272 Cudesch da procedura civila svizzer dals 19 da december 2008 (Cudesch da procedura civila, CPC)

272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC)

Art. 217 Approvaziun d’in accord

Las partidas pon pretender cuminaivlamain che l’accord cuntanschì en la mediaziun extragiudiziala, vegnia approvà. L’accord approvà correspunda ad ina decisiun legalmain valaivla.

Art. 217 Approvazione dell’accordo delle parti

Le parti possono congiuntamente chiedere al giudice di approvare l’accordo raggiunto in sede di mediazione. L’accordo approvato ha l’effetto di una decisione passata in giudicato.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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