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Art. 825 B. Costituzione ed estinzione / I. Costituzione
Art. 827 B. Costituzione ed estinzione / II. Estinzione / 2. Posizione del proprietario

Art. 826 B. Costituzione ed estinzione / II. Estinzione / 1. Diritto alla cancellazione

II. Estinzione

1. Diritto alla cancellazione

Se il credito è estinto, il proprietario del fondo ipotecato può esigere dal creditore che autorizzi la cancellazione dell’iscrizione.

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n'est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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