1 La dretgira na dastga betg attribuir ad ina partida dapli u insatge auter che quai ch’ella pretenda e betg pli pauc che quai che la cuntrapartida ha renconuschì.
2 Resalvadas restan disposiziuns legalas, tenor las qualas la dretgira n’è betg liada vi da las propostas da las partidas.
1 Il giudice non può aggiudicare a una parte né più di quanto essa abbia domandato, né altra cosa, né meno di quanto sia stato riconosciuto dalla controparte.
2 Sono fatte salve le disposizioni di legge secondo le quali il giudice non è vincolato dalle conclusioni delle parti.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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