douane des marchandises importées par lui aura été déterminée.

Art. 17
Art. 18 Institutions

1. Il est institué un Comité de l’évaluation en douane (dénommé dans le présent accord le «Comité»), composé de représentants de chacun des Membres. Le Comité élira son Président et se réunira normalement une fois l’an, ou selon les modalités envisagées par les dispositions pertinentes du présent accord, afin de ménager aux Membres la possibilité de procéder à des consultations sur les questions concernant l’administration du système d’évaluation en douane par tout Membre, dans la mesure où elle pourrait affecter le fonctionnement dudit accord ou la réalisation de ses objectifs, et afin d’exercer les autres attributions qui pourront lui être confiées par les Membres. Le Secrétariat de l’OMC assurera le secrétariat du Comité.

2. Il sera institué un Comité technique de l’évaluation en douane (dénommé dans le présent accord le «Comité technique»), placé sous les auspices du Conseil de coopération douanière (dénommé dans le présent accord le «CCD»), qui exercera les attributions énoncées à l’Annexe II du présent accord et s’acquittera de ses fonctions conformément aux règles de procédure reprises dans ladite annexe.

Art. 19 Consultations et règlement des différends
Art. 20
Art. 21 Réserves
Art. 22 Législation nationale
Art. 23 Examen
Art. 24 Secrétariat
Art. 1 Champ d’application – Définitions

1. Le présent accord s’appliquera à toutes les activités d’inspection avant expédition menées sur le territoire de Membres, que de telles activités soient confiées par contrat ou prescrites par le gouvernement, ou tout organisme public, d’un Membre.

2. L’expression «Membre utilisateur» s’entend d’un Membre dont le gouvernement ou tout organisme public confie par contrat ou prescrit des activités d’inspection avant expédition.

3. Les activités d’inspection avant expédition sont toutes les activités en rapport avec la vérification de la qualité, de la quantité, du prix, y compris le taux de change et les conditions financières, et/ou de la classification douanière des marchandises destinées à être exportées vers le territoire du Membre utilisateur.

4. L’expression «entité d’inspection avant expédition» désigne toute entité qu’un Membre a recrutée par contrat ou dont il a prescrit l’emploi pour mener des activités d’inspection avant expédition.1


1 Il est entendu que cette disposition n’oblige pas les Membres à autoriser les entités publiques d’autres Membres àmener des activités d’inspection avant expédition sur leur territoire.

Art. 2 Obligations des Membres utilisateurs

Non-discrimination

1. Les Membres utilisateurs feront en sorte que les activités d’inspection avant expédition soient menées d’une manière non discriminatoire, et que les procédures et critères utilisés dans la conduite de ces activités soient objectifs et soient appliqués sur une base égale à tous les exportateurs touchés par de telles activités. Ils feront en sorte que tous les inspecteurs des entités d’inspection avant expédition qu’ils ont recrutées par contrat ou dont ils ont prescrit l’emploi effectuent l’inspection de façon uniforme.

Prescriptions gouvernementales

2. Les Membres utilisateurs feront en sorte qu’au cours des activités d’inspection avant expédition en rapport avec leurs lois, réglementations et prescriptions, les dispositions du par. 4 de l’art. III du GATT de 1994 soient respectées dans la mesure où elles sont pertinentes.

Lieu de l’inspection

3. Les Membres utilisateurs feront en sorte que toutes les activités d’inspection avant expédition, y compris la délivrance d’un accusé de bien-trouvé ou d’une note de non-délivrance, soient menées sur le territoire douanier à partir duquel les marchandises sont exportées ou, si l’inspection ne peut pas être effectuée sur ce territoire douanier étant donné la nature complexe des produits en question, ou si les deux parties en conviennent, sur le territoire douanier où les marchandises sont fabriquées.

Normes

4. Les Membres utilisateurs feront en sorte que les inspections de la quantité et de la qualité soient effectuées conformément aux normes définies par le vendeur et l’acheteur dans le contrat d’achat et que, en l’absence de telles normes, les normes internationales pertinentes1 soient d’application.

Transparence

5. Les Membres utilisateurs feront en sorte que les activités d’inspection avant expédition soient menées d’une manière transparente.

6. Les Membres utilisateurs feront en sorte que, lorsqu’ils seront contactés pour la première fois par les exportateurs, les entités d’inspection avant expédition fournissent à ceux-ci une liste de tous les renseignements qui leur sont nécessaires pour se conformer aux prescriptions concernant l’inspection. Lorsque les exportateurs leur en feront la demande, les entités d’inspection avant expédition fourniront les renseignements proprement dits. Dans ces renseignements seront inclus une indication des lois et réglementations des Membres utilisateurs en rapport avec les activités d’inspection avant expédition, ainsi que les procédures et critères utilisés à des fins d’inspection et de vérification des prix et des taux de change, les droits des exportateurs à l’égard des entités d’inspection et les procédures de recours énoncées au par. 21. Les règles de procédure additionnelles ou les modifications des procédures existantes ne seront pas appliquées à une expédition à moins que l’exportateur concerné ne soit informé de ces modifications au moment où la date de l’inspection est fixée. Toutefois, dans des situations d’urgence des types visés aux art. XX et XXI du GATT de 1994, de telles règles additionnelles ou modifications pourront être appliquées à une expédition avant que l’exportateur en ait été informé. Cette assistance ne relèvera toutefois pas les exportateurs de leurs obligations en ce qui concerne le respect des réglementations d’importation des Membres utilisateurs.

7. Les Membres utilisateurs feront en sorte que les renseignements visés au par. 6 soient mis à la disposition des exportateurs d’une manière commode, et que les bureaux d’inspection avant expédition des entités d’inspection avant expédition servent de points d’information où ces renseignements seront accessibles.

8. Les Membres utilisateurs publieront dans les moindres délais toutes les lois et réglementations applicables en rapport avec les activités d’inspection avant expédition, de manière à permettre aux autres gouvernements et aux commerçants d’en prendre connaissance.

Protection des renseignements commerciaux confidentiels

9. Les Membres utilisateurs feront en sorte que les entités d’inspection avant expédition traitent tous les renseignements reçus au cours de l’inspection avant expédition comme des renseignements commerciaux confidentiels dans la mesure où ces renseignements ne sont pas déjà publiés, généralement accessibles à des tiers, ou du domaine public. Les Membres utilisateurs feront en sorte que les entités d’inspection avant expédition appliquent des procédures à cette fin.

10. Les Membres utilisateurs fourniront des renseignements aux Membres, sur demande, au sujet des mesures qu’ils prennent pour donner effet au par. 9. Les dispositions du présent paragraphe n’obligeront pas un Membre à révéler des renseignements confidentiels dont la divulgation compromettrait l’efficacité des programmes d’inspection avant expédition ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’entreprises publiques ou privées.

11. Les Membres utilisateurs feront en sorte que les entités d’inspection avant expédition ne divulguent pas de renseignements commerciaux confidentiels à des tiers; il est entendu toutefois que les entités d’inspection avant expédition pourront partager des renseignements de ce type avec les entités publiques qui les ont recrutées par contrat ou qui ont prescrit leur emploi. Les Membres utilisateurs feront en sorte que les renseignements commerciaux confidentiels qu’ils reçoivent des entités d’inspection avant expédition qu’ils ont recrutées par contrat ou dont ils ont prescrit l’emploi soient protégés de manière adéquate. Les entités d’inspection avant expédition ne partageront les renseignements commerciaux confidentiels avec les gouvernements qui les ont recrutées par contrat ou qui ont prescrit leur emploi que dans la mesure où de tels renseignements sont habituellement requis pour les lettres de crédit ou autres formes de paiement, à des fins douanières, pour l’octroi de licences d’importation ou pour le contrôle des changes.

12. Les Membres utilisateurs feront en sorte que les entités d’inspection avant expédition ne demandent pas aux exportateurs de fournir des renseignements sur les éléments ci-après:

a)
données de fabrication concernant des procédés brevetés, faisant l’objet de licences ou non divulgués, ou des procédés pour lesquels une demande de brevet a été déposée;
b)
données techniques non publiées autres que les données nécessaires pour prouver la conformité aux règlements techniques ou aux normes;
c)
fixation des prix intérieurs, y compris les coûts de fabrication;
d)
niveaux des bénéfices;
e)
modalités des contrats entre les exportateurs et leurs fournisseurs, à moins qu’il ne soit pas possible autrement pour l’entité d’effectuer l’inspection en question. Dans de tels cas, l’entité ne demandera que les renseignements nécessaires à cette fin.

13. Pour illustrer un cas précis, l’exportateur pourra, de sa propre initiative, divulguer les renseignements visés au par. 12 que les sociétés d’inspection avant expédition ne demandent pas autrement.

Conflits d’intérêt

14. Les Membres utilisateurs feront en sorte que les entités d’inspection avant expédition, tenant compte également des dispositions des par. 9 à 13 concernant la protection des renseignements commerciaux confidentiels, appliquent des procédures visant à éviter les conflits d’intérêt:

a)
entre des entités d’inspection avant expédition et toutes entités liées aux entités d’inspection avant expédition en question, y compris toutes entités dans lesquelles ces dernières ont un intérêt financier ou commercial ou toutes entités qui ont un intérêt financier dans les entités d’inspection avant expédition en question, et dont les entités d’inspection avant expédition doivent inspecter les expéditions;
b)
entre des entités d’inspection avant expédition et toutes autres entités, y compris d’autres entités soumises à l’inspection avant expédition, à l’exception des entités publiques confiant par contrat ou prescrivant les inspections;
c)
avec des services d’entités d’inspection avant expédition se livrant à des activités autres que celles qui sont nécessaires au déroulement du processus d’inspection.

Retards

15. Les Membres utilisateurs feront en sorte que les entités d’inspection avant expédition évitent des retards indus dans l’inspection des expéditions. Les Membres utilisateurs feront en sorte que, une fois qu’une entité d’inspection avant expédition et un exportateur seront convenus d’une date pour l’inspection, l’entité d’inspection avant expédition procède à l’inspection à cette date, à moins que celle-ci ne soit modifiée d’un commun accord entre l’exportateur et l’entité d’inspection avant expédition, ou que l’entité d’inspection avant expédition n’en soit empêchée par l’exportateur ou par une force majeure.2

16. Les Membres utilisateurs feront en sorte que, après réception des documents finals et achèvement de l’inspection, les entités d’inspection avant expédition soit délivrent un accusé de bien-trouvé, soit donnent par écrit une explication détaillée des raisons pour lesquelles celui-ci n’est pas délivré, et ce dans un délai de cinq jours ouvrables. Les Membres utilisateurs feront en sorte que, dans le deuxième cas, les entités d’inspection avant expédition donnent aux exportateurs la possibilité de présenter leurs vues par écrit, et, si les exportateurs le leur demandent, prennent les dispositions nécessaires pour procéder à une réinspection le plus tôt possible, à une date mutuellement satisfaisante.

