1 La procedura vegn iniziada d’ina dumonda.
2 La dumonda sto vegnir fatga en las furmas tenor l’artitgel 130; en cas simpels u en cas urgents po ella vegnir dada a protocol a bucca davant dretgira.
1 La procedura è introdotta mediante istanza.
2 L’istanza si propone nelle forme di cui all’articolo 130; in casi semplici o urgenti può essere proposta oralmente mediante dichiarazione a verbale presso il tribunale.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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