725.116.22 Ordinanza del 29 giugno 2011 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata per provvedimenti nel traffico aereo (OMinTA)

725.116.22 Verordnung vom 29. Juni 2011 über die Verwendung der zweckgebundenen Mineralölsteuer für Massnahmen im Luftverkehr (MinLV)

Art. 3 Chiave di ripartizione

1 Il periodo durante il quale la chiave di ripartizione di cui all’articolo 37a LUMin deve essere rispettata è di 12 anni.6

2 L’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC) può derogare temporaneamente alla chiave di ripartizione:

a.
per sostenere evoluzioni importanti, soprattutto giuridiche e tecnologiche, all’interno dei tre settori di compiti;
b.
in caso di eventi eccezionali che rendono necessari provvedimenti immediati a favore della sicurezza e della protezione dell’ambiente nel settore del traffico aereo.

3 In caso di deroga alla chiave di ripartizione, occorre assicurare che questa sia rispettata durante il periodo di cui al capoverso 1.

6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4941).

Art. 3 Verteilschlüssel

1 Der Zeitraum zur Einhaltung des Verteilschlüssels nach Artikel 37a MinVG beträgt 12 Jahre.6

2 Das Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL) kann vom Verteilschlüssel vorübergehend abweichen:

a.
zur Unterstützung von wichtigen, insbesondere rechtlichen und technologischen, Entwicklungen innerhalb der drei Aufgabenbereiche;
b.
bei ausserordentlichen Ereignissen, die sofortige Sicherheits- und Umweltschutzmassnahmen im Bereich der Luftfahrt nötig machen.

3 Wird vom Verteilschlüssel abgewichen, so muss sichergestellt werden, dass der Verteilschlüssel über den Zeitraum nach Absatz 1 eingehalten wird.

6 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 18. Nov. 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 4941).

 

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