A l’execuziun sfurzada èn suttamess ils dretgs numnads en l’artitgel 10 alineas 2 e 3 sco er en l’artitgel 11, sche l’autur als ha gia exequids e sche l’ovra è gia vegnida publitgada cun il consentiment da l’autur.
Sottostanno all’esecuzione forzata i diritti enumerati nell’articolo 10 capoversi 2 e 3 e nell’articolo 11, nella misura in cui l’autore li abbia già esercitati e l’opera sia stata pubblicata con il consenso dell’autore.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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