Salvo le eccezioni previste negli articoli 6 e 7 della presente Convenzione, debbono essere protetti:
- a.
- tutti gli uccelli, almeno nel periodo della riproduzione, e, inoltre, gli uccelli migratori durante il loro tragitto di ritorno verso il luogo di nidificazione, segnatamente in marzo, aprile, maggio, giugno e luglio;
- b.
- durante tutto l’anno, le specie in pericolo d’estinguersi o che presentano un interesse scientifico.