17. Les Membres utilisateurs feront en sorte que, chaque fois que les exportateurs le leur demandent, les entités d’inspection avant expédition procèdent, avant la date de l’inspection matérielle, à une vérification préliminaire du prix et, le cas échéant, du taux de change, sur la base du contrat passé entre l’exportateur et l’importateur, de la facture pro forma et, le cas échéant, de la demande d’autorisation d’importer. Les Membres utilisateurs feront en sorte qu’un prix ou un taux de change qui a été accepté par une entité d’inspection avant expédition sur la base d’une telle vérification préliminaire ne soit pas remis en question, pour autant que les marchandises soient conformes au document d’importation et/ou à la licence d’importation. Ils feront en sorte qu’une fois faite cette vérification préliminaire, les entités d’inspection avant expédition informent immédiatement les exportateurs par écrit qu’elles ont accepté le prix et/ou le taux de change ou donnent par écrit une explication détaillée des raisons pour lesquelles elles ne les ont pas acceptés.

18. Les Membres utilisateurs feront en sorte que, pour éviter les retards de paiement, les entités d’inspection avant expédition envoient aussi rapidement que possible aux exportateurs ou aux représentants qu’ils auront désignés un accusé de bien-trouvé.

19. Les Membres utilisateurs feront en sorte que, en cas d’erreur d’écriture dans l’accusé de bien-trouvé, les entités d’inspection avant expédition corrigent l’erreur et fassent part de la correction aux parties intéressées aussi rapidement que possible.

Vérification des prix

20. Les Membres utilisateurs feront en sorte que, pour éviter la surfacturation et la sous-facturation et la fraude, les entités d’inspection avant expédition procèdent à la vérification des prix3 conformément aux directives ci-après:

a)
les entités d’inspection avant expédition ne rejetteront un prix figurant dans un contrat entre un exportateur et un importateur que si elles peuvent démontrer que leurs constatations d’un prix insatisfaisant sont fondées sur un processus de vérification qui est conforme aux critères énoncés aux al.s b) à e);
b)
l’entité d’inspection avant expédition se fondera, pour sa comparaison des prix aux fins de la vérification du prix à l’exportation, sur le(s) prix de marchandises identiques ou similaires offertes à l’exportation par le même pays d’exportation au même moment ou à peu près au même moment, dans des conditions de vente concurrentielles et comparables, en conformité avec les pratiques commerciales courantes et net(s) de tout rabais normalement applicable. Cette comparaison sera fondée sur ce qui suit:
i)
seuls les prix offrant une base valable de comparaison seront utilisés, compte tenu des facteurs économiques pertinents propres au pays d’importation et à un ou des pays utilisés pour la comparaison des prix;
ii)
l’entité d’inspection avant expédition ne se fondera pas sur le prix de marchandises offertes à l’exportation à destination de pays d’importation différents pour imposer arbitrairement à l’expédition considérée le prix le plus bas;
iii)
l’entité d’inspection avant expédition tiendra compte des éléments spécifiques énumérés à l’al. c);
iv)
à n’importe quelle phase du processus décrit ci-dessus, l’entité d’inspection avant expédition ménagera à l’exportateur une possibilité d’expliquer son prix;
c)
lorsqu’elles procéderont à la vérification du prix, les entités d’inspection avant expédition tiendront dûment compte des modalités du contrat de vente et des facteurs d’ajustement généralement applicables relatifs à la transaction; ces facteurs comprendront, mais pas exclusivement, le niveau commercial et le volume de la vente, les périodes et les conditions de livraison, les clauses de révision des prix, les spécifications en matière de qualité, les caractéristiques spéciales du modèle, les spécifications particulières en matière d’expédition ou d’emballage, le volume de la commande, les ventes au comptant, les influences saisonnières, les droits de licence ou autres redevances au titre de la propriété intellectuelle, et les services rendus dans le cadre du contrat s’ils ne sont pas habituellement facturés à part; ils comprendront également certains éléments en rapport avec le prix fixé par l’exportateur, tels que la relation contractuelle entre l’exportateur et l’importateur;
d)
la vérification des frais de transport portera uniquement sur le prix correspondant au mode de transport utilisé qui est pratiqué dans le pays d’exportation, conformément à ce qui aura été convenu dans le contrat de vente;
e)
les éléments ci-après ne seront pas utilisés aux fins de la vérification du prix:
i)
prix de vente, dans le pays d’importation, de marchandises produites dans ce pays;
ii)
prix de marchandises à l’exportation en provenance d’un pays autre que le pays d’exportation;
iii)
coût de production;
iv)
prix ou valeurs arbitraires ou fictifs.

Procédures de recours

21. Les Membres utilisateurs feront en sorte que les entités d’inspection avant expédition établissent des procédures leur permettant de recevoir et d’examiner des plaintes des exportateurs et de prendre des décisions à leur sujet, et que des renseignements sur ces procédures soient mis à la disposition des exportateurs conformément aux dispositions des par. 6 et 7. Les Membres utilisateurs feront en sorte que les procédures soient élaborées et appliquées conformément aux directives ci-après:

a)
les entités d’inspection avant expédition désigneront un ou plusieurs agents qui seront disponibles, pendant les heures de bureau normales, dans chaque ville ou port dans lesquels elles ont un bureau administratif d’inspection avant expédition pour recevoir et examiner les recours ou plaintes des exportateurs et rendre des décisions à leur sujet;
b)
les exportateurs communiqueront par écrit à l’agent ou aux agents désignés les éléments concernant la transaction spécifique en cause, la nature de la plainte et une proposition de solution;
c)
l’agent ou les agents désignés examineront avec compréhension les plaintes des exportateurs et rendront une décision aussitôt que possible après réception de la documentation mentionnée à l’al. b).

Dérogation

22. Par dérogation aux dispositions de l’art. 2, les Membres utilisateurs prévoiront que les expéditions, à l’exception des expéditions partielles, dont la valeur est inférieure à une valeur minimale applicable à de telles expéditions telle qu’elle aura été définie par le Membre utilisateur ne seront pas inspectées, sauf dans des circonstances exceptionnelles. Cette valeur minimale fera partie des renseignements fournis aux exportateurs en vertu des dispositions du par. 6.


1 Une norme internationale est une norme adoptée par un organisme gouvernemental ou non gouvernemental ouvert à tous les Membres, dont l’une des activités reconnues se situe dans le domaine de la normalisation.
2 Il est entendu que, aux fins du présent accord, la «force majeure» aura le sens de «contrainte ou coercition irrésistible, suite d’événements imprévisibles dispensant d’exécuter un contrat».
3 Les obligations des Membres utilisateurs en ce qui concerne les services des entités d’inspection avant expédition en relation avec l’évaluation en douane seront les obligations qu’ils ont acceptées dans le GATT de 1994 et les autres Accords commerciaux multilatéraux figurant à l’Annexe 1A de l’Accord sur l’OMC.

Art. 3 Obligations des Membres exportateurs

Non-discrimination

1. Les Membres exportateurs feront en sorte que leurs lois et réglementations en rapport avec les activités d’inspection avant expédition soient appliquées d’une manière non discriminatoire.

Transparence

2. Les Membres exportateurs publieront dans les moindres délais toutes les lois et réglementations applicables en rapport avec les activités d’inspection avant expédition, de manière à permettre aux autres gouvernements et aux commerçants d’en prendre connaissance.

Assistance technique

3. Les Membres exportateurs s’offriront à fournir aux Membres utilisateurs, si demande leur en est faite, une assistance technique visant à la réalisation des objectifs du présent accord à des conditions mutuellement convenues.1


1 Il est entendu que cette assistance technique pourra être fournie sur une base bilatérale, plurilatérale ou multilatérale.

Art. 4 Procédures d’examen indépendant

Les Membres encourageront les entités d’inspection avant expédition et les exportateurs à chercher une solution mutuelle à leurs différends. Toutefois, deux jours ouvrables après le dépôt de la plainte conformément aux dispositions du par. 21 de l’art. 2, l’une ou l’autre partie pourra demander un examen indépendant du différend. Les Membres prendront toutes mesures raisonnables en leur pouvoir pour faire en sorte que les procédures ci-après soient établies et appliquées à cette fin:

a)
ces procédures seront administrées par une entité indépendante constituée conjointement par une organisation représentant les entités d’inspection avant expédition et une organisation représentant les exportateurs aux fins du présent accord;
b)
l’entité indépendante mentionnée à l’al. a) établira une liste d’experts, comprenant:
i)
une section dans laquelle figureront des membres désignés par une organisation représentant les entités d’inspection avant expédition;
ii)
une section dans laquelle figureront des membres désignés par une organisation représentant les exportateurs;
iii)
une section dans laquelle figureront des experts commerciaux indépendants, désignés par l’entité indépendante mentionnée à l’al. a).
La répartition géographique des experts figurant sur cette liste sera telle qu’elle permettra de traiter rapidement tout différend soulevé dans le cadre de ces procédures. Cette liste sera établie dans un délai de deux mois à compter de l’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC et sera mise à jour chaque année. Cette liste sera mise à la disposition du public. Elle sera notifiée au Secrétariat et distribuée à tous les Membres;
c)
un exportateur ou une entité d’inspection avant expédition souhaitant soulever un différend contactera l’entité indépendante mentionnée à l’al. a) et demandera la création d’un groupe spécial. L’entité indépendante sera responsable de l’établissement du groupe spécial. Ce groupe spécial sera composé de trois membres. Les membres du groupe spécial seront choisis de manière à éviter des frais et retards non nécessaires. Le premier sera choisi dans la section i) de la liste susmentionnée par l’entité d’inspection avant expédition concernée, sous réserve que ce membre n’ait pas d’attache avec ladite entité. Le deuxième membre sera choisi dans la section ii) de la liste susmentionnée par l’exportateur concerné, sous réserve que ce membre n’ait pas d’attache avec ledit exportateur. Le troisième membre sera choisi dans la section iii) de la liste susmentionnée par l’entité indépendante mentionnée à l’al. a). Aucune objection ne sera opposée à un expert commercial indépendant choisi dans la section iii) de la liste susmentionnée;
d)
l’expert commercial indépendant choisi dans la section iii) de la liste susmentionnée assumera les fonctions de président du groupe spécial. L’expert commercial indépendant prendra les décisions nécessaires pour assurer un règlement rapide du différend par le groupe spécial, par exemple sur le point de savoir si les faits de la cause exigent que les membres du groupe spécial se réunissent et, dans l’affirmative, à quel endroit une telle réunion devrait se tenir, compte tenu du lieu de l’inspection en question;
e)
si les parties au différend en conviennent ainsi, un expert commercial indépendant pourrait être choisi dans la section iii) de la liste susmentionnée par l’entité indépendante mentionnée à l’alinéa a) pour examiner le différend en question. Cet expert prendra les décisions nécessaires pour assurer un règlement rapide du différend, par exemple en tenant compte du lieu de l’inspection en question;
f)
l’objet de l’examen sera d’établir si, au cours de l’inspection en cause, les parties au différend se sont conformées aux dispositions du présent accord. Les procédures se dérouleront rapidement et offriront aux deux parties la possibilité de présenter leurs vues en personne ou par écrit;
g)
les décisions d’un groupe spécial composé de trois membres seront prises par un vote à la majorité. La décision sur le différend sera rendue dans un délai de huit jours ouvrables à compter de la demande d’examen indépendant et sera communiquée aux parties au différend. Ce délai pourrait être prolongé si les parties au différend en sont d’accord. Le groupe spécial ou l’expert commercial indépendant répartira les frais, selon les particularités de l’affaire;
h)
la décision du groupe spécial sera contraignante pour l’entité d’inspection avant expédition et l’exportateur qui sont parties au différend.
Art. 5 Notification

