Der Bundesrat legt für jedes Polizei-Informationssystem fest:
Per ogni sistema d’informazione di polizia il Consiglio federale disciplina:
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.