131.233 Costituzione della Repubblica e Cantone di Neuchâtel, del 24 settembre 2000

131.233 Verfassung von Republik und Kanton Neuenburg, vom 24. September 2000

Art. 21

Ognuno ha il diritto di rivolgere una petizione alle autorità e di raccogliere firme a tal fine.

Le autorità legislative e le autorità esecutive sono tenute ad esaminare il merito delle petizioni e a rispondervi quanto prima.

Art. 21

1 Jede Person hat das Recht, Petitionen an Behörden zu richten und dafür Unterschriften zu sammeln.

2 Die gesetzgebenden und die vollziehenden Behörden müssen Petitionen inhaltlich prüfen und sie so bald wie möglich beantworten.

 

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