Les Membres fourniront au Secrétariat le texte des lois et réglementations par lesquelles ils donnent effet au présent accord, ainsi que le texte de toute autre loi et réglementation en rapport avec l’inspection avant expédition, lorsque l’Accord sur l’OMC entrera en vigueur pour le Membre concerné. Aucune modification des lois et réglementations en rapport avec l’inspection avant expédition ne sera mise en oeuvre avant d’avoir été publiée officiellement. Les modifications seront notifiées au Secrétariat immédiatement après leur publication. Le Secrétariat fera savoir aux Membres que ces renseignements sont disponibles.

Art. 6 Examen

A l’expiration de la deuxième année à compter de la date d’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC et, par la suite, tous les trois ans, la Conférence ministérielle examinera les dispositions, la mise en oeuvre et le fonctionnement du présent accord, en tenant compte de ses objectifs et de l’expérience de son fonctionnement. A l’issue de ces examens, la Conférence ministérielle pourra modifier les dispositions de l’Accord.

Art. 7 Consultations

Les Membres entreront en consultations avec les Membres qui en feront la demande au sujet de toute question concernant le fonctionnement du présent accord. Dans ces cas, les dispositions de l’art. XXII du GATT de 1994, telles qu’elles sont précisées et mises en application par le Mémorandum d’accord sur le règlement des différends1, sont applicables au présent accord.


1 Annexe 2

Art. 8 Règlement des différends

Tout différend entre Membres concernant le fonctionnement du présent accord sera assujetti aux dispositions de l’art. XXIII du GATT de 1994, telles qu’elles sont précisées et mises en application par le Mémorandum d’accord sur le règlement des différends1.


1 Annexe 2

Art. 9 Dispositions finales
Art. 1 Règles d’origine
Art. 2 Disciplines applicables pendant la période de transition

Jusqu’à ce que le programme de travail pour l’harmonisation des règles d’origine défini dans la Partie IV soit achevé, les Membres veilleront à ce qui suit:

a)
lorsqu’ils établiront des déterminations administratives d’application générale, les conditions à satisfaire seront clairement définies. En particulier:
i)
dans les cas où le critère du changement de classification tarifaire sera appliqué, une telle règle d’origine, et toute exception à la règle, devront indiquer clairement les sous-positions ou positions de la nomenclature tarifaire qui sont visées par la règle;
ii)
dans les cas où le critère du pourcentage ad valorem sera appliqué, la méthode de calcul de ce pourcentage sera également indiquée dans les règles d’origine;
iii)
dans les cas où le critère de l’opération de fabrication ou d’ouvraison sera prescrit, l’opération qui conférera son origine à la marchandise en question sera indiquée de manière précise;
b)
nonobstant la mesure ou l’instrument de politique commerciale auxquels elles seront liées, leurs règles d’origine ne seront pas utilisées comme des instruments visant à favoriser, directement ou indirectement, la réalisation des objectifs en matière de commerce;
c)
les règles d’origine ne créeront pas en soi d’effets de restriction, de distorsion ou de désorganisation du commerce international. Elles n’imposeront pas de prescriptions indûment rigoureuses ni n’exigeront, comme condition préalable à la détermination du pays d’origine, le respect d’une certaine condition non liée à la fabrication ou à l’ouvraison. Toutefois, les coûts non directement liés à la fabrication ou à l’ouvraison pourront être pris en compte aux fins d’application du critère du pourcentage ad valorem, conformément à l’al. a);
d)
les règles d’origine qu’ils appliqueront aux importations et aux exportations ne seront pas plus strictes que celles qu’ils appliqueront pour déterminer si une marchandise est ou non d’origine nationale et ils n’établiront pas de discrimination entre les autres Membres, quelle que soit l’affiliation des fabricants de la marchandise en question1;
e)
leurs règles d’origine seront administrées d’une manière cohérente, uniforme, impartiale et raisonnable;
f)
leurs règles d’origine seront fondées sur un critère positif. Les règles d’origine qui énonceront ce qui ne conférera pas l’origine (critère négatif) pourront être admises comme élément de clarification d’un critère positif ou dans les cas particuliers où une détermination positive de l’origine ne sera pas nécessaire;
g)
leurs lois, réglementations, et décisions judiciaires et administratives d’application générale concernant les règles d’origine seront publiées comme si elles étaient soumises aux dispositions du par. 1 de l’art. X du GATT de 1994 et conformément à celles-ci;
h)
à la demande d’un exportateur, d’un importateur ou de toute personne ayant des motifs valables, des appréciations de l’origine qu’ils attribueraient à une marchandise seront fournies aussitôt que possible, mais 150 jours au plus tard2 après qu’une telle appréciation aura été demandée, à condition que tous les éléments nécessaires aient été communiqués. Les demandes d’appréciations seront acceptées avant que les échanges de la marchandise en question ne commencent et pourront être acceptées à tout moment par la suite. Les appréciations demeureront valables trois ans, sous réserve que les faits sur lesquels elles auront été fondées et que les conditions dans lesquelles elles auront été effectuées, y compris les règles d’origine, demeurent comparables. A condition que les parties concernées en soient informées à l’avance, les appréciations ne seront plus valables lorsqu’une décision qui leur sera contraire sera rendue dans le cadre d’une révision prévue à l’al. j). Les appréciations seront rendues publiques sous réserve des dispositions de l’al. k);
i)
lorsqu’ils apporteront des modifications à leurs règles d’origine ou introduiront de nouvelles règles d’origine, ils n’appliqueront pas ces changements rétroactivement comme leurs lois ou réglementations le prévoiraient et sans préjudice de celles-ci;
j)
toute décision administrative qu’ils prendront en matière de détermination de l’origine pourra être révisée dans les moindres délais par des tribunaux ou selon des procédures judiciaires, arbitraux ou administratifs, indépendants de l’autorité qui aura établi la détermination, qui pourront modifier ou infirmer cette détermination;
k)
tous les renseignements qui seront de nature confidentielle ou qui seront fournis à titre confidentiel aux fins d’application des règles d’origine seront traités comme strictement confidentiels par les autorités concernées, qui ne les divulgueront pas sans l’autorisation expresse de la personne ou du gouvernement qui les aura fournis, sauf dans la mesure où leur divulgation pourra être requise dans le contexte d’une procédure judiciaire.

1 En ce qui concerne les règles d’origine appliquées aux fins des marchés publics, cette disposition ne créera pas d’obligations en sus de celles qui sont déjà assumées par les Membres au titre du GATT de 1994.
2 En ce qui concerne les demandes faites pendant la première année à compter de la date d’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC, les Membres seront seulement tenus de fournir ces appréciations aussitôt que possible.

Art. 3 Disciplines applicables après la période de transition
Art. 4 Institutions

1. Il est institué un Comité des règles d’origine (dénommé dans le présent accord le «Comité») composé des représentants de chacun des Membres. Le Comité élira son Président et se réunira selon qu’il sera nécessaire, mais au moins une fois l’an, afin de ménager aux Membres la possibilité de procéder à des consultations sur les questions concernant le fonctionnement des Parties I, II, III et IV ou la réalisation des objectifs définis dans ces Parties, et afin d’exercer les autres attributions qui lui seront confiées en vertu du présent accord ou par le Conseil du commerce des marchandises. Dans les cas où cela sera approprié, le Comité demandera des renseignements et des avis au Comité technique visé au par. 2 sur les questions en rapport avec le présent accord. Le Comité pourra aussi demander au Comité technique d’effectuer les autres travaux qu’il jugera appropriés pour la réalisation des objectifs susmentionnés du présent accord. Le Secrétariat de l’OMC assurera le secrétariat du Comité;

2. Il sera institué un Comité technique des règles d’origine (dénommé dans le présent accord le «Comité technique»), placé sous les auspices du Conseil de coopération douanière (CCD), ainsi qu’il est indiqué à l’Annexe I. Le Comité technique effectuera les travaux techniques prévus dans la Partie IV et prescrits à l’Annexe I. Dans les cas où cela sera approprié, le Comité technique demandera des renseignements et des avis au Comité sur les questions en rapport avec le présent accord. Il pourra aussi demander au Comité d’effectuer les autres travaux qu’il jugera appropriés pour la réalisation des objectifs susmentionnés de l’Accord. Le Secrétariat du CCD assurera le secrétariat du Comité technique.

Art. 5 Information et procédures de modification et d’introduction de nouvelles règles d’origine

1. Chaque Membre communiquera au Secrétariat, dans un délai de 90 jours après la date à laquelle l’Accord sur l’OMC entrera en vigueur pour lui, ses règles d’origine et ses décisions judiciaires et administratives d’application générale concernant les règles d’origine applicables à cette date. Si, par inadvertance, une règle d’origine n’a pas été communiquée, le Membre concerné la communiquera immédiatement après que ce fait sera connu. Des listes des informations reçues et pouvant être consultées au Secrétariat seront distribuées aux Membres par celui-ci.

2. Pendant la période visée à l’art. 2, les Membres qui apporteront des modifications autres que de minimis à leurs règles d’origine, ou qui introduiront de nouvelles règles d’origine qui, aux fins du présent article, comprendront toute règle d’origine visée au par. 1 et non communiquée au Secrétariat, feront paraître un avis à cet effet au moins 60 jours avant l’entrée en vigueur de la règle modifiée ou nouvelle, de manière que les parties intéressées puissent avoir connaissance de leur intention de modifier une règle d’origine ou d’introduire une nouvelle règle d’origine, à moins que des circonstances exceptionnelles n’apparaissent ou ne risquent d’apparaître pour un Membre. Dans ces circonstances exceptionnelles, ledit Membre publiera la règle modifiée ou nouvelle aussitôt que possible.

