I
Le Parti contraenti convengono che:
II
Le tariffe saranno fissate a prezzi ragionevoli, tenendo conto della economia dell’esercizio, di un utile normale e delle caratteristiche di ciascuna aviolinea, come la rapidità e la comodità. Sarà tenuto parimente conto delle raccomandazioni dell’Associazione dei trasporti aerei internazionali (IATA). In mancanza di siffatte raccomandazioni, le imprese svizzere e danesi consulteranno le imprese di trasporti aerei di terzi Stati che prestano servizio sulle stesse rotte. Gli accordi intervenuti saranno sottoposti all’approvazione delle autorità aeronautiche competenti delle Parti contraenti. Se le imprese non hanno potuto accordarsi tra di loro, le suddette autorità cercheranno di trovare una soluzione. In ultima istanza, sarà fatto capo alla procedura prevista nell’articolo 7 del presente accordo.
III
L’impresa designata da una delle Parti contraenti fruirà, nel territorio dell’altra Parte, del diritto di transito e del diritto di scalo per scopi non commerciali; essa potrà parimente utilizzare gli aeroporti e le facilitazioni complementari concesse per il traffico internazionale. Essa fruirà, inoltre, nel territorio dell’altra Parte contraente e sulle aviolinee indicate nelle tavole qui appresso, del diritto d’imbarcare e di quello di sbarcare, nel traffico internazionale dei passeggeri, invii postali e merci, alle condizioni previste dal presente allegato.
Tavola I1
Aviolinee esercitabili dall’agenzia designata dalla Svizzera:
L’azienda di trasporti aerei designata può, ove le stimi conveniente, tralasciare gli scali intermedi lungo le aviolinee determinate.
Tavola II2
Aviolinee esercitabili dall’azienda designata dalla Danimarca:
L’azienda di trasporti aerei designata può, ove lo stimi conveniente, tralasciare gli scali intermedi lungo le aviolinee determinate.
L’esercizio dei diritti commerciali ad Amburgo, Francoforte, Stoccarda e Monaco da parte dell’impresa designata dalla Danimarca dovrà ancora formare oggetto di un accordo tra le imprese designate dalle Parti contraenti. Se l’accordo non può essere raggiunto, le autorità aeronautiche delle Parti contraenti cercheranno di trovare una soluzione.
L’impresa designata dalla Danimarca può, a sua scelta, fare scali commerciali a Lydda, sia nell’esercizio della sua aviolinea Copenaghen – Nairobi e oltre, sia nell’esercizio della sua aviolinea Copenaghen – Bangkok e oltre. Le imprese designate dalle due Parti contraenti si asterranno dal servire nello stesso giorno il percorso Svizzera – Lydda o il percorso Lydda – Svizzera; la proprietà per la scelta del giorno spetterà all’impresa designata dalla Svizzera.
1 Nuovo testo giusto scambio di note del 14 marzo 1957 (RU 1957 340)
2 Nuovo testo giusto scambio di note del 14 marzo 1957 (RU 1957 340)
RU 1951 605; FF 1949 II 849 ediz. ted. 1949 II 841 ediz. franc.
1 Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.2 Art 1 n. 13 del DF del 26 aprile 1951 (RU 1951 585)
I
Die Vertragsstaaten vereinbaren folgendes:
II
Die Tarife worden in vernünftiger Höhe vereinbart, wobei die Wirtschaftlichkeit des Betriebes, ein normaler Gewinn und die besondern Gegebenheiten jeder Luftverkehrslinie, wie Geschwindigkeit und Bequemlichkeit, sowie die Empfehlungen des Internationalen Lufttransportverbandes (IATA) in Betracht zu ziehen sind. Fehlen solche Empfehlungen, so beraten sich die schweizerische und dänische Unternehmung mit den Luftverkehrsunternehmungen dritter Staaten, welche die gleichen Strecken bedienen. Ihre Abmachungen sind der Genehmigung der zuständigen Luftfahrtbehörden der Vertragsstaaten zu unterbreiten. Können sich die Unternehmungen nicht einigen, so werden sich die genannten Behörden bemühen, eine Lösung zu finden. In letzter Linie wird das in Artikel 7 dieser Vereinbarung vorgesehene Verfahren angewendet.
III
Die von einem Vertragsstaat bezeichnete Unternehmung ist auf dem Gebiet des andern Vertragsstaates zum Durchreiseverkehr und zu nichtkommerziellen Zwischenlandungen berechtigt; sie kann auch die für den internationalen Verkehr vorgesehenen Flughäfen und zusätzlichen Einrichtungen benützen. Sie ist ausserdem berechtigt, auf dem Gebiet des andern Vertragsstaates und auf den in nachstehenden Tabellen bezeichneten Linien im internationalen Verkehr Fluggäste, Post- und Frachtsendungen zu den in diesem Anhang festgesetzten Bedingungen aufzunehmen oder abzusetzen.
Linienplan I1
Linien, welche die von der Schweiz bezeichnete Unternehmung betreiben kann:
Die bezeichnete Unternehmung kann nach ihrem Ermessen Zwischenlandungen auf den vereinbarten Linien unterlassen.
Linienplan II2
Linien, welche die von Dänemark bezeichnete Unternehmung betreiben kann:
Die bezeichnete Unternehmung kann nach ihrem Ermessen Zwischenlandungen auf den vereinbarten Linien unterlassen.
1 Fassung gemäss Briefwechsel vom 14. März 1957 (AS 1957 325).
2 Fassung gemäss Briefwechsel vom 14. März 1957 (AS 1957 325).
AS 1951 593; BBl 1949 II 849
1 Der französische Originaltext findet sich unter der gleichen Nummer in der entsprechen-den Ausgabe dieser Sammlung.2 Art.1 dreizehnter Gegenstand des BB vom 26. April 1951 (AS 1951 573)