1 L’institut da finanzas communitgescha a la FINMA mintga midada da fatgs che furman la basa per la permissiun.
2 Sche las midadas han ina impurtanza essenziala, sto vegnir dumandada ordavant la permissiun da la FINMA per pudair cuntinuar cun l’activitad.
1 L’istituto finanziario comunica alla FINMA ogni mutamento dei fatti su cui si fonda l’autorizzazione.
2 Se il mutamento è di grande importanza, per proseguire la propria attività l’istituto finanziario deve ottenere previamente l’autorizzazione della FINMA.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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