Art. 6 Examen

1. Le Comité procédera chaque année à un examen de la mise en oeuvre et du fonctionnement des Parties II et III du présent accord eu égard à ses objectifs. Le Comité informera chaque année le Conseil du commerce des marchandises des faits intervenus pendant la période sur laquelle portera cet examen.

2. Le Comité examinera les dispositions des Parties I, II et III et proposera les modifications nécessaires pour tenir compte des résultats du programme de travail pour l’harmonisation.

3. En collaboration avec le Comité technique, le Comité établira un mécanisme permettant d’étudier et de proposer des modifications à apporter aux résultats du programme de travail pour l’harmonisation, compte tenu des objectifs et principes énoncés à l’art. 9. Il pourra s’agir notamment des cas où les règles devront être rendues plus pratiques ou devront être actualisées pour tenir compte des nouveaux procédés de production résultant d’un changement technologique.

Art. 7 Consultations

Les dispositions de l’art. XXII du GATT de 1994, telles qu’elles sont précisées et mises en application par le Mémorandum d’accord sur le règlement des différends1, sont applicables au présent accord.


1 Annexe 2

Art. 8 Règlement des différends
Art. 9 Objectifs et principes
Art. 1 Dispositions générales

1. Aux fins du présent accord, les formalités de licences d’importation sont, par définition, les procédures administratives1 utilisées pour l’application de régimes de licences d’importation qui exigent, comme condition préalable à l’importation sur le territoire douanier du Membre importateur, la présentation à l’organe administratif compétent d’une demande ou d’autres documents (distincts des documents requis aux fins douanières).

2. Les Membres feront en sorte que les procédures administratives utilisées pour mettre en oeuvre des régimes de licences d’importation soient conformes aux dispositions pertinentes du GATT de 1994, de ses annexes et de ses protocoles, telles qu’elles sont interprétées par le présent accord, en vue d’empêcher les distorsions des courants d’échanges qui pourraient résulter d’une application inappropriée de ces procédures, compte tenu des objectifs de développement économique et des besoins des finances et du commerce des pays en développement Membres.2

3. Les règles relatives aux procédures de licences d’importation seront neutres dans leur application et administrées de manière juste et équitable.

4.
a) Les règles et tous les renseignements concernant les procédures de présentation des demandes, y compris les conditions de recevabilité des personnes, entreprises ou institutions à présenter de telles demandes, l’organe (les organes) administratif(s) auquel (auxquels) s’adresser, ainsi que les listes des produits soumis à licence, seront reproduits dans les publications notifiées au Comité des licences d’importation visé à l’art. 4 (dénommé dans le présent accord le «Comité»), de façon à permettre aux gouvernements3 et aux commerçants d’en prendre connaissance. Ces données seront publiées, chaque fois que cela sera possible dans la pratique, 21 jours avant la date où la prescription prendra effet et en aucun cas après cette date. Toute exception ou dérogation aux règles relatives aux procédures de licences ou aux listes des produits soumis à licence, ou toute modification de ces règles ou de ces listes, sera également publiée de la même manière et dans les mêmes délais que ceux qui sont spécifiés ci-dessus. Des exemplaires de ces publications seront aussi mis à la disposition du Secrétariat.
b)
La possibilité sera donnée aux Membres qui désirent présenter des observations par écrit de discuter de celles-ci si demande leur en est faite. Le Membre concerné prendra dûment en considération ces observations et les résultats des discussions.

5. Les formules de demande, et le cas échéant de renouvellement, seront aussi simples que possible. Les documents et renseignements jugés strictement nécessaires au bon fonctionnement du régime de licences pourront être exigés lors de la demande.

6. Les procédures de demande, et le cas échéant de renouvellement, seront aussi simples que possible. Les requérants devraient disposer d’un délai raisonnable pour la présentation de demandes de licences. Lorsqu’une date de clôture aura été fixée, le délai devrait être d’au moins 21 jours, avec possibilité de prorogation dans les cas où le nombre de demandes reçues dans ce délai sera insuffisant. Les requérants n’auront à s’adresser, pour ce qui concerne leurs demandes, qu’à un seul organe administratif. Dans les cas où il sera strictement indispensable de s’adresser à plus d’un organe administratif, le nombre de ces organes devrait être limité à trois.

7. Aucune demande ne sera refusée en raison d’erreurs mineures dans la documentation qui ne modifient pas les renseignements de base fournis. Il ne sera infligé, pour les omissions ou erreurs dans les documents ou dans les procédures manifestement dénuées de toute intention frauduleuse ou ne constituant pas une négligence grave, aucune pénalité pécuniaire excédant la somme nécessaire pour constituer un simple avertissement.

8. Les marchandises importées sous licence ne seront pas refusées en raison d’écarts mineurs en valeur, en quantité ou en poids par rapport aux chiffres indiqués sur la licence, par suite de différences résultant du transport, de différences résultant du chargement en vrac des marchandises, ou d’autres différences mineures compatibles avec la pratique commerciale normale.

9. Les devises nécessaires au règlement des importations effectuées sous licence seront mises à la disposition des détenteurs de licences sur la même base que celle qui s’applique aux importateurs de marchandises pour lesquelles il n’est pas exigé de licence d’importation.

10. Pour ce qui est des exceptions concernant la sécurité, les dispositions de l’art. XXI du GATT de 1994 sont applicables.

11. Les dispositions du présent accord n’obligeront pas un Membre à révéler des renseignements confidentiels dont la divulgation ferait obstacle à l’application des lois, serait d’une autre manière contraire à l’intérêt public, ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’entreprises publiques ou privées.


1 Celles qui sont désignées par le terme «licences», ainsi que d’autres procédures administratives similaires.
2 Aucune disposition du présent accord ne sera réputée impliquer que la base, le champ d’application ou la durée d’une mesure mise en oeuvre par voie de licences peut être remis en question en vertu du présent accord.
3 Aux fins du présent accord, le terme «gouvernement» est réputé comprendre les autorités compétentes des Communautés européennes.

Art. 2 Licences d’importation automatiques1

1. On entend par licences d’importation automatiques les licences d’importation qui sont accordées dans tous les cas suite à la présentation d’une demande et conformément aux prescriptions du par. 2 a).

2. Outre celles des par. 1 à 11 de l’article premier et du par. 1 du présent article, les dispositions ci-après2 s’appliqueront aux procédures de licences d’importation automatiques:

a)
les procédures de licences automatiques ne seront pas administrées de façon à exercer des effets de restriction sur les importations soumises à licence automatique. Les procédures de licences automatiques seront réputées exercer des effets de restriction sur les échanges, excepté dans les conditions suivantes, entre autres:
i)
toutes les personnes, entreprises ou institutions qui remplissent les conditions légales prescrites par le Membre importateur pour effectuer des opérations d’importation portant sur des produits soumis à licence automatique ont le droit, dans des conditions d’égalité, de demander et d’obtenir des licences d’importation;
ii)
les demandes de licences peuvent être présentées n’importe quel jour ouvrable avant le dédouanement des marchandises;
iii)
les demandes de licences présentées sous une forme appropriée et complète sont approuvées immédiatement à leur réception, pour autant que cela est administrativement possible, et en tout état de cause dans un délai maximal de 10 jours ouvrables;
b)
les Membres reconnaissent que les licences d’importation automatiques peuvent être nécessaires lorsqu’il n’existe pas d’autres procédures appropriées. Les licences d’importation automatiques peuvent être maintenues aussi longtemps qu’existent les circonstances qui ont motivé leur mise en vigueur et que les objectifs administratifs recherchés ne peuvent pas être atteints de façon plus appropriée.

1 Les procédures de licences d’importation imposant le dépôt d’un cautionnement, qui n’exercent pas d’effets de restriction sur les importations, sont à considérer comme relevant des dispositions des par. 1 et 2.
2 Un pays en développement Membre, autre qu’un pays en développement Membre qui était Partie à l’Accord relatif aux procédures en matière de licences d’importation (RS 0.632.231.43), en date du 12 avril 1979, auquel les prescriptions des al. a) ii) et a) iii) causeront des difficultés spécifiques, pourra, sur notification au Comité, différer l’application des dispositions de ces alinéas pour une période qui n’excédera pas deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC pour le Membre en question.

Art. 3 Licences d’importation non automatiques

1. Les dispositions qui suivent, outre celles des par. 1 à 11 de l’article premier, s’appliqueront aux procédures de licences d’importation non automatiques. On entend par procédures de licences d’importation non automatiques les licences d’importation qui ne répondent pas à la définition énoncée au par. 1 de l’art. 2.

2. Les licences non automatiques n’exerceront pas, sur le commerce d’importation, des effets de restriction ou de distorsion s’ajoutant à ceux que causera l’introduction de la restriction. Les procédures de licences non automatiques correspondront, quant à leur champ d’application et à leur durée, à la mesure qu’elles servent à mettre en oeuvre et elles n’imposeront pas une charge administrative plus lourde que ce qui est absolument nécessaire pour administrer la mesure.

3. Dans le cas de formalités de licences destinées à d’autres fins que la mise en oeuvre de restrictions quantitatives, les Membres publieront des renseignements suffisants pour que les autres Membres et les commerçants sachent sur quelle base les licences sont accordées et/ou réparties.

4. Dans les cas où un Membre ménagera à des personnes, entreprises ou institutions la possibilité de demander des exceptions ou des dérogations à des formalités de licences, il le mentionnera dans les renseignements publiés conformément au par. 4 de l’article premier, en indiquant en outre comment présenter une telle demande et, dans la mesure du possible, dans quelles circonstances les demandes seraient prises en considération.

