1 La dretgira po da tut temp far audienzas d’instrucziun.
2 Las audienzas d’instrucziun servan a discutar libramain l’object da dispita, a cumplettar ils fatgs, ad empruvar da chattar in accord ed a preparar la tractativa principala.
3 La dretgira po examinar cumprovas.
1 Il giudice può in ogni tempo procedere a udienze istruttorie.
2 L’udienza istruttoria serve a esporre liberamente l’oggetto litigioso, a completare i fatti, a tentare un’intesa fra le parti e a preparare il dibattimento.
3 Il giudice può procedere all’assunzione di prove.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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