5.
a) Les Membres fourniront, sur demande, à tout Membre ayant un intérêt dans le commerce du produit visé, tous renseignements utiles:
i)
sur l’administration de la restriction;
ii)
sur les licences d’importation accordées au cours d’une période récente;
iii)
sur la répartition de ces licences entre les pays fournisseurs; et
iv)
dans les cas où cela sera réalisable, des statistiques des importations (en valeur et/ou en volume) concernant les produits soumis à licence d’importation. On n’attendra pas des pays en développement Membres qu’ils assument à ce titre des charges administratives ou financières additionnelles;
b)
les Membres qui administrent des contingents par voie de licences publieront le volume total et/ou la valeur totale des contingents à appliquer, leurs dates d’ouverture et de clôture, et toute modification y relative, dans les délais spécifiés au par. 4 de l’article premier et de façon à permettre aux gouvernements et aux commerçants d’en prendre connaissance;
c)
dans le cas de contingents répartis entre les pays fournisseurs, le Membre qui applique la restriction informera dans les moindres délais tous les autres Membres ayant un intérêt dans la fourniture du produit en question, de la part du contingent, exprimée en volume ou en valeur, qui est attribuée pour la période en cours aux divers pays fournisseurs, et publiera ces renseignements dans les délais spécifiés au paragraphe 4 de l’article premier et de façon à permettre aux gouvernements et aux commerçants d’en prendre connaissance;
d)
dans les cas où la situation exige que la date d’ouverture des contingents soit avancée, les renseignements visés au par. 4 de l’article premier devraient être publiés dans les délais spécifiés audit paragraphe et de façon à permettre aux gouvernements et aux commerçants d’en prendre connaissance;
e)
toutes les personnes, entreprises ou institutions qui remplissent les conditions légales et administratives prescrites par le Membre importateur auront le droit, dans des conditions d’égalité, de demander des licences et de voir leurs demandes prises en considération. Si une demande de licence n’est pas agréée, les raisons en seront communiquées, sur sa demande, au requérant, qui aura un droit d’appel ou de révision conformément à la législation ou aux procédures internes du Membre importateur;
f)
le délai d’examen des demandes ne dépassera pas, sauf impossibilité due à des raisons indépendantes de la volonté des Membres, 30 jours lorsque les demandes sont examinées au fur et à mesure de leur réception, c’est-à-dire que le premier venu est le premier servi, et 60 jours lorsqu’elles sont toutes examinées simultanément. Dans ce dernier cas, le délai d’examen des demandes sera réputé commencer le jour suivant la date de clôture du délai annoncé pour la présentation des demandes;
g)
la durée de validité des licences sera raisonnable et non d’une brièveté telle qu’elle empêcherait les importations. Elle n’empêchera pas les importations de provenance lointaine, sauf dans les cas spéciaux où les importations sont nécessaires pour faire face à des besoins à court terme imprévus;
h)
dans l’administration des contingents, les Membres n’empêcheront pas que les importations soient effectuées conformément aux licences délivrées et ne décourageront pas l’utilisation complète des contingents;
i)
lorsqu’ils délivreront des licences, les Membres tiendront compte de l’opportunité de délivrer des licences correspondant à une quantité de produits qui présente un intérêt économique;
j)
lors de la répartition des licences, les Membres devraient considérer les importations antérieures effectuées par le requérant. A ce sujet, il conviendrait de considérer si les licences qui lui ont été délivrées dans le passé ont été utilisées intégralement, au cours d’une période représentative récente. Dans les cas où les licences n’auront pas été utilisées intégralement, les Membres en examineront les raisons et tiendront compte de ces raisons lors de la répartition de nouvelles licences. On envisagera d’assurer une attribution raisonnable de licences aux nouveaux importateurs en tenant compte de l’opportunité de délivrer des licences correspondant à une quantité de produits qui présente un intérêt économique. A ce sujet, une attention spéciale devrait être accordée aux importateurs qui importent des produits originaires de pays en développement Membres et, en particulier, des pays les moins avancés Membres;
k)
dans le cas de contingents administrés par voie de licences et qui ne sont pas répartis entre les pays fournisseurs, les détenteurs de licences1 auront le libre choix des sources d’importation. Dans le cas des contingents répartis entre pays fournisseurs, la licence indiquera clairement le nom du ou des pays;
l)
dans l’application des dispositions du par. 8 de l’article premier, des ajustements compensatoires pourront être apportés aux attributions de licences futures dans les cas où les importations dépasseront un niveau de licences antérieur.

1 Parfois dénommés «détenteurs de contingents».

Art. 4 Institutions

Il est institué un Comité des licences d’importation, composé de représentants de chacun des Membres. Le Comité élira son Président et son Vice-Président; il se réunira selon qu’il sera nécessaire pour donner aux Membres la possibilité de procéder à des consultations sur toutes questions concernant le fonctionnement de l’Accord ou la réalisation de ses objectifs.

Art. 5 Notification

1. Les Membres qui établiront des procédures de licences ou qui apporteront des modifications à leurs procédures en donneront notification au Comité dans les 60 jours qui suivront leur publication.

2. Les notifications relatives à l’établissement de procédures de licences d’importation contiendront les renseignements suivants:

a)
liste des produits soumis aux procédures de licences;
b)
point de contact chargé de communiquer des renseignements sur les conditions de recevabilité;
c)
organe(s) administratif(s) auquel (auxquels) présenter les demandes;
d)
date et titre de la publication où sont publiées les procédures de licences;
e)
indication du caractère automatique ou non automatique de la procédure de licences, conformément aux définitions énoncées aux art. 2 et 3;
f)
dans le cas des procédures de licences d’importation automatiques, indication de leur objectif administratif;
g)
dans le cas des procédures de licences d’importation non automatiques, indication de la mesure qui est mise en oeuvre par voie de licences; et
h)
durée d’application prévue de la procédure de licences si elle peut être estimée avec quelque certitude, et sinon, raison pour laquelle ces renseignements ne peuvent pas être fournis.

3. Les notifications relatives à la modification de procédures de licences d’importation indiqueront les éléments susmentionnés, si ceux-ci sont modifiés.

4. Les Membres notifieront au Comité la (les) publication(s) dans laquelle (lesquelles) les renseignements demandés au par. 4 de l’article premier seront publiés.

5. Tout Membre intéressé qui considère qu’un autre Membre n’a pas notifié l’établissement ou la modification d’une procédure de licences conformément aux dispositions des par. 1 à 3, pourra porter la question à l’attention de cet autre Membre. Si une notification n’est pas présentée ensuite dans les moindres délais, le Membre intéressé pourra notifier lui-même la procédure de licences ou les changements qui y sont apportés, y compris tous renseignements pertinents et disponibles.

Art. 6 Consultations et règlement des différends

Les consultations et le règlement des différends en ce qui concerne toute question qui affecterait le fonctionnement du présent accord seront assujettis aux dispositions des art. XXII et XXIII du GATT de 1994, telles qu’elles sont précisées et mises en application par le Mémorandum d’accord sur le règlement des différends.

Art. 7 Examen

1. Le Comité procédera à un examen de la mise en oeuvre et du fonctionnement du présent accord selon qu’il sera nécessaire, mais au moins une fois tous les deux ans, en tenant compte de ses objectifs et des droits et obligations qui y sont énoncés.

2. Le Secrétariat établira, comme base pour l’examen du Comité, un rapport factuel fondé sur les renseignements fournis conformément aux dispositions de l’art. 5, les réponses au questionnaire annuel sur les procédures de licences d’importation1 et tous autres renseignements pertinents et fiables dont il dispose. Ce rapport donnera un résumé desdits renseignements, en particulier en indiquant tout changement ou fait nouveau intervenu pendant la période considérée, et tout autre renseignement que le Comité conviendra d’y faire figurer.

3. Les Membres s’engagent à remplir le questionnaire annuel sur les procédures de licences d’importation dans les moindres délais et de manière exhaustive.

4. Le Comité informera le Conseil du commerce des marchandises des faits intervenus pendant la période sur laquelle portera cet examen.


1 Distribué pour la première fois en tant que document du GATT de 1947 le 23 mars 1971, sous la cote L/3515.

Art. 8 Dispositions finales
Art. 1 Définition d’une subvention

1.1 Aux fins du présent accord, une subvention sera réputée exister:

a) 1) s’il y a une contribution financière des pouvoirs publics ou de tout organisme public du ressort territorial d’un Membre (dénommés dans le présent accord les «pouvoirs publics»), c’est-à-dire dans les cas où:
i)
une pratique des pouvoirs publics comporte un transfert direct de fonds (par exemple, sous la forme de dons, prêts et participation au capital social) ou des transferts directs potentiels de fonds ou de passif (par exemple, des garanties de prêt);
ii)
des recettes publiques normalement exigibles sont abandonnées ou ne sont pas perçues (par exemple, dans le cas des incitations fiscales telles que les crédits d’impôt)1;
iii)
les pouvoirs publics fournissent des biens ou des services autres qu’une infrastructure générale, ou achètent des biens;
iv)
les pouvoirs publics font des versements à un mécanisme de financement, ou chargent un organisme privé d’exécuter une ou plusieurs fonctions des types énumérés aux al. i) à iii) qui sont normalement de leur ressort, ou lui ordonnent de le faire, la pratique suivie ne différant pas véritablement de la pratique normale des pouvoirs publics;
ou
a) 2) s’il y a une forme quelconque de soutien des revenus ou des prix au sens de l’art. XVI du GATT de 1994;
et
b)
si un avantage est ainsi conféré.

1.2 Une subvention telle qu’elle a été définie au paragraphe 1 ne sera assujettie aux dispositions de la Partie II ou à celles des Parties III ou V que s’il s’agit d’une subvention spécifique au regard des dispositions de l’art. 2.


1 Conformément aux dispositions de l’art. XVI du GATT de 1994 (note relative à l’art. XVI) et aux dispositions des Annexes I à III du présent accord, l’exonération, en faveur d’un produit exporté, des droits ou taxes qui frappent le produit similaire lorsque celui-ci est destiné à la consommation intérieure, ou la remise de ces droits ou taxes à concurrence des montants dus ou versés, ne seront pas considérées comme une subvention.

Art. 2 Spécificité
Art. 3 Prohibition

3.1 Exception faite de ce qui est prévu dans l’Accord sur l’agriculture, les subventions définies à l’article premier dont la liste suit seront prohibées:

a)
subventions subordonnées, en droit ou en fait1, soit exclusivement, soit parmi plusieurs autres conditions, aux résultats à l’exportation, y compris celles qui sont énumérées à titre d’exemple dans l’Annexe I2;
b)
subventions subordonnées, soit exclusivement, soit parmi plusieurs autres conditions, à l’utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés.

3.2 Un Membre n’accordera ni ne maintiendra les subventions visées au par. 1.


1 Cette condition est remplie lorsque les faits démontrent que l’octroi d’une subvention, sans avoir été juridiquement subordonné aux résultats à l’exportation, est en fait lié aux exportations ou recettes d’exportation effectives ou prévues. Le simple fait qu’une subvention est accordée à des entreprises qui exportent ne sera pas pour cette seule raison considéré comme une subvention à l’exportation au sens de cette disposition.
2 Les mesures désignées dans l’Annexe I comme ne constituant pas des subventions à l’exportation ne seront pas prohibées en vertu de cette disposition, ni d’aucune autre disposition du présent accord.

Art. 4 Voies de recours
Art. 5 Effets défavorables

Aucun Membre ne devrait causer, en recourant à l’une quelconque des subventions visées aux par. 1 et 2 de l’article premier, d’effets défavorables pour les intérêts d’autres Membres, c’est-à-dire:

a)
causer un dommage à une branche de production nationale d’un autre Membre1;
b)
annuler ou compromettre des avantages résultant directement ou indirectement du GATT de 1994 pour d’autres Membres, en particulier les avantages résultant de concessions consolidées en vertu de l’art. II dudit accord2;
c)
causer un préjudice grave aux intérêts d’un autre Membre3.

Le présent article ne s’applique pas aux subventions maintenues pour les produits agricoles ainsi qu’il est prévu à l’art. 13 de l’Accord sur l’agriculture4.


1 L’expression «dommage causé à une branche de production nationale» est utilisée ici avec le même sens que dans la Partie V.
2 L’expression «annuler ou compromettre des avantages» est utilisée dans le présent accord avec le même sens que dans les dispositions pertinentes du GATT de 1994, et le fait que des avantages se trouvent annulés ou compromis sera établi conformément à la pratique existant pour l’application de ces dispositions.
3 L’expression «préjudice grave aux intérêts d’un autre Membre» est utilisée dans le présent accord avec le même sens qu’au par. 1 de l’art. XVI du GATT de 1994 et s’entend également de la menace d’un préjudice grave.
4 Annexe 1 A.3

Art. 6 Préjudice grave

6.1 Un préjudice grave au sens du par. c) de l’art. 5 sera réputé exister dans le cas:

a)
d’un subventionnement ad valorem total1 d’un produit dépassant 5 %2;
b)
de subventions destinées à couvrir les pertes d’exploitation subies par une branche de production;
c)
de subventions destinées à couvrir les pertes d’exploitation d’une entreprise, sauf lorsqu’il s’agit de mesures ponctuelles qui ne sont pas récurrentes et ne peuvent pas être accordées à nouveau en faveur de cette entreprise et qui visent simplement à laisser le temps d’élaborer des solutions à long terme et à éviter des problèmes sociaux aigus;
d)
d’une annulation directe d’une dette, c’est-à-dire l’annulation d’une dette à l’égard des pouvoirs publics, et de dons destinés à couvrir le remboursement d’une dette3.

6.2 Nonobstant les dispositions du par. 1, l’existence d’un préjudice grave ne sera pas constatée si le Membre qui accorde la subvention démontre que celle-ci n’a eu aucun des effets énumérés au par. 3.

6.3 Un préjudice grave au sens du par. c) de l’art. 5 peut apparaître dès lors qu’il existe l’une ou plusieurs des situations ci-après:

a)
la subvention a pour effet de détourner les importations d’un produit similaire d’un autre Membre du marché du Membre qui accorde la subvention ou d’entraver ces importations;
b)
la subvention a pour effet de détourner du marché d’un pays tiers les exportations d’un produit similaire d’un autre Membre ou d’entraver ces exportations;
c)
la subvention se traduit par une sous-cotation notable du prix du produit subventionné par rapport au prix d’un produit similaire d’un autre Membre sur le même marché, ou a pour effet d’empêcher des hausses de prix ou de déprimer les prix ou de faire perdre des ventes sur le même marché dans une mesure notable;
d)
la subvention se traduit par un accroissement de la part du marché mondial détenue par le Membre qui accorde la subvention pour un produit primaire ou un produit de base4 subventionné particulier par rapport à la part moyenne qu’il détenait pendant la période de trois ans précédente et cet accroissement suit une tendance constante pendant une période durant laquelle des subventions ont été accordées.

6.4 Aux fins du par. 3 b), il y aura détournement d’exportations ou entrave à des exportations dès lors que, sous réserve des dispositions du par. 7, il aura été démontré que les parts relatives du marché se sont modifiées au détriment du produit similaire non subventionné (sur une période dûment représentative, suffisante pour démontrer des tendances manifestes dans l’évolution du marché du produit considéré, qui, en temps normal, sera d’au moins un an). L’expression «les parts relatives du marché se sont modifiées» s’entendra de l’une quelconque des situations ci-après: a) il y a augmentation de la part de marché du produit subventionné; b) la part de marché du produit subventionné reste constante dans des circonstances où, en l’absence de subvention, elle aurait diminué; c) la part de marché du produit subventionné diminue, mais à un rythme plus lent que ce n’aurait été le cas en l’absence de subvention.

6.5 Aux fins du par. 3 c), il y aura sous-cotation du prix dès lors qu’une telle sous-cotation du prix aura été démontrée par comparaison des prix du produit subventionné avec les prix d’un produit similaire non subventionné fourni au même marché. La comparaison sera effectuée pour un même niveau commercial et des périodes comparables, compte étant dûment tenu de tout autre facteur affectant la comparabilité des prix. Toutefois, si cette comparaison directe n’est pas possible, l’existence d’une sous-cotation du prix pourra être démontrée sur la base des valeurs unitaires à l’exportation.

6.6 Chaque Membre sur le marché duquel il est allégué qu’un préjudice grave est apparu mettra à la disposition des parties à un différend survenant dans le cadre de l’art. 7, et du groupe spécial établi conformément au par. 4 de l’art. 7, sous réserve des dispositions du par. 3 de l’Annexe V, tous renseignements pertinents qui pourront être obtenus en ce qui concerne les modifications des parts du marché détenues par les parties au différend ainsi que les prix des produits en cause.

6.7 Il n’y aura pas détournement ni entrave causant un préjudice grave au sens du par. 3 lorsqu’il existera l’une quelconque des circonstances suivantes5 pendant la période considérée:

a)
prohibition ou restriction appliquée aux exportations du produit similaire du Membre plaignant, ou aux importations en provenance de ce Membre sur le marché du pays tiers concerné;
b)
décision, de la part des pouvoirs publics importateurs qui ont le monopole du commerce ou pratiquent le commerce d’État pour le produit considéré, de remplacer, pour des raisons non commerciales, les importations en provenance du Membre plaignant par des importations en provenance d’un autre pays ou d’autres pays;
c)
catastrophes naturelles, grèves, désorganisation des transports ou autres cas de force majeure affectant de manière substantielle la production, les qualités, les quantités ou les prix du produit dont le Membre plaignant dispose pour l’exportation;
d)
existence d’arrangements limitant les exportations du Membre plaignant;
e)
diminution volontaire des quantités du produit considéré dont le Membre plaignant dispose pour l’exportation (y compris, entre autres choses, lorsque des entreprises du Membre plaignant ont d’elles-mêmes réorienté des exportations de ce produit vers de nouveaux marchés);
f)
non-respect des normes et autres prescriptions réglementaires du pays importateur.

6.8 En l’absence des circonstances visées au par. 7, l’existence d’un préjudice grave devrait être déterminée sur la base des renseignements communiqués au groupe spécial ou obtenus par celui-ci, y compris les renseignements communiqués conformément aux dispositions de l’Annexe V.

6.9 Le présent article ne s’applique pas aux subventions maintenues pour les produits agricoles ainsi qu’il est prévu à l’art. 13 de l’Accord sur l’agriculture6.


1 Le subventionnement ad valorem total sera calculé conformément aux dispositions de l’Annexe IV.
2 Etant donné qu’il est prévu que les aéronefs civils seront soumis à des règles multilatérales spécifiques, le seuil indiqué dans cet alinéa ne s’applique pas aux aéronefs civils.
3 Les Membres reconnaissent que le fait qu’un financement fondé sur les redevances dont bénéficie un programme de construction d’aéronefs civils n’est pas entièrement remboursé parce que le niveau des ventes effectives est inférieur au niveau des ventes prévues, ne constitue pas en soi un préjudice grave aux fins de cet alinéa.
4 Sauf si d’autres règles spécifiques convenues au plan multilatéral s’appliquent au commerce du produit primaire ou du produit de base en question.
5 Le fait que certaines circonstances sont visées dans ce paragraphe ne leur confère pas en soi un statut juridique quelconque au regard du GATT de 1994 ou du présent accord. Ces circonstances ne doivent pas avoir un caractère isolé ou sporadique ni être par ailleurs insignifiantes.
6 Annexe 1 A.3

Art. 7 Voies de recours
Art. 8 Identification des subventions ne donnant pas lieu à une action

8.1 Les subventions ci-après seront considérées comme ne donnant pas lieu à une action1:

a)
les subventions qui ne sont pas spécifiques au sens de l’art. 2;
b)
les subventions qui sont spécifiques au sens de l’art. 2, mais qui remplissent toutes les conditions énoncées aux par. 2 a), 2 b) ou 2 c) ci-après.

8.2 Nonobstant les dispositions des Parties III et V, les subventions ci-après ne donneront pas lieu à une action:

a)
aide à des activités de recherche menées par des entreprises ou par des établissements d’enseignement supérieur ou de recherche ayant passé des contrats avec des entreprises, si234 l’aide couvre5 au maximum 75 % des coûts de la recherche industrielle6 ou 50 pour cent des coûts de l’activité de développement préconcurrentielle78, et à condition que cette aide se limite exclusivement aux éléments suivants:
i)
dépenses de personnel (chercheurs, techniciens et autres personnels d’appui employés exclusivement pour l’activité de recherche);
ii)
coûts des instruments, du matériel et des terrains et locaux utilisés exclusivement et de manière permanente (sauf en cas de cession sur une base commerciale) pour l’activité de recherche;
iii)
coûts des services de consultants et des services équivalents utilisés exclusivement pour l’activité de recherche, y compris la recherche, les connaissances techniques, les brevets, etc., achetés auprès de sources extérieures;
iv)
frais généraux additionnels supportés directement du fait de l’activité de recherche;
v)
autres frais d’exploitation (par exemple coûts des matériaux, fournitures et produits similaires) supportés directement du fait de l’activité de recherche.
b)
aide aux régions défavorisées sur le territoire d’un Membre accordée au titre d’un cadre général de développement régional9 et ayant un caractère non spécifique (au sens de l’art. 2) dans les régions y ayant droit, sous réserve des conditions suivantes:
i)
chaque région défavorisée doit être une zone géographique précise d’un seul tenant ayant une identité économique et administrative définissable;
ii)
la région est considérée comme défavorisée sur la base de critères neutres et objectifs10 indiquant que les difficultés de la région sont imputables à des circonstances qui ne sont pas uniquement passagères; ces critères doivent être clairement énoncés dans une loi, réglementation ou autre document officiel de manière à pouvoir être vérifiés;
iii)
les critères comprendront une mesure du développement économique qui sera fondée sur l’un au moins des facteurs suivants:
le revenu par habitant ou le revenu des ménages par habitant, ou le PIB par habitant, qui ne devra pas dépasser 85 % de la moyenne pour le territoire considéré,
le taux de chômage, qui devra atteindre au moins 110 % de la moyenne pour le territoire considéré,
évalués sur une période de trois ans; toutefois, cette mesure pourra être composite et pourra inclure d’autres facteurs.
c)
aide visant à promouvoir l’adaptation d’installations existantes11 à de nouvelles prescriptions environnementales imposées par la législation et/ou la réglementation qui se traduisent pour les entreprises par des contraintes plus importantes et une charge financière plus lourde, à condition que cette aide:
i)
soit une mesure ponctuelle, non récurrente; et
ii)
soit limitée à 20 % du coût de l’adaptation; et
iii)
ne couvre pas le coût du remplacement et de l’exploitation de l’investissement ayant bénéficié de l’aide, qui doit être intégralement à la charge des entreprises; et
iv)
soit directement liée et proportionnée à la réduction des nuisances et de la pollution prévue par l’entreprise et ne couvre pas une économie qui pourrait être réalisée sur les coûts de fabrication; et
v)
soit offerte à toutes les entreprises qui peuvent adopter le nouveau matériel et/ou les nouveaux procédés de production.

8.3 Un programme de subventions pour lequel les dispositions du par. 2 seront invoquées sera notifié au Comité avant sa mise en oeuvre, conformément aux dispositions de la Partie VII. La notification sera suffisamment précise pour permettre aux autres Membres d’évaluer la compatibilité du programme avec les conditions et critères prévus dans les dispositions pertinentes du par. 2. Les Membres fourniront aussi au Comité une mise à jour annuelle de ces notifications, en particulier en communiquant des renseignements sur les dépenses globales effectuées au titre de chaque programme, et sur toute modification du programme. Les autres Membres auront le droit de demander des renseignements au sujet de cas individuels de subventionnement dans le cadre d’un programme notifié.12

8.4 Si demande lui en est faite par un Membre, le Secrétariat examinera une notification adressée au titre du par. 3 et, dans les cas où cela sera nécessaire, pourra demander au Membre qui accorde la subvention un complément d’information au sujet du programme notifié soumis à examen. Le Secrétariat présentera ses constatations au Comité. Si demande lui en est faite, le Comité examinera dans les moindres délais les constatations du Secrétariat (ou, s’il n’a pas été demandé au Secrétariat de procéder à un examen, la notification elle-même), en vue de déterminer si les conditions et critères énoncés au par. 2 n’ont pas été respectés. La procédure prévue au présent paragraphe sera achevée au plus tard à la première réunion ordinaire du Comité suivant la notification d’un programme de subventions, sous réserve qu’au moins deux mois se soient écoulés entre la notification et la réunion ordinaire du Comité. La procédure d’examen décrite dans le présent paragraphe s’appliquera aussi, sur demande, aux modifications substantielles d’un programme notifié dans les mises à jour annuelles visées au par. 3.

8.5 Si un Membre en fait la demande, la détermination du Comité visée au par. 4, ou le fait que le Comité n’est pas parvenu à établir une telle détermination, ainsi que le non-respect, dans des cas individuels, des conditions énoncées dans un programme notifié seront soumis à un arbitrage contraignant. L’organe d’arbitrage présentera ses conclusions aux Membres dans un délai de 120 jours à compter de la date à laquelle il aura été saisi de l’affaire. Sauf disposition contraire du présent paragraphe, le Mémorandum d’accord sur le règlement des différends13 s’appliquera aux arbitrages auxquels il sera procédé en vertu du présent paragraphe.


1 Il est reconnu qu’une aide publique est largement accordée par les Membres à diverses fins et que le simple fait qu’une telle aide peut ne pas remplir les conditions requises pour être traitée comme ne donnant pas lieu à une action en vertu des dispositions de cet article ne restreint pas en soi la faculté des Membres de fournir une telle aide.
2 Etant donné qu’il est prévu que les aéronefs civils seront soumis à des règles multilatérales spécifiques, les dispositions de cet alinéa ne s’appliquent pas à ce produit.
3 Au plus tard 18 mois après la date d’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC, le Comité des subventions et des mesures compensatoires visé à l’art. 24 (dénommé dans le présent accord le «Comité») examinera le fonctionnement des dispositions de l’al. 2 a) en vue d’apporter toutes les modifications nécessaires pour améliorer ce fonctionnement. Lorsqu’il envisagera d’éventuelles modifications, le Comité réexaminera soigneusement les définitions des catégories indiquées dans cet alinéa à la lumière de l’expérience acquise par les Membres dans le cadre des programmes de recherche et des travaux d’autres institutions internationales compétentes.
4 Les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas aux activités de recherche fondamentale menées indépendamment par des établissements d’enseignement supérieur ou de recherche. L’expression «recherche fondamentale» s’entend d’un élargissement des connaissances scientifiques et techniques générales qui n’est pas lié à des objectifs industriels ou commerciaux.
5 Les niveaux admissibles d’aide ne donnant pas lieu à une action visés dans cet alinéa seront établis par référence aux coûts totaux pouvant être pris en compte supportés pendant la durée d’un projet donné.
6 L’expression «recherche industrielle» s’entend de la recherche planifiée ou des enquêtes critiques visant à acquérir de nouvelles connaissances, l’objectif étant que ces connaissances puissent être utiles pour mettre au point de nouveaux produits, procédés ou services ou entraîner une amélioration notable des produits, procédés ou services existants.
7 L’expression «activité de développement préconcurrentielle» s’entend de la concrétisation des résultats de la recherche industrielle dans un plan, un schéma ou un dessin pour des produits, procédés ou services nouveaux, modifiés ou améliorés, qu’ils soient destinés à être vendus ou utilisés, y compris la création d’un premier prototype qui ne pourrait pas être utilisé commercialement. Elle peut en outre comprendre la formulation conceptuelle et le dessin d’autres produits, procédés ou services ainsi que des projets de démonstration initiale ou des projets pilotes, à condition que ces projets ne puissent pas être convertis ou utilisés pour des applications industrielles ou une exploitation commerciale. Elle ne comprend pas les modifications de routine ou modifications périodiques apportées à des produits, lignes de production, procédés de fabrication, services existants et autres opérations en cours, même si ces modifications peuvent représenter des améliorations.
8 Dans le cas de programmes qui englobent des travaux de recherche industrielle et une activité de développement préconcurrentielle, le niveau admissible d’aide ne donnant pas lieu à une action n’excédera pas la moyenne simple des niveaux admissibles d’aide ne donnant pas lieu à une action applicables aux deux catégories susmentionnées, calculés sur la base de tous les coûts pouvant être pris en compte indiqués aux points i) à v) de cet alinéa.
9 L’expression «cadre général de développement régional» signifie que les programmes régionaux de subventions font partie d’une politique de développement régional cohérente au plan interne et généralement applicable, et que les subventions pour le développement régional ne sont pas accordées en des points géographiques isolés n’ayant aucune ou pratiquement aucune influence sur le développement d’une région.
10 L’expression «critères neutres et objectifs» s’entend de critères qui ne favorisent pas certaines régions au-delà de ce qui est approprié pour éliminer ou réduire les disparités régionales dans le cadre de la politique de développement régional. A cet égard, les programmes régionaux de subventions fixeront des plafonds au montant de l’aide qui pourra être accordée à chaque projet subventionné. Ces plafonds devront être différenciés selon les différents niveaux de développement des régions aidées et devront être définis en fonction du coût des investissements ou du coût de la création d’emplois. Dans la limite de ces plafonds, la répartition de l’aide sera suffisamment large et égale pour éviter l’utilisation dominante d’une subvention par certaines entreprises, ou l’octroi à certaines entreprises de montants de subvention disproportionnés, ainsi qu’il est prévu à l’art. 2.
11 L’expression «installations existantes» s’entend des installations qui ont fonctionné pendant au moins deux ans au moment où les nouvelles prescriptions environnementales sont imposées.
12 Il est reconnu que rien dans cette disposition en matière de notification n’oblige à communiquer des renseignements confidentiels, y compris des renseignements commerciaux confidentiels.
13 Annexe 2

Art. 9 Consultations et voies de recours autorisées
Art. 10 Application de l’art. VI du GATT de 19941

Les Membres prendront toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’imposition d’un droit compensateur2 à l’égard de tout produit du territoire d’un Membre qui serait importé sur le territoire d’un autre Membre soit conforme aux dispositions de l’art. VI du GATT de 1994 et aux conditions énoncées dans le présent accord. Il ne pourra être imposé de droits compensateurs qu’à la suite d’enquêtes ouvertes3 et menées en conformité avec les dispositions du présent accord et de l’Accord sur l’agriculture4.


1 Les dispositions de la Partie II ou de la Partie III pourront être invoquées parallèlement à celles de la Partie V; toutefois, en ce qui concerne les effets d’une subvention particulière sur le marché intérieur du Membre importateur, il ne pourra être recouru qu’à une seule forme de réparation (soit un droit compensateur si les prescriptions de la Partie V sont respectées, soit une contre-mesure conformément aux art. 4 ou 7). Les dispositions des Parties III et V ne seront pas invoquées au sujet de mesures considérées comme ne donnant pas lieu à une action conformément aux dispositions de la Partie IV. Toutefois, les mesures visées au par. 1 a) de l’art. 8 pourront faire l’objet d’une enquête destinée à déterminer si elles sont ou non spécifiques au sens de l’art. 2. En outre, dans le cas d’une subvention visée au par. 2 de l’art. 8, accordée en application d’un programme qui n’a pas été notifié conformément au par. 3 de l’art. 8, les dispositions de la Partie III ou de la Partie V pourront être invoquées, mais une telle subvention sera traitée comme une subvention ne donnant pas lieu à une action s’il est constaté qu’elle satisfait aux critères énoncés au par. 2 de l’art. 8.
2 L’expression «droit compensateur» s’entend d’un droit spécial perçu en vue de neutraliser toute subvention accordée, directement ou indirectement, à la fabrication, à la production ou à l’exportation d’un produit, ainsi qu’il est prévu au par. 3 de l’art. VI du GATT de 1994.
3 Le terme «ouverte» tel qu’il est utilisé ci-après se réfère à l’action de procédure par laquelle un Membre ouvre formellement une enquête conformément à l’art.11.
4 Annexe 1 A.3

Art. 11 Engagement de la procédure et enquête ultérieure

11.1 Sous réserve des dispositions du par. 6, une enquête visant à déterminer l’existence, le degré et l’effet de toute subvention alléguée sera ouverte sur demande présentée par écrit par la branche de production nationale ou en son nom.

11.2 Une demande présentée au titre du par. 1 comportera des éléments de preuve suffisants de l’existence a) d’une subvention et, si possible, de son montant, b) d’un dommage au sens où l’entend l’art. VI du GATT de 1994 tel qu’il est interprété par le présent accord et c) d’un lien de causalité entre les importations subventionnées et le dommage allégué. Une simple affirmation, non étayée par des éléments de preuve pertinents, ne pourra pas être jugée suffisante pour satisfaire aux prescriptions du présent paragraphe. La demande contiendra les renseignements qui peuvent raisonnablement être à la disposition du requérant, sur les points suivants:

i)
l’identité du requérant et une description du volume et de la valeur de la production nationale du produit similaire par le requérant. Lorsqu’une demande sera présentée par écrit au nom de la branche de production nationale, ladite demande précisera la branche de production au nom de laquelle elle est présentée en donnant une liste de tous les producteurs nationaux connus du produit similaire (ou des associations de producteurs nationaux du produit similaire) et, dans la mesure du possible, une description du volume et de la valeur de la production nationale du produit similaire que représentent ces producteurs;
ii)
une description complète du produit dont il est allégué qu’il fait l’objet d’une subvention, les noms du ou des pays d’origine ou d’exportation en question, l’identité de chaque exportateur ou producteur étranger connu et une liste des personnes connues pour importer le produit en question;
iii)
les éléments de preuve concernant l’existence, le montant et la nature de la subvention en question;
iv)
les éléments de preuve selon lesquels le dommage dont il est allégué qu’il est causé à une branche de production nationale est causé par les importations subventionnées, par les effets des subventions; ces éléments de preuve comprennent des renseignements sur l’évolution du volume des importations dont il est allégué qu’elles font l’objet d’une subvention, l’effet de ces importations sur les prix du produit similaire sur le marché intérieur et l’incidence de ces importations sur la branche de production nationale, démontrés par des facteurs et indices pertinents qui influent sur la situation de cette branche, tels que ceux qui sont énumérés aux par. 2 et 4 de l’art. 15.

11.3 Les autorités examineront l’exactitude et l’adéquation des éléments de preuve fournis dans la demande afin de déterminer si ces éléments de preuve sont suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête.

11.4 Une enquête ne sera ouverte conformément au par. 1 que si les autorités ont déterminé, en se fondant sur un examen du degré de soutien ou d’opposition à la demande exprimé1 par les producteurs nationaux du produit similaire, que la demande a été présentée par la branche de production nationale ou en son nom.2 Il sera considéré que la demande a été présentée «par la branche de production nationale ou en son nom» si elle est soutenue par les producteurs nationaux dont les productions additionnées constituent plus de 50 % de la production totale du produit similaire produite par la partie de la branche de production nationale exprimant son soutien ou son opposition à la demande. Toutefois, il ne sera pas ouvert d’enquête lorsque les producteurs nationaux soutenant expressément la demande représenteront moins de 25 % de la production totale du produit similaire produite par la branche de production nationale.

11.5 Les autorités éviteront, sauf si une décision a été prise d’ouvrir une enquête, de rendre publique la demande d’ouverture d’une enquête.

11.6 Si, dans des circonstances spéciales, les autorités concernées décident d’ouvrir une enquête sans être saisies d’une demande présentée par écrit à cette fin par une branche de production nationale ou en son nom, elles n’y procéderont que si elles sont en possession d’éléments de preuve suffisants de l’existence d’une subvention, d’un dommage et d’un lien de causalité, comme il est indiqué au par. 2, pour justifier l’ouverture d’une enquête.

11.7 Les éléments de preuve relatifs à la subvention ainsi qu’au dommage seront examinés simultanément a) pour décider si une enquête sera ouverte ou non, et b) par la suite, pendant l’enquête, à compter d’une date qui ne sera pas postérieure au premier jour où, conformément aux dispositions du présent accord, des mesures provisoires peuvent être appliquées.

11.8 Dans les cas où des produits ne sont pas importés directement du pays d’origine, mais sont exportés à partir d’un pays intermédiaire à destination du Membre importateur, les dispositions du présent accord seront pleinement applicables, et la ou les transactions seront considérées, aux fins du présent accord, comme ayant eu lieu entre le pays d’origine et le Membre importateur.

11.9 Une demande présentée au titre du paragraphe 1 sera rejetée et une enquête sera close dans les moindres délais dès que les autorités concernées seront convaincues que les éléments de preuve relatifs soit au subventionnement soit au dommage ne sont pas suffisants pour justifier la poursuite de la procédure. La clôture de l’enquête sera immédiate dans les cas où le montant de la subvention est de minimis ou lorsque le volume des importations subventionnées, effectives ou potentielles, ou le dommage, est négligeable. Aux fins du présent paragraphe, le montant de la subvention sera considéré comme de minimis si celle-ci est inférieure à 1 pour cent ad valorem.

11.10 Une enquête n’entravera pas les procédures de dédouanement.

11.11 Les enquêtes seront, sauf circonstances spéciales, terminées dans un délai d’un an, et en tout état de cause, dans un délai ne devant pas dépasser 18 mois, après leur ouverture.


1 Dans le cas de branches de production fragmentées comptant un nombre exceptionnellement élevé de producteurs, les autorités pourront déterminer dans quelle mesure il y a soutien ou opposition en utilisant des techniques d’échantillonnage valables d’un point de vue statistique.
2 Les Membres ont conscience du fait que sur le territoire de certains Membres, les employés des producteurs nationaux du produit similaire ou les représentants de ces employés peuvent présenter ou soutenir une demande d’ouverture d’enquête au titre du par. 1.

Art. 12 Eléments de preuve

12.1 Les Membres intéressés et toutes les parties intéressées par une enquête en matière de droits compensateurs seront avisés des renseignements que les autorités exigent et se verront ménager d’amples possibilités de présenter par écrit tous les éléments de preuve qu’ils jugeront pertinents pour les besoins de l’enquête en question.

12.1.1 Un délai d’au moins 30 jours sera ménagé aux exportateurs, aux producteurs étrangers ou aux Membres intéressés pour répondre aux questionnaires utilisés dans une enquête en matière de droits compensateurs.1 Toute demande de prorogation du délai de 30 jours devrait être dûment prise en considération et, sur exposé des raisons, cette prorogation devrait être accordée chaque fois que cela sera réalisable.

12.1.2 Sous réserve de l’obligation de protéger les renseignements confidentiels, les éléments de preuve présentés par écrit par un Membre intéressé ou par une partie intéressée seront mis dans les moindres délais à la disposition des autres Membres intéressés ou des autres parties intéressées participant à l’enquête.

12.1.3 Dès qu’une enquête aura été ouverte, les autorités communiqueront aux exportateurs connus2 et aux autorités du Membre exportateur le texte intégral de la demande présentée par écrit conformément au par. 1 de l’art. 11 et le mettront sur demande à la disposition des autres parties intéressées qui sont concernées. Il sera tenu dûment compte de la protection des renseignements confidentiels, ainsi qu’il est prévu au par. 4.

12.2 Les Membres intéressés et les parties intéressées auront aussi le droit, sur justification, de présenter oralement des renseignements. Dans les cas où les renseignements seront présentés oralement, les Membres intéressés et les parties intéressées seront tenus de les redonner ensuite par écrit. Toute décision des autorités chargées de l’enquête ne pourra être fondée que sur les renseignements et arguments figurant au dossier de ces autorités et qui auront été mis à la disposition des Membres intéressés et des parties intéressées participant à l’enquête, la nécessité de protéger le caractère confidentiel de ces renseignements étant dûment prise en considération.

12.3 Chaque fois que cela sera réalisable, les autorités ménageront en temps utile à tous les Membres intéressés et à toutes les parties intéressées la possibilité de prendre connaissance de tous les renseignements pertinents pour la présentation de leurs dossiers, qui ne seraient pas confidentiels aux termes du par. 4 et que les autorités utilisent dans leur enquête en matière de droits compensateurs, ainsi que de préparer leur argumentation sur la base de ces renseignements.

12.4 Tous les renseignements qui seraient de nature confidentielle (par exemple, parce que leur divulgation avantagerait de façon notable un concurrent ou aurait un effet défavorable notable pour la personne qui a fourni les renseignements ou pour celle auprès de qui elle les a obtenus), ou qui seraient fournis à titre confidentiel par des parties à une enquête seront, sur exposé de raisons valables, traités comme tels par les autorités. Ces renseignements ne seront pas divulgués sans l’autorisation expresse de la partie qui les aura fournis.3

12.4.1 Les autorités exigeront des Membres intéressés ou des parties intéressées qui fournissent des renseignements confidentiels qu’ils en donnent des résumés non confidentiels. Les résumés seront suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des renseignements communiqués à titre confidentiel. Dans des circonstances exceptionnelles, lesdits Membres ou lesdites parties pourront indiquer que ces renseignements ne sont pas susceptibles d’être résumés. Dans ces circonstances, les raisons pour lesquelles un résumé ne peut être fourni devront être exposées.

12.4.2 Si les autorités estiment qu’une demande de traitement confidentiel n’est pas justifiée, et si la personne qui a fourni les renseignements ne veut ni les rendre publics ni en autoriser la divulgation en termes généraux ou sous forme de résumé, elles pourront ne pas tenir compte des renseignements en question, sauf s’il peut leur être démontré de manière convaincante, de sources appropriées, que les renseignements sont corrects.4

12.5 Sauf dans les circonstances prévues au par. 7, les autorités s’assureront au cours de l’enquête de l’exactitude des renseignements fournis par les Membres intéressés ou par les parties intéressées sur lesquels leurs constatations sont fondées.

12.6 Les autorités chargées de l’enquête pourront, selon qu’il sera nécessaire, procéder à des enquêtes sur le territoire d’autres Membres, à condition d’avoir avisé en temps utile le Membre concerné et sous réserve que celui-ci ne s’y oppose pas. En outre, elles pourront enquêter dans les locaux d’une entreprise et examiner ses dossiers a) si l’entreprise y consent et b) si le Membre concerné en a été avisé et s’il ne s’y oppose pas. Les procédures énoncées à l’Annexe VI s’appliqueront aux enquêtes effectuées dans les locaux d’une entreprise. Sous réserve de l’obligation de protéger les renseignements confidentiels, les autorités mettront les résultats de ces enquêtes à la disposition des entreprises qu’ils concernent, ou prévoiront leur divulgation à ces entreprises conformément au par. 8, et pourront mettre ces résultats à la disposition des requérants.

12.7 Dans les cas où un Membre intéressé ou une partie intéressée refusera de donner accès aux renseignements nécessaires ou ne les communiquera pas dans un délai raisonnable, ou entravera le déroulement de l’enquête de façon notable, des déterminations préliminaires et finales, positives ou négatives, pourront être établies sur la base des données de fait disponibles.

12.8 Avant d’établir une détermination finale, les autorités informeront tous les Membres intéressés et toutes les parties intéressées des faits essentiels examinés qui constitueront le fondement de la décision d’appliquer ou non des mesures définitives. Cette divulgation devrait avoir lieu suffisamment tôt pour que les parties puissent défendre leurs intérêts.

12.9 Aux fins du présent accord, les «parties intéressées» seront:

i)
un exportateur ou producteur étranger ou l’importateur d’un produit faisant l’objet d’une enquête ou un groupement professionnel commercial ou industriel dont la majorité des membres produisent, exportent ou importent ce produit; et
ii)
un producteur du produit similaire dans le Membre importateur ou un groupement professionnel commercial ou industrie